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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 310/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24.05.2023 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
EN D'LE che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'avv. che la rappresenta e difende con gli avv.ti Parte_2
IN SI FA, AR IA CE, LA IT per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 19/2023 del Tribunale di
Belluno
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 13.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “Alla Corte di Appello di Venezia
Sezione Lavoro, affinchè in tesi dichiari la nullità della sentenza n.
19/2023 del Tribunale di Belluno per carenza di motivazione, rimettendo gli atti al primo giudice;
in ipotesi, in riforma dell'impugnata sentenza, accerti e dichiari l'infondatezza dell'eccezione di giudicato ed eventualmente di quella di prescrizione, condannando la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore a versare al Sig. le Parte_1
retribuzioni maturate e non corrisposte durante il periodo di illegittima sospensione dal lavoro, dall'ottobre 2013 al settembre
2014, tredicesima 2013, quattordicesima2013-2014, ferie non godute, per un importo complessivo di euro 18.568,35 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in quella misura maggior o minore che emergerà dall'espletanda istruttoria, o, in ulteriore subordinata ipotesi in quella che la Corte riterrà equa. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario per anticipo fattone.”
Conclusioni per parte appellata: “IN VIA PRINCIPALE, in ragione di quanto dedotto e argomentato, rigettare il ricorso in appello avversario e le domande tutte e confermare, anche con diversa motivazione, la Sentenza n. 19/2023 del Tribunale di Belluno, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata l'11 aprile 2023 nel giudizio iscritto sub R.G. n. 52/2021 e per l'effetto respingere tutte le
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
domande formulate dall'odierno appellante nei confronti di
Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese di lite e competenze professionali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 24.05.2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Belluno, dopo aver già rigettato con sentenza non definitiva (non oggetto di gravame) la richiesta di risarcimento danni per mobbing svolta nei confronti della società cooperativa qui appellata, ha definitivamente rigettato anche la domanda diretta ad ottenere le differenze retributive vantate in relazione al periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, protrattosi dal 30.09.2013 al 23.9.2014.
Il provvedimento di sospensione era stato dichiarato illegittimo dal
Tribunale di TR, dapprima con ordinanza cautelare del
23.09.2014, con cui era stato ordinato il ripristino del rapporto nonché il ripristino del trattamento retributivo, contributivo e assicurativo, e poi dalla successiva sentenza di merito, non impugnata e passata in giudicato, sostanzialmente confermativa dell'ordinanza cautelare. Il
Tribunale di Belluno ha rilevato che la domanda diretta ad ottenere le differenze retributive riferibili al periodo di sospensione era già stata formulata dinanzi al Tribunale di TR e la stessa non era stata impugnata. Per tale ragione ha accolto l'eccezione di giudicato sollevata dalla società cooperativa e ha respinto il ricorso.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di due motivi:
a) con il primo motivo censura la sentenza per omessa motivazione atteso che non darebbe conto dell'iter logico seguito per giungere ad affermare che il giudicato formatosi sulla statuizione del Tribunale di
TR sarebbe ostativo alla riproposizione della domanda in altro
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
giudizio. Non verrebbe svolto alcun ragionamento idoneo a ricondurre il difetto di statuizione sulla domanda volta ad ottenere le differenze retributive in contestazione ad una omessa pronuncia (che renderebbe possibile la riproposizione della stessa) o ad un rigetto implicito suscettibile di giudicato.
b) con il secondo motivo contesta la decisione per aver ritenuto fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla società. Il Tribunale di
TR, infatti, aveva affermato l'illegittimità della sospensione, aveva ordinato il ripristino del rapporto e della retribuzione, ma nulla aveva statuito sulla domanda diretta ad ottenere la retribuzione per il periodo in cui si era protratta la sospensione. Si trattava, pertanto, di un'omessa pronuncia con conseguente possibilità di riproposizione di tale domanda in un nuovo giudizio.
Nel merito conferma la fondatezza della pretesa creditoria e sostiene l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società in primo grado.
Si è costituita in giudizio la società sostenendo la CP_1
correttezza della sentenza gravata e ribadendo l'eccezione di giudicato, atteso che il Tribunale di TR, non accogliendo la domanda proposta, l'aveva rigettata. Ribadisce anche l'eccezione di prescrizione e sostiene che l'appellante non avrebbe fornito un conteggio o un'ipotesi di calcolo a sostegno della quantificazione delle differenze retributive rivendicate, chiedendo l'ammissione di una
CTU. Rileva che l'appellante aveva prodotto in giudizio un CCNL diverso da quello applicato.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 13.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 – I motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
1.1 – La decisione gravata si limita a prendere atto che la domanda diretta ad ottenere le differenze retributive riferibili al periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (30.09.2013 – 23.09.2014) era stata già proposta nell'ambito del precedente giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di TR e che tale giudizio si era concluso con sentenza ormai passata in giudicato. Sulla base di tale argomento ha rigettato la domanda riproposta nel successivo giudizio.
1.2 – In realtà, non è sufficiente che una domanda sia stata proposta in un precedente giudizio per ritenerla necessariamente coperta da giudicato essendo rilevante l'esito di tale giudizio, su cui la sentenza gravata non si sofferma. L'appellante sostiene che verrebbe in rilievo un'ipotesi di nullità della sentenza per carenza di motivazione, giungendo a chiedere nelle conclusioni la rimessione in primo grado.
Tuttavia, non viene qui in rilievo una delle ipotesi di nullità per cui il codice di rito prevede la rimessione in primo grado (art. 354 c.p.c.) e, pertanto, la causa va esaminata nel merito.
1.3 – Si devono concettualmente distinguere due ipotesi. Laddove la domanda venga esaminata con conseguente adozione di una statuizione su di essa, il giudicato formatosi preclude la possibilità di una sua riproposizione. Ma, nel contempo, se la domanda non viene esaminata e si è in presenza di un'omessa pronuncia, tale domanda sarà riproponibile in un separato giudizio in via alternativa rispetto al rimedio impugnatorio.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno” (Cass. sez. VI – I, n. 35382 del
01/12/2022; nello stesso senso la più risalente Cass. sez. III, n. 11356 del 16/05/2006).
Si deve, quindi, esaminare il contenuto della decisione del Tribunale di TR per poter valutare la fondatezza o meno dell'eccezione di giudicato.
1.4 – Nel ricorso introduttivo di quel giudizio, con domanda cautelare in corso di causa, il sig. aveva chiesto: in via cautelare la Pt_1
sospensione degli effetti del provvedimento di sospensione dal rapporto di lavoro, la provvisoria riassegnazione nel servizio e nella sede precedente la sospensione, con i conseguenti effetti retributivi, contributivi e assicurativi;
nel merito aveva chiesto la declaratoria di nullità del provvedimento di sospensione, l'accertamento del diritto alla riassegnazione alle mansioni lavorative espletate precedentemente la sospensione, l'accertamento dell'illegittimità della prosecuzione della sospensione oltre i limiti indicati dall'art. 49 Parte_3
l'accertamento del diritto a tutte le retribuzioni decorrenti dal
30.09.2013 e sino alla riammissione in servizio, al tallone mensile di
Euro 1.237,89 lordi oltre ai ratei di mensilità aggiuntive e la regolarizzazione contributiva e assicurativa, con conseguente richiesta di condanna della società in tal senso.
1.4.1 – All'esito del subprocedimento cautelare, il Tribunale di
TR ha dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dal lavoro e dalla retribuzione e, per l'effetto, ha ordinato alla cooperativa l'immediato ripristino del rapporto di lavoro
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
e il ripristino del trattamento retributivo, contributivo e assicurativo.
Nella successiva decisione di merito ha sostanzialmente richiamato quanto già statuito in sede cautelare, ha confermato l'ordinanza, dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dal lavoro e dalla retribuzione comunicato in data
30.09.2013 e ordinato alla cooperativa l'immediato ripristino del rapporto di lavoro e il ripristino del trattamento retributivo, contributivo e assicurativo.
1.4.2 – Il Giudice trevigiano, all'evidenza, si è limitato a confermare il contenuto dell'ordinanza cautelare ma non ha neppure preso in considerazione o esaminato la domanda di merito volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive riferite al periodo in cui è perdurata la sospensione dichiarata illegittima. Si tratta di una omessa pronuncia. Non è, invece, possibile sostenere che si sia trattato di un rigetto implicito (neppure valorizzando la formula introduttiva del dispositivo “ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione respinta”) atteso che ciò sarebbe incompatibile con l'espressa statuizione – contenuta sia in motivazione, sia nel dispositivo – di illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione che implica un accertamento di illegittimità sia della sospensione dalla prestazione lavorativa, sia – per quanto qui maggiormente rileva – della sospensione dell'erogazione della retribuzione sin dalla data di adozione di tale provvedimento dichiarato illegittimo. La statuizione adottata, in altre parole, non implica affatto la non debenza delle differenze retributive in contestazione e, anzi, implica il contrario.
L'eccezione di giudicato, pertanto, è infondata.
2 – Ciò che è passato in giudicato, invece, è l'accertamento dell'illegittimità della sospensione della retribuzione sin dal
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30.09.2013 e, conseguentemente, l'ex datore di lavoro va condannato al pagamento della stessa con riferimento al periodo dall'1.10.2013 sino al ripristino del rapporto (e della retribuzione) avvenuto in data
23.09.2014 (doc. 7 ric. primo grado).
2.1 – Risulta infondato il rilievo di parte appellata circa la mancata offerta della prestazione lavorativa. Non solo il lavoratore ha formalmente messo in mora la società per il tramite del proprio legale
(doc. 4 ric.) ma, in via assorbente, si deve anche escludere che fosse necessaria una formale messa in mora attesa l'illegittimità del provvedimento unilaterale del datore di lavoro di sospendere il dipendente dal servizio e dalla retribuzione, rifiutando, pertanto, la prestazione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di
"mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (Cass. sez. lav., n.
37716 del 23/12/2022).
3 – Infondata è anche l'eccezione di prescrizione atteso che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto
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della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione
e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sez. lav., n. 26246 del 06/09/2022 e successive conformi, tra cui – con specifico riferimento ai soci lavoratori di cooperativa – Cass. sez. lav., 26958 del 7/10/2025). Nel caso di specie il rapporto di lavoro è cessato nel
2018 e, conseguentemente, non è maturata la prescrizione quinquennale tenuto conto dalla notifica del ricorso introduttivo di primo grado nel 2021.
4 – In ordine alla quantificazione del dovuto, parte appellata ha solo genericamente contestato la quantificazione di controparte sul rilievo che l'appellante non avrebbe prodotto alcun conteggio o ipotesi di calcolo a sostegno di tale quantificazione ed avrebbe allegato un
CCNL diverso da quello applicabile. Entrambi i rilievi non colgono nel segno. Il calcolo è ricavabile dalla lettura della missiva stragiudiziale con cui il legale del lavoratore aveva richiesto – dopo la sentenza del Tribunale di TR – il pagamento delle differenze retributive. Dalla lettura di tale documento si ricava che la somma richiesta deriva dalla moltiplicazione della retribuzione mensile spettante indicata in busta paga per quattordici mensilità (dodici mesi di sospensione oltre alle mensilità aggiuntive 13^ e14^) cui è stata aggiunto un mese di ferie maturate e non godute (1.237,89 x 15 =
18.568,35). La società, pur avendo a disposizione gli elementi per comprendere le modalità di calcolo della somma richiesta, non ha formulato alcuna specifica contestazione circa la sua correttezza. Il
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conteggio, va, dunque, considerato pacifico tra le parti. Nel processo del lavoro, infatti, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul
"quantum debeatur" (Cass. sez. lav., n. 29236 del 06/12/2017).
Emerge, comunque, un errore nella quantificazione avendo il lavoratore provveduto a quantificare la retribuzione spettante su un periodo di durata pari a 12 mesi di sospensione quando, invece, risulta che la sospensione sia cessata con effetto dal 23.09.2014.
Conseguentemente, vanno sottratte le somme riferibili ai giorni dal
23.09.2014 al 30.09.2014, da quantificarsi – sulla base della retribuzione giornaliera emergente dalla busta paga in atti – in Euro
450,16 (Euro 56,27 x 8). La somma spettante è quindi pari ad Euro
18.118,19. Del tutto irrilevante è l'allegazione di un CCNL diverso da quello ritenuto applicabile dalla società atteso che il conteggio non è stato elaborato sulla base del CCNL errato, ma sulla base dei dati emergenti dalle buste paga (certamente coerenti con il CCNL concretamente applicato dalla società).
5 – Le spese di lite del doppio grado sono poste a carico della società appellata e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base di valori tra i minimi e i medi di scaglione tenendo conto dell'importo riconosciuto in favore del lavoratore all'esito del giudizio.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro 18.118,19 a titolo di differenze retributive spettanti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
− Condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado che si liquidano in Euro 3.200 per il primo grado e in Euro 3.000 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. EN D'LE dichiaratosi anticipatario.
Venezia, 13.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PP OR AN AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24.05.2023 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
EN D'LE che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'avv. che la rappresenta e difende con gli avv.ti Parte_2
IN SI FA, AR IA CE, LA IT per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 19/2023 del Tribunale di
Belluno
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 13.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “Alla Corte di Appello di Venezia
Sezione Lavoro, affinchè in tesi dichiari la nullità della sentenza n.
19/2023 del Tribunale di Belluno per carenza di motivazione, rimettendo gli atti al primo giudice;
in ipotesi, in riforma dell'impugnata sentenza, accerti e dichiari l'infondatezza dell'eccezione di giudicato ed eventualmente di quella di prescrizione, condannando la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore a versare al Sig. le Parte_1
retribuzioni maturate e non corrisposte durante il periodo di illegittima sospensione dal lavoro, dall'ottobre 2013 al settembre
2014, tredicesima 2013, quattordicesima2013-2014, ferie non godute, per un importo complessivo di euro 18.568,35 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in quella misura maggior o minore che emergerà dall'espletanda istruttoria, o, in ulteriore subordinata ipotesi in quella che la Corte riterrà equa. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario per anticipo fattone.”
Conclusioni per parte appellata: “IN VIA PRINCIPALE, in ragione di quanto dedotto e argomentato, rigettare il ricorso in appello avversario e le domande tutte e confermare, anche con diversa motivazione, la Sentenza n. 19/2023 del Tribunale di Belluno, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata l'11 aprile 2023 nel giudizio iscritto sub R.G. n. 52/2021 e per l'effetto respingere tutte le
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
domande formulate dall'odierno appellante nei confronti di
Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese di lite e competenze professionali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 24.05.2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Belluno, dopo aver già rigettato con sentenza non definitiva (non oggetto di gravame) la richiesta di risarcimento danni per mobbing svolta nei confronti della società cooperativa qui appellata, ha definitivamente rigettato anche la domanda diretta ad ottenere le differenze retributive vantate in relazione al periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, protrattosi dal 30.09.2013 al 23.9.2014.
Il provvedimento di sospensione era stato dichiarato illegittimo dal
Tribunale di TR, dapprima con ordinanza cautelare del
23.09.2014, con cui era stato ordinato il ripristino del rapporto nonché il ripristino del trattamento retributivo, contributivo e assicurativo, e poi dalla successiva sentenza di merito, non impugnata e passata in giudicato, sostanzialmente confermativa dell'ordinanza cautelare. Il
Tribunale di Belluno ha rilevato che la domanda diretta ad ottenere le differenze retributive riferibili al periodo di sospensione era già stata formulata dinanzi al Tribunale di TR e la stessa non era stata impugnata. Per tale ragione ha accolto l'eccezione di giudicato sollevata dalla società cooperativa e ha respinto il ricorso.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di due motivi:
a) con il primo motivo censura la sentenza per omessa motivazione atteso che non darebbe conto dell'iter logico seguito per giungere ad affermare che il giudicato formatosi sulla statuizione del Tribunale di
TR sarebbe ostativo alla riproposizione della domanda in altro
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
giudizio. Non verrebbe svolto alcun ragionamento idoneo a ricondurre il difetto di statuizione sulla domanda volta ad ottenere le differenze retributive in contestazione ad una omessa pronuncia (che renderebbe possibile la riproposizione della stessa) o ad un rigetto implicito suscettibile di giudicato.
b) con il secondo motivo contesta la decisione per aver ritenuto fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla società. Il Tribunale di
TR, infatti, aveva affermato l'illegittimità della sospensione, aveva ordinato il ripristino del rapporto e della retribuzione, ma nulla aveva statuito sulla domanda diretta ad ottenere la retribuzione per il periodo in cui si era protratta la sospensione. Si trattava, pertanto, di un'omessa pronuncia con conseguente possibilità di riproposizione di tale domanda in un nuovo giudizio.
Nel merito conferma la fondatezza della pretesa creditoria e sostiene l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società in primo grado.
Si è costituita in giudizio la società sostenendo la CP_1
correttezza della sentenza gravata e ribadendo l'eccezione di giudicato, atteso che il Tribunale di TR, non accogliendo la domanda proposta, l'aveva rigettata. Ribadisce anche l'eccezione di prescrizione e sostiene che l'appellante non avrebbe fornito un conteggio o un'ipotesi di calcolo a sostegno della quantificazione delle differenze retributive rivendicate, chiedendo l'ammissione di una
CTU. Rileva che l'appellante aveva prodotto in giudizio un CCNL diverso da quello applicato.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 13.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 – I motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
1.1 – La decisione gravata si limita a prendere atto che la domanda diretta ad ottenere le differenze retributive riferibili al periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (30.09.2013 – 23.09.2014) era stata già proposta nell'ambito del precedente giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di TR e che tale giudizio si era concluso con sentenza ormai passata in giudicato. Sulla base di tale argomento ha rigettato la domanda riproposta nel successivo giudizio.
1.2 – In realtà, non è sufficiente che una domanda sia stata proposta in un precedente giudizio per ritenerla necessariamente coperta da giudicato essendo rilevante l'esito di tale giudizio, su cui la sentenza gravata non si sofferma. L'appellante sostiene che verrebbe in rilievo un'ipotesi di nullità della sentenza per carenza di motivazione, giungendo a chiedere nelle conclusioni la rimessione in primo grado.
Tuttavia, non viene qui in rilievo una delle ipotesi di nullità per cui il codice di rito prevede la rimessione in primo grado (art. 354 c.p.c.) e, pertanto, la causa va esaminata nel merito.
1.3 – Si devono concettualmente distinguere due ipotesi. Laddove la domanda venga esaminata con conseguente adozione di una statuizione su di essa, il giudicato formatosi preclude la possibilità di una sua riproposizione. Ma, nel contempo, se la domanda non viene esaminata e si è in presenza di un'omessa pronuncia, tale domanda sarà riproponibile in un separato giudizio in via alternativa rispetto al rimedio impugnatorio.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno” (Cass. sez. VI – I, n. 35382 del
01/12/2022; nello stesso senso la più risalente Cass. sez. III, n. 11356 del 16/05/2006).
Si deve, quindi, esaminare il contenuto della decisione del Tribunale di TR per poter valutare la fondatezza o meno dell'eccezione di giudicato.
1.4 – Nel ricorso introduttivo di quel giudizio, con domanda cautelare in corso di causa, il sig. aveva chiesto: in via cautelare la Pt_1
sospensione degli effetti del provvedimento di sospensione dal rapporto di lavoro, la provvisoria riassegnazione nel servizio e nella sede precedente la sospensione, con i conseguenti effetti retributivi, contributivi e assicurativi;
nel merito aveva chiesto la declaratoria di nullità del provvedimento di sospensione, l'accertamento del diritto alla riassegnazione alle mansioni lavorative espletate precedentemente la sospensione, l'accertamento dell'illegittimità della prosecuzione della sospensione oltre i limiti indicati dall'art. 49 Parte_3
l'accertamento del diritto a tutte le retribuzioni decorrenti dal
30.09.2013 e sino alla riammissione in servizio, al tallone mensile di
Euro 1.237,89 lordi oltre ai ratei di mensilità aggiuntive e la regolarizzazione contributiva e assicurativa, con conseguente richiesta di condanna della società in tal senso.
1.4.1 – All'esito del subprocedimento cautelare, il Tribunale di
TR ha dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dal lavoro e dalla retribuzione e, per l'effetto, ha ordinato alla cooperativa l'immediato ripristino del rapporto di lavoro
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e il ripristino del trattamento retributivo, contributivo e assicurativo.
Nella successiva decisione di merito ha sostanzialmente richiamato quanto già statuito in sede cautelare, ha confermato l'ordinanza, dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dal lavoro e dalla retribuzione comunicato in data
30.09.2013 e ordinato alla cooperativa l'immediato ripristino del rapporto di lavoro e il ripristino del trattamento retributivo, contributivo e assicurativo.
1.4.2 – Il Giudice trevigiano, all'evidenza, si è limitato a confermare il contenuto dell'ordinanza cautelare ma non ha neppure preso in considerazione o esaminato la domanda di merito volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive riferite al periodo in cui è perdurata la sospensione dichiarata illegittima. Si tratta di una omessa pronuncia. Non è, invece, possibile sostenere che si sia trattato di un rigetto implicito (neppure valorizzando la formula introduttiva del dispositivo “ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione respinta”) atteso che ciò sarebbe incompatibile con l'espressa statuizione – contenuta sia in motivazione, sia nel dispositivo – di illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione che implica un accertamento di illegittimità sia della sospensione dalla prestazione lavorativa, sia – per quanto qui maggiormente rileva – della sospensione dell'erogazione della retribuzione sin dalla data di adozione di tale provvedimento dichiarato illegittimo. La statuizione adottata, in altre parole, non implica affatto la non debenza delle differenze retributive in contestazione e, anzi, implica il contrario.
L'eccezione di giudicato, pertanto, è infondata.
2 – Ciò che è passato in giudicato, invece, è l'accertamento dell'illegittimità della sospensione della retribuzione sin dal
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30.09.2013 e, conseguentemente, l'ex datore di lavoro va condannato al pagamento della stessa con riferimento al periodo dall'1.10.2013 sino al ripristino del rapporto (e della retribuzione) avvenuto in data
23.09.2014 (doc. 7 ric. primo grado).
2.1 – Risulta infondato il rilievo di parte appellata circa la mancata offerta della prestazione lavorativa. Non solo il lavoratore ha formalmente messo in mora la società per il tramite del proprio legale
(doc. 4 ric.) ma, in via assorbente, si deve anche escludere che fosse necessaria una formale messa in mora attesa l'illegittimità del provvedimento unilaterale del datore di lavoro di sospendere il dipendente dal servizio e dalla retribuzione, rifiutando, pertanto, la prestazione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di
"mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (Cass. sez. lav., n.
37716 del 23/12/2022).
3 – Infondata è anche l'eccezione di prescrizione atteso che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto
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della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione
e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sez. lav., n. 26246 del 06/09/2022 e successive conformi, tra cui – con specifico riferimento ai soci lavoratori di cooperativa – Cass. sez. lav., 26958 del 7/10/2025). Nel caso di specie il rapporto di lavoro è cessato nel
2018 e, conseguentemente, non è maturata la prescrizione quinquennale tenuto conto dalla notifica del ricorso introduttivo di primo grado nel 2021.
4 – In ordine alla quantificazione del dovuto, parte appellata ha solo genericamente contestato la quantificazione di controparte sul rilievo che l'appellante non avrebbe prodotto alcun conteggio o ipotesi di calcolo a sostegno di tale quantificazione ed avrebbe allegato un
CCNL diverso da quello applicabile. Entrambi i rilievi non colgono nel segno. Il calcolo è ricavabile dalla lettura della missiva stragiudiziale con cui il legale del lavoratore aveva richiesto – dopo la sentenza del Tribunale di TR – il pagamento delle differenze retributive. Dalla lettura di tale documento si ricava che la somma richiesta deriva dalla moltiplicazione della retribuzione mensile spettante indicata in busta paga per quattordici mensilità (dodici mesi di sospensione oltre alle mensilità aggiuntive 13^ e14^) cui è stata aggiunto un mese di ferie maturate e non godute (1.237,89 x 15 =
18.568,35). La società, pur avendo a disposizione gli elementi per comprendere le modalità di calcolo della somma richiesta, non ha formulato alcuna specifica contestazione circa la sua correttezza. Il
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conteggio, va, dunque, considerato pacifico tra le parti. Nel processo del lavoro, infatti, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul
"quantum debeatur" (Cass. sez. lav., n. 29236 del 06/12/2017).
Emerge, comunque, un errore nella quantificazione avendo il lavoratore provveduto a quantificare la retribuzione spettante su un periodo di durata pari a 12 mesi di sospensione quando, invece, risulta che la sospensione sia cessata con effetto dal 23.09.2014.
Conseguentemente, vanno sottratte le somme riferibili ai giorni dal
23.09.2014 al 30.09.2014, da quantificarsi – sulla base della retribuzione giornaliera emergente dalla busta paga in atti – in Euro
450,16 (Euro 56,27 x 8). La somma spettante è quindi pari ad Euro
18.118,19. Del tutto irrilevante è l'allegazione di un CCNL diverso da quello ritenuto applicabile dalla società atteso che il conteggio non è stato elaborato sulla base del CCNL errato, ma sulla base dei dati emergenti dalle buste paga (certamente coerenti con il CCNL concretamente applicato dalla società).
5 – Le spese di lite del doppio grado sono poste a carico della società appellata e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base di valori tra i minimi e i medi di scaglione tenendo conto dell'importo riconosciuto in favore del lavoratore all'esito del giudizio.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro 18.118,19 a titolo di differenze retributive spettanti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
− Condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado che si liquidano in Euro 3.200 per il primo grado e in Euro 3.000 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. EN D'LE dichiaratosi anticipatario.
Venezia, 13.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PP OR AN AL
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