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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2025, n. 10762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10762 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RE ER nato a [...]( ALBANIA) il 27/04/1956 RE XH nato a [...]( ALBANIA) il 10/01/1978 RE UE nato a [...]( ALBANIA) il 13/04/1954 NDREKA3 RITA nato il [...] avverso il decreto del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dai Consigliere RE SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 10762 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SESSA RE Data Udienza: 20/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1.E' proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dei nominati in epigrafe, avverso il decreto della Corte d'appello di Bari reso in data 13.06.2024 (dep. il 30.07.2024), con il quale è stata rigettata l'impugnazione avanzata dai predetti ricorrenti avverso il decreto n. 36/2024, emesso dal Tribunale di Bari il 29.11.2023, che aveva disposto, nei confronti del proposto, NDREKA3 Xhevahir, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, avente ad oggetto, precipuamente, beni immobili risultati intestati formalmente ai familiari conviventi del predetto - moglie e genitori - analiticamente indicati nel dispositivo del predetto decreto. 2.In particolare, il proposto e i familiari, terzi interessati, tramite il comune difensore di fiducia, deducono sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo si deduce violazione di legge per essere la motivazione sulla confermata 'pericolosità generica' del proposto apparente, sia in punto di affermazione della sua sussistenza alla luce del residuo carico pendente risultante a carico del proposto (peraltro afferente condotte generiche e comunque epurato dall'unica condotta - quella estorsiva - effettivamente attinente all'acquisto dell'immobile di via Petruzzellis, per la quale è intervenuta pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste), che di attualità della stessa al momento degli acquisti immobiliari oggetto di confisca (in particolare, l'acquisto dell'immobile in via Petruzzellis è sicuramente anteriore alle pur generiche condotte ascritte al ricorrente). 2.2.Col secondo e terzo motivo si deduce violazione di legge per essere apparente la motivazione in riferimento alla pericolosità sociale del proposto connessa all'acquisto dell'immobile di via Petruzzellis da parte della moglie del proposto, RE TA, in quanto è intervenuta sentenza dì assoluzione per i fatti attinenti alla stipula del preliminare di tale immobile ed in quanto nessun capitale illecito poteva essere impiegato, trattandosi, in sostanza, di una permuta "alla pari", come afferma la stessa Corte di Appello in motivazione. L'acquisto è, dunque, avvenuto senza alcun esborso di denaro, e risulta, per altro verso, la tracciabilità della differenza tra gli euro 51.973,82 per l'estinzione del mutuo gravante sul bene alienato, e gli auro 60.000,00, pari al valore dell'immobile di via Petruzzellis, acquistato dal medesimo TA. Sicché difetterebbe, a monte, il presupposto della confisca. 2.3.11 quarto motivo è incentrato sul tema della sproporzione e della capacità reddituale del nucleo familiare RE, ed assume, al riguardo, che il complessivo 2 discorso difensivo è stato obliterato e/o travisato ed è stato disatteso con argomentazioni errate e comunque apparenti. 2.5.Col quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 151/2011 in quanto erroneamente la Corte di merito ha ritenuto non provata la liceità dell'acquisto dell'immobile di via XX maggio sito a Cassano delle Murge. Anche in questo caso le ragioni della liceità dell'acquisto sono palesemente citate nella stessa motivazione della Corte di appello, ma stranamente, poi, non se ne tiene alcun conto ai fini della decisione. La Corte erroneamente ritiene che la somma di euro 21.000 ricevuta dalla madre del proposto, Vere, per la vendita di un immobile in Albania, non sia stata versata per l'acconto dell'acquisto dell'immobile in argomento, ma sia andata a coprire il presunto disavanzo delle spese familiari degli anni precedenti. Laddove l'operazione di dazione dei 21.000 C è pienamente tracciata ed è stato dimostrato come tale somma sia servita proprio per versare l'acconto al venditore attraverso la corresponsione di due vaglia postali. 2.6,Col sesto motivo censura il mancato espletamento dell'attività istruttoria richiesta, relativa alla nomina di un perito contabile, da ritenersi 'decisiva' perché tesa a dimostrare le effettive disponibilità economiche del nucleo familiare del proposto derivanti da attività lecita e l'assenza della ritenuta sproporzione. 3. Con requisitoria del 30/12/2024 il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Preliminarmente si osserva che, avendo il ricorso ad oggetto doglianze comuni a tutti i ricorrenti (proposto e terzi interessati), non si ritiene necessario dare conto della questione sottoposta alle Sezioni Unìte, relativa alla corretta declinazione dell'interesse qualificato, a ricorrere, dei terzi interessati e della loro conseguente legittimazione ad agire. Ciò posto ritiene questo Collegio che il ricorso è fondato in relazione al preliminare profilo della pericolosità del proposto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, risultando del tutto carente la motivazione posta, dalla Corte di merito, a sostegno della ravvisata sua sussistenza. Il provvedimento impugnato, nel circoscrivere la pericolosità del proposto all'arco temporale che va dall'aprile 2018 al 2021, espungendo, per di più, rispetto a tale periodo diciotto dei reati-fine per ì quali è intervenuta sentenza di non luogo a procedere nell'ambito del procedimento 12752/18 GN, ha, in buona sostanza, mantenuto il giudizio di pericolosità sulla base del rinvio a 3 giudizio, intervenuto nell'ambito del medesimo procedimento, per il reato di associazione a delinquere per reati di furto, ricettazione e riciclaggio e dei residui reati, senza tuttavia argomentare alcunchè al riguardo, anzi senza neppure indicare la tipologia dei reati, diversi da quello associativo, per i quali è parimenti intervenuto il rinvio a giudizio. Tale specificazione si sarebbe a maggior ragione imposta, tenuto conto che, secondo quanto prospetta lo stesso provvedimento impugnato, l'imputazione originariamente elevata nella richiesta di rinvio a giudizio contemplava anche reati in materia di armi, anche clandestine, non definibili di per sé lucrogenetici. Tale carenza ha reso la motivazione, sul punto, apparente, dal momento che è oramai consolidato il principio secondo cui in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d, pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, commal, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, Sentenza n. 182 del 30/11/2020, dep. 05/01/2021, Rv. 280145 - 03). Nel caso di specie, difetta l'indagine in ordine al primo requisito, involgente anche l'enucleazione degli elementi di fatto individuabili, con adeguata precisione e puntualità, anche da atti processuali che non hanno il crisma della definitività. Lo stesso principio, invocato nel provvedimento impugnato, affermato da questa Corte in Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Rv. 284488 - 01, secondo cui in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base dì un giudizio di pericolosità, a ben vedere ritiene in ogni caso necessario che siano specificamente individuati ed indicati í fatti posti a base del giudizio di pericolosità, non essendo sufficiente la mera enunciazione delle norme violate. Di là della condivisibilítà o meno del profilo attinente al rilievo della sentenza assolutoria nel merito, appare evidente 4 che, in ogni caso, anche per tale pronuncia di legittimità, necessita l'indicazione precisa e puntuale degli elementi di fatto' da cui potersi desumere la pericolosità generica del soggetto. Tale pronuncia non ha, invero, mancato di osservare, in motivazione, che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un elevato standard di legalità si riflette sull'oggetto della verifica di pericolosità generica, che deve appuntarsi sull'esistenza di elementi di fatto individuabili con adeguata precisione e puntualità. In tema di misure di prevenzione, il giudizio di pericolosità, necessario in base ad un'interpretazione convenzionalmente orientata del quadro normativo interno alla luce della sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, si fonda su un'interpretazione restrittiva dei presupposti per l'applicazione della misura ai c.d. "pericolosi generici" e, dunque, sull'oggettiva valutazione di fatti specifici, e non su meri sospetti, significativi di un'effettiva tendenza a delinquere del proposto (in tal senso Sez. 5 n. 27656 del 08/01/2019, Rv. 277313) - che, in relazione alla lett. b. dell'art. 1 cit., devono avere effettivamente generato profitti in capo al proposto e costituito, in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo. E' altrettanto pacifico che "il giudice della prevenzione può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive;
nondimeno detto giudice non può basare il suo accertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in relazione alla pericolosità cd. generica" (con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può, ad esempio, essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati ìn uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali. In tal senso Sez. 1 n. 36080 del 11/09/2020, Rv. 280207). Difettando del tutto una tale analisi nel caso di specie - e non potendosi ovviamente dare rilievo alla mera enunciazione della sottoposizione del proposto a foglio di via obbligatorio, per la durata di anni tre, emesso dal Questore di Bari in data 11.07.2020 - s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, affinché il giudice dì merito proceda ad illustrare glì eventuali, ulteriori, specifici elementi di fatto emergenti dagli atti, idonei a corroborare il giudizio di pericolosità del proposto alla luce dei parametri sopra indicati. 5 Rimane solo da precisare, riguardo alla doglianza difensiva che fa leva sulla sentenza di assoluzione dal reato dì estorsione emessa nel p.p. n. 175/2017 GN (la cui genesi è rappresentata dalla denuncia di TA CO), che tale vicenda estorsiva non è, però, tra gli elementi di "rilevanza determinante" presi in considerazione dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione della pericolosità sociale del proposto, che andrà, piuttosto, (ri)valutata alla stregua di tutto quanto sopra detto. E', comunque, il caso di precisare che è errata l'impostazione di fondo seguita dalla difesa al riguardo, perché l'intervenuta assoluzione per il reato di estorsione inerente all'acquisto dell'immobile di via Petruzzellis non è idonea ad incidere sulla valutazione di tale vicenda acquisitiva dal momento che ai fini della configurazione della pericolosità del proposto in relazione al singolo acquisto è sufficiente che i reati commessi nell'arco temporale di riferimento siano lucrogenetici, non essendo necessario che essi siano anche strettamente collegati all'acquisto. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 20/1/2025.
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 10762 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SESSA RE Data Udienza: 20/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1.E' proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dei nominati in epigrafe, avverso il decreto della Corte d'appello di Bari reso in data 13.06.2024 (dep. il 30.07.2024), con il quale è stata rigettata l'impugnazione avanzata dai predetti ricorrenti avverso il decreto n. 36/2024, emesso dal Tribunale di Bari il 29.11.2023, che aveva disposto, nei confronti del proposto, NDREKA3 Xhevahir, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, avente ad oggetto, precipuamente, beni immobili risultati intestati formalmente ai familiari conviventi del predetto - moglie e genitori - analiticamente indicati nel dispositivo del predetto decreto. 2.In particolare, il proposto e i familiari, terzi interessati, tramite il comune difensore di fiducia, deducono sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo si deduce violazione di legge per essere la motivazione sulla confermata 'pericolosità generica' del proposto apparente, sia in punto di affermazione della sua sussistenza alla luce del residuo carico pendente risultante a carico del proposto (peraltro afferente condotte generiche e comunque epurato dall'unica condotta - quella estorsiva - effettivamente attinente all'acquisto dell'immobile di via Petruzzellis, per la quale è intervenuta pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste), che di attualità della stessa al momento degli acquisti immobiliari oggetto di confisca (in particolare, l'acquisto dell'immobile in via Petruzzellis è sicuramente anteriore alle pur generiche condotte ascritte al ricorrente). 2.2.Col secondo e terzo motivo si deduce violazione di legge per essere apparente la motivazione in riferimento alla pericolosità sociale del proposto connessa all'acquisto dell'immobile di via Petruzzellis da parte della moglie del proposto, RE TA, in quanto è intervenuta sentenza dì assoluzione per i fatti attinenti alla stipula del preliminare di tale immobile ed in quanto nessun capitale illecito poteva essere impiegato, trattandosi, in sostanza, di una permuta "alla pari", come afferma la stessa Corte di Appello in motivazione. L'acquisto è, dunque, avvenuto senza alcun esborso di denaro, e risulta, per altro verso, la tracciabilità della differenza tra gli euro 51.973,82 per l'estinzione del mutuo gravante sul bene alienato, e gli auro 60.000,00, pari al valore dell'immobile di via Petruzzellis, acquistato dal medesimo TA. Sicché difetterebbe, a monte, il presupposto della confisca. 2.3.11 quarto motivo è incentrato sul tema della sproporzione e della capacità reddituale del nucleo familiare RE, ed assume, al riguardo, che il complessivo 2 discorso difensivo è stato obliterato e/o travisato ed è stato disatteso con argomentazioni errate e comunque apparenti. 2.5.Col quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 151/2011 in quanto erroneamente la Corte di merito ha ritenuto non provata la liceità dell'acquisto dell'immobile di via XX maggio sito a Cassano delle Murge. Anche in questo caso le ragioni della liceità dell'acquisto sono palesemente citate nella stessa motivazione della Corte di appello, ma stranamente, poi, non se ne tiene alcun conto ai fini della decisione. La Corte erroneamente ritiene che la somma di euro 21.000 ricevuta dalla madre del proposto, Vere, per la vendita di un immobile in Albania, non sia stata versata per l'acconto dell'acquisto dell'immobile in argomento, ma sia andata a coprire il presunto disavanzo delle spese familiari degli anni precedenti. Laddove l'operazione di dazione dei 21.000 C è pienamente tracciata ed è stato dimostrato come tale somma sia servita proprio per versare l'acconto al venditore attraverso la corresponsione di due vaglia postali. 2.6,Col sesto motivo censura il mancato espletamento dell'attività istruttoria richiesta, relativa alla nomina di un perito contabile, da ritenersi 'decisiva' perché tesa a dimostrare le effettive disponibilità economiche del nucleo familiare del proposto derivanti da attività lecita e l'assenza della ritenuta sproporzione. 3. Con requisitoria del 30/12/2024 il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Preliminarmente si osserva che, avendo il ricorso ad oggetto doglianze comuni a tutti i ricorrenti (proposto e terzi interessati), non si ritiene necessario dare conto della questione sottoposta alle Sezioni Unìte, relativa alla corretta declinazione dell'interesse qualificato, a ricorrere, dei terzi interessati e della loro conseguente legittimazione ad agire. Ciò posto ritiene questo Collegio che il ricorso è fondato in relazione al preliminare profilo della pericolosità del proposto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, risultando del tutto carente la motivazione posta, dalla Corte di merito, a sostegno della ravvisata sua sussistenza. Il provvedimento impugnato, nel circoscrivere la pericolosità del proposto all'arco temporale che va dall'aprile 2018 al 2021, espungendo, per di più, rispetto a tale periodo diciotto dei reati-fine per ì quali è intervenuta sentenza di non luogo a procedere nell'ambito del procedimento 12752/18 GN, ha, in buona sostanza, mantenuto il giudizio di pericolosità sulla base del rinvio a 3 giudizio, intervenuto nell'ambito del medesimo procedimento, per il reato di associazione a delinquere per reati di furto, ricettazione e riciclaggio e dei residui reati, senza tuttavia argomentare alcunchè al riguardo, anzi senza neppure indicare la tipologia dei reati, diversi da quello associativo, per i quali è parimenti intervenuto il rinvio a giudizio. Tale specificazione si sarebbe a maggior ragione imposta, tenuto conto che, secondo quanto prospetta lo stesso provvedimento impugnato, l'imputazione originariamente elevata nella richiesta di rinvio a giudizio contemplava anche reati in materia di armi, anche clandestine, non definibili di per sé lucrogenetici. Tale carenza ha reso la motivazione, sul punto, apparente, dal momento che è oramai consolidato il principio secondo cui in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d, pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, commal, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, Sentenza n. 182 del 30/11/2020, dep. 05/01/2021, Rv. 280145 - 03). Nel caso di specie, difetta l'indagine in ordine al primo requisito, involgente anche l'enucleazione degli elementi di fatto individuabili, con adeguata precisione e puntualità, anche da atti processuali che non hanno il crisma della definitività. Lo stesso principio, invocato nel provvedimento impugnato, affermato da questa Corte in Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Rv. 284488 - 01, secondo cui in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base dì un giudizio di pericolosità, a ben vedere ritiene in ogni caso necessario che siano specificamente individuati ed indicati í fatti posti a base del giudizio di pericolosità, non essendo sufficiente la mera enunciazione delle norme violate. Di là della condivisibilítà o meno del profilo attinente al rilievo della sentenza assolutoria nel merito, appare evidente 4 che, in ogni caso, anche per tale pronuncia di legittimità, necessita l'indicazione precisa e puntuale degli elementi di fatto' da cui potersi desumere la pericolosità generica del soggetto. Tale pronuncia non ha, invero, mancato di osservare, in motivazione, che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un elevato standard di legalità si riflette sull'oggetto della verifica di pericolosità generica, che deve appuntarsi sull'esistenza di elementi di fatto individuabili con adeguata precisione e puntualità. In tema di misure di prevenzione, il giudizio di pericolosità, necessario in base ad un'interpretazione convenzionalmente orientata del quadro normativo interno alla luce della sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, si fonda su un'interpretazione restrittiva dei presupposti per l'applicazione della misura ai c.d. "pericolosi generici" e, dunque, sull'oggettiva valutazione di fatti specifici, e non su meri sospetti, significativi di un'effettiva tendenza a delinquere del proposto (in tal senso Sez. 5 n. 27656 del 08/01/2019, Rv. 277313) - che, in relazione alla lett. b. dell'art. 1 cit., devono avere effettivamente generato profitti in capo al proposto e costituito, in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo. E' altrettanto pacifico che "il giudice della prevenzione può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive;
nondimeno detto giudice non può basare il suo accertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in relazione alla pericolosità cd. generica" (con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può, ad esempio, essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati ìn uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali. In tal senso Sez. 1 n. 36080 del 11/09/2020, Rv. 280207). Difettando del tutto una tale analisi nel caso di specie - e non potendosi ovviamente dare rilievo alla mera enunciazione della sottoposizione del proposto a foglio di via obbligatorio, per la durata di anni tre, emesso dal Questore di Bari in data 11.07.2020 - s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, affinché il giudice dì merito proceda ad illustrare glì eventuali, ulteriori, specifici elementi di fatto emergenti dagli atti, idonei a corroborare il giudizio di pericolosità del proposto alla luce dei parametri sopra indicati. 5 Rimane solo da precisare, riguardo alla doglianza difensiva che fa leva sulla sentenza di assoluzione dal reato dì estorsione emessa nel p.p. n. 175/2017 GN (la cui genesi è rappresentata dalla denuncia di TA CO), che tale vicenda estorsiva non è, però, tra gli elementi di "rilevanza determinante" presi in considerazione dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione della pericolosità sociale del proposto, che andrà, piuttosto, (ri)valutata alla stregua di tutto quanto sopra detto. E', comunque, il caso di precisare che è errata l'impostazione di fondo seguita dalla difesa al riguardo, perché l'intervenuta assoluzione per il reato di estorsione inerente all'acquisto dell'immobile di via Petruzzellis non è idonea ad incidere sulla valutazione di tale vicenda acquisitiva dal momento che ai fini della configurazione della pericolosità del proposto in relazione al singolo acquisto è sufficiente che i reati commessi nell'arco temporale di riferimento siano lucrogenetici, non essendo necessario che essi siano anche strettamente collegati all'acquisto. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 20/1/2025.