TAR Catania, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 868
TAR
Decreto cautelare 8 novembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 24 aprile 2025
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di presupposti di urgenza e indifferibilità

    La giurisprudenza ha affermato che rileva l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento e la sua idoneità a porvi rimedio, anche se la fonte del pericolo è risalente nel tempo. Nel caso di specie, le dichiarazioni di stato di crisi e emergenza a livello regionale e nazionale, unitamente alle azioni intraprese dal Dipartimento regionale di protezione civile, hanno confermato la situazione emergenziale e la necessità di intervenire con urgenza per tutelare la salute pubblica.

  • Rigettato
    Violazione della comunicazione di avvio del procedimento

    Non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento per le ordinanze contingibili e urgenti, poiché le regole procedurali poste a presidio della partecipazione del privato sono incompatibili con l'urgenza di provvedere. L'Amministrazione ha comunque fornito adeguata motivazione tecnica in merito alla scelta del tracciato.

  • Rigettato
    Sproporzionalità e irragionevolezza della scelta del tracciato

    La scelta della localizzazione di un'opera pubblica è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo casi di illogicità, travisamento o contraddittorietà. L'Amministrazione ha motivato la scelta del tracciato indicando criteri di preferenza come minor pregiudizio per il fondo servente, passaggio su stradelle interpoderali esistenti, convenienza economica e minore estensione. Le controdeduzioni tecniche del Comune hanno confutato le alternative proposte dalle ricorrenti, evidenziando maggiori costi e danni per le soluzioni alternative.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    L'Amministrazione ha adeguatamente motivato la scelta del tracciato, indicando ragioni coerenti e adeguate. La giurisprudenza non impone una motivazione analitica su ogni possibile tracciato alternativo. La determinazione della localizzazione dell'opera rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione.

  • Rigettato
    Sviamento di potere

    La comprovata condizione di emergenza idrica, tenuto conto delle direttive regionali, ha reso giustificato il mancato ricorso allo strumento ordinario espropriativo. L'Amministrazione ha tentato un accordo bonario prima di emettere l'ordinanza. Le ordinanze contingibili e urgenti possono giustificare misure di carattere definitivo in ragione dell'urgenza e del pericolo attuale.

  • Rigettato
    Atti conseguenziali all'ordinanza illegittima

    Poiché l'ordinanza impugnata è stata ritenuta legittima, anche gli atti conseguenziali non possono essere annullati.

  • Rigettato
    Atti successivi all'ordinanza illegittima

    Poiché l'ordinanza impugnata è stata ritenuta legittima, anche gli atti successivi non possono essere annullati.

  • Rigettato
    Danni derivanti dall'occupazione e esecuzione lavori

    Il Collegio precisa che esula dalla giurisdizione del Tribunale ogni pretesa attinente all'indennizzo per l'imposizione della servitù e le questioni connesse all'ampliamento dell'occupazione. La domanda di risarcimento danni non è stata accolta nel merito.

  • Inammissibile
    Domanda subordinata di acquisizione ex art. 42-bis

    La domanda è stata ritenuta inammissibile in quanto proposta con semplice memoria e non attraverso un'apposita impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 868
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 868
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo