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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 05/11/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(c.f. , quale amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di (c.f. ), con il patrocinio degli avv. Parte_2 C.F._2
LL IO e LL IO ( ) VIA GRAZIOLI, 84 C.F._3
38100 TRENTO;
, elettivamente domiciliato in VIA ZARA, 12 38122 TRENTO*, presso il difensore avv. LL IO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI CP_1 C.F._4
EA e elettivamente domiciliato in Via Grazioli, 63 null 38122 Trento presso lo studio dell'avv.
MANTOVANI EA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE:- con riguardo al giudizio sub n. 1398/22 R.G.:
Nel merito: - accertare e dichiarare che la scrittura dd. 14 giugno 2017, oggetto della presente impugnazione, sia essa giuridicamente qualificabile come ricognizione di debito e/o promessa di pagamento e/o in denegata e contestata ipotesi confessione, è stata scritta e sottoscritta da
[...] sotto le gravi minacce con arma e violenze psichiche, anche tramite sostanze psicotrope, Pt_2
pagina 1 di 16 esercitate nei suoi confronti da - dichiarare annullata/annullare e/o revocare e/o CP_1 dichiarare comunque priva di ogni effetto, la scrittura dd. 14 giugno 2017 redatta e firmata da
[...] per cui è causa, poiché ottenuta da con violenza estorsiva, anche psichica, pure Pt_2 CP_1 mediante sostanze psicotrope, esercitata nei confronti di una persona già psicologicamente debole, obnubilata dalle cure chemioterapiche a cui era giornalmente sottoposta e comunque incapace di capire e determinarsi per quello che stava facendo.
- condannare al pagamento dei danni tutti sofferti da a seguito ed a CP_1 Parte_2 causa di quanto estortole con gravi minacce e violenze di ogni genere in relazione alla sottoscrizione dell'impugnata ricognizione di debito, nonché prima e dopo la stessa, importo che in via prudenziale si quantifica in € 25.000,00 e che comunque ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa e di cui comunque si chiede la liquidazione, anche in via equitativa, nella maggior o minor somma che verrà ritenuta e risulterà di Giustizia. - comunque dichiarare, in via alternativa o subordinata,
l'annullamento/annullare e/o revocare e/o dichiarare priva di effetto, la scrittura dd. 14 giugno 2017 oggetto di impugnazione, per gravi vizi della volontà e comprensione della redigente, nel frangente incapace di intendere e volere, sottoposta altresì a minacce estorsive e violenze, anche tramite somministrazione di sostanze psicotrope, tali da inficiare totalmente ogni validità di tale pregiudizievole atto.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova orale già formulati in memoria ex art. 183 co. VI n. 2) c.p.c. dd. 03.04.2023 nell'interesse dell'attrice e non ammessi;
ove ritenuta opportuna/necessaria, disporsi CTU medico legale che accerti se all'epoca della sottoscrizione del documento impugnato, cioè il 14 giugno 2017, sia a seguito dell'intervento chirurgico Parte_2 subito per neoplasia cerebrale, che per l'assunzione quotidiana di medicinali chemioterapici, oltre che per la somministrazione contingente di sostanze psicotrope e sotto minaccia di una pistola, fosse in grado di poter coscientemente sapere cosa stava scrivendo e soprattutto se era in grado di valutare coscientemente i contenuti di quello che stava firmando, e quindi se in tale frangente fosse capace di intendere e volere. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di giudizio e tutti gli oneri accessori di legge.
Con riguardo al giudizio sub n. 2253/22 R.G. riunito al presente, ferma restando l'intervenuta sospensione dell'esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo già richiesta in via preliminare
Nel merito in via principale: Per i motivi meglio espressi nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione dd. 21.09.2022 e nelle successive difese, revocare o comunque annullare o dichiarare nullo e/o privo di qualsiasi effetto e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 417/2022,
R.G. n. 1481/2022 ed ogni atto/dichiarazione presupposti e per l'effetto respingere tutte le domande in pagina 2 di 16 esso e nei successivi atti avversari contenute, ordinando ove necessario ogni conseguente cancellazione tavolare.
In via istruttoria: Ove ritenuta opportuna/necessaria, disporsi CTU medico legale nei termini sopra indicati con riguardo alle conclusioni in via istruttoria relative al giudizio n. 1398/22 R.G.
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze di giudizio e tutti gli accessori di legge. Trento, 28 maggio 2024
CONVENUTO:
1. respingere le domande di Parte_2
2. respingere l'opposizione di contro il decreto ingiuntivo n. 417/22 del Tribunale di Parte_2
Trento e comunque condannarla a pagare a l'importo di € 23.226,20, o la diversa somma CP_1 che risulterà di giustizia, più interessi legali dal giorno del dovuto e quelli ex art.1284/4 cod.civ. dal giorno della domanda sino a quello del pagamento;
3. con vittoria di spese (anche generali) e compenso d'avvocato, Iva e Cnpa, incluso spese e compenso del procedimento monitorio.
In via istruttoria si oppone all'ammissione delle rimanenti istanze istruttorie avversarie per le CP_1 ragioni illustrate nella memoria di replica 22 aprile 2023 e, nell'ipotesi di loro ammissione, chiede d'essere autorizzato a controprova con i testimoni , e Testimone_1 Tes_2 Tes_3
eccepisce l'inammissibilità della produzione dei documenti nn.31 e 32 che Testimone_4 Pt_2 non costituiscono controprova rispetto alla prova diretta da lui formulata.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di data 27.5.2022 ha convenuto in giudizio Parte_3 CP_1 asserendo di essere una persona fragile e manipolabile, tanto che nel 2018 le era stata riconosciuta un'invalidità del 46 % e nel 2020 le era stato nominato un amministratore di sostegno.
Ha precisato che nel 2003 si era invaghita del convenuto, il quale aveva cominciato ad avanzare continue richieste di denaro, approfittando della situazione di debolezza psichica dell'attrice, dovuta anche al suo stato di malattia.
Ha affermato che l'aveva convinta a chiedere due finanziamenti: uno alla Compass e l'altro alla BPM, così da poter disporre di tali somme tramite la carta di credito che era detenuta dal convenuto.
Ha precisato che il 14.6.2017, con violenza e minaccia, l'aveva costretta a scrivere una ricognizione di debito. Ha affermato che, intimorita, aveva pagato mensilmente le rate dei due finanziamenti accesi dal con AG UC e ME;
inoltre, era stata costretta a consegnare la sua carta di credito al CP_1 convenuto, il quale si recava presso la pompa di benzina di DI RS per prelevare il denaro in contanti.
pagina 3 di 16 Ha asserito che nel giugno 2020 era riuscita a presentare una denuncia alla Procura delle Repubblica di
Trento e che il PM aveva chiesto il rinvio a giudizio del convenuto per i reati di cui agli artt. 612bis comma 2, 61 n.5 e 629 cp.
Ha chiesto, pertanto, che la ricognizione di debito fosse annullata per vizi della volontà e del consenso;
ha chiesto che, in ogni caso, fosse accertato che tale riconoscimento era nullo per mancanza del rapporto causale sottostante.
Ha chiesto inoltre, che il convenuto fosse condannato a risarcire i danni derivati dalle minacce e violenze poste in essere a seguito della sottoscrizione delle ricognizione di debito.
Con comparsa dd. 25.10.2022 si è costituito contestando la ricostruzione effettuata da CP_1 controparte.
Ha affermato di essere stato per anni amico intimo dell'attrice e che quest'ultima nel 2014 gli aveva confidato di non avere accesso al credito ANrio e di avere necessità di denaro all'insaputa dei familiari. Ha precisato che, per aiutarla, aveva stipulato due finanziamenti con ME AN e
AG UC ed aveva messo a disposizione dell'attrice il denaro.
Ha asserito che con la dichiarazione dd. 14.6.2017 l'attrice si era impegnata a rimborsargli mensilmente una somma pari ai ratei che egli avrebbe versato alle finanziarie.
Ha precisato che nel 2020 i rapporti si erano deteriorati e che l'attrice aveva sospeso i pagamenti.
Ha asserito che le dichiarazioni rese, in separato giudizio cautelare, dagli informatori indicati da controparte risultavano contraddittorie e facevano riferimento a circostanze apprese de relato.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta.
Con comparsa dd. 21.10.2022 è intervenuto nel giudizio , quale amministratore di Parte_1 sostegno di , ratificando l 'operato dell'amministrata e chiedendo l'accoglimento delle Parte_2 domande formulate nell'atto di citazione originario.
Con atto di citazione dd. 21.9.2022 in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1481/22 in forza del quale era Parte_2 stata condannata a corrispondere a la somma di € 22.638,79, oltre ad interessi e spese, CP_1 sulla base della ricognizione di debito dd. 14.6.2017.
Ha, preliminarmente, eccepito che il decreto ingiuntivo non era stato notificato all'amministratore di sostegno. Ha affermato che il Giudice titolare del fascicolo aveva già conosciuto del procedimento in quanto aveva fatto parte del collegio del reclamo cautelare.
Ha ribadito le medesime contestazioni sollevate nel procedimento sub RG 1398/22 ed ha chiesto che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Con comparsa dd. 31.1.2023 si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
pagina 4 di 16 I due procedimenti venivano riuniti.
***
La presente causa trova il suo fondamento nella scrittura privata dd. 14.6.2017, sottoscritta da Parte_2
(doc.1) con la quale l'attrice aveva riconosciuto di essere debitrice nei confronti di
[...] CP_1
in quanto tenuta a restituirgli gli importi a lei mutuati dal convenuto – il quale avrebbe ottenuto
[...] la relativa provvista in forza dei contratti di finanziamento, stipulati direttamente con la CP_1
ME e con la AG (“primo mutuo stipulato con ME in data 01.07.2014 importo finanziamento entro finanziamento euro 14.355,00…importo totale dovuto € 20.438,4; prima rata il
05.08.2014 ultima rata il 05.07.2022…secondo mutuo stipulato in data 14.06.2016 importo finanziamento euro 12.000,00… importo totale dovuto euro 21.154,00; prima rata 15.07.2016, ultima rata il 15.06.2026…”) .
Tale documento costituisce una ricognizione di debito, con la conseguenza che (ordinanza n.31818 del 10/12/2024 ) “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto”.
L'esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti nel presente giudizio induce a far ritenere che sia stata raggiunta la prova in merito all'inesistenza di tale rapporto fondamentale sottostante a tale atto ricognitivo.
Va, in primo luogo, dato rilievo ai rapporti esistenti tra le parti ed alla particolare fragilità dell'attrice
(alle quale, in data 13.5.2021, è stato nominato un amministratore di sostegno e in data 11.12.2018 è stata riconosciuta un'invalidità civile).
Gli elementi acquisiti inducono a far ritenere provato che tra l' e il si fosse instaurata, Pt_2 CP_1 sin dal 2003, una relazione sentimentale (del resto, neppure espressamente smentita dal convenuto: “il convenuto per molti anni è stato intimo amico di ). Parte_2
Del resto, come dichiarato dall'ex marito dell'attrice, tale relazione era stata la causa della separazione personale tra i coniugi ( : sono ex marito della signora Ci siamo separati nel Persona_1 Pt_2
2006. All'epoca conoscevo il e pensavo fosse un conoscente di mia moglie e dei suoi familiari. CP_1
Mia moglie nel 2003 ha avuto una relazione sentimentale con il signor Io l'ho scoperto perché CP_1 mio suocero che aveva capito la situazione mi aveva telefonato ed informato della relazione. Io poi avevo parlato con mia moglie che mi aveva confessato di avere una relazione con il All'epoca CP_1 pensavo che fosse stata una sbandata e che i rapporti si fossero interrotti. Poi scoprii che non era vero pagina 5 di 16 e che la relazione continuava e per tale motivo sono andato via da casa e ci siamo separati”); e – dopo una breve interruzione – tale relazione era ripresa nuovamente dopo la separazione ( Per_2
:“Nel corso di questi anni sono stata sempre regolarmente in contatto con l'attrice con la
[...] quale ho sempre avuto un rapporto di confidenza…So che nel 2008 circa, dopo la separazione dal marito, l'attrice ha ripreso la relazione sentimentale con il signor;
: “Sono CP_1 Testimone_5 cugina della signora In realtà sono cugina di secondo grado ma siamo cresciute come sorelle Pt_2
e quindi sono molto legata all'attrice. Nel corso di questi anni ci siamo sempre frequentate e fatte confidenze. Posso confermare che già anni fa mi aveva confidato di avere una relazione sentimentale con il signor Per quello che posso ricordare questa confidenza mi era stata fatta nel periodo CP_1 successivo al 2006 data in cui l'attrice aveva subito un intervento chirurgico. Da quello che ricordo aveva avuto una frequentazione non so di che tipo prima della operazione e a seguito della operazione aveva ripreso tale relazione sentimentale con il Da quello che mi raccontava all'epoca Per_3
l'attrice, questa relazione era turbolenta perché il aveva sbalzi di umore e passava dal gentile CP_1 all'aggressivo”).
La signora risulta essere una persona di particolare fragilità, derivante sia da un aspetto Pt_2 caratteriale, sia dalle problematiche di salute alle quali ha dovuto fare fronte nel corso degli anni (“si certifica che la signora è affetta da: esiti di asportazione di astrocitoma pilocitico Parte_2
(nel 1988) del terzo ventricolo e talamo. Nel 2006 riscontro di nodulazione mammella sx istologicamente tipizzata con tumore filloide. Nel 2014 sempre a livella della mammella sx…comprsa di nodulazione tipizzata con carcinoma duttale, infiltrante ed in situ, fibromialgia, ipertensione arteriosa con prolasso mitrale. La paziente è in cura con chimioterapici ormonali che le causale persistente cefalea con riduzione del visus…la paziente è affetta da fibromialgia con dolori diffusi…a a causa di tali problematiche la mia assistita è emotivamente instabile e per tale motivo è in terapia con antidepressivi…”: doc.18).
Di tale situazione di debolezza ha approfittato il il quale (sia in forza del sentimento che l'attrice CP_1 nutriva nei suoi confronti, sia sulla base di minacce – ad esempio di rivelare la relazione ai familiari) nel corso degli anni si è fatto sistematicamente erogare – in varie forme – consistenti somme di denaro dall' - come emerge dalle testimonianze e dalle confidenze rese, in epoca non sospetta, Pt_2 dall'attrice alle persone con le quale aveva una particolare confidenza ( “Le parti Persona_2 non hanno mai vissuto insieme. Dopo un po' di tempo non posso essere sicura della data ma sarà stato dopo il 2011, l'attrice si è confidata con me dicendomi che il convenuto le rivolgeva continue richieste di denaro. Mi disse che il le aveva chiesto di lasciarle anche carta di credito e bancomat in CP_1 modo da prelevare autonomamente.” Adr. Preciso che io non avevo mai incontrato all'epoca il CP_1
pagina 6 di 16 e che ho ricevuto soltanto confidenze dalla mia amica. Queste confidenza si sono ripetute più volte nel corso del tempo e l'attrice mi diceva che non riusciva a sottrarsi alle continue richieste di denaro, sia per via del legame sentimentale, sia per le minacce che riceveva da parte del Preciso che la CP_1 relazione all'epoca era “segreta” nel senso che l'attrice non voleva che i familiari ne venissero a conoscenza….Ho visto che l'attrice aveva più di un telefono. Mi disse che il le aveva dato un CP_1 telefono per poter comunicare privatamente. L'attrice mi aveva detto che il aveva distrutto due CP_1 telefoni per eliminare la sim e per sostituirli con nuovi per non far risultare le comunicazioni. Adr.
“All'epoca mi aveva mostrato dei messaggi che il le aveva inviato: tali messaggi contenevano
CP_1 delle offese, delle minacce. Il la minacciava di rivelare la relazione ai familiari dell'attrice se
CP_1 quest'ultima non le avesse consegnato il denaro richiesto. L'attrice mi raccontò che anche che in un'occasione il l'aveva presa per le spalle e scossa violentemente e quindi l'attrice mi disse che
CP_1 aveva paura per la sua incolumità….“Ricordo che nei messaggi che all'epoca l'attrice mi aveva mostrato vi erano delle parolacce e delle minacce di cui ho riferito… Anche in passato quando ho ricevuto le confidenze dell'attrice sulle corresponsioni in denaro al l'avevo sempre consigliata
CP_1 di lasciarlo, di interrompere la relazione e confidarsi con la famiglia. L'attrice mi diceva che non poteva perché aveva paura della reazione die figli e anche della reazione del di cui era
CP_1 all'epoca infatuata.”;NA : “So che mia cugina disponeva di un cellulare ufficiale e Tes_5 aveva disponibilità di un altro cellulare con cui contattava e scambiava messaggi con il ” Adr.
CP_1
“Mia cugina mi aveva inviato dal suo cellulare alcuni messaggi che aveva ricevuto dal Posso CP_1 dire che erano messaggi che posso definire “abbastanza brutti”, alcuni erano messaggi di gelosia perché l' era tornata dal marito, in alcuni messaggi chiedeva dei soldi e i toni erano Pt_2 abbastanza aggressivi”).
Tali dazioni di denaro avvenivano, ad esempio, mediante la consegna della carta di credito o del bancomat al il quale effettuata in tal modo i prelievi del contante;
in particolare, è emerso che CP_1 con particolare frequenza – e per anni - lo stesso si recava da un amico benzinaio e si faceva consegnare una somma in contanti (ottenuta direttamente o tramite il pagamento di un importo superiore al carburante acquistato), utilizzando il bancomat della - come risulta dalle Pt_2 dichiarazioni del teste RS e dalle confidenze, effettuate in epoca non sospetta, dalla ad Pt_2 amiche e parenti ( “L'attrice mi diceva all'epoca che il faceva dei prelievi Persona_2 CP_1 utilizzando il bancomat e la carta di credito dell'attrice… “L'attrice era proprietaria di una macchina alimentata a gas GPL, confermo quindi il capitolo.. mi aveva detto che il utilizzava il Pt_2 CP_1 bancomat anche per fare benzina al distributore di Calceranica.” Adr. “Mi disse anche che dopo aver fatto benzina si faceva addebitare sul bancomat un importo maggiore per avere la differenza in pagina 7 di 16 contanti. Tale circostanza mi è stata riferita dall'attrice in più occasioni.”; NA : Tes_5
“Successivamente, non ricordo in che epoca, ma comunque prima che iniziasse la vicenda giudiziaria, la signora mi aveva raccontato che il le chiedeva la carta di credito o altro mezzo di Pt_2 CP_1 pagamento per poter prelevare dei soldi. Il giustificava tali esigenze di denaro con motivi legati
CP_1 alle esigenze di sottoporsi a delle cure non meglio definite. Mi disse che il utilizzava la carta di
CP_1 credito o il bancomat per prelevare contanti da un benzinaio. Posso dire che la quando mi Pt_2 faceva questi racconti voleva bene al e che credeva sicuramente che il denaro richiesto fosse
CP_1 necessario per aiutarlo nelle cure e nelle sue esigenze”; “mi ha raccontato che il Persona_1 le chiedeva di consegnargli la carta di credito che poi il utilizzava per ottenere del
CP_1 CP_1 denaro in contante da un benzinaio di Calceranica al lago. Sicuramente tali versamenti non riguardavano il rifornimento di benzina in quanto l'attrice aveva una macchina a gas.” ).
Anche RS DI, amico da oltre vent'anni del e titolare del distributore di benzina a CP_1
Calceranica, ha confermato tali erogazioni di denaro;
si evidenzia, al riguardo, che il teste ha confermato che tali prelievi venivano effettuati dal con la carta di credito intestata alla CP_1 Pt_2 inoltre, all'udienza del 16.5.2024 ha dichiarato che la prima volta il convenuto si era presentato insieme alla (“Circa 4 o 5 anni fa ma non ricordo la data dato il tempo trascorso, il signor è
Pt_2 CP_1 venuto insieme alla e mi ha chiesto se potevo anticipare dei soldi in contanti”); ha poi reso
Pt_2 delle dichiarazioni non concordi (e dubitative) in merito ad asseriti prelievi effettuati dalla da
Pt_2 sola;
ma, a tutto concedere, tale circostanza si sarebbe verificata una sola volta nel corso di tutti gli anni in cui tale prassi è stata applicata (“Nel corso di questi anni posso dire che tali anticipi sono stati fatti con più frequenza al signor il quale veniva personalmente, mentre la signora è venuta CP_1 Pt_2 due o tre volte Adr. Mi sembra venisse insieme al forse una volta la signora è venuta CP_1 Pt_2 da sola ma non sono sicuro di questa circostanza…Adr. Ribadisco che una volta o forse due è venuta anche la signora dato il tempo trascorso non posso essere più preciso. Adr. Ribadisco che la
Pt_2 prima volta in cui hanno chiesto la somma in contanti sono venuti insieme l' e il Negli
Pt_2 CP_1 anni successivi tali consegne di denaro venivano fatte al che veniva da solo. Posso dire una CP_1 volta in un'occasione è venuta la signora da sola per chiedere l'anticipo del contante”).
Pt_2
La signora risulta, altresì, aver venduto i gioielli di famiglia e richiesto ed avanzato – nel corso Pt_2 degli anni – numerose richieste di finanziamento (a cui seguivano prelievi di denaro in contante); è del tutto credibile – in considerazione del complesso degli elementi sopra ricordati, dei rapporti tra le parti e del fatto che la non risulta aver tenuto un tenore di vita dispendioso e che richiedesse Pt_2 particolari esborsi, altrimenti ingiustificati - che anche tali importi siano stati in gran parte destinati a
“finanziare” ed soddisfare le continue richieste di denaro avanzate dal (come riferito all'epoca CP_1
pagina 8 di 16 dalla stessa attrice nelle confidenze effettuate alle persone a lei più vicine;
Persona_2
mi ha detto che era sempre lei a finanziare il e che aveva anche pagato dei mutui Pt_2 CP_1 sempre per finanziare il ttrice mi disse qualche anno fa che aveva venduto dei gioielli per Per_4 ricavare una somma di denaro da consegnare al Mi ha detto che li aveva venduti al “Compro CP_1 oro”; “Mia DR aveva tutti i gioielli di famiglia, ereditati dai genitori oppure Controparte_2 anche tutti i gioielli in oro regalati a noi figli per battesimo, comunione o altre festività; erano conservati in cassaforte e ora non abbiamo più nulla. Mia DR mi disse che per far fronte alle richieste continue di denaro dal aveva venduto tutti i gioielli di famiglia.”; Nicastro CP_1 Per_1
“L'attrice mi aveva detto che aveva venduto dei gioielli al Compro oro per ricavare del denaro da consegnare al Si trattava di gioielli che le avevo regalato io durante il matrimonio e gioielli di CP_1 famiglia di valore. Posso confermare che questi gioielli non sono più nella disponibilità dell'attrice.”).
Significativo risulta, altresì, il fatto che l'attrice ha altresì stipulato una assicurazione sulla vita, indicando il convenuto (o i suoi figli) quale beneficiario della somma di € 95.000,00 (doc. 16).
Anche ha ricordato uno specifico episodio, avvenuto nel 2003, che conferma che Persona_1 era sempre la signora a fornire denaro al convenuto ( “Mi ricordo che nel Pt_2 Persona_1
2003, quando eravamo ancora sposati, il mio portafoglio era stato inserito nei miei pantaloni in maniera diversa e mancavano anche dei soldi. Sul momento avevo sospettato potesse essere stato mio figlio, successivamente quado l'attrice mi aveva confessato della relazione mi disse anche che aveva prelevato dal mio portafoglio 200/300 euro che aveva dato al signor ; CP_1
Del resto, la signora proviene da una famiglia agiata e non risulta aver mai avuto problemi o Pt_2 difficoltà economiche ( “Posso dire che l'attrice appartiene ad una famiglia Persona_2 benestante e non mi risulta abbia mai avuto problemi economici”; : “Mia DR Persona_5 insieme al fratello ed a mia nonna hanno una società “Alpina Games” che è proprietaria di una pizzeria a Calceranica. Tale società come attività principale a Trento, Viale ROVERETO, tratta giochi di intrattenimento ad esempio freccette e biliardi per i bar e i locali pubblici. Inoltre tale società è proprietaria di un residence con più appartamenti a Calceranica. Io e la mia famiglia d'estate viviamo in una villa a Calceranica di proprietà di mia nonna. A Trento io vivo con mia DR in una casa di sua proprietà.”; : “l'attrice fa parte di una famiglia ricca che dispone di più società Persona_1
e immobili. Escludo che l'attrice avesse mai avuto problemi economici in quanto aveva un lavoro ben remunerato presso la società All Star Admiral che si occupa di slot machine e altri giochi per esercizi pubblici. L'attrice ha interrotto questo lavoro anni dopo la nostra separazione e ha avuto un'ottima buona uscita in quanto tra arretrati e tfr aveva percepito oltre 40.000,00 euro. Non ricordo la data in cui ha cessato tale attività ma sicuramente intorno al 2020… Durante il matrimonio io lavoravo come pagina 9 di 16 commerciante e l'attrice lavorava presso una delle società di famiglia. Durante il matrimonio la nostra vita abbastanza agiata in base a criteri di normalità, avevamo una casa di proprietà, crescevamo i figli, l'estate facevamo qualche vacanza ma non aveva un tenore dispendioso, ne avevamo abitudini di vita eccentriche o dispendiose o fuori da un criterio di normalità”; ““Posso Controparte_2 confermare che mia DR aveva ricevuto un notevole importo di denaro per la liquidazione ma che non ha più alcun risparmio”).
Ben diversa risulta la situazione economica del convenuto, il quale percepiva uno stipendio di importo non elevato (circa € 1.300,00 mensili) ed era tenuto, altresì, al pagamento dell'assegno di mantenimento per le figlie nate dal primo matrimonio (si vedano gli estratti conto ANri); il che rende del tutto credibile che lo stesso avesse difficoltà economiche ed esigenze di disporre di somme aggiuntive, che venivano erogate dalla (essendo, quindi, del tutto inverosimile che fosse stato, Pt_2 al contrario, il a finanziare l' . CP_1 Pt_2
La dichiarazione sottoscritta dall'attrice il 14.6.2017 si colloca, pertanto, in un momento in cui l' era riuscita a trovare il coraggio di interrompere i rapporti che la legavano al Pt_2 CP_1
( “Mi sembra che nel 2017 ma non sono sicurissima della data dato il tempo Persona_2 trascorso, i rapporti tra l'attrice e il convenuto si erano deteriorati e si era interrotta la relazione sentimentale. Mi disse che non riusciva più a far fronte alle continue richieste di denaro e si era resa conto che era una relazione malsana”); è, quindi, del tutto credibile che, nella prospettiva di perdere la fonte di approvvigionamento di cui si era avvalso – lui e i suoi stretti familiari o conviventi – per lunghi anni, il abbia coartato la a redigere ed a sottoscrivere la scrittura oggetto di causa – CP_1 Pt_2 avvalendosi delle minacce e dell'indubbio e documentato stato di debolezza e di soggezione anche psicologica in cui versava la attrice.
Del resto, il racconto dell'incontro avvenuto con il il 14.6.2017 è stato riferito – CP_1 confidenzialmente - dall'attrice a solo pochi mesi dopo che tale episodio si era Persona_2 verificato, e, quindi, in un momento in cui la relazione non era ancora divenuta di pubblico dominio - ed in cui, tra l'altro, la confidava nel fatto che il documento fosse stato successivamente Pt_2 distrutto ( “L'attrice si è confidata con me sull'episodio avvenuto il 14.06.2017. Persona_2
Tale confidenza mi è stata fatta qualche mese dopo rispetto all'accaduto; eravamo sempre nel 2017.
La famiglia dell'attrice è proprietaria di una pizzeria a Calceranica al lago e quindi ogni tanto andavo
a trovarla per mangiare insieme. L'episodio in oggetto mi è stato confidato però a casa di In Pt_2 quell'occasione mi confidò che lei aveva cercato di lasciare il ma lui si era rifiutato dicendole CP_1 che l'attrice gli doveva ancora dei soldi. Mi ha raccontato di essere andata a casa del il quale CP_1 le aveva offerto un caffè; dopo aver bevuto tale caffè mi disse che si era sentita stordita. Mi disse che il pagina 10 di 16 convenuto aveva insistito per farle scrivere un testo abbastanza lungo su dei fogli, mi disse che le era stato dettato tale testo e che la scrittura aveva richiesto un lungo tempo perché lei sbagliava a scriverlo. Mi disse che in quell'occasione il per costringerla a scrivere l'aveva anche CP_1 minacciata con un'arma. Mi raccontò poi che fece difficoltà a tornare a casa.” ADR: “Mi disse che nel ritorno a casa aveva dovuto fermare più volte l'auto a lato della strada perché aveva la testa confusa, si sentiva male ed aveva la nausea. Mi disse che una volta tornata, aveva trovato il figlio;
mi raccontò che si sentiva talmente confusa che si era messa subito a letto. Mi disse che sapeva di aver scritto qualcosa che non andava bene ma che non aveva un preciso ricordo di ciò che aveva fatto. Mi raccontò che successivamente aveva richiamato il chiedendogli spiegazioni in merito a ciò che CP_1 aveva scritto ma lui l'aveva rassicurata. Si erano pertanto incontrati nella zona di Val Sorda e il le aveva mostrato dei fogli e li aveva strappati in sua presenza. Mi disse pertanto che era stata CP_1 rassicurata da tale comportamento.” Adr. “Quando l'attrice mi disse che era stata minacciata con una pistola le dissi che non poteva fidarsi di una persona così e le consigliai di denunciare il fatto.
L'attrice era molto intimorita e spaventata e mi disse che aveva paura delle conseguenze. Mi sembra che all'epoca la relazione non fosse ancora di pubblica conoscenza.”).
Anche ricorda che quel giorno la DR era uscita nel primo pomeriggio e che era Persona_5 ritornata a casa dopo molte ore – verso le 19,30 - e che era particolarmente turbata e sconvolta (“Ho un ricordo del 14.06.2017 perché quel giorno ero a casa perché avevo un permesso sul lavoro di 4 ore.
Ricordo quel giorno perché mia DR era tornata a casa sconvolta e “a pezzi”. Non mi raccontò nulla delle ragioni di tale turbamento e mi disse solo di lasciarla in pace che doveva andare in camera
a riposare. Le avevo chiesto se avesse bisogno di un medico perché non mi sembrava che stesse bene.
Quando è tornata a casa erano circa le 19.30 e lei è andata nella sua camera a riposare e non l'ho più vista sino alla mattina seguente. Io durante la mattina ero a casa perché aveva le ore di permesso e anche mia DR era a casa perché aveva un giorno di ferie, abbiamo pranzato insieme e poi mia DR ha preso la macchina e mi ha detto che doveva andare a trovare un'amica fuori città. Io sono andato al lavoro e poi sono tornato alle 18.00, mia DR non era ancora tornata ed è tornata poi alle
19.30.”).
Il fatto, inoltre, che il disponesse di un'arma non pare così inverosimile, considerati i suoi CP_1 precedenti penali (doc.13: nel 2003 sentenza di applicazione della pena per violazione delle disposizioni sul controllo delle armi;
nel 2018 sentenza di applicazione della pena per detenzione e porto illegale di armi e spari il luoghi abitati).
E, infine, non vi è alcuna prova che le somme – erogate dalle finanziarie sul conto corrente del convenuto – siano state trasferite all'attrice. pagina 11 di 16 Non è convincente neppure la giustificazione addotta in tale scrittura privata, relativamente alle motivazioni per cui il prestito sia stato chiesto dal e non direttamente dalla (“Non CP_1 Pt_2 potendo più io richiedere altri mutui ANri mi sono rivolta a il quale era a conoscenza CP_1 della mia situazione finanziaria e dietro la mia garanzia di pagare i due mutui appena avessi venduto
l'appartamento ha accettato di aiutarmi come poteva”)
Dalla documentazione acquisita non risulta che sussistesse tale indisponibilità da parte degli istituti ANri (essendo la situazione economica e patrimoniale della ben più solida rispetto a quella Pt_2 del . Invero, risulta che la attrice aveva ottenuto un primo prestito da Compass in data 7.11.2016 CP_1
(doc.5); inoltre, appena due mesi dopo la redazione della scrittura per cui è causa, in data 11.08.2017 ha richiesto ed ottenuto senza alcun problema dal Banco BPM un ulteriore prestito di € 7.000,00 (all. 8; a cui seguivano immediati prelievi in contanti doc.9).
Parte attrice ha, altresì, depositato (doc.10) una dichiarazione dell'Istituto Banco BPM S.p.A. da cui risulta che, da parte dell' “prima del 27.07.2017 non erano pervenute richieste di Pt_2 finanziamento da sottoporre a valutazione di merito creditizio”. Infine in data 19.06.2018 l'attrice risulta aver chiesto ed ottenuto dalla Banca Compass – Gruppo MedioAN un ulteriore prestito di €
10.57,00 (all. 11).
Il convenuto, tra l'altro, ha contestato che tale incontro sia effettivamente avvenuto ed ha dedotto che la prova risiedeva – anche – nel fatto che “per tutto giugno 2017 è rimasto immobilizzato a CP_1 letto nella sua abitazione in Bosentino - Via Migazzone n.30 in conseguenza dei postumi d'un intervento chirurgico al quale si era sottoposto presso l'Ospedale “Borgo Trento” di Verona in data
30 maggio 2017”.
Su tale capitolo di prova è stato assunto il teste , cugino del convenuto, il quale ha asserito Tes_2 che dal primo di giugno 2017 al 3 luglio 2017 si era recato presso l'abitazione del cugino, in quanto lo stesso necessitava di un'assistenza continuativa e non poteva alzarsi dal letto (“Sono salito da mio cugino un mese dal primo giugno del 2017 al 3 luglio 2017… Mio cugino aveva subito un intervento al collo e non poteva alzarsi dal letto. Nell'ultimo periodo prima che io andassi via stava un pochino meglio. Durante tutto il periodo sono sempre stato in casa, non sono mai uscito e sono stato al massimo sul poggiolo.” Adr. “Sarò uscito al massimo 10 minuti perché mio cugino aveva bisogno di un'assistenza continuativa”).
A prescindere dalla inverosimiglianza del fatto che un soggetto per 33 giorni non si allontani mai dall'abitazione di una persona che sarebbe semplicemente immobilizzata a letto (ma non certo disabile), si evidenzia che la circostanza riferita dal teste risulta palesemente falsa. Invero, nella lettera di dimissioni dd.2.6.2017, rilasciata dopo l'intervento chirurgico, si legge: “il controllo EX cervicale pagina 12 di 16 post-operatorio ha confermato il buon esito dell'intervento ed una minima retropulsione della cage intersomatica. Al momento della dimissione il paziente deambula autonomamente ed è apiretico, riferisce la scomparsa della sintomatologia agli arti superiori”.
Inoltre, dalla documentazione ANria acquisita nel corso dell'istruttoria, risulta che , CP_1 personalmente, si è recato in AN ed ha effettuato due versamenti in contanti;
il primo in data
5.6.2017 di € 250,00 ed il secondo in data 30.6.2017 di € 200,00.
Ne consegue che le dichiarazioni rese dal teste sono sicuramente false (con la Tes_2 conseguenza che si impone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Trento per il reato p. e p. dall'art. 372 cp).
Non si ritiene di adottare (previa analisi delle dichiarazioni rese dalla stessa) analogo provvedimento nei confronti di - la quale risulta essere moglie del convenuto dal 2020, ma legata allo Testimone_1 stesso da una relazione sentimentale dal 2008 (oltre a risultare aver effettuato numerosi bonifici/prelievi sul conto intestato al compagno: si veda la documentazione ANria prodotta).
Invero, con riferimento a tale teste va accolta l'eccezione di incapacità sollevata da parte attrice, considerato che la teste risulta essere in regime di comunione legale con il coniuge (doc.8) ed avere un conto corrente cointestato con il marito. Invero si rileva che il pagamento delle somme oggetto di causa andrebbe ad incrementare il patrimonio comune ai due coniugi e, quindi l' , pur non avendo la Tes_1 qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., stante la sua facoltà di intervenire nel processo.
Per le ragioni sopra esposte, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere dichiarato inefficace il riconoscimento di debito contenuto nella scrittura privata dd. 14 giugno 2017, con conseguente accertamento che nulla deve a tale titolo in favore di . Parte_2 CP_1
L'attrice ha, inoltre, avanzato una richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalle condotte addebitabili al CP_1
Va, al riguardo, precisato che dall'esame della motivazione della sentenza penale dd. 15.11.2023 (e della ulteriore documentazione depositata dall'attrice in seguito ai termini concessi ex art. 101 cpc), si evince che la costituzione di parte civile era stata ammesso “limitatamente al procedimento più recente”. Invero vi era stata la riunione di due precedenti procedimenti penali: quello sub RGNR
4501/20 (per il reato di cui all'art. 612-bis co.2 c.p. e per il reato di cui agli artt. 61, n.5, 81 cpv e 629 cp) e quello sub RGNR 3227/21 (per il reato di cui all'art. 612 bis comma 2 cp, limitatamente alle condotte persecutorie commesse nel maggio/luglio 2021).
La costituzione di parte civile, pertanto, è stata ammesso limitatamente al procedimento sub RGNR
3227/21 relativo alle lamentate condotte intimidatrici e moleste asseritamente commesse dal CP_1
pagina 13 di 16 mediante il fatto di presentarsi nei luoghi abitualmente frequentati dalla (e nello specifico nel Pt_2 maggio 2021 in località “Alle Barche” di Caldonazzo e nel luglio 2021 nella sala giochi).
Pertanto, si evidenzia che tali comportamenti non sono stati neppure dedotti del presente giudizio e che nessuna costituzione di parte civile è stata effettuata (ed ammessa) con riferimento alle condotte descritte negli ulteriori capi di imputazione.
Ne consegue che la domanda risarcitoria è ammissibile e può essere esaminata in sede civile.
Si evidenzia che – al riguardo – che (come sopra evidenziato) il (e il suo “nucleo familiare) ha CP_1 beneficiato, per lunghi anni, delle sovvenzioni economiche elargite dalla se, inizialmente, tali Pt_2 corresponsioni, dirette o indirette, di denaro trovavano giustificazione nel legame sentimentale (certo non paritetico) instaurato tra i due, con il tempo la situazione si è, via via, modificata;
invero, all'aumentare delle fragilità (fisiche e psicologiche dell'attrice) e della conseguente sudditanza rispetto al convenuto, si è successivamente accompagnata a condotte di aggressività e di minacce (ad esempio di svelare ai familiari dell' la situazione in essere) che sono aumentate con l'aumentare del Pt_2 distacco emotivo che l' iniziava a manifestare e che hanno reso l'attrice incapace di sottrarsi ad Pt_2 una situazione oramai divenuta insostenibile;
minacce e costrizioni che sono culminate nella sottoscrizione dello scritto oggetto di causa.
Pertanto, soprattutto negli ultimi anni è subentrata una situazione per cui il ha abusato dello CP_1 stato di sudditanza e delle fragilità della Pt_2
Tuttavia, il risarcimento del danno patrimoniale deve essere rapportato agli esborsi di cui sia stata fornita prova (anche di carattere indiziario, ma pur sempre significativa), non potendo apoditticamente ritenersi che tutti i prelievi in contanti risultanti dai conti correnti della (e risultanti dalle Pt_2 indagini della Giardia di Finanza) siano automaticamente corrispondenti ad elargizioni indebite al
CP_1
Pertanto, va – sotto tale profilo – in primo luogo evidenziato che lo stesso ha ammesso che sino CP_1 al giugno 2020 le rate dei mutui stipulati in data 1.7.2014 con ME AN e in data 14.6.2016 con AG UC sono stati pagati dalla (asseritamente per restituire le somme ricevute in Pt_2 prestito).
Ne consegue che, non essendovi mai stato – per le ragioni sopra esposte – alcun obbligo di restituzione e di pagamento di tali importi da parte della attrice, le relative somme le devono essere restituite.
Come risulta dalla documentazione prodotta con il decreto ingiuntivo, il finanziamento ME prevedeva il pagamento di rate di € 212,90 a partire da agosto 2014, mentre quello stipulato con la
AG prevedeva il pagamento di rate di € 174,00 a partire dal luglio 2016.
pagina 14 di 16 Ne consegue che la risulta aver corrisposto al la somma di € 15.115,90 ( € 212,90 X 71 Pt_2 CP_1 rate) ed € 8.178,00 (€ 174,00 X 47 rate). Complessivamente € 23.293,90.
L'istruttoria sopra riportata ha confermato, inoltre, che plurimi prelievi di denaro (per circa €
400,00/500,00 ogni volta) sono stati effettuati per svariati anni presso il distributore del signor
RS; pertanto, pur non essendovi un importo preciso, si ritiene che – in via equitativa (tenendo conto della durata e del fatto che il teste ha confermato che tali prelievi avvenivano frequentemente) può essere riconosciuto l'importo complessivo di € 5.000,00.,
Pertanto, il danno complessivo va determinato in € 28.293,90; trattandosi di un debito di valore, tale somma va rivalutata secondo gli indici istat, dal maggio 2022 alla data odierna e maggiorata degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 28.293,90 annualmente rivalutata, dal maggio 2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
Procedimento n. 2253/2022 R.G.(riunito): fase studio: € 919,00; fase introduttiva: € 777,00; totale compensi € 1.696,00 oltre ad € 145,50 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
Procedimento RG. 1398/2022:
fase di studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase istruttoria: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi € 5.077,00 ed € 317,48 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n.1481/22;
2. Condanna a corrispondere ad , in persona del suo amministratore CP_1 Parte_2 di sostegno , la somma di € 28.293,90, oltre alla rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici istat, dal maggio 2022 alla data odierna, ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 28.293,90 annualmente rivalutata, dal 5 maggio 2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali dalla data odierna al saldo;
3. Condanna a rimborsare ad , in persona del suo amministratore di CP_1 Parte_2 sostegno , le spese di lite che liquida in € 6.773,00 per compensi ed € 462,98 Parte_1
pagina 15 di 16 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14,
4. Dispone che copia della presente sentenza e delle dichiarazioni rese dal teste siano Tes_2 trasmesso alla alla Procura della Repubblica di Trento per valutare la sussistenza del reato p. e p. dall'art. 372 cp.
Così deciso in data 03/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(c.f. , quale amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di (c.f. ), con il patrocinio degli avv. Parte_2 C.F._2
LL IO e LL IO ( ) VIA GRAZIOLI, 84 C.F._3
38100 TRENTO;
, elettivamente domiciliato in VIA ZARA, 12 38122 TRENTO*, presso il difensore avv. LL IO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI CP_1 C.F._4
EA e elettivamente domiciliato in Via Grazioli, 63 null 38122 Trento presso lo studio dell'avv.
MANTOVANI EA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE:- con riguardo al giudizio sub n. 1398/22 R.G.:
Nel merito: - accertare e dichiarare che la scrittura dd. 14 giugno 2017, oggetto della presente impugnazione, sia essa giuridicamente qualificabile come ricognizione di debito e/o promessa di pagamento e/o in denegata e contestata ipotesi confessione, è stata scritta e sottoscritta da
[...] sotto le gravi minacce con arma e violenze psichiche, anche tramite sostanze psicotrope, Pt_2
pagina 1 di 16 esercitate nei suoi confronti da - dichiarare annullata/annullare e/o revocare e/o CP_1 dichiarare comunque priva di ogni effetto, la scrittura dd. 14 giugno 2017 redatta e firmata da
[...] per cui è causa, poiché ottenuta da con violenza estorsiva, anche psichica, pure Pt_2 CP_1 mediante sostanze psicotrope, esercitata nei confronti di una persona già psicologicamente debole, obnubilata dalle cure chemioterapiche a cui era giornalmente sottoposta e comunque incapace di capire e determinarsi per quello che stava facendo.
- condannare al pagamento dei danni tutti sofferti da a seguito ed a CP_1 Parte_2 causa di quanto estortole con gravi minacce e violenze di ogni genere in relazione alla sottoscrizione dell'impugnata ricognizione di debito, nonché prima e dopo la stessa, importo che in via prudenziale si quantifica in € 25.000,00 e che comunque ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa e di cui comunque si chiede la liquidazione, anche in via equitativa, nella maggior o minor somma che verrà ritenuta e risulterà di Giustizia. - comunque dichiarare, in via alternativa o subordinata,
l'annullamento/annullare e/o revocare e/o dichiarare priva di effetto, la scrittura dd. 14 giugno 2017 oggetto di impugnazione, per gravi vizi della volontà e comprensione della redigente, nel frangente incapace di intendere e volere, sottoposta altresì a minacce estorsive e violenze, anche tramite somministrazione di sostanze psicotrope, tali da inficiare totalmente ogni validità di tale pregiudizievole atto.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova orale già formulati in memoria ex art. 183 co. VI n. 2) c.p.c. dd. 03.04.2023 nell'interesse dell'attrice e non ammessi;
ove ritenuta opportuna/necessaria, disporsi CTU medico legale che accerti se all'epoca della sottoscrizione del documento impugnato, cioè il 14 giugno 2017, sia a seguito dell'intervento chirurgico Parte_2 subito per neoplasia cerebrale, che per l'assunzione quotidiana di medicinali chemioterapici, oltre che per la somministrazione contingente di sostanze psicotrope e sotto minaccia di una pistola, fosse in grado di poter coscientemente sapere cosa stava scrivendo e soprattutto se era in grado di valutare coscientemente i contenuti di quello che stava firmando, e quindi se in tale frangente fosse capace di intendere e volere. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di giudizio e tutti gli oneri accessori di legge.
Con riguardo al giudizio sub n. 2253/22 R.G. riunito al presente, ferma restando l'intervenuta sospensione dell'esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo già richiesta in via preliminare
Nel merito in via principale: Per i motivi meglio espressi nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione dd. 21.09.2022 e nelle successive difese, revocare o comunque annullare o dichiarare nullo e/o privo di qualsiasi effetto e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 417/2022,
R.G. n. 1481/2022 ed ogni atto/dichiarazione presupposti e per l'effetto respingere tutte le domande in pagina 2 di 16 esso e nei successivi atti avversari contenute, ordinando ove necessario ogni conseguente cancellazione tavolare.
In via istruttoria: Ove ritenuta opportuna/necessaria, disporsi CTU medico legale nei termini sopra indicati con riguardo alle conclusioni in via istruttoria relative al giudizio n. 1398/22 R.G.
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze di giudizio e tutti gli accessori di legge. Trento, 28 maggio 2024
CONVENUTO:
1. respingere le domande di Parte_2
2. respingere l'opposizione di contro il decreto ingiuntivo n. 417/22 del Tribunale di Parte_2
Trento e comunque condannarla a pagare a l'importo di € 23.226,20, o la diversa somma CP_1 che risulterà di giustizia, più interessi legali dal giorno del dovuto e quelli ex art.1284/4 cod.civ. dal giorno della domanda sino a quello del pagamento;
3. con vittoria di spese (anche generali) e compenso d'avvocato, Iva e Cnpa, incluso spese e compenso del procedimento monitorio.
In via istruttoria si oppone all'ammissione delle rimanenti istanze istruttorie avversarie per le CP_1 ragioni illustrate nella memoria di replica 22 aprile 2023 e, nell'ipotesi di loro ammissione, chiede d'essere autorizzato a controprova con i testimoni , e Testimone_1 Tes_2 Tes_3
eccepisce l'inammissibilità della produzione dei documenti nn.31 e 32 che Testimone_4 Pt_2 non costituiscono controprova rispetto alla prova diretta da lui formulata.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di data 27.5.2022 ha convenuto in giudizio Parte_3 CP_1 asserendo di essere una persona fragile e manipolabile, tanto che nel 2018 le era stata riconosciuta un'invalidità del 46 % e nel 2020 le era stato nominato un amministratore di sostegno.
Ha precisato che nel 2003 si era invaghita del convenuto, il quale aveva cominciato ad avanzare continue richieste di denaro, approfittando della situazione di debolezza psichica dell'attrice, dovuta anche al suo stato di malattia.
Ha affermato che l'aveva convinta a chiedere due finanziamenti: uno alla Compass e l'altro alla BPM, così da poter disporre di tali somme tramite la carta di credito che era detenuta dal convenuto.
Ha precisato che il 14.6.2017, con violenza e minaccia, l'aveva costretta a scrivere una ricognizione di debito. Ha affermato che, intimorita, aveva pagato mensilmente le rate dei due finanziamenti accesi dal con AG UC e ME;
inoltre, era stata costretta a consegnare la sua carta di credito al CP_1 convenuto, il quale si recava presso la pompa di benzina di DI RS per prelevare il denaro in contanti.
pagina 3 di 16 Ha asserito che nel giugno 2020 era riuscita a presentare una denuncia alla Procura delle Repubblica di
Trento e che il PM aveva chiesto il rinvio a giudizio del convenuto per i reati di cui agli artt. 612bis comma 2, 61 n.5 e 629 cp.
Ha chiesto, pertanto, che la ricognizione di debito fosse annullata per vizi della volontà e del consenso;
ha chiesto che, in ogni caso, fosse accertato che tale riconoscimento era nullo per mancanza del rapporto causale sottostante.
Ha chiesto inoltre, che il convenuto fosse condannato a risarcire i danni derivati dalle minacce e violenze poste in essere a seguito della sottoscrizione delle ricognizione di debito.
Con comparsa dd. 25.10.2022 si è costituito contestando la ricostruzione effettuata da CP_1 controparte.
Ha affermato di essere stato per anni amico intimo dell'attrice e che quest'ultima nel 2014 gli aveva confidato di non avere accesso al credito ANrio e di avere necessità di denaro all'insaputa dei familiari. Ha precisato che, per aiutarla, aveva stipulato due finanziamenti con ME AN e
AG UC ed aveva messo a disposizione dell'attrice il denaro.
Ha asserito che con la dichiarazione dd. 14.6.2017 l'attrice si era impegnata a rimborsargli mensilmente una somma pari ai ratei che egli avrebbe versato alle finanziarie.
Ha precisato che nel 2020 i rapporti si erano deteriorati e che l'attrice aveva sospeso i pagamenti.
Ha asserito che le dichiarazioni rese, in separato giudizio cautelare, dagli informatori indicati da controparte risultavano contraddittorie e facevano riferimento a circostanze apprese de relato.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta.
Con comparsa dd. 21.10.2022 è intervenuto nel giudizio , quale amministratore di Parte_1 sostegno di , ratificando l 'operato dell'amministrata e chiedendo l'accoglimento delle Parte_2 domande formulate nell'atto di citazione originario.
Con atto di citazione dd. 21.9.2022 in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1481/22 in forza del quale era Parte_2 stata condannata a corrispondere a la somma di € 22.638,79, oltre ad interessi e spese, CP_1 sulla base della ricognizione di debito dd. 14.6.2017.
Ha, preliminarmente, eccepito che il decreto ingiuntivo non era stato notificato all'amministratore di sostegno. Ha affermato che il Giudice titolare del fascicolo aveva già conosciuto del procedimento in quanto aveva fatto parte del collegio del reclamo cautelare.
Ha ribadito le medesime contestazioni sollevate nel procedimento sub RG 1398/22 ed ha chiesto che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Con comparsa dd. 31.1.2023 si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
pagina 4 di 16 I due procedimenti venivano riuniti.
***
La presente causa trova il suo fondamento nella scrittura privata dd. 14.6.2017, sottoscritta da Parte_2
(doc.1) con la quale l'attrice aveva riconosciuto di essere debitrice nei confronti di
[...] CP_1
in quanto tenuta a restituirgli gli importi a lei mutuati dal convenuto – il quale avrebbe ottenuto
[...] la relativa provvista in forza dei contratti di finanziamento, stipulati direttamente con la CP_1
ME e con la AG (“primo mutuo stipulato con ME in data 01.07.2014 importo finanziamento entro finanziamento euro 14.355,00…importo totale dovuto € 20.438,4; prima rata il
05.08.2014 ultima rata il 05.07.2022…secondo mutuo stipulato in data 14.06.2016 importo finanziamento euro 12.000,00… importo totale dovuto euro 21.154,00; prima rata 15.07.2016, ultima rata il 15.06.2026…”) .
Tale documento costituisce una ricognizione di debito, con la conseguenza che (ordinanza n.31818 del 10/12/2024 ) “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto”.
L'esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti nel presente giudizio induce a far ritenere che sia stata raggiunta la prova in merito all'inesistenza di tale rapporto fondamentale sottostante a tale atto ricognitivo.
Va, in primo luogo, dato rilievo ai rapporti esistenti tra le parti ed alla particolare fragilità dell'attrice
(alle quale, in data 13.5.2021, è stato nominato un amministratore di sostegno e in data 11.12.2018 è stata riconosciuta un'invalidità civile).
Gli elementi acquisiti inducono a far ritenere provato che tra l' e il si fosse instaurata, Pt_2 CP_1 sin dal 2003, una relazione sentimentale (del resto, neppure espressamente smentita dal convenuto: “il convenuto per molti anni è stato intimo amico di ). Parte_2
Del resto, come dichiarato dall'ex marito dell'attrice, tale relazione era stata la causa della separazione personale tra i coniugi ( : sono ex marito della signora Ci siamo separati nel Persona_1 Pt_2
2006. All'epoca conoscevo il e pensavo fosse un conoscente di mia moglie e dei suoi familiari. CP_1
Mia moglie nel 2003 ha avuto una relazione sentimentale con il signor Io l'ho scoperto perché CP_1 mio suocero che aveva capito la situazione mi aveva telefonato ed informato della relazione. Io poi avevo parlato con mia moglie che mi aveva confessato di avere una relazione con il All'epoca CP_1 pensavo che fosse stata una sbandata e che i rapporti si fossero interrotti. Poi scoprii che non era vero pagina 5 di 16 e che la relazione continuava e per tale motivo sono andato via da casa e ci siamo separati”); e – dopo una breve interruzione – tale relazione era ripresa nuovamente dopo la separazione ( Per_2
:“Nel corso di questi anni sono stata sempre regolarmente in contatto con l'attrice con la
[...] quale ho sempre avuto un rapporto di confidenza…So che nel 2008 circa, dopo la separazione dal marito, l'attrice ha ripreso la relazione sentimentale con il signor;
: “Sono CP_1 Testimone_5 cugina della signora In realtà sono cugina di secondo grado ma siamo cresciute come sorelle Pt_2
e quindi sono molto legata all'attrice. Nel corso di questi anni ci siamo sempre frequentate e fatte confidenze. Posso confermare che già anni fa mi aveva confidato di avere una relazione sentimentale con il signor Per quello che posso ricordare questa confidenza mi era stata fatta nel periodo CP_1 successivo al 2006 data in cui l'attrice aveva subito un intervento chirurgico. Da quello che ricordo aveva avuto una frequentazione non so di che tipo prima della operazione e a seguito della operazione aveva ripreso tale relazione sentimentale con il Da quello che mi raccontava all'epoca Per_3
l'attrice, questa relazione era turbolenta perché il aveva sbalzi di umore e passava dal gentile CP_1 all'aggressivo”).
La signora risulta essere una persona di particolare fragilità, derivante sia da un aspetto Pt_2 caratteriale, sia dalle problematiche di salute alle quali ha dovuto fare fronte nel corso degli anni (“si certifica che la signora è affetta da: esiti di asportazione di astrocitoma pilocitico Parte_2
(nel 1988) del terzo ventricolo e talamo. Nel 2006 riscontro di nodulazione mammella sx istologicamente tipizzata con tumore filloide. Nel 2014 sempre a livella della mammella sx…comprsa di nodulazione tipizzata con carcinoma duttale, infiltrante ed in situ, fibromialgia, ipertensione arteriosa con prolasso mitrale. La paziente è in cura con chimioterapici ormonali che le causale persistente cefalea con riduzione del visus…la paziente è affetta da fibromialgia con dolori diffusi…a a causa di tali problematiche la mia assistita è emotivamente instabile e per tale motivo è in terapia con antidepressivi…”: doc.18).
Di tale situazione di debolezza ha approfittato il il quale (sia in forza del sentimento che l'attrice CP_1 nutriva nei suoi confronti, sia sulla base di minacce – ad esempio di rivelare la relazione ai familiari) nel corso degli anni si è fatto sistematicamente erogare – in varie forme – consistenti somme di denaro dall' - come emerge dalle testimonianze e dalle confidenze rese, in epoca non sospetta, Pt_2 dall'attrice alle persone con le quale aveva una particolare confidenza ( “Le parti Persona_2 non hanno mai vissuto insieme. Dopo un po' di tempo non posso essere sicura della data ma sarà stato dopo il 2011, l'attrice si è confidata con me dicendomi che il convenuto le rivolgeva continue richieste di denaro. Mi disse che il le aveva chiesto di lasciarle anche carta di credito e bancomat in CP_1 modo da prelevare autonomamente.” Adr. Preciso che io non avevo mai incontrato all'epoca il CP_1
pagina 6 di 16 e che ho ricevuto soltanto confidenze dalla mia amica. Queste confidenza si sono ripetute più volte nel corso del tempo e l'attrice mi diceva che non riusciva a sottrarsi alle continue richieste di denaro, sia per via del legame sentimentale, sia per le minacce che riceveva da parte del Preciso che la CP_1 relazione all'epoca era “segreta” nel senso che l'attrice non voleva che i familiari ne venissero a conoscenza….Ho visto che l'attrice aveva più di un telefono. Mi disse che il le aveva dato un CP_1 telefono per poter comunicare privatamente. L'attrice mi aveva detto che il aveva distrutto due CP_1 telefoni per eliminare la sim e per sostituirli con nuovi per non far risultare le comunicazioni. Adr.
“All'epoca mi aveva mostrato dei messaggi che il le aveva inviato: tali messaggi contenevano
CP_1 delle offese, delle minacce. Il la minacciava di rivelare la relazione ai familiari dell'attrice se
CP_1 quest'ultima non le avesse consegnato il denaro richiesto. L'attrice mi raccontò che anche che in un'occasione il l'aveva presa per le spalle e scossa violentemente e quindi l'attrice mi disse che
CP_1 aveva paura per la sua incolumità….“Ricordo che nei messaggi che all'epoca l'attrice mi aveva mostrato vi erano delle parolacce e delle minacce di cui ho riferito… Anche in passato quando ho ricevuto le confidenze dell'attrice sulle corresponsioni in denaro al l'avevo sempre consigliata
CP_1 di lasciarlo, di interrompere la relazione e confidarsi con la famiglia. L'attrice mi diceva che non poteva perché aveva paura della reazione die figli e anche della reazione del di cui era
CP_1 all'epoca infatuata.”;NA : “So che mia cugina disponeva di un cellulare ufficiale e Tes_5 aveva disponibilità di un altro cellulare con cui contattava e scambiava messaggi con il ” Adr.
CP_1
“Mia cugina mi aveva inviato dal suo cellulare alcuni messaggi che aveva ricevuto dal Posso CP_1 dire che erano messaggi che posso definire “abbastanza brutti”, alcuni erano messaggi di gelosia perché l' era tornata dal marito, in alcuni messaggi chiedeva dei soldi e i toni erano Pt_2 abbastanza aggressivi”).
Tali dazioni di denaro avvenivano, ad esempio, mediante la consegna della carta di credito o del bancomat al il quale effettuata in tal modo i prelievi del contante;
in particolare, è emerso che CP_1 con particolare frequenza – e per anni - lo stesso si recava da un amico benzinaio e si faceva consegnare una somma in contanti (ottenuta direttamente o tramite il pagamento di un importo superiore al carburante acquistato), utilizzando il bancomat della - come risulta dalle Pt_2 dichiarazioni del teste RS e dalle confidenze, effettuate in epoca non sospetta, dalla ad Pt_2 amiche e parenti ( “L'attrice mi diceva all'epoca che il faceva dei prelievi Persona_2 CP_1 utilizzando il bancomat e la carta di credito dell'attrice… “L'attrice era proprietaria di una macchina alimentata a gas GPL, confermo quindi il capitolo.. mi aveva detto che il utilizzava il Pt_2 CP_1 bancomat anche per fare benzina al distributore di Calceranica.” Adr. “Mi disse anche che dopo aver fatto benzina si faceva addebitare sul bancomat un importo maggiore per avere la differenza in pagina 7 di 16 contanti. Tale circostanza mi è stata riferita dall'attrice in più occasioni.”; NA : Tes_5
“Successivamente, non ricordo in che epoca, ma comunque prima che iniziasse la vicenda giudiziaria, la signora mi aveva raccontato che il le chiedeva la carta di credito o altro mezzo di Pt_2 CP_1 pagamento per poter prelevare dei soldi. Il giustificava tali esigenze di denaro con motivi legati
CP_1 alle esigenze di sottoporsi a delle cure non meglio definite. Mi disse che il utilizzava la carta di
CP_1 credito o il bancomat per prelevare contanti da un benzinaio. Posso dire che la quando mi Pt_2 faceva questi racconti voleva bene al e che credeva sicuramente che il denaro richiesto fosse
CP_1 necessario per aiutarlo nelle cure e nelle sue esigenze”; “mi ha raccontato che il Persona_1 le chiedeva di consegnargli la carta di credito che poi il utilizzava per ottenere del
CP_1 CP_1 denaro in contante da un benzinaio di Calceranica al lago. Sicuramente tali versamenti non riguardavano il rifornimento di benzina in quanto l'attrice aveva una macchina a gas.” ).
Anche RS DI, amico da oltre vent'anni del e titolare del distributore di benzina a CP_1
Calceranica, ha confermato tali erogazioni di denaro;
si evidenzia, al riguardo, che il teste ha confermato che tali prelievi venivano effettuati dal con la carta di credito intestata alla CP_1 Pt_2 inoltre, all'udienza del 16.5.2024 ha dichiarato che la prima volta il convenuto si era presentato insieme alla (“Circa 4 o 5 anni fa ma non ricordo la data dato il tempo trascorso, il signor è
Pt_2 CP_1 venuto insieme alla e mi ha chiesto se potevo anticipare dei soldi in contanti”); ha poi reso
Pt_2 delle dichiarazioni non concordi (e dubitative) in merito ad asseriti prelievi effettuati dalla da
Pt_2 sola;
ma, a tutto concedere, tale circostanza si sarebbe verificata una sola volta nel corso di tutti gli anni in cui tale prassi è stata applicata (“Nel corso di questi anni posso dire che tali anticipi sono stati fatti con più frequenza al signor il quale veniva personalmente, mentre la signora è venuta CP_1 Pt_2 due o tre volte Adr. Mi sembra venisse insieme al forse una volta la signora è venuta CP_1 Pt_2 da sola ma non sono sicuro di questa circostanza…Adr. Ribadisco che una volta o forse due è venuta anche la signora dato il tempo trascorso non posso essere più preciso. Adr. Ribadisco che la
Pt_2 prima volta in cui hanno chiesto la somma in contanti sono venuti insieme l' e il Negli
Pt_2 CP_1 anni successivi tali consegne di denaro venivano fatte al che veniva da solo. Posso dire una CP_1 volta in un'occasione è venuta la signora da sola per chiedere l'anticipo del contante”).
Pt_2
La signora risulta, altresì, aver venduto i gioielli di famiglia e richiesto ed avanzato – nel corso Pt_2 degli anni – numerose richieste di finanziamento (a cui seguivano prelievi di denaro in contante); è del tutto credibile – in considerazione del complesso degli elementi sopra ricordati, dei rapporti tra le parti e del fatto che la non risulta aver tenuto un tenore di vita dispendioso e che richiedesse Pt_2 particolari esborsi, altrimenti ingiustificati - che anche tali importi siano stati in gran parte destinati a
“finanziare” ed soddisfare le continue richieste di denaro avanzate dal (come riferito all'epoca CP_1
pagina 8 di 16 dalla stessa attrice nelle confidenze effettuate alle persone a lei più vicine;
Persona_2
mi ha detto che era sempre lei a finanziare il e che aveva anche pagato dei mutui Pt_2 CP_1 sempre per finanziare il ttrice mi disse qualche anno fa che aveva venduto dei gioielli per Per_4 ricavare una somma di denaro da consegnare al Mi ha detto che li aveva venduti al “Compro CP_1 oro”; “Mia DR aveva tutti i gioielli di famiglia, ereditati dai genitori oppure Controparte_2 anche tutti i gioielli in oro regalati a noi figli per battesimo, comunione o altre festività; erano conservati in cassaforte e ora non abbiamo più nulla. Mia DR mi disse che per far fronte alle richieste continue di denaro dal aveva venduto tutti i gioielli di famiglia.”; Nicastro CP_1 Per_1
“L'attrice mi aveva detto che aveva venduto dei gioielli al Compro oro per ricavare del denaro da consegnare al Si trattava di gioielli che le avevo regalato io durante il matrimonio e gioielli di CP_1 famiglia di valore. Posso confermare che questi gioielli non sono più nella disponibilità dell'attrice.”).
Significativo risulta, altresì, il fatto che l'attrice ha altresì stipulato una assicurazione sulla vita, indicando il convenuto (o i suoi figli) quale beneficiario della somma di € 95.000,00 (doc. 16).
Anche ha ricordato uno specifico episodio, avvenuto nel 2003, che conferma che Persona_1 era sempre la signora a fornire denaro al convenuto ( “Mi ricordo che nel Pt_2 Persona_1
2003, quando eravamo ancora sposati, il mio portafoglio era stato inserito nei miei pantaloni in maniera diversa e mancavano anche dei soldi. Sul momento avevo sospettato potesse essere stato mio figlio, successivamente quado l'attrice mi aveva confessato della relazione mi disse anche che aveva prelevato dal mio portafoglio 200/300 euro che aveva dato al signor ; CP_1
Del resto, la signora proviene da una famiglia agiata e non risulta aver mai avuto problemi o Pt_2 difficoltà economiche ( “Posso dire che l'attrice appartiene ad una famiglia Persona_2 benestante e non mi risulta abbia mai avuto problemi economici”; : “Mia DR Persona_5 insieme al fratello ed a mia nonna hanno una società “Alpina Games” che è proprietaria di una pizzeria a Calceranica. Tale società come attività principale a Trento, Viale ROVERETO, tratta giochi di intrattenimento ad esempio freccette e biliardi per i bar e i locali pubblici. Inoltre tale società è proprietaria di un residence con più appartamenti a Calceranica. Io e la mia famiglia d'estate viviamo in una villa a Calceranica di proprietà di mia nonna. A Trento io vivo con mia DR in una casa di sua proprietà.”; : “l'attrice fa parte di una famiglia ricca che dispone di più società Persona_1
e immobili. Escludo che l'attrice avesse mai avuto problemi economici in quanto aveva un lavoro ben remunerato presso la società All Star Admiral che si occupa di slot machine e altri giochi per esercizi pubblici. L'attrice ha interrotto questo lavoro anni dopo la nostra separazione e ha avuto un'ottima buona uscita in quanto tra arretrati e tfr aveva percepito oltre 40.000,00 euro. Non ricordo la data in cui ha cessato tale attività ma sicuramente intorno al 2020… Durante il matrimonio io lavoravo come pagina 9 di 16 commerciante e l'attrice lavorava presso una delle società di famiglia. Durante il matrimonio la nostra vita abbastanza agiata in base a criteri di normalità, avevamo una casa di proprietà, crescevamo i figli, l'estate facevamo qualche vacanza ma non aveva un tenore dispendioso, ne avevamo abitudini di vita eccentriche o dispendiose o fuori da un criterio di normalità”; ““Posso Controparte_2 confermare che mia DR aveva ricevuto un notevole importo di denaro per la liquidazione ma che non ha più alcun risparmio”).
Ben diversa risulta la situazione economica del convenuto, il quale percepiva uno stipendio di importo non elevato (circa € 1.300,00 mensili) ed era tenuto, altresì, al pagamento dell'assegno di mantenimento per le figlie nate dal primo matrimonio (si vedano gli estratti conto ANri); il che rende del tutto credibile che lo stesso avesse difficoltà economiche ed esigenze di disporre di somme aggiuntive, che venivano erogate dalla (essendo, quindi, del tutto inverosimile che fosse stato, Pt_2 al contrario, il a finanziare l' . CP_1 Pt_2
La dichiarazione sottoscritta dall'attrice il 14.6.2017 si colloca, pertanto, in un momento in cui l' era riuscita a trovare il coraggio di interrompere i rapporti che la legavano al Pt_2 CP_1
( “Mi sembra che nel 2017 ma non sono sicurissima della data dato il tempo Persona_2 trascorso, i rapporti tra l'attrice e il convenuto si erano deteriorati e si era interrotta la relazione sentimentale. Mi disse che non riusciva più a far fronte alle continue richieste di denaro e si era resa conto che era una relazione malsana”); è, quindi, del tutto credibile che, nella prospettiva di perdere la fonte di approvvigionamento di cui si era avvalso – lui e i suoi stretti familiari o conviventi – per lunghi anni, il abbia coartato la a redigere ed a sottoscrivere la scrittura oggetto di causa – CP_1 Pt_2 avvalendosi delle minacce e dell'indubbio e documentato stato di debolezza e di soggezione anche psicologica in cui versava la attrice.
Del resto, il racconto dell'incontro avvenuto con il il 14.6.2017 è stato riferito – CP_1 confidenzialmente - dall'attrice a solo pochi mesi dopo che tale episodio si era Persona_2 verificato, e, quindi, in un momento in cui la relazione non era ancora divenuta di pubblico dominio - ed in cui, tra l'altro, la confidava nel fatto che il documento fosse stato successivamente Pt_2 distrutto ( “L'attrice si è confidata con me sull'episodio avvenuto il 14.06.2017. Persona_2
Tale confidenza mi è stata fatta qualche mese dopo rispetto all'accaduto; eravamo sempre nel 2017.
La famiglia dell'attrice è proprietaria di una pizzeria a Calceranica al lago e quindi ogni tanto andavo
a trovarla per mangiare insieme. L'episodio in oggetto mi è stato confidato però a casa di In Pt_2 quell'occasione mi confidò che lei aveva cercato di lasciare il ma lui si era rifiutato dicendole CP_1 che l'attrice gli doveva ancora dei soldi. Mi ha raccontato di essere andata a casa del il quale CP_1 le aveva offerto un caffè; dopo aver bevuto tale caffè mi disse che si era sentita stordita. Mi disse che il pagina 10 di 16 convenuto aveva insistito per farle scrivere un testo abbastanza lungo su dei fogli, mi disse che le era stato dettato tale testo e che la scrittura aveva richiesto un lungo tempo perché lei sbagliava a scriverlo. Mi disse che in quell'occasione il per costringerla a scrivere l'aveva anche CP_1 minacciata con un'arma. Mi raccontò poi che fece difficoltà a tornare a casa.” ADR: “Mi disse che nel ritorno a casa aveva dovuto fermare più volte l'auto a lato della strada perché aveva la testa confusa, si sentiva male ed aveva la nausea. Mi disse che una volta tornata, aveva trovato il figlio;
mi raccontò che si sentiva talmente confusa che si era messa subito a letto. Mi disse che sapeva di aver scritto qualcosa che non andava bene ma che non aveva un preciso ricordo di ciò che aveva fatto. Mi raccontò che successivamente aveva richiamato il chiedendogli spiegazioni in merito a ciò che CP_1 aveva scritto ma lui l'aveva rassicurata. Si erano pertanto incontrati nella zona di Val Sorda e il le aveva mostrato dei fogli e li aveva strappati in sua presenza. Mi disse pertanto che era stata CP_1 rassicurata da tale comportamento.” Adr. “Quando l'attrice mi disse che era stata minacciata con una pistola le dissi che non poteva fidarsi di una persona così e le consigliai di denunciare il fatto.
L'attrice era molto intimorita e spaventata e mi disse che aveva paura delle conseguenze. Mi sembra che all'epoca la relazione non fosse ancora di pubblica conoscenza.”).
Anche ricorda che quel giorno la DR era uscita nel primo pomeriggio e che era Persona_5 ritornata a casa dopo molte ore – verso le 19,30 - e che era particolarmente turbata e sconvolta (“Ho un ricordo del 14.06.2017 perché quel giorno ero a casa perché avevo un permesso sul lavoro di 4 ore.
Ricordo quel giorno perché mia DR era tornata a casa sconvolta e “a pezzi”. Non mi raccontò nulla delle ragioni di tale turbamento e mi disse solo di lasciarla in pace che doveva andare in camera
a riposare. Le avevo chiesto se avesse bisogno di un medico perché non mi sembrava che stesse bene.
Quando è tornata a casa erano circa le 19.30 e lei è andata nella sua camera a riposare e non l'ho più vista sino alla mattina seguente. Io durante la mattina ero a casa perché aveva le ore di permesso e anche mia DR era a casa perché aveva un giorno di ferie, abbiamo pranzato insieme e poi mia DR ha preso la macchina e mi ha detto che doveva andare a trovare un'amica fuori città. Io sono andato al lavoro e poi sono tornato alle 18.00, mia DR non era ancora tornata ed è tornata poi alle
19.30.”).
Il fatto, inoltre, che il disponesse di un'arma non pare così inverosimile, considerati i suoi CP_1 precedenti penali (doc.13: nel 2003 sentenza di applicazione della pena per violazione delle disposizioni sul controllo delle armi;
nel 2018 sentenza di applicazione della pena per detenzione e porto illegale di armi e spari il luoghi abitati).
E, infine, non vi è alcuna prova che le somme – erogate dalle finanziarie sul conto corrente del convenuto – siano state trasferite all'attrice. pagina 11 di 16 Non è convincente neppure la giustificazione addotta in tale scrittura privata, relativamente alle motivazioni per cui il prestito sia stato chiesto dal e non direttamente dalla (“Non CP_1 Pt_2 potendo più io richiedere altri mutui ANri mi sono rivolta a il quale era a conoscenza CP_1 della mia situazione finanziaria e dietro la mia garanzia di pagare i due mutui appena avessi venduto
l'appartamento ha accettato di aiutarmi come poteva”)
Dalla documentazione acquisita non risulta che sussistesse tale indisponibilità da parte degli istituti ANri (essendo la situazione economica e patrimoniale della ben più solida rispetto a quella Pt_2 del . Invero, risulta che la attrice aveva ottenuto un primo prestito da Compass in data 7.11.2016 CP_1
(doc.5); inoltre, appena due mesi dopo la redazione della scrittura per cui è causa, in data 11.08.2017 ha richiesto ed ottenuto senza alcun problema dal Banco BPM un ulteriore prestito di € 7.000,00 (all. 8; a cui seguivano immediati prelievi in contanti doc.9).
Parte attrice ha, altresì, depositato (doc.10) una dichiarazione dell'Istituto Banco BPM S.p.A. da cui risulta che, da parte dell' “prima del 27.07.2017 non erano pervenute richieste di Pt_2 finanziamento da sottoporre a valutazione di merito creditizio”. Infine in data 19.06.2018 l'attrice risulta aver chiesto ed ottenuto dalla Banca Compass – Gruppo MedioAN un ulteriore prestito di €
10.57,00 (all. 11).
Il convenuto, tra l'altro, ha contestato che tale incontro sia effettivamente avvenuto ed ha dedotto che la prova risiedeva – anche – nel fatto che “per tutto giugno 2017 è rimasto immobilizzato a CP_1 letto nella sua abitazione in Bosentino - Via Migazzone n.30 in conseguenza dei postumi d'un intervento chirurgico al quale si era sottoposto presso l'Ospedale “Borgo Trento” di Verona in data
30 maggio 2017”.
Su tale capitolo di prova è stato assunto il teste , cugino del convenuto, il quale ha asserito Tes_2 che dal primo di giugno 2017 al 3 luglio 2017 si era recato presso l'abitazione del cugino, in quanto lo stesso necessitava di un'assistenza continuativa e non poteva alzarsi dal letto (“Sono salito da mio cugino un mese dal primo giugno del 2017 al 3 luglio 2017… Mio cugino aveva subito un intervento al collo e non poteva alzarsi dal letto. Nell'ultimo periodo prima che io andassi via stava un pochino meglio. Durante tutto il periodo sono sempre stato in casa, non sono mai uscito e sono stato al massimo sul poggiolo.” Adr. “Sarò uscito al massimo 10 minuti perché mio cugino aveva bisogno di un'assistenza continuativa”).
A prescindere dalla inverosimiglianza del fatto che un soggetto per 33 giorni non si allontani mai dall'abitazione di una persona che sarebbe semplicemente immobilizzata a letto (ma non certo disabile), si evidenzia che la circostanza riferita dal teste risulta palesemente falsa. Invero, nella lettera di dimissioni dd.2.6.2017, rilasciata dopo l'intervento chirurgico, si legge: “il controllo EX cervicale pagina 12 di 16 post-operatorio ha confermato il buon esito dell'intervento ed una minima retropulsione della cage intersomatica. Al momento della dimissione il paziente deambula autonomamente ed è apiretico, riferisce la scomparsa della sintomatologia agli arti superiori”.
Inoltre, dalla documentazione ANria acquisita nel corso dell'istruttoria, risulta che , CP_1 personalmente, si è recato in AN ed ha effettuato due versamenti in contanti;
il primo in data
5.6.2017 di € 250,00 ed il secondo in data 30.6.2017 di € 200,00.
Ne consegue che le dichiarazioni rese dal teste sono sicuramente false (con la Tes_2 conseguenza che si impone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Trento per il reato p. e p. dall'art. 372 cp).
Non si ritiene di adottare (previa analisi delle dichiarazioni rese dalla stessa) analogo provvedimento nei confronti di - la quale risulta essere moglie del convenuto dal 2020, ma legata allo Testimone_1 stesso da una relazione sentimentale dal 2008 (oltre a risultare aver effettuato numerosi bonifici/prelievi sul conto intestato al compagno: si veda la documentazione ANria prodotta).
Invero, con riferimento a tale teste va accolta l'eccezione di incapacità sollevata da parte attrice, considerato che la teste risulta essere in regime di comunione legale con il coniuge (doc.8) ed avere un conto corrente cointestato con il marito. Invero si rileva che il pagamento delle somme oggetto di causa andrebbe ad incrementare il patrimonio comune ai due coniugi e, quindi l' , pur non avendo la Tes_1 qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., stante la sua facoltà di intervenire nel processo.
Per le ragioni sopra esposte, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere dichiarato inefficace il riconoscimento di debito contenuto nella scrittura privata dd. 14 giugno 2017, con conseguente accertamento che nulla deve a tale titolo in favore di . Parte_2 CP_1
L'attrice ha, inoltre, avanzato una richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalle condotte addebitabili al CP_1
Va, al riguardo, precisato che dall'esame della motivazione della sentenza penale dd. 15.11.2023 (e della ulteriore documentazione depositata dall'attrice in seguito ai termini concessi ex art. 101 cpc), si evince che la costituzione di parte civile era stata ammesso “limitatamente al procedimento più recente”. Invero vi era stata la riunione di due precedenti procedimenti penali: quello sub RGNR
4501/20 (per il reato di cui all'art. 612-bis co.2 c.p. e per il reato di cui agli artt. 61, n.5, 81 cpv e 629 cp) e quello sub RGNR 3227/21 (per il reato di cui all'art. 612 bis comma 2 cp, limitatamente alle condotte persecutorie commesse nel maggio/luglio 2021).
La costituzione di parte civile, pertanto, è stata ammesso limitatamente al procedimento sub RGNR
3227/21 relativo alle lamentate condotte intimidatrici e moleste asseritamente commesse dal CP_1
pagina 13 di 16 mediante il fatto di presentarsi nei luoghi abitualmente frequentati dalla (e nello specifico nel Pt_2 maggio 2021 in località “Alle Barche” di Caldonazzo e nel luglio 2021 nella sala giochi).
Pertanto, si evidenzia che tali comportamenti non sono stati neppure dedotti del presente giudizio e che nessuna costituzione di parte civile è stata effettuata (ed ammessa) con riferimento alle condotte descritte negli ulteriori capi di imputazione.
Ne consegue che la domanda risarcitoria è ammissibile e può essere esaminata in sede civile.
Si evidenzia che – al riguardo – che (come sopra evidenziato) il (e il suo “nucleo familiare) ha CP_1 beneficiato, per lunghi anni, delle sovvenzioni economiche elargite dalla se, inizialmente, tali Pt_2 corresponsioni, dirette o indirette, di denaro trovavano giustificazione nel legame sentimentale (certo non paritetico) instaurato tra i due, con il tempo la situazione si è, via via, modificata;
invero, all'aumentare delle fragilità (fisiche e psicologiche dell'attrice) e della conseguente sudditanza rispetto al convenuto, si è successivamente accompagnata a condotte di aggressività e di minacce (ad esempio di svelare ai familiari dell' la situazione in essere) che sono aumentate con l'aumentare del Pt_2 distacco emotivo che l' iniziava a manifestare e che hanno reso l'attrice incapace di sottrarsi ad Pt_2 una situazione oramai divenuta insostenibile;
minacce e costrizioni che sono culminate nella sottoscrizione dello scritto oggetto di causa.
Pertanto, soprattutto negli ultimi anni è subentrata una situazione per cui il ha abusato dello CP_1 stato di sudditanza e delle fragilità della Pt_2
Tuttavia, il risarcimento del danno patrimoniale deve essere rapportato agli esborsi di cui sia stata fornita prova (anche di carattere indiziario, ma pur sempre significativa), non potendo apoditticamente ritenersi che tutti i prelievi in contanti risultanti dai conti correnti della (e risultanti dalle Pt_2 indagini della Giardia di Finanza) siano automaticamente corrispondenti ad elargizioni indebite al
CP_1
Pertanto, va – sotto tale profilo – in primo luogo evidenziato che lo stesso ha ammesso che sino CP_1 al giugno 2020 le rate dei mutui stipulati in data 1.7.2014 con ME AN e in data 14.6.2016 con AG UC sono stati pagati dalla (asseritamente per restituire le somme ricevute in Pt_2 prestito).
Ne consegue che, non essendovi mai stato – per le ragioni sopra esposte – alcun obbligo di restituzione e di pagamento di tali importi da parte della attrice, le relative somme le devono essere restituite.
Come risulta dalla documentazione prodotta con il decreto ingiuntivo, il finanziamento ME prevedeva il pagamento di rate di € 212,90 a partire da agosto 2014, mentre quello stipulato con la
AG prevedeva il pagamento di rate di € 174,00 a partire dal luglio 2016.
pagina 14 di 16 Ne consegue che la risulta aver corrisposto al la somma di € 15.115,90 ( € 212,90 X 71 Pt_2 CP_1 rate) ed € 8.178,00 (€ 174,00 X 47 rate). Complessivamente € 23.293,90.
L'istruttoria sopra riportata ha confermato, inoltre, che plurimi prelievi di denaro (per circa €
400,00/500,00 ogni volta) sono stati effettuati per svariati anni presso il distributore del signor
RS; pertanto, pur non essendovi un importo preciso, si ritiene che – in via equitativa (tenendo conto della durata e del fatto che il teste ha confermato che tali prelievi avvenivano frequentemente) può essere riconosciuto l'importo complessivo di € 5.000,00.,
Pertanto, il danno complessivo va determinato in € 28.293,90; trattandosi di un debito di valore, tale somma va rivalutata secondo gli indici istat, dal maggio 2022 alla data odierna e maggiorata degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 28.293,90 annualmente rivalutata, dal maggio 2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
Procedimento n. 2253/2022 R.G.(riunito): fase studio: € 919,00; fase introduttiva: € 777,00; totale compensi € 1.696,00 oltre ad € 145,50 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
Procedimento RG. 1398/2022:
fase di studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase istruttoria: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi € 5.077,00 ed € 317,48 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n.1481/22;
2. Condanna a corrispondere ad , in persona del suo amministratore CP_1 Parte_2 di sostegno , la somma di € 28.293,90, oltre alla rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici istat, dal maggio 2022 alla data odierna, ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 28.293,90 annualmente rivalutata, dal 5 maggio 2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali dalla data odierna al saldo;
3. Condanna a rimborsare ad , in persona del suo amministratore di CP_1 Parte_2 sostegno , le spese di lite che liquida in € 6.773,00 per compensi ed € 462,98 Parte_1
pagina 15 di 16 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14,
4. Dispone che copia della presente sentenza e delle dichiarazioni rese dal teste siano Tes_2 trasmesso alla alla Procura della Repubblica di Trento per valutare la sussistenza del reato p. e p. dall'art. 372 cp.
Così deciso in data 03/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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