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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11468 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 1990/2022, avente ad oggetto: risoluzione del contratto e risarcimento del danno e vertente tra
(codice fiscale , nato a Parte_1 C.F._1
Napoli il 13.05.1978 e (codice fiscale Parte_2
), nata a [...] il [...], rappresentati e C.F._2 difesi dall'Avv. Maria Valentina Verga e dall'Avv. Pietro Marzano
Attori
e
(Codice Fiscale e Partita IVA Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in 80133 Napoli alla Via Guglielmo Melisburgo n°
15, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Gennaro Esposito
Convenuta
CONCLUSIONI
Per gli attori:
1)Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto banqueting del 14.4.2019 alla data del 16.7.2021, per inadempimento della ovvero, in subordine, Controparte_1 per l'intervenuta eccessiva onerosità della prestazione di cui al contratto ad esecuzione differita cui era tenuta la Società convenuta e per l'effetto ed in ogni caso condannarla alla restituzione in favore del Sig. della somma Parte_1 versata di euro 16.500,00 oltre interessi di legge e rivalutazione da calcolarsi con decorrenza dal 16.7.2021, data di risoluzione del contratto, sino al 22.1.2022 quale data di iscrizione della domanda giudiziale e da allora sino al soddisfo, al tasso di cui all'art. 1284 4° comma c.c.;
2)In subordine, in caso di accertato inadempimento della parte convenuta, condannarla al risarcimento del danno in favore degli attori, quantificato in euro 9.000,00 o in quello inferiore o superiore che sarà determinato anche in via equitativa dal
Giudicante, oltre interessi di legge e rivalutazione da calcolarsi con decorrenza dal 16.7.2021, data di risoluzione del contratto, sino al 22.1.2022 quale data di iscrizione della domanda giudiziale e da allora sino al soddisfo, al tasso di cui all'art. 1284 4° comma c.c.;
3)Condannare la al pagamento delle spese Controparte_1 del giudizio;
per la convenuta:
1)Rigettare la domanda di parte attrice poiché improponibile, inammissibile, improcedibile ed infondata, in fatto ed in diritto;
2)Condannare parte attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore di parte convenuta quale antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno citato in giudizio la Parte_1 Parte_2 per ottenere l'accertamento del suo inadempimento Controparte_1 rispetto al contratto concluso per organizzare la festa per il loro matrimonio.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto: che il
14.04.2019 avevano concordato con la convenuta il servizio di banqueting per il loro matrimonio del 29 luglio 2019; che la convenuta avrebbe dovuto mettere a disposizione la sala per ricevimenti di “Villa Vazia”, in Bacoli, ed avrebbe dovuto fornire le pietanze per 108 invitati, l'intrattenimento, il servizio ai tavoli e l'allestimento degli spazi, il tutto al prezzo di euro 16.500,00; che aveva versato il Parte_1
24 aprile 2019 l'acconto di euro 1500,00 ed il saldo il 27 luglio
2019; che il 27 luglio 2019 la futura sposa era stata ricoverata d'urgenza presso il P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore ed era stata dimessa solamente il giorno delle sfumate nozze, con prescrizione di cure e riposo assoluto;
che la convenuta era stata informata immediatamente che sarebbe stato possibile celebrare il matrimonio;
che erano stati rassicurati dalla convenuta che sarebbe stato possibile fissare una nuova data per il ricevimento nella primavera/estate del 2020; che nel 2020 prima la pandemia da covid19 e poi l'atteggiamento dilatorio della convenuta avevano impedito di organizzare il ricevimento(la convenuta aveva proposto giorni inadatti ad una festa e la disponibilità nel periodo marzo- luglio loro negata era stata concessa ad alcuni amici che si era proposti come clienti); che solo il 6 luglio 2021 la convenuta aveva comunicato la propria disponibilità ad organizzare il ricevimento il 29 settembre 2021 ma con il versamento di una penale di euro 5000,00; che avevano contestato alla convenuta che non vi erano i presupposti per l'aumento del prezzo non avendo esercitato alcun recesso dal contratto e tenuto conto che la nuova data, fine settembre al posto di fine luglio, già rendeva il contratto più vantaggioso per la convenuta;
che il 16/07/2021 avevano ricevuto dalla un altro preventivo Controparte_1 in cui il costo dei servizi era stato indicato in euro 12000,00, ai quali avrebbero dovuto essere aggiunti euro 10000,00; che inoltre dal preventivo emergeva un fornitore dei servizi diverso dalla che la convenuta era inadempiente Controparte_1 essendosi rifiutata di dare esecuzione alla prestazione per la quale aveva ricevuto il compenso avendo richiesto per eseguire la prestazione in origine concordata un ulteriore e considerevole importo e per avere tentato di cedere la prestazione a cui era tenuta ad un altro soggetto;
che avevano diritto alla risoluzione del contratto ed alla restituzione delle somme versate alla convenuta, oltre al risarcimento del danno.
La si è opposta alla domanda degli attori Controparte_1 evidenziando: che il contratto di fitto di azienda in base al quale organizzava gli eventi presso Villa Mazia era cessato e che nello stesso era subentrata la;
che non si era Controparte_3 sottratta agli impegni assunti ed aveva solo proposto delle modifiche al rapporto sia per farlo transitare in capo alla che per adeguarlo agli aumenti dei prezzi delle materie CP_3 prime e del personale verificatisi dopo la pandemia;
che avuta notizia dell'impedimento allo svolgimento della festa nella data prevista, pur non essendovi tenuta, aveva offerta la propria disponibilità a differire l'evento; che non poteva essere ritenuta inadempiente rispetto agli obblighi assunti nei confronti degli attori.
Tutto ciò premesso, la domanda dagli attori è fondata.
E' pacifico che le parti hanno concluso un accordo in base al quale la convenuta avrebbe organizzato il ricevimento per le nozze tra il e la;
che quest'ultima due giorni prima Parte_1 Pt_2 della data prevista per il matrimonio è stata ricoverata con urgenza in ospedale e dimessa con la prescrizione di rimanere a riposo;
che per l'evento il ha versato l'importo di euro Parte_1
16500; che la convenuta ha dato la sua disponibilità a riprogrammare la festa;
che le parti si erano accordate per la data del 29.9.2021; che la convenuta ha richiesto l'importo aggiuntivo di euro 5000,00 qualificando la somma prima come penale e poi quale conseguenza degli aumenti delle materie prime e del personale verificatisi dopo la pandemia;
che la convenuta ha informato gli attori che l'evento sarebbe stato organizzato dalla società che nel frattempo era subentrata nel contratto di fitto di azienda in ragione del quale aveva gestito il luogo in cui si sarebbe dovuto tenere l'evento. Ciò posto, deve affermarsi che la convenuta non ha dato esecuzione al contratto concluso con attori nel rispetto del canone della buona fede.
La convenuta avuta notizia dell'impedimento della a Pt_2 partecipare alla festa nella data programmata ha offerto la propria disponibilità a fissare una nuova data per il ricevimento.
Non risulta che la convenuta, tenuta a prendere atto dell'impedimento della (non è dubbio che sia stato Pt_2 integrata un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta), abbia prospettato agli attori che aveva dovuto già sostenere degli esborsi, che non avrebbe potuto recuperarli e che pertanto questi avrebbero dovuto esserle rimorsati.
Deve pertanto affermarsi che i suddetti costi non sono stati sostenuti ovvero che gli stessi sono stati recuperati.
Alla luce di quanto detto, l'addebito di euro 5000,00 presente nella prima delle proposte di modifica trasmesse dalla convenuta non può ritenersi legittimo.
La richiesta non aveva fondamento nel contratto né era giustificata dalla necessità di recuperare spese sostenute dalla convenuta per effetto del mancato svolgimento della festa nel luglio 2019.
Quanto alla seconda si trattava nella sostanza della riformulazione della prima modifica con la sostituzione delle voci di spesa.
Anche per la stessa va rilevata l'assenza di una copertura da parte della disciplina del rapporto per come lo stesso è sorto e per come lo stesso era stato modificato a seguito dell'impedimento che aveva colpito la . Pt_2
La modifica delle condizioni economiche avrebbe potuto essere sollecitata dalla convenuta ed essere supportata con la motivazione che nel periodo trascorso tra la prima data indicata per il ricevimento ed il 29.9.2021 vi era stato un mutamento delle condizioni del mercato ma, pur a volere superare il rilievo che l'aumento indicato sembra sproporzionato, è decisiva la considerazione che rientrava sicuramente tra le facoltà degli attori di non accettare la proposta considerato che mutava in maniera sensibile le condizioni economiche(+40% rispetto al prezzo concordato).
In presenza del rifiuto da parte degli attori delle nuove condizioni economiche la convenuta avrebbe dovuto prendere atto che non c'era l'accordo per un nuovo contratto e che non era più legittimata a trattenere le somme versate dagli attori.
Quanto alla sostituzione del contraente, in presenza della scadenza del contratto di fitto di azienda la convenuta avrebbe potuto e dovuto far valere l'impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione ma non aveva il potere di imporre agli attori la sostituzione del contraente.
Solo l'accettazione da parte degli attori del nuovo contraente indicato dalla convenuta avrebbe consentito di tenere in piedi il contratto.
Tenuto conto delle osservazioni che precedono va affermata la risoluzione del contratto concluso tra gli attori e la convenuta per inadempimento di quest'ultima.
Consegue che la convenuta deve restituire agli attori l'importo di euro 16500,00 con interessi legali dal 16.7.2021, momento in cui è venuta meno la possibilità di dare una giustificazione alle somme versate dagli attori, al 21.1.2022 e al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. dal per il periodo successivo e fino al soddisfo.
Non è provato che gli attori abbiano subito danni ulteriori per effetto della condotta della convenuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti della convenuta
[...] Parte_2 [...]
, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
1)dichiara la risoluzione del contratto di banqueting del
14.4.2019 per inadempimento della e Controparte_1 condanna la alla restituzione in favore di Controparte_1 della somma di euro 16500,00 con interessi al Parte_1 tasso legale dal 16.7.2021 al 21.1.2022 e al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo e fino al soddisfo;
2)Condanna la al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a ed i.v.a. con distrazione in favore degli Avv.ti Maria Valentina Verga e Pietro
Marzano.
Napoli, 5.12.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 1990/2022, avente ad oggetto: risoluzione del contratto e risarcimento del danno e vertente tra
(codice fiscale , nato a Parte_1 C.F._1
Napoli il 13.05.1978 e (codice fiscale Parte_2
), nata a [...] il [...], rappresentati e C.F._2 difesi dall'Avv. Maria Valentina Verga e dall'Avv. Pietro Marzano
Attori
e
(Codice Fiscale e Partita IVA Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in 80133 Napoli alla Via Guglielmo Melisburgo n°
15, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Gennaro Esposito
Convenuta
CONCLUSIONI
Per gli attori:
1)Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto banqueting del 14.4.2019 alla data del 16.7.2021, per inadempimento della ovvero, in subordine, Controparte_1 per l'intervenuta eccessiva onerosità della prestazione di cui al contratto ad esecuzione differita cui era tenuta la Società convenuta e per l'effetto ed in ogni caso condannarla alla restituzione in favore del Sig. della somma Parte_1 versata di euro 16.500,00 oltre interessi di legge e rivalutazione da calcolarsi con decorrenza dal 16.7.2021, data di risoluzione del contratto, sino al 22.1.2022 quale data di iscrizione della domanda giudiziale e da allora sino al soddisfo, al tasso di cui all'art. 1284 4° comma c.c.;
2)In subordine, in caso di accertato inadempimento della parte convenuta, condannarla al risarcimento del danno in favore degli attori, quantificato in euro 9.000,00 o in quello inferiore o superiore che sarà determinato anche in via equitativa dal
Giudicante, oltre interessi di legge e rivalutazione da calcolarsi con decorrenza dal 16.7.2021, data di risoluzione del contratto, sino al 22.1.2022 quale data di iscrizione della domanda giudiziale e da allora sino al soddisfo, al tasso di cui all'art. 1284 4° comma c.c.;
3)Condannare la al pagamento delle spese Controparte_1 del giudizio;
per la convenuta:
1)Rigettare la domanda di parte attrice poiché improponibile, inammissibile, improcedibile ed infondata, in fatto ed in diritto;
2)Condannare parte attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore di parte convenuta quale antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno citato in giudizio la Parte_1 Parte_2 per ottenere l'accertamento del suo inadempimento Controparte_1 rispetto al contratto concluso per organizzare la festa per il loro matrimonio.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto: che il
14.04.2019 avevano concordato con la convenuta il servizio di banqueting per il loro matrimonio del 29 luglio 2019; che la convenuta avrebbe dovuto mettere a disposizione la sala per ricevimenti di “Villa Vazia”, in Bacoli, ed avrebbe dovuto fornire le pietanze per 108 invitati, l'intrattenimento, il servizio ai tavoli e l'allestimento degli spazi, il tutto al prezzo di euro 16.500,00; che aveva versato il Parte_1
24 aprile 2019 l'acconto di euro 1500,00 ed il saldo il 27 luglio
2019; che il 27 luglio 2019 la futura sposa era stata ricoverata d'urgenza presso il P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore ed era stata dimessa solamente il giorno delle sfumate nozze, con prescrizione di cure e riposo assoluto;
che la convenuta era stata informata immediatamente che sarebbe stato possibile celebrare il matrimonio;
che erano stati rassicurati dalla convenuta che sarebbe stato possibile fissare una nuova data per il ricevimento nella primavera/estate del 2020; che nel 2020 prima la pandemia da covid19 e poi l'atteggiamento dilatorio della convenuta avevano impedito di organizzare il ricevimento(la convenuta aveva proposto giorni inadatti ad una festa e la disponibilità nel periodo marzo- luglio loro negata era stata concessa ad alcuni amici che si era proposti come clienti); che solo il 6 luglio 2021 la convenuta aveva comunicato la propria disponibilità ad organizzare il ricevimento il 29 settembre 2021 ma con il versamento di una penale di euro 5000,00; che avevano contestato alla convenuta che non vi erano i presupposti per l'aumento del prezzo non avendo esercitato alcun recesso dal contratto e tenuto conto che la nuova data, fine settembre al posto di fine luglio, già rendeva il contratto più vantaggioso per la convenuta;
che il 16/07/2021 avevano ricevuto dalla un altro preventivo Controparte_1 in cui il costo dei servizi era stato indicato in euro 12000,00, ai quali avrebbero dovuto essere aggiunti euro 10000,00; che inoltre dal preventivo emergeva un fornitore dei servizi diverso dalla che la convenuta era inadempiente Controparte_1 essendosi rifiutata di dare esecuzione alla prestazione per la quale aveva ricevuto il compenso avendo richiesto per eseguire la prestazione in origine concordata un ulteriore e considerevole importo e per avere tentato di cedere la prestazione a cui era tenuta ad un altro soggetto;
che avevano diritto alla risoluzione del contratto ed alla restituzione delle somme versate alla convenuta, oltre al risarcimento del danno.
La si è opposta alla domanda degli attori Controparte_1 evidenziando: che il contratto di fitto di azienda in base al quale organizzava gli eventi presso Villa Mazia era cessato e che nello stesso era subentrata la;
che non si era Controparte_3 sottratta agli impegni assunti ed aveva solo proposto delle modifiche al rapporto sia per farlo transitare in capo alla che per adeguarlo agli aumenti dei prezzi delle materie CP_3 prime e del personale verificatisi dopo la pandemia;
che avuta notizia dell'impedimento allo svolgimento della festa nella data prevista, pur non essendovi tenuta, aveva offerta la propria disponibilità a differire l'evento; che non poteva essere ritenuta inadempiente rispetto agli obblighi assunti nei confronti degli attori.
Tutto ciò premesso, la domanda dagli attori è fondata.
E' pacifico che le parti hanno concluso un accordo in base al quale la convenuta avrebbe organizzato il ricevimento per le nozze tra il e la;
che quest'ultima due giorni prima Parte_1 Pt_2 della data prevista per il matrimonio è stata ricoverata con urgenza in ospedale e dimessa con la prescrizione di rimanere a riposo;
che per l'evento il ha versato l'importo di euro Parte_1
16500; che la convenuta ha dato la sua disponibilità a riprogrammare la festa;
che le parti si erano accordate per la data del 29.9.2021; che la convenuta ha richiesto l'importo aggiuntivo di euro 5000,00 qualificando la somma prima come penale e poi quale conseguenza degli aumenti delle materie prime e del personale verificatisi dopo la pandemia;
che la convenuta ha informato gli attori che l'evento sarebbe stato organizzato dalla società che nel frattempo era subentrata nel contratto di fitto di azienda in ragione del quale aveva gestito il luogo in cui si sarebbe dovuto tenere l'evento. Ciò posto, deve affermarsi che la convenuta non ha dato esecuzione al contratto concluso con attori nel rispetto del canone della buona fede.
La convenuta avuta notizia dell'impedimento della a Pt_2 partecipare alla festa nella data programmata ha offerto la propria disponibilità a fissare una nuova data per il ricevimento.
Non risulta che la convenuta, tenuta a prendere atto dell'impedimento della (non è dubbio che sia stato Pt_2 integrata un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta), abbia prospettato agli attori che aveva dovuto già sostenere degli esborsi, che non avrebbe potuto recuperarli e che pertanto questi avrebbero dovuto esserle rimorsati.
Deve pertanto affermarsi che i suddetti costi non sono stati sostenuti ovvero che gli stessi sono stati recuperati.
Alla luce di quanto detto, l'addebito di euro 5000,00 presente nella prima delle proposte di modifica trasmesse dalla convenuta non può ritenersi legittimo.
La richiesta non aveva fondamento nel contratto né era giustificata dalla necessità di recuperare spese sostenute dalla convenuta per effetto del mancato svolgimento della festa nel luglio 2019.
Quanto alla seconda si trattava nella sostanza della riformulazione della prima modifica con la sostituzione delle voci di spesa.
Anche per la stessa va rilevata l'assenza di una copertura da parte della disciplina del rapporto per come lo stesso è sorto e per come lo stesso era stato modificato a seguito dell'impedimento che aveva colpito la . Pt_2
La modifica delle condizioni economiche avrebbe potuto essere sollecitata dalla convenuta ed essere supportata con la motivazione che nel periodo trascorso tra la prima data indicata per il ricevimento ed il 29.9.2021 vi era stato un mutamento delle condizioni del mercato ma, pur a volere superare il rilievo che l'aumento indicato sembra sproporzionato, è decisiva la considerazione che rientrava sicuramente tra le facoltà degli attori di non accettare la proposta considerato che mutava in maniera sensibile le condizioni economiche(+40% rispetto al prezzo concordato).
In presenza del rifiuto da parte degli attori delle nuove condizioni economiche la convenuta avrebbe dovuto prendere atto che non c'era l'accordo per un nuovo contratto e che non era più legittimata a trattenere le somme versate dagli attori.
Quanto alla sostituzione del contraente, in presenza della scadenza del contratto di fitto di azienda la convenuta avrebbe potuto e dovuto far valere l'impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione ma non aveva il potere di imporre agli attori la sostituzione del contraente.
Solo l'accettazione da parte degli attori del nuovo contraente indicato dalla convenuta avrebbe consentito di tenere in piedi il contratto.
Tenuto conto delle osservazioni che precedono va affermata la risoluzione del contratto concluso tra gli attori e la convenuta per inadempimento di quest'ultima.
Consegue che la convenuta deve restituire agli attori l'importo di euro 16500,00 con interessi legali dal 16.7.2021, momento in cui è venuta meno la possibilità di dare una giustificazione alle somme versate dagli attori, al 21.1.2022 e al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. dal per il periodo successivo e fino al soddisfo.
Non è provato che gli attori abbiano subito danni ulteriori per effetto della condotta della convenuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti della convenuta
[...] Parte_2 [...]
, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
1)dichiara la risoluzione del contratto di banqueting del
14.4.2019 per inadempimento della e Controparte_1 condanna la alla restituzione in favore di Controparte_1 della somma di euro 16500,00 con interessi al Parte_1 tasso legale dal 16.7.2021 al 21.1.2022 e al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo e fino al soddisfo;
2)Condanna la al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a ed i.v.a. con distrazione in favore degli Avv.ti Maria Valentina Verga e Pietro
Marzano.
Napoli, 5.12.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa