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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/10/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 232/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nato in [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...]in strada comunale 207 Pergusa Contrada Jacopo n. 197, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Mauro Di Natale;
nata ad [...] il [...] ( ) e residente in [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 strada comunale 207 Pergusa Contrada Jacopo n. 197 (EN), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Cimino;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.03.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 6.02.2025, le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa n. 1865/2023, emesso dal Tribunale di Enna il 24-27.02.2023 nel giudizio iscritto al n. 1299/2022 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto a Enna il 30.05.2015, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Enna Atto N. 10 parte II serie A - anno 2015, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione è nato il figlio (nato Persona_1
a Enna il 27.09.2017).
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 6.02.2025.
In data 24.03.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Enna il 30.05.2015 tra
[...]
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata ad [...] il [...] ( ), trascritto nel registro degli atti di
[...] CodiceFiscale_2 matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna Atto N. 10 parte II serie A - anno
2015, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 6.02.2025, riportate in parte motiva e confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio del 2.07.2025, da intendersi qui richiamate;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 19.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta