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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2024, n. 19954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19954 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
'SENTENZA sul ricorso proposto da: • SH LI WE nato il [...] J ci (J avverso l'ordinanza del 24/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letti i motivi aggiunti e la memoria depositati dal difensore del ricorrente, Avv. GI AT, e sentito l'Avv. GIUSEPPE INTERRANTE in sostituzione dell'Avv. AT, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19954 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 15/05/2024 RITENUTO IN FATI-0 1. In data 23 dicembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona convalidava il sequestro preventivo disposto in via di urgenza dal Pubblico Ministero di somme di denaro nei confronti di SH IW, emettendo contestuale decreto di sequestro preventivo;
il Tribunale di Verona, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 24 gennaio 2024, rigettava l'impugnazione proposta. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di SH IW, lamentando che un primo vizio dell'ordinanza oggetto di ricorso si rinveniva nella parte in cui i giudici territoriali avevano ritenuto sussistente il requisito dell'aver agito l'indagato in modo tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale del delitto di riciclaggio, posto che relativamente alla somma di C 26.895,00 il detenere il denaro nelle tasche della giacca, nei pantaloni e nel borsello non era certo una condotta idonea ad occultarne la provenienza delittuosa;
quanto alla somma di C 70.000,00 rinvenuta nel baule sotto la ruota di scorta, neppure tale condotta era finalizzata a far perdere le tracce dell'asserita origine delittuosa del denaro, in assenza di qualsiasi riscontro o indizio (neppure ipotizzato dai giudici) sulla destinazione dell'autovettura all'estero o sulla fantomatica volontà di impiegare o sostituire le somme da parte del ricorrente;
il posizionamento di una somma importante di denaro in contanti in un punto difficilmente accessibile dell'auto rispondeva ad una finalità cautelativa, visto che l'indagato era stato vittima di una rapina in auto appena sei mesi prima;
né assumevano rilievo le "false" o "contraddittorie" dichiarazioni rese da SH sull'origine dei soldi, visto che la diversa opinione porterebbe alla cancellazione del principio nemo tenetur se detegere. 1.2 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione della legge penale in punto di asserita sussistenza del fumus commissi delitti del reato di riciclaggio: il mero possesso di una somma ingente di denaro non poteva giustificare, di per sé e in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l'elevazione di una imputazione di riciclaggio o ricettazione, né essere di sostegno di una misura cautelare;
né valeva ad integrare il fumus del reato di riciclaggio la rilevata discrasia tra l'ammontare del denaro sequestrato ed i redditi dichiarati dal ricorrente, trattandosi di una mera presunzione. 1.3 II difensore eccepisce l'erronea applicazione della legge penale in punto di asserita sussistenza del fumus commissi delicti del reato presupposto del reato di riciclaggio, che era stato individuato nel decreto di sequestro "verosimilmente in reati tributari": gli stessi elementi valutati per la sussistenza del reato di riciclaggio valevano evidentemente anche come prova logica dei non meglio precisati delitti 2 fiscali, per cui il 'provvedimento ifiblativo si fondava su una doppia presunazione,t disancorata da dati fattuali. 1.4 Il difensore presentava motivi aggiunti nei quali eccepiva l'erronea applicazione della legge penale per violazione del principio di proporzionalità del sequestro preventivo, rilevando che in assenza di qualsiasi riscontro sul presunto reato tributario presupposto, si finiva per attribuire al ricorrente una pena illegale, rilevabile anche d'ufficio; il Tribunale avrebbe dovuto stabilire il rapporto di proporzionalità tra profitto conseguito e valore dei beni sottoposti a vincolo e suscettibili di confisca, adempimento che non poteva essere demandato alla fase successiva;
veniva depositata anche una memoria di replica alle osservazione del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Si deve ribadire che "ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza di conferma del sequestro preventivo di una consistente somma di denaro, rinvenuta in una scatola all'interno dell'autovettura condotta dall'indagato, di cui questi non aveva saputo giustificare la provenienza, rilevando l'assenza di elementi sufficienti per individuare il delitto presupposto)" (Sez.2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433 - 02). Come efficacemente osservato nella motivazione della sentenza richiamata, "se, infatti, è corretto il richiamo alla giurisprudenza che non ritiene necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, ciò non esonera dall'individuare quale tipologia di delitto costituisca l'origine delle cose da sottoporre a sequestro, in quanto appunto di provenienza delittuosa"; nel caso in esame, il Tribunale si è limitato ad evidenziare le peculiarità della disponibilità delle somme sequestrate in capo a soggetto che non è stato in grado di giustificare adeguatamente la provenienza di somme di rilevante importo, fornendo versioni contraddittorie sul punto, e la sproporzione rispetto ai redditi dell'indagato, ma non ha poi offerto alcun elemento di utile considerazione quanto al delitto presupposto, individuato in maniera generica in "reati tributari"; peraltro, si deve osservare come il giudice delle indagini preliminari, individuando un reato presupposto "verosimilmente di natura tributaria", aveva anche rilevato che SH IW era socio e/o amministratore di diverse società (circostanza affermata anche nella richiesta del Pubblico ministero nella richiesta di convalida del sequestro e di emissione di sequestro preventivo), adombrando così la possibilità che il ricorrente 3 avesse concorso nella realizzazione del reato presupposto, condizione che escluderebbe la sussistenza del reato dell'ipotizzato reato di riciclaggio alla luce della clausola di riserva contenuta nell'art. 648 bis cod. pen.. Considerato quindi che fin dall'origine del provvedimento non è stata individuata la possibile provenienza delittuosa delle somme sequestrate, intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d'ingiustificato possesso del denaro, ma che anzi è stata anche ipotizzata la commissione da parte dell'indagato del reato presupposto del riciclaggio, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo operato di urgenza dalla polizia giudiziaria e contestuale decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 23/12/2023, con ordine di restituzione del denaro in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonchè il decreto di convalida di sequestro e dispone la restituzione all'avente diritto quanto in sequestro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc, pen. Così deciso il 15/05/2024
sentite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letti i motivi aggiunti e la memoria depositati dal difensore del ricorrente, Avv. GI AT, e sentito l'Avv. GIUSEPPE INTERRANTE in sostituzione dell'Avv. AT, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19954 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 15/05/2024 RITENUTO IN FATI-0 1. In data 23 dicembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona convalidava il sequestro preventivo disposto in via di urgenza dal Pubblico Ministero di somme di denaro nei confronti di SH IW, emettendo contestuale decreto di sequestro preventivo;
il Tribunale di Verona, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 24 gennaio 2024, rigettava l'impugnazione proposta. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di SH IW, lamentando che un primo vizio dell'ordinanza oggetto di ricorso si rinveniva nella parte in cui i giudici territoriali avevano ritenuto sussistente il requisito dell'aver agito l'indagato in modo tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale del delitto di riciclaggio, posto che relativamente alla somma di C 26.895,00 il detenere il denaro nelle tasche della giacca, nei pantaloni e nel borsello non era certo una condotta idonea ad occultarne la provenienza delittuosa;
quanto alla somma di C 70.000,00 rinvenuta nel baule sotto la ruota di scorta, neppure tale condotta era finalizzata a far perdere le tracce dell'asserita origine delittuosa del denaro, in assenza di qualsiasi riscontro o indizio (neppure ipotizzato dai giudici) sulla destinazione dell'autovettura all'estero o sulla fantomatica volontà di impiegare o sostituire le somme da parte del ricorrente;
il posizionamento di una somma importante di denaro in contanti in un punto difficilmente accessibile dell'auto rispondeva ad una finalità cautelativa, visto che l'indagato era stato vittima di una rapina in auto appena sei mesi prima;
né assumevano rilievo le "false" o "contraddittorie" dichiarazioni rese da SH sull'origine dei soldi, visto che la diversa opinione porterebbe alla cancellazione del principio nemo tenetur se detegere. 1.2 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione della legge penale in punto di asserita sussistenza del fumus commissi delitti del reato di riciclaggio: il mero possesso di una somma ingente di denaro non poteva giustificare, di per sé e in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l'elevazione di una imputazione di riciclaggio o ricettazione, né essere di sostegno di una misura cautelare;
né valeva ad integrare il fumus del reato di riciclaggio la rilevata discrasia tra l'ammontare del denaro sequestrato ed i redditi dichiarati dal ricorrente, trattandosi di una mera presunzione. 1.3 II difensore eccepisce l'erronea applicazione della legge penale in punto di asserita sussistenza del fumus commissi delicti del reato presupposto del reato di riciclaggio, che era stato individuato nel decreto di sequestro "verosimilmente in reati tributari": gli stessi elementi valutati per la sussistenza del reato di riciclaggio valevano evidentemente anche come prova logica dei non meglio precisati delitti 2 fiscali, per cui il 'provvedimento ifiblativo si fondava su una doppia presunazione,t disancorata da dati fattuali. 1.4 Il difensore presentava motivi aggiunti nei quali eccepiva l'erronea applicazione della legge penale per violazione del principio di proporzionalità del sequestro preventivo, rilevando che in assenza di qualsiasi riscontro sul presunto reato tributario presupposto, si finiva per attribuire al ricorrente una pena illegale, rilevabile anche d'ufficio; il Tribunale avrebbe dovuto stabilire il rapporto di proporzionalità tra profitto conseguito e valore dei beni sottoposti a vincolo e suscettibili di confisca, adempimento che non poteva essere demandato alla fase successiva;
veniva depositata anche una memoria di replica alle osservazione del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Si deve ribadire che "ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza di conferma del sequestro preventivo di una consistente somma di denaro, rinvenuta in una scatola all'interno dell'autovettura condotta dall'indagato, di cui questi non aveva saputo giustificare la provenienza, rilevando l'assenza di elementi sufficienti per individuare il delitto presupposto)" (Sez.2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433 - 02). Come efficacemente osservato nella motivazione della sentenza richiamata, "se, infatti, è corretto il richiamo alla giurisprudenza che non ritiene necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, ciò non esonera dall'individuare quale tipologia di delitto costituisca l'origine delle cose da sottoporre a sequestro, in quanto appunto di provenienza delittuosa"; nel caso in esame, il Tribunale si è limitato ad evidenziare le peculiarità della disponibilità delle somme sequestrate in capo a soggetto che non è stato in grado di giustificare adeguatamente la provenienza di somme di rilevante importo, fornendo versioni contraddittorie sul punto, e la sproporzione rispetto ai redditi dell'indagato, ma non ha poi offerto alcun elemento di utile considerazione quanto al delitto presupposto, individuato in maniera generica in "reati tributari"; peraltro, si deve osservare come il giudice delle indagini preliminari, individuando un reato presupposto "verosimilmente di natura tributaria", aveva anche rilevato che SH IW era socio e/o amministratore di diverse società (circostanza affermata anche nella richiesta del Pubblico ministero nella richiesta di convalida del sequestro e di emissione di sequestro preventivo), adombrando così la possibilità che il ricorrente 3 avesse concorso nella realizzazione del reato presupposto, condizione che escluderebbe la sussistenza del reato dell'ipotizzato reato di riciclaggio alla luce della clausola di riserva contenuta nell'art. 648 bis cod. pen.. Considerato quindi che fin dall'origine del provvedimento non è stata individuata la possibile provenienza delittuosa delle somme sequestrate, intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d'ingiustificato possesso del denaro, ma che anzi è stata anche ipotizzata la commissione da parte dell'indagato del reato presupposto del riciclaggio, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo operato di urgenza dalla polizia giudiziaria e contestuale decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 23/12/2023, con ordine di restituzione del denaro in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonchè il decreto di convalida di sequestro e dispone la restituzione all'avente diritto quanto in sequestro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc, pen. Così deciso il 15/05/2024