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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2667/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRARA ETTORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12451/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190115027853000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220115771087000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230061022374000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 720/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, notificato alle controparti il 6.6.2025,
Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, nonchè di Agenzia delle Entrate ON il pignoramento presso terzi notificato in suo danno al Ministero del Turismo in data 18.1.2025 per il mancato adempimento delle obbligazioni di cui a due intimazioni di pagamento, con riferimento in particolare alle seguenti tre cartelle esattoriali:
- intimazione di pagamento n 07120249003070617 di complessivi € 21.634,55, limitatamente all'importo di euro 3.073,85 di cui alle cartelle:
° n. 07120190115027853000 emessa con riferimento a iscrizione a ruolo ad opera della Direzione Provinciale
Ufficio territoriale di Napoli 3 per imposte del 2016;
° n. 07120220115771087000 emessa con riferimento a iscrizione a ruolo ad opera della Direzione Provinciale
Ufficio territoriale di Napoli 3 per imposte del 2018;
- intimazione di pagamento n. 07120249058508725 di complessivi € 5.444,70, limitatamente all'importo di euro 3.925,33 di cui alla cartella n. 07120230061022374000 emessa con riferimento a iscrizione a ruolo ad opera della Direzione Provinciale Ufficio territoriale di Napoli 3 per imposte del 2019.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto la ricorrente l'illegittimità del pignoramento per i seguenti motivi:
1) omessa notifica delle cartelle;
2) estinzione delle obbligazioni per prescrizione;
3) omessa notifica degli atti presupposti. Ha dedotto al riguardo altresì la contribuente di aver, a seguito della notifica del pignoramento, preliminarmente proposto ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord chiedendo la sospensione della procedura esecutiva, e che il Tribunale con ordinanza in data 17.4.2025, successivamente reclamata, aveva rigettato l'istanza di sospensione assegnando alla parte termine per l'introduzione del giudizio di merito, alla qual cosa essa Ricorrente_1 aveva provveduto con la notifica del ricorso “in prosecuzione” proposto a questa Corte di Giustizia Tributaria, concludendo per l'annullamento delle due intimazioni di pagamento impugnate, per la parte relativa alle tre cartelle in premessa indicate, dichiarando in ogni caso estinte le obbligazioni in esse riportate, con condanna delle intimate al rimborso delle spese di giudizio.
Nel giudizio così introdotto si è costituita l'AGENZIA delle Entrate ON ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché tardivo rispetto alla data di notifica delle due intimazioni impugnate, adducendo che l'opposizione all'esecuzione proposta dalla ricorrente avrebbe integrato null'altro che un tentativo di rimettersi in termini per la successiva impugnazione, attuatosi con una procedura però assolutamente abnorme con l'introduzione della fase di merito dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso da quello investito della fase cautelare, in ogni caso deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli che a sua volta ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso per gli stessi motivi dedotti dall'altra intimata. Concludendo anch'essa per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Fissata per la trattazione del ricorso l'udienza del 19 gennaio 2026, all'esito la Corte in composizione monocratica ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché tardivo avuto riguardo al termine di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 546/1992.
Ed invero con il ricorso in esame la contribuente impugna essenzialmente le due intimazioni di pagamento indicate, intendendo con ciò “recuperare” la possibilità di impugnare le tre cartelle esattoriali innanzi specificate, adducendo l'omessa notifica delle cartelle stesse.
Orbene non v'è dubbio che questa impugnazione deve ritenersi proposta dinanzi all'unico Giudice competente in materia di obbligazioni tributarie, per la prima volta con il ricorso proposto dinanzi a questa
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con atto notificato in data 6.6.2025, non potendo detto atto introduttivo del procedimento ritenersi operare “in prosecuzione” ex art. 618 c. 2 c.p.c. del precedente giudizio svoltosi dinanzi alla Giurisdizione ordinaria (Tribunale di Napoli Nord); è di tutta evidenza infatti che le due distinte fasi individuabili nella richiamata norma (quella relativa all'adozione dei provvedimenti indilazionabili o di sospensione e quella di merito) all'interno di un procedimento che possa ritenersi unitario, presuppongono la svolgimento di entrambe dinanzi allo stesso Giudice ordinario. Diversamente sarebbe stato se, esauritasi il procedimento dinanzi al Giudice ordinario con una sentenza di inammissibilità di quel procedimento per difetto di giurisdizione, la contribuente avesse poi provveduto alla riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice
Tributario. Ma così non è nel caso di specie.
Tanto premesso, la stessa parte ricorrente a pagina 7 del ricorso ammette di aver ricevuto, prima di proporre in data 27.1.2025 ricorso in opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la notifica dell'intimazioni oggi impugnate, così recitando: “le intimazioni di pagamento qui impugnate costituiscano il primo atto notificato alla sig.ra Ricorrente_1, conoscitivo della pretesa fatta valere, non avendo la stessa preso contezza del titolo esecutivo sotteso né essendo stato alla stessa notificato altro atto successivamente”. Ed infatti l'Agenzia delle Entrate ON ha a sua volta dedotto che entrambe le intimazioni di pagamento sono state notificate in data sulla pec Email_4, la quale risulta registrata sul registro INIPEC (all. n. 11). Della validità di tali notifiche non vi è motivo alcuno di dubitare, quanto meno per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. onde la manifesta tardività del ricorso in esame.
Per il principio di soccombenza l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborsorso delle spese processuali liquidate in E 400,00 per ciascuna parte resistente spese generali comprese oltre accessori di legge se spettanti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRARA ETTORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12451/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190115027853000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220115771087000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230061022374000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 720/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, notificato alle controparti il 6.6.2025,
Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, nonchè di Agenzia delle Entrate ON il pignoramento presso terzi notificato in suo danno al Ministero del Turismo in data 18.1.2025 per il mancato adempimento delle obbligazioni di cui a due intimazioni di pagamento, con riferimento in particolare alle seguenti tre cartelle esattoriali:
- intimazione di pagamento n 07120249003070617 di complessivi € 21.634,55, limitatamente all'importo di euro 3.073,85 di cui alle cartelle:
° n. 07120190115027853000 emessa con riferimento a iscrizione a ruolo ad opera della Direzione Provinciale
Ufficio territoriale di Napoli 3 per imposte del 2016;
° n. 07120220115771087000 emessa con riferimento a iscrizione a ruolo ad opera della Direzione Provinciale
Ufficio territoriale di Napoli 3 per imposte del 2018;
- intimazione di pagamento n. 07120249058508725 di complessivi € 5.444,70, limitatamente all'importo di euro 3.925,33 di cui alla cartella n. 07120230061022374000 emessa con riferimento a iscrizione a ruolo ad opera della Direzione Provinciale Ufficio territoriale di Napoli 3 per imposte del 2019.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto la ricorrente l'illegittimità del pignoramento per i seguenti motivi:
1) omessa notifica delle cartelle;
2) estinzione delle obbligazioni per prescrizione;
3) omessa notifica degli atti presupposti. Ha dedotto al riguardo altresì la contribuente di aver, a seguito della notifica del pignoramento, preliminarmente proposto ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord chiedendo la sospensione della procedura esecutiva, e che il Tribunale con ordinanza in data 17.4.2025, successivamente reclamata, aveva rigettato l'istanza di sospensione assegnando alla parte termine per l'introduzione del giudizio di merito, alla qual cosa essa Ricorrente_1 aveva provveduto con la notifica del ricorso “in prosecuzione” proposto a questa Corte di Giustizia Tributaria, concludendo per l'annullamento delle due intimazioni di pagamento impugnate, per la parte relativa alle tre cartelle in premessa indicate, dichiarando in ogni caso estinte le obbligazioni in esse riportate, con condanna delle intimate al rimborso delle spese di giudizio.
Nel giudizio così introdotto si è costituita l'AGENZIA delle Entrate ON ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché tardivo rispetto alla data di notifica delle due intimazioni impugnate, adducendo che l'opposizione all'esecuzione proposta dalla ricorrente avrebbe integrato null'altro che un tentativo di rimettersi in termini per la successiva impugnazione, attuatosi con una procedura però assolutamente abnorme con l'introduzione della fase di merito dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso da quello investito della fase cautelare, in ogni caso deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli che a sua volta ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso per gli stessi motivi dedotti dall'altra intimata. Concludendo anch'essa per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Fissata per la trattazione del ricorso l'udienza del 19 gennaio 2026, all'esito la Corte in composizione monocratica ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché tardivo avuto riguardo al termine di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 546/1992.
Ed invero con il ricorso in esame la contribuente impugna essenzialmente le due intimazioni di pagamento indicate, intendendo con ciò “recuperare” la possibilità di impugnare le tre cartelle esattoriali innanzi specificate, adducendo l'omessa notifica delle cartelle stesse.
Orbene non v'è dubbio che questa impugnazione deve ritenersi proposta dinanzi all'unico Giudice competente in materia di obbligazioni tributarie, per la prima volta con il ricorso proposto dinanzi a questa
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con atto notificato in data 6.6.2025, non potendo detto atto introduttivo del procedimento ritenersi operare “in prosecuzione” ex art. 618 c. 2 c.p.c. del precedente giudizio svoltosi dinanzi alla Giurisdizione ordinaria (Tribunale di Napoli Nord); è di tutta evidenza infatti che le due distinte fasi individuabili nella richiamata norma (quella relativa all'adozione dei provvedimenti indilazionabili o di sospensione e quella di merito) all'interno di un procedimento che possa ritenersi unitario, presuppongono la svolgimento di entrambe dinanzi allo stesso Giudice ordinario. Diversamente sarebbe stato se, esauritasi il procedimento dinanzi al Giudice ordinario con una sentenza di inammissibilità di quel procedimento per difetto di giurisdizione, la contribuente avesse poi provveduto alla riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice
Tributario. Ma così non è nel caso di specie.
Tanto premesso, la stessa parte ricorrente a pagina 7 del ricorso ammette di aver ricevuto, prima di proporre in data 27.1.2025 ricorso in opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la notifica dell'intimazioni oggi impugnate, così recitando: “le intimazioni di pagamento qui impugnate costituiscano il primo atto notificato alla sig.ra Ricorrente_1, conoscitivo della pretesa fatta valere, non avendo la stessa preso contezza del titolo esecutivo sotteso né essendo stato alla stessa notificato altro atto successivamente”. Ed infatti l'Agenzia delle Entrate ON ha a sua volta dedotto che entrambe le intimazioni di pagamento sono state notificate in data sulla pec Email_4, la quale risulta registrata sul registro INIPEC (all. n. 11). Della validità di tali notifiche non vi è motivo alcuno di dubitare, quanto meno per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. onde la manifesta tardività del ricorso in esame.
Per il principio di soccombenza l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborsorso delle spese processuali liquidate in E 400,00 per ciascuna parte resistente spese generali comprese oltre accessori di legge se spettanti