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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/12/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7914 /2024 R.G.TRIB.
/ MINISTERO DELL'INTERNO Parte_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Daniele Bianchi Presidente
OL ZZ DI
Ottavio Colamartino DI relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 275-bis comma 4 c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento proposto da
, nato in [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Genova, viale Parte_1
Sauli n. 5/28 presso lo studio dell'Avv. Federica Perri, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. , cittadino albanese, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. , Parte_1 come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto prot. 111228/2024 in data
1 12/7/2024, notificato il 12/07/2024, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali, carichi pendenti, o segnalazioni di polizia del richiedente, con decreto depositato il 14/8/2024 il DI istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Nell'istanza di protezione speciale si espone che:
- l'istante ha fatto ingresso in Italia per la prima volta il 1/11/2017 ed ha vissuto per circa 4 anni a Pescara;
- nel 2020 ha fatto richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio e si è stabilito a
Genova, presso l'abitazione della sorella, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, dove vive tutt'ora con il rispettivo nucleo familiare (marito e figlio minore);
- a Genova vivono altresì un'altra sorella e due zii, entrambi cittadini italiani ed altri zii, tutti regolarmente soggiornanti;
- nel 2021 l'istante ha lavorato regolarmente;
- dall'ingresso in Italia nel 2017 non ha più fatto rientro in Albania, Paese con cui non ha più nessun legame.
3. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino .- Sezione di Genova.
La Commissione ha motivato il proprio parere osservando (nel primo parere) che il richiedente non ha allegato prove documentale del suo primo ingresso in Italia nel 2017 e che il bollettino di pagamento per richiesta di permesso di soggiorno non dimostra, da solo, un inserimento sul territorio sin dal 2020. Inoltre, la presenza in Italia di diversi familiari regolarmente soggiornanti ed il possesso da circa un anno del contratto di apprendistato non integrano i requisiti di cui all'art. 19 comma 1.1 terzo e quarto periodo del d.lgs. 286/98, né dimostrano un inserimento socio-lavorativo tale che un rientro in Albania possa rappresentare una violazione del diritto alla vita privata e familiare, anche tenuto conto dell'età adulta del ricorrente.
A seguito di comunicazione di c.d. preavviso di rigetto, con memoria del 9/3/2023 il ricorrente ha dedotto e documentato:
- che all'istanza era allegata copia del passaporto, da cui si evince il visto di ingresso in data
1/11/2017;
- che l'istante, nelle more del procedimento, ha continuato ininterrottamente a prestare attività lavorativa, titolare di un contratto di apprendistato, vengono allegati la CU 2023, le buste paga da gennaio a dicembre 2023, documentazione relativa alla formazione.
2 Si sono inoltre nuovamente evidenziati il lungo tempo di permanenza in Italia, l'ottima conoscenza della lingua italiana ed i forti legami familiari nel nostro Paese.
Nel proprio secondo parere la Commissione territoriale ha ribadito il precedente, rilevando che non erano emersi nuovi elementi per rivedere la precedente posizione.
4. In ricorso si ribadiscono le argomentazioni contenute nell'istanza di permesso per protezione speciale e nella successiva memoria, rafforzate da un ulteriore anno di permanenza su territorio nazionale, dal fatto che il contratto di apprendistato è proseguito fino ad aprile 2024, quando al ricorrente è stato offerto un contratto a tempo indeterminato presso la ditta CP_2
(docc. 17, 18, 19), infine dagli ulteriori corsi di formazione svolti, come Addetto a primo soccorso,
Preposto e Addetto Antincendio (doc. 20).
5. protezione speciale. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio (relativo a domanda di protezione internazionale formalizzata il 25/10/2022) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023, n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”.
L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o atrattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio
1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della
3 valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2 successivo prevede che, nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, il Questore, previo parere della Commissione territoriale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, la domanda appare manifestamente fondata, considerato il lungo tempo di permanenza in Italia del richiedente (8 anni, un quarto della sua vita), le relazioni familiari (2 sorelle, con una delle quali ha convissuto per un periodo di tempo, e due zii paterni), e dell'esemplare percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, come sopra esposto e documentato.
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Albania. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1
d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non è necessaria (seppur utile quale ulteriore elemento di valutazione) la comparazione con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del
d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della
4 natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del
31/3/2023). Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L.
20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
5. Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sussistevano già al momento della domanda e, ancor più, in quello del secondo parere della Commissione territoriale (permanenza in
Italia da 6 anni, identiche relazioni familiari, situazione lavorativa duratura e stabile) e dell'emissione del provvedimento impugnato.
Tali spese, in assenza di nota spese, sono liquidate forfetariamente, tenuto conto che non vi è stata attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma
1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore del richiedente , Parte_1 nato in [...] l'[...].
• Pone a carico del resistente le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.425, di CP_1 cui € 125 per esborsi ed € 2.300 per compensi professionali (€ 700 fase di studio, € 800 fase introduttiva, € 900 fase di trattazione/istruttoria e decisoria), oltre al 15% sui compensi per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute.
Così deciso in videoconferenza in camera di consiglio il 9/12/2025
Il DI estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Daniele Bianchi)
5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit.
/ MINISTERO DELL'INTERNO Parte_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Daniele Bianchi Presidente
OL ZZ DI
Ottavio Colamartino DI relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 275-bis comma 4 c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento proposto da
, nato in [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Genova, viale Parte_1
Sauli n. 5/28 presso lo studio dell'Avv. Federica Perri, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. , cittadino albanese, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. , Parte_1 come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto prot. 111228/2024 in data
1 12/7/2024, notificato il 12/07/2024, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali, carichi pendenti, o segnalazioni di polizia del richiedente, con decreto depositato il 14/8/2024 il DI istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Nell'istanza di protezione speciale si espone che:
- l'istante ha fatto ingresso in Italia per la prima volta il 1/11/2017 ed ha vissuto per circa 4 anni a Pescara;
- nel 2020 ha fatto richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio e si è stabilito a
Genova, presso l'abitazione della sorella, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, dove vive tutt'ora con il rispettivo nucleo familiare (marito e figlio minore);
- a Genova vivono altresì un'altra sorella e due zii, entrambi cittadini italiani ed altri zii, tutti regolarmente soggiornanti;
- nel 2021 l'istante ha lavorato regolarmente;
- dall'ingresso in Italia nel 2017 non ha più fatto rientro in Albania, Paese con cui non ha più nessun legame.
3. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino .- Sezione di Genova.
La Commissione ha motivato il proprio parere osservando (nel primo parere) che il richiedente non ha allegato prove documentale del suo primo ingresso in Italia nel 2017 e che il bollettino di pagamento per richiesta di permesso di soggiorno non dimostra, da solo, un inserimento sul territorio sin dal 2020. Inoltre, la presenza in Italia di diversi familiari regolarmente soggiornanti ed il possesso da circa un anno del contratto di apprendistato non integrano i requisiti di cui all'art. 19 comma 1.1 terzo e quarto periodo del d.lgs. 286/98, né dimostrano un inserimento socio-lavorativo tale che un rientro in Albania possa rappresentare una violazione del diritto alla vita privata e familiare, anche tenuto conto dell'età adulta del ricorrente.
A seguito di comunicazione di c.d. preavviso di rigetto, con memoria del 9/3/2023 il ricorrente ha dedotto e documentato:
- che all'istanza era allegata copia del passaporto, da cui si evince il visto di ingresso in data
1/11/2017;
- che l'istante, nelle more del procedimento, ha continuato ininterrottamente a prestare attività lavorativa, titolare di un contratto di apprendistato, vengono allegati la CU 2023, le buste paga da gennaio a dicembre 2023, documentazione relativa alla formazione.
2 Si sono inoltre nuovamente evidenziati il lungo tempo di permanenza in Italia, l'ottima conoscenza della lingua italiana ed i forti legami familiari nel nostro Paese.
Nel proprio secondo parere la Commissione territoriale ha ribadito il precedente, rilevando che non erano emersi nuovi elementi per rivedere la precedente posizione.
4. In ricorso si ribadiscono le argomentazioni contenute nell'istanza di permesso per protezione speciale e nella successiva memoria, rafforzate da un ulteriore anno di permanenza su territorio nazionale, dal fatto che il contratto di apprendistato è proseguito fino ad aprile 2024, quando al ricorrente è stato offerto un contratto a tempo indeterminato presso la ditta CP_2
(docc. 17, 18, 19), infine dagli ulteriori corsi di formazione svolti, come Addetto a primo soccorso,
Preposto e Addetto Antincendio (doc. 20).
5. protezione speciale. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio (relativo a domanda di protezione internazionale formalizzata il 25/10/2022) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023, n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”.
L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o atrattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio
1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della
3 valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2 successivo prevede che, nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, il Questore, previo parere della Commissione territoriale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, la domanda appare manifestamente fondata, considerato il lungo tempo di permanenza in Italia del richiedente (8 anni, un quarto della sua vita), le relazioni familiari (2 sorelle, con una delle quali ha convissuto per un periodo di tempo, e due zii paterni), e dell'esemplare percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, come sopra esposto e documentato.
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Albania. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1
d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non è necessaria (seppur utile quale ulteriore elemento di valutazione) la comparazione con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del
d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della
4 natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del
31/3/2023). Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L.
20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
5. Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sussistevano già al momento della domanda e, ancor più, in quello del secondo parere della Commissione territoriale (permanenza in
Italia da 6 anni, identiche relazioni familiari, situazione lavorativa duratura e stabile) e dell'emissione del provvedimento impugnato.
Tali spese, in assenza di nota spese, sono liquidate forfetariamente, tenuto conto che non vi è stata attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma
1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore del richiedente , Parte_1 nato in [...] l'[...].
• Pone a carico del resistente le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.425, di CP_1 cui € 125 per esborsi ed € 2.300 per compensi professionali (€ 700 fase di studio, € 800 fase introduttiva, € 900 fase di trattazione/istruttoria e decisoria), oltre al 15% sui compensi per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute.
Così deciso in videoconferenza in camera di consiglio il 9/12/2025
Il DI estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Daniele Bianchi)
5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit.