Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00230/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2025, proposto da
IS NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso in cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliato per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Sulmona, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 63/2024, pubblicata il 31 maggio 2024. n. 63/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NN RI;
Viste le conclusioni della parte ricorrente, come da verbale;
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 63/2024, pubblicata il 31 maggio 2024, con la quale il Tribunale Ordinario di Sulmona, in funzione di Giudice del Lavoro, le ha riconosciuto il diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione di detto beneficio economico, nella misura di euro 500,00 annui.
Ha resistito al ricorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’ottemperanza.
Con nota del 23 febbraio 2026 la parte ricorrente ha comunicato che, in data successiva alla proposizione del ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto a eseguire la sentenza da ottemperare ed ha, quindi, invocato la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Secondo la prospettazione fornita nella richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione (in cui accanto al nome della ricorrente e al numero di ruolo generale del presente procedimento è riportata la dicitura “PAGATA”), la pretesa azionata dalla ricorrente risulta pienamente soddisfatta nel corso del presente giudizio, mediante l’integrale corresponsione delle somme alla stessa dovute in esecuzione della sentenza da ottemperare.
Il Collegio deve, perciò, dichiarare cessata la materia del contendere.
Il Collegio deve esaminare il merito del ricorso, ai soli fini della regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il ricorso è fondato, come dimostra la sopravvenuta ed esatta esecuzione, da parte dell’amministrazione debitrice, della sentenza di cui la ricorrente ha domandato l’ottemperanza.
Sussistono, inoltre, tutti i presupposti previsti dall’articolo 112, comma 2, lettera c), del codice del processo amministrativo per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 516/2023, ossia il suo passaggio in giudicato (risultante dalla certificazione di mancata impugnazione rilasciata in data 7 maggio 2025 dalla Cancelleria del Tribunale di Sulmona) e il verificarsi della condizione di procedibilità dell’azione esecutiva prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 (risultante dal perfezionamento, in data 4 giugno 2024, della notificazione della sentenza all’indirizzo PEC dell’amministrazione debitrice e dal conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni).
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve, perciò, essere condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, da liquidarsi - in ragione della serialità della controversia e della sopravvenuta esatta esecuzione del giudicato - nella misura di euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori, e da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai difensori antistatari della ricorrente, avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, le spese di lite, nella misura di complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN ZI, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
NN RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RI | AN ZI |
IL SEGRETARIO