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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2590/2025 depositato il 12/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500011369000 PREAVVISO FERMO 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160024184957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180025734379000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190021980806000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190028903541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200001495717000 CONTRAV. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200025192319000 CONTRAV. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200036178245000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210013879050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente si riporta a quanto già dedotto in atti.
Il giudice monocratico da atto della sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una sentenza in forma semplificata ex art. 47-ter del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 12 dicembre 2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo numero
01480202500011369000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificatagli il 16 settembre 2025, unitamente alle otto cartelle di pagamento in essa presupposte, dei cui estremi veniva fornita analitica indicazione.
La ragione dell'impugnazione risiedeva nella natura della pretesa, che traeva origine dalla tassazione automobilistica e da contravvenzioni al Codice della Strada.
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente eccepiva la nullità e l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo e delle cartelle sottese per la mancata prova della loro avvenuta notifica, sostenendo che l'Agente della riscossione avesse l'onere di dimostrare l'esistenza e la rituale comunicazione dei prodromici titoli esecutivi, senza i quali l'intera procedura di riscossione doveva ritenersi illegittima e il diritto di credito estinto.
A sostegno di tale tesi, veniva richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in assenza della produzione della relata di notifica e del contenuto stesso delle cartelle, l'atto consequenziale notificato risultava nullo.
Con il secondo motivo, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale del credito, rilevando che, laddove anche si fosse dimostrata la notifica di alcune delle cartelle, tra queste, quelle notificate nel 2017, nel 2021 e nel 2022, e la data di notifica del preavviso di fermo nel 2025, era ampiamente decorso il termine prescrizionale previsto per la riscossione delle sanzioni amministrative.
In subordine, con il terzo motivo, il signor RÈ lamentava il difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato, in violazione degli articoli 7 e 17 della Legge n. 212 del 2000, nonché la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio.
Si sosteneva che la motivazione per relationem alle cartelle di pagamento non fosse sufficiente, in quanto tali atti non erano stati allegati, né si era provata la loro precedente conoscenza, con conseguente preclusione del diritto di difesa e impossibilità di estendere l'impugnativa agli atti presupposti non conosciuti.
Con il quarto motivo, infine, veniva dedotta la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'articolo 12, comma
4, del D.P.R. numero 602 del 1973, quale conseguenza della nullità dei ruoli per difetto o invalidità della loro sottoscrizione, in violazione dell'articolo 21-septies della Legge n. 241 del 1990, eccependosi che il ruolo, in quanto titolo esecutivo, necessitasse della sottoscrizione del titolare dell'ufficio o di un suo delegato per divenire esecutivo e che tale prova incombesse sull'amministrazione.
Il ricorrente concludeva quindi per l'annullamento di tutti gli atti impugnati, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, contestando integralmente la pretesa attorea e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare e assorbente, l'Agenzia eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a due specifiche cartelle di pagamento, la numero
01420200001495717000 e la numero 01420200025192319000, sostenendo che, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. numero 546 del 1992, la giurisdizione tributaria riguardasse le controversie aventi ad oggetto i tributi, mentre nella fattispecie si verteva in tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, la cui natura non era tributaria.
Nel merito, l'Agenzia contestava tutte le ulteriori doglianze e concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento dell'inammissibilità e dell'infondatezza del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 19.02.2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tutto ciò premesso, il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte inammissibile per tardività e, comunque, ad abundantiam infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Preliminarmente, va accolta l'eccezione sollevata dalla resistente Agenzia delle entrate-Riscossione in ordine al difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in epigrafe con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 01420200001495717000 e 01420200025192319000, in quanto afferenti a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, le quali, per costante e univoco orientamento giurisprudenziale, esulano dalla materia tributaria e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel delineare l'ambito della giurisdizione tributaria, richiede quale presupposto indefettibile la natura tributaria delle entrate, caratteristica che non è ravvisabile nelle sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, le quali, pur essendo iscritte a ruolo e riscosse mediante cartella, conservano la loro natura amministrativa e restano pertanto estranee alla cognizione del giudice speciale tributario.
Quanto al resto del ricorso, esso si rivela sotto ogni profilo inammissibile ed infondato e va integralmente rigettato.
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01480202500011369000, deducendo una serie di vizi che, all'esame delle difese svolte dall'Agenzia e della documentazione prodotta, risultano privi di pregio.
In primo luogo, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla resistente, merita accoglimento, atteso che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione mai tempestivamente impugnati, e precisamente l'avviso di intimazione n.
01420249014313257000 notificato il 30 maggio 2024 e il preavviso di fermo amministrativo n.
01480202400029480000 notificato il 12 ottobre 2024, divenuti pertanto definitivi per mancata opposizione nei termini di legge. La definitività di tali atti, non contestati, determina l'inammissibilità dell'odierna impugnativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni già in quella sede, non potendo ora riaprire un termine ormai decorso.
Né vale opporre, come tenta di fare parte ricorrente, la mancata prova della notifica delle cartelle sottese al fermo, giacché l'Agenzia, nella propria memoria, ha prodotto le relate di notifica delle cartelle stesse, nonché degli atti intermedi, assolvendo pienamente all'onere probatorio su di essa gravante.
Nel caso di specie la documentazione prodotta dimostra l'avvenuta notifica delle cartelle e l'esistenza di atti successivi non impugnati, circostanza che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, comporta l'irretrattabilità del credito e l'impossibilità di eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tali atti, la quale avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione del primo atto utile.
Sotto altro profilo, la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione triennale del credito si infrange contro la documentata esistenza di atti interruttivi medio tempore notificati e non opposti, che hanno determinato la cristallizzazione della pretesa e l'avvio di un nuovo termine prescrizionale. La mancata reazione processuale del contribuente a fronte di tali atti ha reso definitiva la pretesa, precludendo ogni successiva contestazione.
Parimenti infondata è la censura di difetto di motivazione del preavviso di fermo. L'atto impugnato contiene la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento sottese, del carico iscritto a ruolo, del debito scaduto e della sua composizione, nonché l'avvertimento circa le modalità di impugnazione, elementi più che sufficienti per soddisfare l'esigenza motivazionale.
Come correttamente osservato dalla resistente, il preavviso di fermo non è un provvedimento impositivo della pubblica amministrazione, bensì una misura cautelare adottata dall'ente di riscossione, sicché non soggiace all'obbligo di motivazione previsto per gli atti amministrativi dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, né dall'art. 7 dello Statuto del contribuente, il quale si riferisce espressamente agli atti dell'amministrazione finanziaria e non a quelli dell'Agente della riscossione. In ogni caso, anche a voler applicare i principi generali, la motivazione per relationem alle cartelle, di cui sono indicati gli estremi, è ritenuta univocamente e pacificamente sufficiente dalla giurisprudenza.
Quanto alla doglianza che riguarda la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo di interessi, sanzioni e aggio, essa si appalesa parimenti destituita di fondamento.
Gli interessi di mora successivi alla notifica della cartella non possono essere calcolati in sede di emissione della stessa, decorrendo solo dall'infruttuoso decorso del termine di sessanta giorni, e il tasso applicato è determinato normativamente ed è pertanto sicuramente conoscibile dal contribuente. L'aggio, o compenso di riscossione, trova la sua disciplina nell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 ed è dovuto per la sola iscrizione a ruolo, a copertura dei costi del servizio nazionale di riscossione, come più volte chiarito dalla Corte di
Cassazione, sicché ogni contestazione sul punto è manifestamente infondata.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile in parte per difetto di giurisdizione, in parte altresì per tardività e va comunque integralmente rigettato nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processualesvolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo pro parte la giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, in parte inammissibile e comunque infondato, come da motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2590/2025 depositato il 12/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500011369000 PREAVVISO FERMO 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160024184957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180025734379000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190021980806000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190028903541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200001495717000 CONTRAV. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200025192319000 CONTRAV. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200036178245000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210013879050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente si riporta a quanto già dedotto in atti.
Il giudice monocratico da atto della sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una sentenza in forma semplificata ex art. 47-ter del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 12 dicembre 2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo numero
01480202500011369000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificatagli il 16 settembre 2025, unitamente alle otto cartelle di pagamento in essa presupposte, dei cui estremi veniva fornita analitica indicazione.
La ragione dell'impugnazione risiedeva nella natura della pretesa, che traeva origine dalla tassazione automobilistica e da contravvenzioni al Codice della Strada.
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente eccepiva la nullità e l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo e delle cartelle sottese per la mancata prova della loro avvenuta notifica, sostenendo che l'Agente della riscossione avesse l'onere di dimostrare l'esistenza e la rituale comunicazione dei prodromici titoli esecutivi, senza i quali l'intera procedura di riscossione doveva ritenersi illegittima e il diritto di credito estinto.
A sostegno di tale tesi, veniva richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in assenza della produzione della relata di notifica e del contenuto stesso delle cartelle, l'atto consequenziale notificato risultava nullo.
Con il secondo motivo, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale del credito, rilevando che, laddove anche si fosse dimostrata la notifica di alcune delle cartelle, tra queste, quelle notificate nel 2017, nel 2021 e nel 2022, e la data di notifica del preavviso di fermo nel 2025, era ampiamente decorso il termine prescrizionale previsto per la riscossione delle sanzioni amministrative.
In subordine, con il terzo motivo, il signor RÈ lamentava il difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato, in violazione degli articoli 7 e 17 della Legge n. 212 del 2000, nonché la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio.
Si sosteneva che la motivazione per relationem alle cartelle di pagamento non fosse sufficiente, in quanto tali atti non erano stati allegati, né si era provata la loro precedente conoscenza, con conseguente preclusione del diritto di difesa e impossibilità di estendere l'impugnativa agli atti presupposti non conosciuti.
Con il quarto motivo, infine, veniva dedotta la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'articolo 12, comma
4, del D.P.R. numero 602 del 1973, quale conseguenza della nullità dei ruoli per difetto o invalidità della loro sottoscrizione, in violazione dell'articolo 21-septies della Legge n. 241 del 1990, eccependosi che il ruolo, in quanto titolo esecutivo, necessitasse della sottoscrizione del titolare dell'ufficio o di un suo delegato per divenire esecutivo e che tale prova incombesse sull'amministrazione.
Il ricorrente concludeva quindi per l'annullamento di tutti gli atti impugnati, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, contestando integralmente la pretesa attorea e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare e assorbente, l'Agenzia eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a due specifiche cartelle di pagamento, la numero
01420200001495717000 e la numero 01420200025192319000, sostenendo che, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. numero 546 del 1992, la giurisdizione tributaria riguardasse le controversie aventi ad oggetto i tributi, mentre nella fattispecie si verteva in tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, la cui natura non era tributaria.
Nel merito, l'Agenzia contestava tutte le ulteriori doglianze e concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento dell'inammissibilità e dell'infondatezza del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 19.02.2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tutto ciò premesso, il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte inammissibile per tardività e, comunque, ad abundantiam infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Preliminarmente, va accolta l'eccezione sollevata dalla resistente Agenzia delle entrate-Riscossione in ordine al difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in epigrafe con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 01420200001495717000 e 01420200025192319000, in quanto afferenti a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, le quali, per costante e univoco orientamento giurisprudenziale, esulano dalla materia tributaria e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel delineare l'ambito della giurisdizione tributaria, richiede quale presupposto indefettibile la natura tributaria delle entrate, caratteristica che non è ravvisabile nelle sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, le quali, pur essendo iscritte a ruolo e riscosse mediante cartella, conservano la loro natura amministrativa e restano pertanto estranee alla cognizione del giudice speciale tributario.
Quanto al resto del ricorso, esso si rivela sotto ogni profilo inammissibile ed infondato e va integralmente rigettato.
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01480202500011369000, deducendo una serie di vizi che, all'esame delle difese svolte dall'Agenzia e della documentazione prodotta, risultano privi di pregio.
In primo luogo, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla resistente, merita accoglimento, atteso che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione mai tempestivamente impugnati, e precisamente l'avviso di intimazione n.
01420249014313257000 notificato il 30 maggio 2024 e il preavviso di fermo amministrativo n.
01480202400029480000 notificato il 12 ottobre 2024, divenuti pertanto definitivi per mancata opposizione nei termini di legge. La definitività di tali atti, non contestati, determina l'inammissibilità dell'odierna impugnativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni già in quella sede, non potendo ora riaprire un termine ormai decorso.
Né vale opporre, come tenta di fare parte ricorrente, la mancata prova della notifica delle cartelle sottese al fermo, giacché l'Agenzia, nella propria memoria, ha prodotto le relate di notifica delle cartelle stesse, nonché degli atti intermedi, assolvendo pienamente all'onere probatorio su di essa gravante.
Nel caso di specie la documentazione prodotta dimostra l'avvenuta notifica delle cartelle e l'esistenza di atti successivi non impugnati, circostanza che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, comporta l'irretrattabilità del credito e l'impossibilità di eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tali atti, la quale avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione del primo atto utile.
Sotto altro profilo, la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione triennale del credito si infrange contro la documentata esistenza di atti interruttivi medio tempore notificati e non opposti, che hanno determinato la cristallizzazione della pretesa e l'avvio di un nuovo termine prescrizionale. La mancata reazione processuale del contribuente a fronte di tali atti ha reso definitiva la pretesa, precludendo ogni successiva contestazione.
Parimenti infondata è la censura di difetto di motivazione del preavviso di fermo. L'atto impugnato contiene la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento sottese, del carico iscritto a ruolo, del debito scaduto e della sua composizione, nonché l'avvertimento circa le modalità di impugnazione, elementi più che sufficienti per soddisfare l'esigenza motivazionale.
Come correttamente osservato dalla resistente, il preavviso di fermo non è un provvedimento impositivo della pubblica amministrazione, bensì una misura cautelare adottata dall'ente di riscossione, sicché non soggiace all'obbligo di motivazione previsto per gli atti amministrativi dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, né dall'art. 7 dello Statuto del contribuente, il quale si riferisce espressamente agli atti dell'amministrazione finanziaria e non a quelli dell'Agente della riscossione. In ogni caso, anche a voler applicare i principi generali, la motivazione per relationem alle cartelle, di cui sono indicati gli estremi, è ritenuta univocamente e pacificamente sufficiente dalla giurisprudenza.
Quanto alla doglianza che riguarda la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo di interessi, sanzioni e aggio, essa si appalesa parimenti destituita di fondamento.
Gli interessi di mora successivi alla notifica della cartella non possono essere calcolati in sede di emissione della stessa, decorrendo solo dall'infruttuoso decorso del termine di sessanta giorni, e il tasso applicato è determinato normativamente ed è pertanto sicuramente conoscibile dal contribuente. L'aggio, o compenso di riscossione, trova la sua disciplina nell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 ed è dovuto per la sola iscrizione a ruolo, a copertura dei costi del servizio nazionale di riscossione, come più volte chiarito dalla Corte di
Cassazione, sicché ogni contestazione sul punto è manifestamente infondata.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile in parte per difetto di giurisdizione, in parte altresì per tardività e va comunque integralmente rigettato nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processualesvolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo pro parte la giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, in parte inammissibile e comunque infondato, come da motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026