Art. 1.
L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' aumentato di tre posti di maggiore e di otto posti di capitano ed e', corrispondentemente, ridotto di quindici posti di subalterno.
Nella prima attuazione della presente legge i tre posti di maggiore e gli otto posti di capitano di cui sopra saranno coperti dagli ufficiali reclutati secondo l'art. 3 e seguenti.
L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' aumentato di tre posti di maggiore e di otto posti di capitano ed e', corrispondentemente, ridotto di quindici posti di subalterno.
Nella prima attuazione della presente legge i tre posti di maggiore e gli otto posti di capitano di cui sopra saranno coperti dagli ufficiali reclutati secondo l'art. 3 e seguenti.