Sentenza 24 febbraio 2011
Massime • 1
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 111 e 117 Cost. in riferimento all'art. 6 C.E.D.U., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la consegna personale del decreto penale al condannato quale unica forma di notificazione, sia perché tale modalità non è l'unica idonea ad assicurare la conoscenza dell'atto, sia perché nel rito monitorio è rimessa al condannato la scelta di instaurare il contraddittorio mediante l'opposizione. (Nella specie, il decreto penale era stato notificato alla moglie convivente del condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2011, n. 16036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16036 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 24/02/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 438
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 19260/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di SI EL, nato a [...] il 10 febbraio del 1961;
avverso l'ordinanza dell'11 febbraio del 2010 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dott. Anna Maria De Sandro, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna, con ordinanza dell'11 febbraio del 2010, respingeva la richiesta di rimessione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n 102 del 2000 avanzata nell'interesse di SI EL.
A fondamento della decisione osservava che il decreto penale di condanna era stato consegnato alla moglie del condannato con lui convivente e che, per la convivenza coniugale, si poteva presumere che il condannato avesse avuto conoscenza del provvedimento. Ricorre per cassazione l'interessato per mezzo del proprio difensore deducendo:
1) la violazione dell'art. 460 c.p.p., comma 3 in relazione all'art.157 c.p.p., comma 2, perché il decreto era stato notificato mediante consegna alla moglie in una regione diversa da quella dove all'epoca si trovava il condannato per ragioni di lavoro e che nessuna notificazione era stata all'epoca effettuata al difensore di fiducia o d'ufficio, perché allora non prevista;
che all'epoca era noto il luogo dove l'imputato dimorava e quindi la notificazione poteva essere effettuata alla persona;
2) la violazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, poiché, anche nell'ipotesi di regolarità formale della notificazione, il condannato ha diritto alla rimessione nel termine se non v'è la prova dell'effettiva conoscenza del provvedimento. A tal fine non rileva la colpa come tale dell'imputato ma occorre che gli abbia tenuto una condotta diretta a sottrarsi volontariamente alla conoscenza degli atti del processo.
Con memoria del 18 febbraio del 2011 ha posto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460 c.p.p., nella parte in cui in base al diritto vivente consente che l'atto sia notificato a soggetti diversi dal condannato, per la violazione degli artt. 117 e 111 Cost. e art. 6 CEDU. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato
Con riferimento al primo motivo ossia alla dedotta irritualità della notificazione, si rileva che a norma dell'art. 460 c.p.p., comma 3, copia del decreto penale di condanna deve essere comunicata al pubblico ministero e notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio ed a quello di fiducia eventualmente nominato nonché alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. La norma, parlando genericamente di notificazione, non impone una particolare forma di consegna dell'atto. Di conseguenza sono applicabili tutte le forme di notificazione previste dalla legge purché idonee a garantire tendenzialmente la conoscenza effettiva dell'atto, circostanza questa che si desume dalla previsione legislativa della revoca del decreto e della trasmissione degli atti al pubblico ministero in caso d'irreperibilità del destinatario nonché dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 504 del 2000, con la quale si è statuito che la revoca del decreto deve essere dichiarata anche nell'ipotesi in cui, essendo divenuta impossibile la notificazione al domicilio dichiarato, la notifica stessa venga effettuata mediante consegna al difensore. Nella fattispecie esaminata dalla Corte Costituzionale, divenuta impossibile la notificazione del decreto nel domicilio dichiaratola stato nominato un difensore d'ufficio per la ricezione dell'atto. La Corte costituzionale ha ritenuto che tale forma di notificazione rendeva estremamente probabile la mancata conoscenza effettiva dell'atto. La consegna dell'atto a mani proprie non è però l'unica forma di notificazione idonea a garantire la conoscenza effettiva dell'atto, la quale può essere garantita anche dalla consegna del decreto nella mani della moglie dell'interessato,convivente e capace. La mancata previsione della consegna personale come unifica forma di notificazione valida non viola i principi del giusto processo di cui all'art. 6 della CEDU ne' quello del contraddittorio, sia perché, come accennato, la consegna a mani proprie non è l'unica modalità di notificazione idonea ad assicurare la conoscenza dell'atto (peraltro la stessa consegna a mani proprie non è idonea in assoluto a garantire la conoscenza effettiva dell'atto allorché il soggetto non sa leggere), sia perché nel processo per decreto è rimessa all'interessato la scelta di richiedere il contraddittorio mediante l'opposizione. D'altra parte, prevedere come unica forma di notificazione valida la consegna a mani proprie equivarrebbe a rimettere all'arbitrio del condannato, il quale potrebbe sempre sottrarsi alla consegna personale, la scelta del rito. La dedotta questione di legittimità costituzionale è pertanto manifestamente infondata.
La consegna del decreto penale alla moglie, convivente e capace, deve ritenersi valida perché astrattamente idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto.
Stabilito che la notificazione è rituale, con riferimento al secondo motivo del ricorso ed in relazione all'art. 175 c.p.p., comma 2, occorre accertare se l'anzidetta forma di notificazione, in astratto idonea a cagionare la conoscenza effettiva dell'atto, nel caso concreto l'abbia effettivamente determinata. Occorre quindi stabilire se ricorrono i presupposti per l'applicabilità della rimessione nel termine a norma dell'art. 175 c.p.p., comma 2. Il legislatore,con il comma secondo dell'articolo anzidetto,, nell'ambito dell'impugnazione di una sentenza contumaciale o di opposizione a decreto penale di condanna, ha introdotto una presunzione di non conoscenza del processo a favore del condannato, prevedendo a carico del giudice l'onere di dimostrare ed accertare l'effettiva conoscenza del processo da parte del condannato. La prova dell'effettiva conoscenza del processo si può però fondare anche su presunzioni.
Nella fattispecie la prova è stata fondata da parte del giudice del merito sulla circostanza che il decreto penale di condanna era stato notificato alla moglie dell'imputato capace e convivente. Per il rapporto di convivenza si è desunto che la moglie abbia informato il prevenuto, anche perché quest'ultimo non ha neppure fatto presente di non avere avuto in quel periodo contatti neppure telefonici con la propria moglie.
Orbene, proprio perché lo stesso interessato non ha dedotto di non essere stato informato dalla moglie, i giudici del merito hanno ritenuto che il prevenuto avesse comunque avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna.
Il novellato art. 175 c.p.p. non ha inficiato la presunzione di conoscenza derivante da una rituale notificazione, ma si è limitato ad escluderne la valenza assoluta imponendo al giudice di verificare l'effettività della conoscenza o sulla base delle risultanze processuali o dei dati prospettati dallo stesso interessato. Di conseguenza spetta al giudice dimostrare che dalla ritualità della notificazione deriva non solo una presunzione di conoscenza ma la conoscenza effettiva dell'atto da parte del condannato. Siffatto onere è stato assolto dal giudice del merito con una motivazione che non presenta alcun profilo di inadeguatezza.
Questa Corte, ai fini dell'applicabilità dell'istituto della rimessione nel termine, ha ritenuto idonea a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto la consegna a mani del difensore di fiducia proprio per la natura del rapporto che lega il difensore di fiducia al proprio cliente (cfr per tutte. Cass 12 dicembre del 2007, Ciarlantini RV 239207) Tale principio deve ritenersi valido anche per il rapporto coniugale, specialmente quando non si deduca l'interruzione dei contatti anche telefonici con il proprio coniuge convivente nel periodo in cui è stato notificato il decreto.
P.Q.M.
La Corte Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011