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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/10/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 635/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dell'Avv. PANASITI Parte_1 C.F._1
ANTONIO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: pensione inabilità civile - MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 28/03/2023, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase, che le aveva riconosciuto un grado di invalidità del 85% a decorrere da marzo 2022. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali e cn il successivo richiamo del c.t.u..
2- Il ricorso è infondato, non sussistendo, in capo alla ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta.
Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1 quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: Cardiopatia ischemica cronica in paziente con pregresso infarto miocardico e malattia coronarica multivasale già sottoposta a multiple rivascolarizzazioni coronariche percutanee. • Lupus eritematoso sistemico • Diabete Mellito di tipo 2 • Lomboradicolite in modico quadro di spondilosi diffusa con sclerosi delle limitanti somatiche, discopatie multiple degenerative nel tratto C4-C6, D11-D12 e L4-S1 con protrusione del disco L4-
L5 ad ampio raggio con impronta sul sacco durale. Coxalgia in modico quadro di coxartrosi bilaterale e sclerosi al terzo inferiore dell'articolazione sacro-iliaca di sinistra. Gonalgia bilaterale in quadro di gonartrosi di grado lieve. Osteopenia del rachide.
Il c.t.u. ha, quindi, concluso ritenendo che le patologie di cui la ricorrente è affetta le comportano una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 90% (novantapercento%), con decorrenza dall'08/08/2024 (cfr. Certificato diabetologico).
Il c.t.u., con ordinanza del 13.02.2025, è stato richiamato affinché chiarisse in che misura il danno globale calcolato con la tecnica valutativa "a scalare" (90%) incida in concreto sulla validità complessiva della parte e se, pertanto, possa ritenersi sussistente o meno una totale invalidità a svolgere attività lavorativa.
Il c.t.u., con relazione integrativa del 07.04.2025, ha ribadito che “L'elaborato peritale è il risultato di una adeguata valutazione della documentazione medica agli atti e di un'accurata indagine clinico-anamnestica e, pertanto, appare opportuno e conducente precisare che il sottoscritto CTU
(Medico del Lavoro e dunque, l'unico professionista a poter valutare la capacità lavorativa dei soggetti e l'idoneità alla mansione specifica attraverso le visite preassuntive e periodiche previste per legge), ha adeguatamente e globalmente valutato la capacità lavorativa della ricorrente, la quale può svolgere varie mansioni, alcune delle quali senza limitazioni ed altre con eventuali limitazioni, quale potrebbero essere ad es. la MMC e dunque un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Il riconoscimento della percentuale del 90% (coincidente con quanto risulta dall'applicazione della formula di Balthazard) non vuol dire che non si sia tenuto conto dell'interazione delle patologie e dell'incidenza del conseguente danno sulla validità complessiva del soggetto. Tenendo conto che il mancato riconoscimento della totale invalidità consegue al fatto che la sig.ra di anni 55 possiede comunque una residua capacità lavorativa che Parte_1 può consentirle un inserimento lavorativo con proficuità, il sottoscritto afferma che il danno globale calcolato con la tecnica valutativa “a scalare” (90%) incide in concreto sulla validità complessiva della parte in egual misura! Alla luce di quanto sopra, si esclude che possa sussistere una totale invalidità a svolgere attività lavorativa e si confermano, pertanto, le conclusioni di cui all'elaborato peritale”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Non vi è pertanto ragione per disporre il rinnovo della c.t.u., posto che le contestazioni di parte ricorrente si fondano essenzialmente sulla mera non condivisione delle valutazioni finali del consulente, senza la sottoposizione di precisi elementi fattuali o scientifici che possano giustificare il rinnovo della perizia.
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. cpc.
4- Per la stessa ragione, le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico di . CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
635 /2023 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo, in capo alla ricorrente, il requisito sanitario per il godimento della prestazione richiesta;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01/10/2025.
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 635/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dell'Avv. PANASITI Parte_1 C.F._1
ANTONIO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: pensione inabilità civile - MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 28/03/2023, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase, che le aveva riconosciuto un grado di invalidità del 85% a decorrere da marzo 2022. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali e cn il successivo richiamo del c.t.u..
2- Il ricorso è infondato, non sussistendo, in capo alla ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta.
Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1 quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: Cardiopatia ischemica cronica in paziente con pregresso infarto miocardico e malattia coronarica multivasale già sottoposta a multiple rivascolarizzazioni coronariche percutanee. • Lupus eritematoso sistemico • Diabete Mellito di tipo 2 • Lomboradicolite in modico quadro di spondilosi diffusa con sclerosi delle limitanti somatiche, discopatie multiple degenerative nel tratto C4-C6, D11-D12 e L4-S1 con protrusione del disco L4-
L5 ad ampio raggio con impronta sul sacco durale. Coxalgia in modico quadro di coxartrosi bilaterale e sclerosi al terzo inferiore dell'articolazione sacro-iliaca di sinistra. Gonalgia bilaterale in quadro di gonartrosi di grado lieve. Osteopenia del rachide.
Il c.t.u. ha, quindi, concluso ritenendo che le patologie di cui la ricorrente è affetta le comportano una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 90% (novantapercento%), con decorrenza dall'08/08/2024 (cfr. Certificato diabetologico).
Il c.t.u., con ordinanza del 13.02.2025, è stato richiamato affinché chiarisse in che misura il danno globale calcolato con la tecnica valutativa "a scalare" (90%) incida in concreto sulla validità complessiva della parte e se, pertanto, possa ritenersi sussistente o meno una totale invalidità a svolgere attività lavorativa.
Il c.t.u., con relazione integrativa del 07.04.2025, ha ribadito che “L'elaborato peritale è il risultato di una adeguata valutazione della documentazione medica agli atti e di un'accurata indagine clinico-anamnestica e, pertanto, appare opportuno e conducente precisare che il sottoscritto CTU
(Medico del Lavoro e dunque, l'unico professionista a poter valutare la capacità lavorativa dei soggetti e l'idoneità alla mansione specifica attraverso le visite preassuntive e periodiche previste per legge), ha adeguatamente e globalmente valutato la capacità lavorativa della ricorrente, la quale può svolgere varie mansioni, alcune delle quali senza limitazioni ed altre con eventuali limitazioni, quale potrebbero essere ad es. la MMC e dunque un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Il riconoscimento della percentuale del 90% (coincidente con quanto risulta dall'applicazione della formula di Balthazard) non vuol dire che non si sia tenuto conto dell'interazione delle patologie e dell'incidenza del conseguente danno sulla validità complessiva del soggetto. Tenendo conto che il mancato riconoscimento della totale invalidità consegue al fatto che la sig.ra di anni 55 possiede comunque una residua capacità lavorativa che Parte_1 può consentirle un inserimento lavorativo con proficuità, il sottoscritto afferma che il danno globale calcolato con la tecnica valutativa “a scalare” (90%) incide in concreto sulla validità complessiva della parte in egual misura! Alla luce di quanto sopra, si esclude che possa sussistere una totale invalidità a svolgere attività lavorativa e si confermano, pertanto, le conclusioni di cui all'elaborato peritale”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Non vi è pertanto ragione per disporre il rinnovo della c.t.u., posto che le contestazioni di parte ricorrente si fondano essenzialmente sulla mera non condivisione delle valutazioni finali del consulente, senza la sottoposizione di precisi elementi fattuali o scientifici che possano giustificare il rinnovo della perizia.
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. cpc.
4- Per la stessa ragione, le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico di . CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
635 /2023 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo, in capo alla ricorrente, il requisito sanitario per il godimento della prestazione richiesta;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01/10/2025.
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano