Ordinanza cautelare 2 dicembre 2022
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00947/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 947 del 2022, proposto da
OL NR CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gisella Donati, Francesca Moniga, Francesco Valente, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Gisella Donati in Brescia, C.To S. Agata, 11/B;
per l'annullamento
a) del provvedimento di diniego definitivo emesso in data 02/08/22 dal Comune di Brescia, Settore Sportello Unico dell'Edilizia e Attività Produttive, P.G.N. (PROTOCOLLO 169705) – PRATICA N. PE2015/2022, relativo al Permesso di Costruire presentato in data 30/05/22, P.G. 169705.
b) della nota nr protocollo 169705 di preavviso di diniego, comunicata in data 7 luglio 2022;
c) di ogni altro provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o conseguenziale;
nonché per la condanna
al risarcimento di tutti i danni subiti a causa del mancato assenso al permesso di costruire, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa RA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso in epigrafe, con memoria depositata il 31 dicembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che « è sopravvenuta una modifica della situazione familiare del sig. OL CH sull’interesse sostanziale che aveva originariamente giustificato la proposizione del ricorso. Alla luce di tale mutamento, l’interesse concreto e attuale all’ottenimento del titolo edilizio oggetto di impugnazione deve ritenersi venuto meno, non sussistendo più, allo stato, alcuna utilità pratica e giuridicamente apprezzabile derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso »; ha inoltre chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il Comune di Brescia, ritualmente costituito in giudizio, nulla ha opposto.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 6 febbraio 2026.
In conformità alla richiesta di parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in ragione della risalenza nel tempo della causa e della limitata attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN GA, Presidente
OL Nasini, Primo Referendario
RA EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA EL | AN GA |
IL SEGRETARIO