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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2025, n. 15947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15947 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE MONZA nei confronti di: TRIBUNALE LECCE con l'ordinanza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Lecce. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15947 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 17/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 settembre 2022 il Tribunale di Lecce, pronunziandosi nel procedimento promosso nei confronti di RI AN e UG AS — chiamati a rispondere, in concorso tra loro, del reato di diffamazione aggravata dalla attribuzione di un fatto determinato, commessa con il mezzo televisivo — ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore dell'autorità giudiziaria di Monza, cui ha trasmesso gli atti. Il Tribunale di Monza, a seguito del rinnovato esercizio, da parte del pubblico ministero, dell'azione penale a carico della AN e di AS, ha sollevato, con ordinanza dell'Il novembre 2024, conflitto negativo di competenza sul postulato della necessaria applicazione alla fattispecie in esame della previsione dell'art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, che individua il foro competente in relazione al reato di diffamazione commesso attraverso trasmissione e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato in quello ove si trova il luogo di residenza della persona offesa che, nel capo specifico, coincide con Veglie, comune compreso nel circondario del Tribunale di Lecce. 3. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 23 dicembre 2024, dichiararsi la competenza del Tribunale di Lecce. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte. 2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Tribunale di Lecce. 3. RI AN e UG AS sono stati tratti a giudizio perché ritenuti responsabili del reato di diffamazione in pregiudizio di NT AL, ON ME, NA AL, commesso in occasione dell'intervista — andata in onda il 15 febbraio 2019 all'interno del programma televisivo «Mattino 5», trasmesso dall'emittente «Canale 5» — rilasciata dalla AN, già dipendente della farmacia gestita dalle persone offese, al giornalista AS. 2 La condotta degli imputati — qualificata in termini di diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato — soggiace, in quanto commessa con il mezzo televisivo, alle disposizioni dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 30 legge 6 agosto 1990, n. 223, che regolano il trattamento sanzionatorio e la competenza con riferimento alla responsabilità del concessionario privato, della concessionaria pubblica ovvero della persona da loro delegata al controllo della trasmissione. 4. Ciò posto, la questione sottesa al conflitto intercorso tra i tribunali di Monza e Lecce attiene all'estensione della competenza derogatoria prevista dal comma 5 del citato art. 30 alle ipotesi, quale quella in esame, in cui gli imputati (nel caso di specie: l'intervistatore e l'intervistata) non rivestano le qualifiche soggettive richieste dalla norma. Trattasi di tema che, in passato diversamente inquadrato dal punto di vista ermeneutico, ha visto, in epoca successiva alla decisione con cui il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, formarsi e consolidarsi, presso la giurisprudenza di legittimità e, specificamente, la Quinta Sezione, tabellarmente competente a conoscere dei ricorsi in materia di delitti contro l'onore, l'orientamento secondo cui «In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990 n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato» (Sez. 5, n. 34507 del 14/06/2024, Tribunale Varese, Rv. 286958 - 01; Sez. 5, n. 26919 del 15/03/2024, Festinese, Rv. 286578 - 01). 5. Tale indirizzo appare senz'altro convincente e, pertanto, idoneo ad orientare la decisione del presente conflitto. Ed invero, la Quinta Sezione, procedendo, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., a seguito di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio, ha preso le mosse dalla persistente vigenza dell'art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, disposizione dal contenuto di rinvio «mobile», non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del precedente comma 4, dedicato al trattamento sanzionatorio, ed ha, di conseguenza, stimato che la speciale disciplina della competenza territoriale prevista dal secondo periodo del comma 5 (a tenore del quale « Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa») debba essere riferita, dopo l'intervento della Corte costituzionale, al reato di diffamazione comune sanzionato dall'art. 595 cod. pen., qualora commesso, anche da soggetti privi di una delle 3 qualifiche soggettive indicate al comma 1 dell'art. 30, mediante trasmissioni e connotato dall'attribuzione di un fatto determinato. Tanto, in ragione, tra l'altro, dell'ampia portata dell'art. 595 cod. proc. pen., disposizione generale che, scrivono i giudici di legittimità, «sopperisce, d'ora innanzi, tramite le fattispecie aggravate, all'area di punibilità coperta precedentemente dalla norma speciale dichiarata incostituzionale», nonché dell'assenza di richiami testuali che colleghino la norma relativa al foro speciale, prevista dal citato comma 5, unicamente alla categoria di soggetti indicata al comma 1, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha eliminato dal mondo giuridico il comma 4 dell'art. 30 nella parte sanzionatoria, l'unica effettivamente ed esplicitamente contenente il rimando ai «soggetti di cui al comma 1». Nella medesima direzione si pone, stando alla ricostruzione recentemente avallata dalla Corte di cassazione, la circostanza che la regola speciale di competenza territoriale prevista dalla legge del 1990 nasce anche per l'esigenza di offrire alla persona offesa maggior tutela rispetto a «poteri forti» quali sono, in proiezione, quelli che fanno capo a detentori (concessionari radiotelevisivi o loro delegati) di media ad elevata potenzialità diffusiva, a prescindere dal fatto che essi siano o meno direttamente imputati nel processo, ovvero di attenuare l'evidente squilibrio delle posizioni assegnando, in caso di reati di diffamazione commessi con l'attribuzione di un fatto determinato e mediante strumenti radiofonici o televisivi, operatività generale al criterio del foro della persona offesa, in coerenza, peraltro, con gli orientamenti della giurisprudenza civile di legittimità che, si legge nelle recenti pronunzie della Quinta Sezione, «da tempo, ha chiarito come la competenza per territorio, per tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi di diritti della personalità, recati da mezzi di comunicazione di massa, deve essere sempre del giudice del luogo in cui è domiciliato il danneggiato (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza», citando, in particolare, l'ordinanza delle Sezioni Unite civili n. 21661 del 13/10/2009, Rv. 609467. 6. La pregnanza degli argomenti posti a fondamento della soluzione suggerita, nel caso in esame, dal giudice che ha sollevato il conflitto di competenza induce, in conclusione, ad ancorare la competenza territoriale alla residenza delle persone offese, pacificamente collocata nel comune di Veglie, ricadente nel perimetro del circondario del Tribunale di Lecce, e, quindi, a trasmettere detta autorità giudiziaria i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.. 4
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 17/01/2025.
lette le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Lecce. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15947 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 17/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 settembre 2022 il Tribunale di Lecce, pronunziandosi nel procedimento promosso nei confronti di RI AN e UG AS — chiamati a rispondere, in concorso tra loro, del reato di diffamazione aggravata dalla attribuzione di un fatto determinato, commessa con il mezzo televisivo — ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore dell'autorità giudiziaria di Monza, cui ha trasmesso gli atti. Il Tribunale di Monza, a seguito del rinnovato esercizio, da parte del pubblico ministero, dell'azione penale a carico della AN e di AS, ha sollevato, con ordinanza dell'Il novembre 2024, conflitto negativo di competenza sul postulato della necessaria applicazione alla fattispecie in esame della previsione dell'art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, che individua il foro competente in relazione al reato di diffamazione commesso attraverso trasmissione e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato in quello ove si trova il luogo di residenza della persona offesa che, nel capo specifico, coincide con Veglie, comune compreso nel circondario del Tribunale di Lecce. 3. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 23 dicembre 2024, dichiararsi la competenza del Tribunale di Lecce. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte. 2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Tribunale di Lecce. 3. RI AN e UG AS sono stati tratti a giudizio perché ritenuti responsabili del reato di diffamazione in pregiudizio di NT AL, ON ME, NA AL, commesso in occasione dell'intervista — andata in onda il 15 febbraio 2019 all'interno del programma televisivo «Mattino 5», trasmesso dall'emittente «Canale 5» — rilasciata dalla AN, già dipendente della farmacia gestita dalle persone offese, al giornalista AS. 2 La condotta degli imputati — qualificata in termini di diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato — soggiace, in quanto commessa con il mezzo televisivo, alle disposizioni dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 30 legge 6 agosto 1990, n. 223, che regolano il trattamento sanzionatorio e la competenza con riferimento alla responsabilità del concessionario privato, della concessionaria pubblica ovvero della persona da loro delegata al controllo della trasmissione. 4. Ciò posto, la questione sottesa al conflitto intercorso tra i tribunali di Monza e Lecce attiene all'estensione della competenza derogatoria prevista dal comma 5 del citato art. 30 alle ipotesi, quale quella in esame, in cui gli imputati (nel caso di specie: l'intervistatore e l'intervistata) non rivestano le qualifiche soggettive richieste dalla norma. Trattasi di tema che, in passato diversamente inquadrato dal punto di vista ermeneutico, ha visto, in epoca successiva alla decisione con cui il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, formarsi e consolidarsi, presso la giurisprudenza di legittimità e, specificamente, la Quinta Sezione, tabellarmente competente a conoscere dei ricorsi in materia di delitti contro l'onore, l'orientamento secondo cui «In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990 n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato» (Sez. 5, n. 34507 del 14/06/2024, Tribunale Varese, Rv. 286958 - 01; Sez. 5, n. 26919 del 15/03/2024, Festinese, Rv. 286578 - 01). 5. Tale indirizzo appare senz'altro convincente e, pertanto, idoneo ad orientare la decisione del presente conflitto. Ed invero, la Quinta Sezione, procedendo, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., a seguito di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio, ha preso le mosse dalla persistente vigenza dell'art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, disposizione dal contenuto di rinvio «mobile», non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del precedente comma 4, dedicato al trattamento sanzionatorio, ed ha, di conseguenza, stimato che la speciale disciplina della competenza territoriale prevista dal secondo periodo del comma 5 (a tenore del quale « Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa») debba essere riferita, dopo l'intervento della Corte costituzionale, al reato di diffamazione comune sanzionato dall'art. 595 cod. pen., qualora commesso, anche da soggetti privi di una delle 3 qualifiche soggettive indicate al comma 1 dell'art. 30, mediante trasmissioni e connotato dall'attribuzione di un fatto determinato. Tanto, in ragione, tra l'altro, dell'ampia portata dell'art. 595 cod. proc. pen., disposizione generale che, scrivono i giudici di legittimità, «sopperisce, d'ora innanzi, tramite le fattispecie aggravate, all'area di punibilità coperta precedentemente dalla norma speciale dichiarata incostituzionale», nonché dell'assenza di richiami testuali che colleghino la norma relativa al foro speciale, prevista dal citato comma 5, unicamente alla categoria di soggetti indicata al comma 1, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha eliminato dal mondo giuridico il comma 4 dell'art. 30 nella parte sanzionatoria, l'unica effettivamente ed esplicitamente contenente il rimando ai «soggetti di cui al comma 1». Nella medesima direzione si pone, stando alla ricostruzione recentemente avallata dalla Corte di cassazione, la circostanza che la regola speciale di competenza territoriale prevista dalla legge del 1990 nasce anche per l'esigenza di offrire alla persona offesa maggior tutela rispetto a «poteri forti» quali sono, in proiezione, quelli che fanno capo a detentori (concessionari radiotelevisivi o loro delegati) di media ad elevata potenzialità diffusiva, a prescindere dal fatto che essi siano o meno direttamente imputati nel processo, ovvero di attenuare l'evidente squilibrio delle posizioni assegnando, in caso di reati di diffamazione commessi con l'attribuzione di un fatto determinato e mediante strumenti radiofonici o televisivi, operatività generale al criterio del foro della persona offesa, in coerenza, peraltro, con gli orientamenti della giurisprudenza civile di legittimità che, si legge nelle recenti pronunzie della Quinta Sezione, «da tempo, ha chiarito come la competenza per territorio, per tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi di diritti della personalità, recati da mezzi di comunicazione di massa, deve essere sempre del giudice del luogo in cui è domiciliato il danneggiato (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza», citando, in particolare, l'ordinanza delle Sezioni Unite civili n. 21661 del 13/10/2009, Rv. 609467. 6. La pregnanza degli argomenti posti a fondamento della soluzione suggerita, nel caso in esame, dal giudice che ha sollevato il conflitto di competenza induce, in conclusione, ad ancorare la competenza territoriale alla residenza delle persone offese, pacificamente collocata nel comune di Veglie, ricadente nel perimetro del circondario del Tribunale di Lecce, e, quindi, a trasmettere detta autorità giudiziaria i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.. 4
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 17/01/2025.