Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2667
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento impugnate, atto prodromico al pignoramento, fossero state regolarmente notificate alla ricorrente a mezzo PEC, raggiungendo lo scopo ex art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Estinzione delle obbligazioni per prescrizione

    La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile per tardività, non potendo pronunciarsi nel merito delle singole eccezioni sollevate.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile per tardività, non potendo pronunciarsi nel merito delle singole eccezioni sollevate.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, avendo accertato che le intimazioni di pagamento erano state regolarmente notificate e che il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria era stato proposto oltre i termini di legge.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, avendo accertato che le intimazioni di pagamento erano state regolarmente notificate e che il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria era stato proposto oltre i termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2667
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2667
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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