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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 12599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12599 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA III sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36930/ 2024 promossa da rappresentata e difesa dall' avv.to RIZZI VITO Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. TORTATO PAOLA CP_1 rappr.ta e difesa dall'avv. CAPONE Controparte_2
E.LUCA
Resistente
Oggetto: ALTRE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 14.0.24 e regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso intimazione di pagamento (n. 09720249010157632/000) notificata a cura dell' al Sig. in data 13.09.2024 Controparte_3 Parte_1 contenente i seguenti avvisi di addebito: n. 39720180009199536000 (I.N.P.S. Gestione
Artigiani) per € 9.618,56, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2016-2017; n. 39720180031530048000 (I.N.P.S. Gestione Artigiani) per €
6.474,78, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2012;
n. 39720180031546830000 (I.N.P.S. Gestione Artigiani) per € 2.773,62, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2017; n. 39720190012346151000
(I.N.P.S. Gestione Artigiani) per € 2.715,15, avente ad oggetto contributi fissi gestione
Artigiani per gli anni di imposta 2018; n. 39720190030472154000 (I.N.P.S. Gestione
1 Artigiani) per € 2.639,87, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2018-2019; n. 39720210011909724000 (I.N.P.S. Gestione Artigiani) per €
3.165,48, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2019; rilevava come alcune cartelle di pagamento presupposte non gli fossero mai state validamente notificate e come il Tribunale di Roma, con sentenza n. 269/2015 del
04.03.2015, depositata in data 05.03.2015, avesse dichiarato il R.G. n. Parte_2
266/2015 della ditta individuale artigiana , nominando Giudice Delegato Parte_1 della procedura il Dott. e curatore l'Avv. Giovanni Gigli;
rilevava che tale Persona_1 procedura concorsuale si è conclusa con il deposito presso il Tribunale di Roma in data
18/10/2019 del decreto di chiusura del fallimento per riparto totale dell'attivo, che durante la procedura fallimentare la notifica delle cartelle esattoriali è stata effettuata esclusivamente al Curatore Fallimentare e non al soggetto fallito Sig. , che Parte_1 deve dichiararsi la nullità delle cartelle esattoriali in esso contenute e/o decadenza;
eccepiva la nullità della notifica e la prescrizione della pretesa, la non debenza della contribuzione imprese artigiane perché l'attività era cessata il 5.3.2015; concludeva CP_1 dunque: “- nel merito, in accoglimento dei motivi spiegati, dichiarare la nullità degli avvisi di addebito n. 39720180009199536000 (I.N.P.S. Gestione Artigiani) per € 9.618,56, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2016-2017; n.
39720180031530048000 (I.N.P.S. Gestione Artigiani) per € 6.474,78, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2012; n. 39720180031546830000
(I.N.P.S. Gestione Artigiani) per € 2.773,62, avente ad oggetto contributi fissi gestione
Artigiani per gli anni di imposta 2017; n. 39720190012346151000 (I.N.P.S. Gestione
Artigiani) per € 2.715,15, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2018; n. 39720190030472154000 (I.N.P.S. Gestione Artigiani) per € 2.639,87, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2018-2019; n.
39720210011909724000 (I.N.P.S. Gestione Artigiani) per € 3.165,48, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2019, - dichiarare non dovuti i contributi previdenziali sottesi ai predetti atti;
- dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione;
- per l'effetto dichiarare nulla e/o invalida l'intimazione di pagamento n.
09720249010157632/000 nella parte relativa alle cartelle suddette. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio, C.A. ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2 Si è costituito in giudizio l , il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'azione in quanto CP_1 gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati e non impugnati, contestava la prescrizione e rilevava, quanto alle spese, che non può essergli addebitata alcuna responsabilità in ordine alle modalità di riscossione da parte del Concessionario;
chiedeva il rigetto del ricorso e in subordine confermare gli avvisi di addebito e tenere indenne l'ente dalle spese.
Si costituiva in giudizio l , la quale rilevava la regolarità Controparte_3 della sua costituzione, la tardività dell'opposizione, la corretta notifica degli atti al
, la sospensione del termine ex art.68 DL 18/2020; chiedeva nel merito il rigetto Parte_2 della domanda, con condanna alle spese.
Disposta trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Deve accogliersi l'eccezione di tardività proposta da . Controparte_3
E invero, parte ricorrente contesta che gli avvisi di addebito sia stati notificati al Curatore del e non a lui, deducendone la nullità degli stessi. Parte_2
La circostanza non è contestata e si spiega, ovviamente, con la sussistenza di una procedura fallimentare che lo ha riguardato in proprio nel periodo 5.3.2015- 17.10.2019; tutti gli avvisi di addebito in oggetto sono stati notificati al Curatore (tranne l'ultimo, notificato il 17.1.22 con raccomandata, recapitato allo stesso . Pt_1
Deve evidenziarsi che la Cassazione ha precisato che, in tema di fallimento, la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del solo curatore - e non anche nei riguardi del contribuente - non comporta la nullità o l'inesistenza dell'atto impositivo, né tantomeno la decadenza dal potere accertativo, ma solo la sua inefficacia e inopponibilità al soggetto fallito, il quale rimane legittimato ad impugnare tempestivamente l'atto a decorrere dal giorno in cui ne venga effettivamente a conoscenza (v. Cass. N. 21333/2024).
Peraltro, ha depositato una prima intimazione di Controparte_3 pagamento (v. doc.3) notificata ad con raccomandata in data 31.1.22 e una Pt_1 seconda intimazione notificata con PEC in data 9.7.24 (v. doc.4); quest'ultima intimazione
3 di pagamento conteneva gli stessi avvisi di addebito per i quali oggi propone Pt_1 opposizione.
Pertanto, il ricorrente , almeno dal 9.7.24, aveva conoscenza di tutti gli avvisi di addebito in oggetto (per alcuni anche dal 31.1.22) e avrebbe potuto proporre opposizione recuperando la facoltà di impugnazione.
Poiché ha proposto, invece, il presente ricorso solo in data 11.10.2024, deve constatarsi la tardività del deposito per scadenza del termine di 40 giorni per impugnare (termine scaduto il 18.8.2024).
Può accogliersi quindi l'eccezione di tardività e rigettarsi il ricorso.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spesse di lite, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione per riscossione. Controparte_3
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.4.000,00 per ciascuna delle parti resistenti, oltre 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione come richiesto per Agenzia delle Entrate riscossione.
Roma 5.12.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
4
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36930/ 2024 promossa da rappresentata e difesa dall' avv.to RIZZI VITO Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. TORTATO PAOLA CP_1 rappr.ta e difesa dall'avv. CAPONE Controparte_2
E.LUCA
Resistente
Oggetto: ALTRE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 14.0.24 e regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso intimazione di pagamento (n. 09720249010157632/000) notificata a cura dell' al Sig. in data 13.09.2024 Controparte_3 Parte_1 contenente i seguenti avvisi di addebito: n. 39720180009199536000 (I.N.P.S. Gestione
Artigiani) per € 9.618,56, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2016-2017; n. 39720180031530048000 (I.N.P.S. Gestione Artigiani) per €
6.474,78, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2012;
n. 39720180031546830000 (I.N.P.S. Gestione Artigiani) per € 2.773,62, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2017; n. 39720190012346151000
(I.N.P.S. Gestione Artigiani) per € 2.715,15, avente ad oggetto contributi fissi gestione
Artigiani per gli anni di imposta 2018; n. 39720190030472154000 (I.N.P.S. Gestione
1 Artigiani) per € 2.639,87, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2018-2019; n. 39720210011909724000 (I.N.P.S. Gestione Artigiani) per €
3.165,48, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2019; rilevava come alcune cartelle di pagamento presupposte non gli fossero mai state validamente notificate e come il Tribunale di Roma, con sentenza n. 269/2015 del
04.03.2015, depositata in data 05.03.2015, avesse dichiarato il R.G. n. Parte_2
266/2015 della ditta individuale artigiana , nominando Giudice Delegato Parte_1 della procedura il Dott. e curatore l'Avv. Giovanni Gigli;
rilevava che tale Persona_1 procedura concorsuale si è conclusa con il deposito presso il Tribunale di Roma in data
18/10/2019 del decreto di chiusura del fallimento per riparto totale dell'attivo, che durante la procedura fallimentare la notifica delle cartelle esattoriali è stata effettuata esclusivamente al Curatore Fallimentare e non al soggetto fallito Sig. , che Parte_1 deve dichiararsi la nullità delle cartelle esattoriali in esso contenute e/o decadenza;
eccepiva la nullità della notifica e la prescrizione della pretesa, la non debenza della contribuzione imprese artigiane perché l'attività era cessata il 5.3.2015; concludeva CP_1 dunque: “- nel merito, in accoglimento dei motivi spiegati, dichiarare la nullità degli avvisi di addebito n. 39720180009199536000 (I.N.P.S. Gestione Artigiani) per € 9.618,56, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2016-2017; n.
39720180031530048000 (I.N.P.S. Gestione Artigiani) per € 6.474,78, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2012; n. 39720180031546830000
(I.N.P.S. Gestione Artigiani) per € 2.773,62, avente ad oggetto contributi fissi gestione
Artigiani per gli anni di imposta 2017; n. 39720190012346151000 (I.N.P.S. Gestione
Artigiani) per € 2.715,15, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2018; n. 39720190030472154000 (I.N.P.S. Gestione Artigiani) per € 2.639,87, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2018-2019; n.
39720210011909724000 (I.N.P.S. Gestione Artigiani) per € 3.165,48, avente ad oggetto contributi fissi gestione Artigiani per gli anni di imposta 2019, - dichiarare non dovuti i contributi previdenziali sottesi ai predetti atti;
- dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione;
- per l'effetto dichiarare nulla e/o invalida l'intimazione di pagamento n.
09720249010157632/000 nella parte relativa alle cartelle suddette. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio, C.A. ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2 Si è costituito in giudizio l , il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'azione in quanto CP_1 gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati e non impugnati, contestava la prescrizione e rilevava, quanto alle spese, che non può essergli addebitata alcuna responsabilità in ordine alle modalità di riscossione da parte del Concessionario;
chiedeva il rigetto del ricorso e in subordine confermare gli avvisi di addebito e tenere indenne l'ente dalle spese.
Si costituiva in giudizio l , la quale rilevava la regolarità Controparte_3 della sua costituzione, la tardività dell'opposizione, la corretta notifica degli atti al
, la sospensione del termine ex art.68 DL 18/2020; chiedeva nel merito il rigetto Parte_2 della domanda, con condanna alle spese.
Disposta trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Deve accogliersi l'eccezione di tardività proposta da . Controparte_3
E invero, parte ricorrente contesta che gli avvisi di addebito sia stati notificati al Curatore del e non a lui, deducendone la nullità degli stessi. Parte_2
La circostanza non è contestata e si spiega, ovviamente, con la sussistenza di una procedura fallimentare che lo ha riguardato in proprio nel periodo 5.3.2015- 17.10.2019; tutti gli avvisi di addebito in oggetto sono stati notificati al Curatore (tranne l'ultimo, notificato il 17.1.22 con raccomandata, recapitato allo stesso . Pt_1
Deve evidenziarsi che la Cassazione ha precisato che, in tema di fallimento, la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del solo curatore - e non anche nei riguardi del contribuente - non comporta la nullità o l'inesistenza dell'atto impositivo, né tantomeno la decadenza dal potere accertativo, ma solo la sua inefficacia e inopponibilità al soggetto fallito, il quale rimane legittimato ad impugnare tempestivamente l'atto a decorrere dal giorno in cui ne venga effettivamente a conoscenza (v. Cass. N. 21333/2024).
Peraltro, ha depositato una prima intimazione di Controparte_3 pagamento (v. doc.3) notificata ad con raccomandata in data 31.1.22 e una Pt_1 seconda intimazione notificata con PEC in data 9.7.24 (v. doc.4); quest'ultima intimazione
3 di pagamento conteneva gli stessi avvisi di addebito per i quali oggi propone Pt_1 opposizione.
Pertanto, il ricorrente , almeno dal 9.7.24, aveva conoscenza di tutti gli avvisi di addebito in oggetto (per alcuni anche dal 31.1.22) e avrebbe potuto proporre opposizione recuperando la facoltà di impugnazione.
Poiché ha proposto, invece, il presente ricorso solo in data 11.10.2024, deve constatarsi la tardività del deposito per scadenza del termine di 40 giorni per impugnare (termine scaduto il 18.8.2024).
Può accogliersi quindi l'eccezione di tardività e rigettarsi il ricorso.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spesse di lite, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione per riscossione. Controparte_3
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.4.000,00 per ciascuna delle parti resistenti, oltre 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione come richiesto per Agenzia delle Entrate riscossione.
Roma 5.12.2025
Il giudice
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