Art. 1.
E' istituita in seno alla Cassa unica degli assegni familiari una gestione per il servizio degli assegni stessi nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco, addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonche' di quelli assunti specificatamente per l'essiccazione della foglia verde presso i detti magazzini.
Gli assegni familiari ed i relativi contributi per i lavoratori di cui al precedente comma sono fissati nella misura prevista dal la tabella I allegata alla presente legge, e sono comprensivi degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
E' istituita in seno alla Cassa unica degli assegni familiari una gestione per il servizio degli assegni stessi nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco, addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonche' di quelli assunti specificatamente per l'essiccazione della foglia verde presso i detti magazzini.
Gli assegni familiari ed i relativi contributi per i lavoratori di cui al precedente comma sono fissati nella misura prevista dal la tabella I allegata alla presente legge, e sono comprensivi degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.