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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/10/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa AR OS PA, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 264/2024, avente ad oggetto: Responsabilità professionale promossa da
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Monte Ardizio n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione e depositata telematicamente, dall'Avv. Paolo Beretta (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima CodiceFiscale_2
sito in Pesaro (PU), Via Barignani n. 70;
PARTE ATTRICE nei confronti di
GEOM. (C.F. ), con studio in Persona_1 C.F._3
Montelabbate, Via Montali n. 54, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, dall'Avv. Maurizio
Terenzi del Foro di Pesaro (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio sito in Pesaro (PU), Viale della Vittoria n. 161;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e per le causali di cui in narrativa, previa eventuale ammissione dei mezzi istruttori articolati in atti, ritenuta la responsabilità professionale del GE. in ordine alle prestazioni Persona_1
relative alle attività di progettazione e/o direzione lavori aventi ad oggetto le opere realizzate nel fabbricato sito in Pesaro, via Zacconi n. 15, condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore dell'attore, quantificati in € 5.084,50 per le pratiche relative alla agibilità del fabbricato, e in € 13.632,25 per le pratiche di sanatoria
(CILA), o in quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e/o secondo giustizia e/o equità, oltre rivalutazione e interessi legali al saldo.
Vinte le spese di lite e del procedimento di mediazione”.
Per parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali in atti,
In via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità dell'altrui atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, IV° comma, c.p.c., attesa l'evidente incertezza del petitum e della causa petendi nonché il difetto di una chiara e precisa esposizione dei fatti di cui è causa, in violazione del disposto normativo di cui all'art. 163, III° comma, nn. 3) e 4), così come precisamente novellato dalla Riforma Cartabia.
In via preliminare al merito accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte, l'intervenuta prescrizione della domanda attorea relativa al risarcimento danni per difformità tra lo stato di fatto attuale dell'immobile sito in Pesaro, all'angolo tra Via Mazza n. 101 e Via Zacconi n.
15, rispetto a quanto dichiarato dal GE. nel Certificato di Collaudo finale Per_1
del 15.02.2006.
In via principale e nel merito rigettare in toto l'altrui atto di citazione siccome infondato tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il GE. nulla e ad alcun Per_1
pagina 2 di 16 titolo deve corrispondere al Sig. per difetto di legittimatio ad causam ovvero per Pt_1
carenza della titolarità del diritto ex adverso azionato
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale il geom. e, premesso di essere Persona_1
proprietario di un edificio sito in Pesaro, via Zacconi n. 15, oggetto, a partire dal 2002, di interventi di risanamento conservativo e frazionamento, affidati al convenuto in qualità di progettista e Direttore dei Lavori architettonici, ha dedotto che, a seguito della necessità di alienare alcune unità immobiliari del fabbricato, aveva scoperto gravi carenze nella documentazione urbanistica e tecnica, imputabili all'inadempimento del convenuto, venuto meno agli obblighi professionali contrattualmente assunti.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, la prescrizione del credito risarcitorio, nonché il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere responsabile delle carenze documentali e delle difformità lamentate, chiedendo, quindi, il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove orali dedotte da parte attrice
(interrogatorio formale del convenuto ed escussione dei testi e Testimone_1 [...]
). Testimone_2
Espletata la prova orale e ritenuta la superfluità di ulteriori incombenti istruttori, la causa
è stata assunta in decisione all'udienza del 13.10.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale delle parti, previo deposito di note conclusive.
*******
Preliminarmente, va confermata l'ordinanza emessa all'udienza del 24.2.2025 con cui si
è ritenuta la causa matura per la decisione, stante la superfluità degli ulteriori incombenti istruttori richiesti dalle parti (c.t.u. e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), alla luce delle risultanze già acquisite in giudizio.
pagina 3 di 16 1- Sulla eccepita nullità dell'atto di citazione
La difesa del convenuto ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per asserita violazione dell'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c., sostenendo che l'atto sarebbe privo di una chiara esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda, nonché di una determinazione specifica del petitum.
L'eccezione va disattesa.
L'atto di citazione contiene una dettagliata ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento all'incarico conferito al convenuto in qualità di Direttore dei Lavori architettonici per gli interventi edilizi sull'immobile sito in Pesaro, via Zacconi n. 15, a partire dal 2002, come risulta dalla DIA n. 774 del 21.06.2005 (doc. 2 fasc. att.) e confermato dal successivo Permesso di Costruire n. 190 del 2.7.2015 (doc. 34 fasc. att.), anch'esso redatto dal convenuto.
L'atto introduttivo espone in modo chiaro le carenze riscontrate nella richiesta di agibilità del 2008 (doc. 3 fasc. att.), dichiarata decaduta dal Comune per incompletezza documentale (doc. 5 fasc. att.), nonché le difformità edilizie emerse nel 2023, sanate mediante tre pratiche CILA (docc. 14, 15, 16 fasc. att.), con allegazione delle relative relazioni tecniche e documentazione fiscale (docc. 17 e 18 fasc. att.).
Il petitum è individuato nella richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, quantificato in € 20.882,60 (doc. 22), e la causa petendi si fonda sulla dedotta responsabilità professionale del tecnico incaricato.
Secondo consolidata giurisprudenza, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza sussiste solo quando sia “assolutamente impossibile individuare l'oggetto della domanda e le ragioni su cui essa si fonda” (Cass. civ., sez. III, 4 maggio 2018, n.
10577).
Nel caso di specie, l'atto consente al convenuto di comprendere pienamente le contestazioni mosse al suo operato e di articolare le proprie difese, come dimostrato dalle argomentazioni contenute nella comparsa di risposta, nelle memorie ex art. 171-ter pagina 4 di 16 c.p.c. e nelle note conclusive, nelle quali sono prese in esame, nel merito, tutte le questioni sollevate da parte attrice.
2-Sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento
Il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al risarcimento, sostenendo che le opere oggetto di contestazione sarebbero state realizzate nel 2009, come indicato nelle relazioni tecniche allegate alle (docc. 14–16), e che, quindi, Pt_2
l'azione giudiziaria, introdotta nel 2024, sarebbe tardiva.
Parte attrice ha, a sua volta, eccepito la decadenza del convenuto dalla facoltà di sollevare l'eccezione, in conseguenza della tardività della sua costituzione in giudizio, deducendone in ogni caso l'infondatezza, stante l'inapplicabilità dei termini di cui all'art. 2226 c.c. alla tematica della prestazione d'opera intellettuale per la redazione di un progetto tecnico o per l'attività di direzione lavori, ed evidenziando, in ulteriore subordine, come il contegno tenuto dal professionista ante causam possa essere considerato quale rinuncia dello stesso ad avvalersi dell'eccezione.
Ciò posto, rileva il giudicante che la tardiva costituzione in giudizio del convenuto impedisce di valutare l'eccezione in parola, la quale costituisce, come è noto, un'eccezione in senso stretto (principio del tutto pacifico in giurisprudenza, v. Cass.
Civ., Sez. Prima, ord. n. 22161/2025; Cass. Civ., 8.3.2001, n. 2275; Cass. Civ.,
14.9.2022, n. 27113; Cass. Civ., 10.12.2021, n. 39232), come tale non rilevabile d'ufficio; essa, pertanto, deve essere sollevata tempestivamente dalla parte convenuta interessata nei termini previsti dall'art. 166 c.p.c. nella sua attuale formulazione, i.e. con la comparsa di costituzione in giudizio depositata nei termini di legge e, quindi, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
In effetti, il convenuto, GE. , si è costituito in giudizio tardivamente, Persona_1
posto che, rispetto alla data di prima udienza del 27.6.2024, indicata nell'atto di citazione notificato dal in conformità a quanto prescritto dall'art. 166 c.p.c., egli Pt_1
avrebbe dovuto costituirsi in giudizio nei settanta giorni precedenti, ovvero il 18.4.2024.
La comparsa di costituzione e risposta risulta invece depositata in data 19.4.2024,
pagina 5 di 16 ovvero oltre il settantesimo giorno, con la conseguenza che il convenuto è decaduto dalla possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione.
In ogni caso, per completezza argomentativa, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione in esame.
Ed invero, in materia di responsabilità professionale contrattuale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di prescrizione decennale decorre, non già dalla data di esecuzione dell'opera, bensì dal momento in cui il committente ha avuto conoscenza del danno e della sua riferibilità al comportamento del professionista (Cass. civ., sez. III,
12 giugno 2023, n. 16631; Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1149).
Nel caso di specie, la scoperta dell'inidoneità della pratica di agibilità del 2008 è avvenuta solo nel marzo 2023, come da comunicazione dell'Ufficio Urbanistica del
Comune di Pesaro (doc. 5), in occasione del tentativo di rogito immobiliare con la sig.ra
(doc. 4). Le difformità edilizie sono state rilevate nel medesimo contesto e Pt_3
sanate nel 2023 mediante tre pratiche CILA (docc. 14, 15, 16).
L'azione è stata proposta nel 2024, entro il termine decennale decorrente dalla scoperta del danno.
3-Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva del convenuto
Il convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo in particolare che:
• le pratiche di agibilità del 2008 e del 2015 sarebbero state presentate esclusivamente dalla proprietà (docc. 3, 13ter);
• le carenze documentali (certificazioni impiantistiche, idoneità statica, parere igienico-sanitario) non rientrerebbero nelle competenze del Direttore dei Lavori architettonici;
• le opere oggetto di sanatoria sarebbero state realizzate nel 2009, dopo la dichiarazione di fine lavori del 12.08.2005 (doc. 25).
L'eccezione va disattesa.
pagina 6 di 16 Dalla documentazione in atti risulta che il GE. ha rivestito il ruolo di Per_1
Direttore dei Lavori architettonici per l'intero intervento edilizio, come da DIA n.
774/2005 (doc. 2) e Permesso di Costruire n. 190/2015 (doc. 34), e che le pratiche di agibilità successivamente presentate (docc. 3, 13ter) si fondano su progetti da lui redatti.
Le difformità edilizie oggetto di sanatoria (controsoffitti, tramezzi, soppalchi, modifiche distributive) rientrano nella sfera di competenza del Direttore dei Lavori architettonici.
Va poi rilevato che la dichiarazione scritta del GE. (doc. 28 fasc. att.) e le Tes_1
relazioni tecniche allegate alle (docc. 14–16, 30), secondo cui le opere da sanare Pt_2
sono riconducibili al periodo 2002–2005, ovvero durante l'esecuzione dei lavori diretti dal convenuto, consentono di individuare nella persona del convenuto il professionista responsabile dei danni subiti per la non corretta esecuzione dell'incarico conferito.
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione deve essere respinta, sussistendo la legittimazione passiva del convenuto in relazione alle allegazioni attoree.
4-Sulla domanda risarcitoria
A fondamento della domanda risarcitoria, l'attore ha dedotto l'inadempimento del convenuto, lamentando in particolare:
1. l'inidoneità della pratica di agibilità presentata nel 2008, carente della documentazione necessaria (certificazioni impiantistiche, idoneità statica, parere igienico-sanitario), che ha reso necessaria la presentazione di una nuova SCA a cura e spese dell'attore;
2. l'omessa presentazione di una variante in corso d'opera, nonostante le modifiche apportate durante i lavori, che hanno determinato difformità tra lo stato di fatto e il progetto approvato, con conseguente necessità di sanatoria mediante tre pratiche
CILA, anch'esse curate da tecnico diverso e a spese dell'attore.
L'attore ha dedotto che il convenuto, nella corrispondenza intercorsa ante causam, ha riconosciuto l'incompletezza della pratica di agibilità e si è impegnato a presentare una nuova SCA, senza tuttavia darvi seguito. A causa dell'urgenza di procedere alla vendita di un'unità immobiliare, l'attore si è visto costretto ad incaricare l'Arch. per la CP_1
pagina 7 di 16 nuova pratica di agibilità e il GE. per la sanatoria delle difformità edilizie, Tes_1
sostenendo spese per complessivi € 18.716,75, di cui ha chiesto il rimborso a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
La domanda attorea può essere accolta solo parzialmente.
In effetti, l'istruttoria ha confermato che il GE. ha rivestito il ruolo di Per_1
progettista e direttore dei lavori architettonici per l'intervento edilizio sull'immobile di proprietà dell'attore, ma la responsabilità per le difformità edilizie e le carenze documentali deve essere limitata ai profili effettivamente riconducibili al suo operato, in particolare alla mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
e alla carenza della documentazione necessaria per la conclusione dell'iter amministrativo relativo alla richiesta di agibilità del 2008.
Per contro, riguardo alle doglianze di cui al punto 2 che precede, l'istruttoria espletata non ha fornito sufficienti elementi di riscontro alla dedotta responsabilità contrattuale del convenuto per le ragioni di seguito esposte.
4.1- Sulla qualificazione giuridica del rapporto professionale e sulla natura e oggetto del mandato.
Prima di valutare le specifiche contestazioni mosse all'operato del convenuto, è opportuno soffermarsi sulla natura del rapporto tra il committente e il professionista, al fine di chiarire il fondamento giuridico della dedotta responsabilità professionale.
Nel contesto delle relazioni professionali tra committente e geometra, il rapporto si configura come un contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 ss. c.c., con cui il professionista assume l'obbligo di svolgere attività tecnica con diligenza qualificata, finalizzata al raggiungimento di un risultato utile per il cliente. Il geometra, in particolare, è abilitato alla progettazione, alla direzione lavori e alla gestione delle pratiche edilizie, e il suo incarico può derivare da accordo espresso o da comportamenti concludenti che manifestino l'assunzione di responsabilità tecnica e amministrativa;
pertanto, la prova del mandato può essere fornita anche per presunzioni (Cass. civ., sez.
II, 24 gennaio 2017, n. 1792).
pagina 8 di 16 La responsabilità del convenuto non può essere esclusa per il solo fatto che la richiesta di agibilità sia stata formalmente sottoscritta dalla proprietà. Come chiarito dalla giurisprudenza, il mandato per la presentazione delle pratiche edilizie può perfezionarsi anche per fatti concludenti, ove il professionista abbia agito in nome e per conto del committente, svolgendo attività tecnica e amministrativa riferibile all'interesse del mandante (Cass. civ., sez. II, 11 marzo 2015, n. 4837).
Inoltre, anche in presenza di mandato tacito, il professionista mantiene gli obblighi di diligenza e, ove previsto, l'obbligazione di risultato, in relazione alla correttezza tecnica e giuridica del progetto e della documentazione edilizia (Cass. civ., sez. II, 24 aprile
2025, n. 10825).
La giurisprudenza ha chiarito che la mera sottoscrizione della pratica da parte del committente non esime il professionista dalla responsabilità per errori progettuali o per la scelta del titolo autorizzatorio non conforme (Cass. civ., n. 10825/2025; n.
4837/2015).
Alla luce di tali principi, dovrà essere valutato il comportamento del convenuto, ai fini dell'accertamento della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. invocata da parte attrice a sostegno della domanda.
Nel caso di specie, il GE. ha predisposto il progetto, ha diretto i lavori, ha Per_1
firmato le dichiarazioni di fine lavori e, come da corrispondenza intercorsa (doc. 7 fasc. att.), si è attivato presso il Comune per la presentazione della nuova SCA.
In particolare, nella PEC del 31 marzo 2023 (doc. 6), l'Avv. Beretta, per conto del
Fabbri, intimava al GE. di provvedere, a proprie spese, alla presentazione di Per_1
una nuova SCA per l'immobile di via Zacconi n. 15, evidenziando che la precedente pratica di agibilità (prot. 88044 del 18.12.2008) era risultata carente e che tale circostanza aveva determinato il rifiuto dell'acquirente a stipulare il rogito.
Nella risposta del 4 aprile 2023 (doc. 7 cit.), il GE. non contestava di essere Per_1
stato il tecnico incaricato della pratica originaria, né tanto meno negava la propria responsabilità. Al contrario, confermava di aver preso contatti con l'Ufficio comunale pagina 9 di 16 per concordare la presentazione di una nuova pratica di agibilità, impegnandosi a comunicare la documentazione necessaria. In una successiva comunicazione del 5 aprile
2023, il convenuto riferiva di aver incontrato il tecnico comunale e di aver concordato la presentazione della nuova SCA, riconoscendo implicitamente la propria competenza ed il proprio coinvolgimento nella vicenda.
Le dichiarazioni del convenuto assumono indubbio valore ricognitivo rispetto alla circostanza dell'assunzione di uno specifico impegno, nei confronti del committente, di portare a compimento l'incarico conferito ai fini della regolarizzazione, ex post, dell'immobile e rappresentano, al tempo stesso, un comportamento concludente che integra una sorta di riconoscimento della responsabilità.
In effetti, alla PEC del 13 luglio 2023 (doc. 22 fasc. att.), con cui l'Avv. Beretta diffidava il convenuto al pagamento delle somme sostenute per la regolarizzazione dell'immobile, non è seguita alcuna contestazione formale da parte del GE. Per_1
che mai ha negato l'assunzione dell'incarico o la propria responsabilità per le lamentate carenze progettuali e documentali.
4.2-Sulla responsabilità per la mancata presentazione della SCA, per le carenze documentali e la conseguente mancata agibilità.
Accertata la natura del mandato e l'assunzione dell'incarico, va ora esaminato il primo profilo di inadempimento dedotto dall'attore, relativo alla pratica di agibilità.
Come già evidenziato, l'attore ha dedotto che la pratica di agibilità presentata nel 2008
(doc. 3) è risultata inidonea e priva della documentazione necessaria, come accertato dal
Comune di Pesaro con comunicazione del 23 marzo 2023 (doc. 5). In particolare,
l'Ufficio Urbanistica ha rilevato l'assenza di certificazioni impiantistiche, di dichiarazioni di conformità, del certificato di idoneità statica e del parere igienico- sanitario, dichiarando la pratica decaduta e non più integrabile.
Sebbene la richiesta di agibilità fosse stata formalmente sottoscritta dalla proprietà, essa faceva riferimento ad un intervento edilizio progettato e diretto dal convenuto, come risulta dalla DIA n. 774 del 21.06.2005 (doc. 2) e dalla successiva sanatoria n. 404 del pagina 10 di 16 30.12.2014 (doc. 26), entrambe sottoscritte dal GE. Inoltre, il Permesso di Per_1
Costruire n. 190 del 02.07.2015 (doc. 34), relativo al recupero del sottotetto, è stato redatto dallo stesso convenuto.
In tale contesto, il convenuto, nella sua qualità di Direttore dei Lavori architettonici, non può ritenersi estraneo alla corretta conclusione dell'iter edilizio, né alla verifica della completezza della documentazione necessaria per l'agibilità. Come affermato dalla giurisprudenza, “il professionista incaricato della direzione dei lavori ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo e nella normativa urbanistica ed edilizia, nonché di segnalare tempestivamente al committente eventuali irregolarità” (Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 2020, n. 287).
Il Direttore dei lavori non può limitarsi ad un controllo meramente formale dell'attività edilizia, ma è tenuto ad esercitare una vigilanza attiva e continuativa sull'intero iter realizzativo dell'opera, comprensivo anche della verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa e tecnica presentata presso gli enti competenti. In tale prospettiva, la responsabilità del direttore dei lavori non viene meno per il solo fatto che la documentazione sia formalmente sottoscritta dai committenti, permanendo in capo al tecnico l'obbligo di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., proprio in ragione della sua posizione di garanzia.
In tal senso si è espressa la Cassazione civile, Sez. II, con sentenza n. 23813 del 25 agosto 2025, affermando che:
"La responsabilità del direttore dei lavori si estende anche alla corretta gestione della documentazione tecnica e amministrativa, che costituisce parte integrante della prestazione professionale, e non può essere esclusa per il solo fatto che la documentazione sia stata sottoscritta dal committente".
Analogo principio è stato ribadito dalla Cassazione penale, Sez. III, con sentenza n.
12079 del 12 maggio 2025, secondo cui:
"Il direttore dei lavori risponde anche per omissioni nella vigilanza e nella gestione documentale dell'intervento edilizio, ove tali omissioni abbiano concorso alla
pagina 11 di 16 realizzazione di opere abusive o difformi, indipendentemente dalla sua presenza fisica in cantiere o dalla sottoscrizione formale degli atti da parte dei proprietari.".
Tali pronunce confermano che il direttore dei lavori, in quanto professionista incaricato della direzione tecnica dell'opera, non può esimersi dal controllo sulla regolarità della documentazione edilizia, essendo tale attività parte integrante della sua prestazione d'opera intellettuale e fonte di responsabilità in caso di omissioni o irregolarità.
Nel caso di specie, nel corso dell'interrogatorio formale, il convenuto, a domanda del giudice, ha confermato di aver effettuato la presentazione materiale della documentazione edilizia in relazione alla richiesta di agibilità del fabbricato risalente al
2008 e all'intervento realizzato per il c.d. Piano Casa [il GE. ha così Per_1
dichiarato: “…Capo 2) se è vero che il geometra ha presentato la richiesta di Per_1
agibilità del fabbricato in data 18 dicembre 2002. 2008, scusi, glielo possiamo mostrare il documento 3. PARTE - Sì, magari la presentazione l'ho fatta io Per_1
materialmente, ma in ogni caso ritorniamo al discorso di prima. GIUDICE - Lei non
c'entra niente, ha fatto da passacarte?! PARTE (ANGELINI) - No, io ho fatto il recupero di tutta quella che è la documentazione, perché in parte è anche la mia. …
GIUDICE - Capitolo 7) Se è vero che lei ha presentato la richiesta di agibilità del fabbricato in relazione all'intervento realizzato per il cosiddetto piano casa? PARTE
(ANGELINI) - L'agibilità? GIUDICE - Sì, la richiesta di agibilità. PARTE (ANGELINI)
- È sempre lo stesso discorso. Materialmente l'ha presentata anch'io, ma nel caso la documentazione necessaria era in parte mia e in parte della proprietà. …” (v. pagg. 6 e
7 del verbale di fonoregistrazione dell'udienza del 24.2.2025)].
Inoltre, non risulta che il convenuto abbia mai segnalato le carenze documentali o sollecitato la loro integrazione. Al contrario, la PEC del 4 aprile 2023 (doc. 7) dimostra che il convenuto era consapevole della necessità di presentare una nuova SCA, ma non ha adempiuto a tale obbligo, costringendo l'attore a rivolgersi all'Arch. (doc. CP_1
12), con un esborso documentato di € 780,00 (doc. 12) e di ulteriori € 3.536,00 (doc.
11).
pagina 12 di 16 4.3-Sulla responsabilità per le certificazioni impiantistiche.
La mancanza delle certificazioni impiantistiche, tra cui quella relativa all'impianto del gas (doc. 10 fasc. att.), ha costituito una delle cause della decadenza della SCA 2008.
Sebbene la responsabilità diretta per tali certificazioni sia dell'impresa installatrice, il
Direttore dei Lavori ha l'obbligo di raccogliere e trasmettere tali documenti, vigilando sulla loro acquisizione e allegazione alla pratica. In assenza di prova contraria, deve ritenersi che tale omissione sia riconducibile, almeno in parte, all'inadempimento del convenuto e che, quindi, sussista una responsabilità, in via concorrente e solidale ex art. 2055 c.c., del convenuto, in qualità di Direttore dei lavori.
L'attore ha sostenuto per tale voce una spesa di € 768,60, che va, quindi, posta a carico del convenuto.
4.4-Sulla responsabilità per le difformità edilizie.
L'ulteriore profilo di responsabilità dedotto dall'attore è relativo alle difformità edilizie riscontrate nel fabbricato.
Le tre pratiche CILA presentate nel 2023 (docc. 14, 15, 16 fasc. att.) hanno riguardato le unità immobiliari sub. 13, 15, 16 e 18 e sono state necessarie per sanare numerose difformità, tra cui:
• controsoffitti e contropareti in cartongesso;
• modifiche alle tramezzature interne;
• soppalchi e variazioni delle altezze interne;
• difformità nelle aperture e nei prospetti esterni.
Le suddette pratiche CILA indicano, come data di realizzazione delle opere, l'anno
2009, successivo alla dichiarazione di fine lavori del 15.2.2006 (doc. 25 fasc. att.), la quale attesta che i lavori sono terminati il 12.8.2005 e che segna anche la cessazione dell'incarico del GE. Per_1
La dichiarazione scritta del GE. (doc. 28 fasc. att.), che ha definito erronea Tes_1
l'indicazione dell'anno 2009 contenuta nelle pratiche in questione, facendo risalire l'esecuzione delle opere oggetto delle suddette pratiche CILA al 2002–2005, non è, in pagina 13 di 16 realtà, supportata da alcuna documentazione di riscontro e risulta, in ogni caso, superata e addirittura smentita dalle dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso Tes_1
all'udienza del 24.2.2025, nel corso della quale quest'ultimo, in risposta ai capitoli nn. 9
e 10 della memoria istruttoria di parte attrice, dopo aver premesso che nella sanatoria va indicata una data presunta di realizzazione delle opere abusive, ha espressamente dichiarato che, in questo caso, essendo venuto a mancare il proprietario dell'epoca e non avendo a disposizione alcun elemento dal quale ricavare una data certa, ha pensato di inserire una data presuntiva (si potrebbe dire “a suo piacimento”), senza sapere se fosse o meno quella giusta (così ha dichiarato il teste “…Nella sanatoria bisogna Tes_1
indicare una data presunta di quando queste opere abusive sono state realizzate.
Ovviamente io ad oggi, venendo a mancare il proprietario dell'epoca, si fa fatica a dare una data precisa, perché io non ho potuto consultare chi era presente all'epoca…ho messo una data un po', diciamo, mia personale, diciamo, non è che avevo degli elementi un po' dove riuscivo a mettere una data ben precisa”); e ciò in quanto ai fini edilizi- urbanistici la data indicata non ha alcuna rilevanza, essendo in ogni caso la sanzione applicata pari ad € 1.000,00 (“…Ai fini edilizi urbanistici la data non dà nessun problema, nel senso che la sanzione è 1000 euro, se io metto 2009, 2010, 2002, 2005, non cambia nulla…”). A domanda del Giudice, volta a far chiarire ulteriormente il criterio adottato per l'indicazione della data, il GE. ha risposto dicendo di Tes_1
aver messo delle date post licenza, senza sapere se fossero o meno corrette (“Io ho visto dei lavori, delle licenze precedenti, ho messo delle date post licenza, però ecco una data che io non so se è giusta”), aggiungendo anche che non sempre i lavori seguono la licenza e che a volte vengono fatte delle opere aggiuntive anche durante la vigenza della licenza, opere che poi però non vengono “denunciate” in Comune. Da ciò deriva che anche il periodo di presentazione delle licenze non costituisce elemento idoneo a suffragare con certezza il periodo di realizzazione delle opere abusive.
Neppure la deposizione del teste , titolare dell'impresa edile Testimone_2
esecutrice dei lavori, ha fornito elementi idonei di riscontro alla prospettazione di parte pagina 14 di 16 attrice circa la collocazione temporale delle opere difformi nel periodo di espletamento dell'incarico da parte del convenuto, non avendo il teste cognizione diretta della data di esecuzione dei lavori (v. deposizione resa all'udienza del 24.2.2025).
In conclusiva sintesi, non vi è prova documentale o testimoniale che dimostri che le opere sanate fossero già presenti al momento della dichiarazione di fine lavori o che il
GE. ne fosse a conoscenza o le avesse tollerate. Per_1
In mancanza di elementi certi e oggettivi, non può ritenersi raggiunta la prova che le opere sanate siano state eseguite durante l'incarico del GE. e, quindi, non vi Per_1
è prova del dedotto l'inadempimento del convenuto in relazione alle difformità riscontrate.
4.5-Sulla quantificazione del danno
Sulla scorta di quanto sopra esposto, accertata la responsabilità del convenuto per le carenze nella pratica di agibilità, il danno conseguente può essere liquidato tenendo conto delle spese sostenute dall'attore per la regolarizzazione dell'immobile.
Al riguardo, l'attore ha prodotto la documentazione fiscale attestante tali spese ed in particolare le fatture dell'Arch. a titolo di compenso professionale per la pratica CP_1
SCA, per complessivi € 4.316,00 (doc. n. 11, 11-bis e 12 fasc. att.), e la fattura n.
44/2023 emessa dalla società Nuova Idrosystem per la certificazione degli impianti del gas, pari ad € 768,60 (doc. n. 10 fasc. att.), importo quest'ultimo che va posto anch'esso a carico del convenuto in quanto funzionale al buon esito della pratica di agibilità.
Non possono essere, invece, rimborsate le ulteriori spese (in particolare, quelle relative alle fatture del GE. e della ditta Levroni), né l'importo pagato per le Tes_1
sanzioni amministrative, in difetto di prova della riconducibilità delle opere in difformità all'inadempimento del convenuto, essendo incerta la loro datazione, come evidenziato nel paragrafo 4.4 che precede.
Alla luce di quanto sopra, la domanda attorea deve essere accolta nei limiti della somma di € 5.084,60, oltre rivalutazione e interessi come per legge.
5-Sulle spese di lite pagina 15 di 16 In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda attorea, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, ponendo a carico del convenuto la residua quota, comprese quelle per l'avvio della procedura di mediazione, liquidata come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento corrispondente al valore effettivamente riconosciuto in sentenza (cd. criterio del “decisum”), pari ad €
5.084,60, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del GE. ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Persona_1
disattesa,
-in parziale accoglimento della domanda, dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 5.084,60, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
-rigetta nel resto;
-condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite che, dichiarate compensate nella misura del 50%, liquida per la residua quota in € 1.276,00 per compenso, in € 132,00 per esborsi e in € 142,00 per la procedura di mediazione, oltre rimborso spese generali, cpa e iva se dovuta.
Così deciso in Pesaro, il 28.10.2025
IL GIUDICE
AR OS PA
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa AR OS PA, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 264/2024, avente ad oggetto: Responsabilità professionale promossa da
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Monte Ardizio n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione e depositata telematicamente, dall'Avv. Paolo Beretta (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima CodiceFiscale_2
sito in Pesaro (PU), Via Barignani n. 70;
PARTE ATTRICE nei confronti di
GEOM. (C.F. ), con studio in Persona_1 C.F._3
Montelabbate, Via Montali n. 54, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, dall'Avv. Maurizio
Terenzi del Foro di Pesaro (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio sito in Pesaro (PU), Viale della Vittoria n. 161;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e per le causali di cui in narrativa, previa eventuale ammissione dei mezzi istruttori articolati in atti, ritenuta la responsabilità professionale del GE. in ordine alle prestazioni Persona_1
relative alle attività di progettazione e/o direzione lavori aventi ad oggetto le opere realizzate nel fabbricato sito in Pesaro, via Zacconi n. 15, condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore dell'attore, quantificati in € 5.084,50 per le pratiche relative alla agibilità del fabbricato, e in € 13.632,25 per le pratiche di sanatoria
(CILA), o in quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e/o secondo giustizia e/o equità, oltre rivalutazione e interessi legali al saldo.
Vinte le spese di lite e del procedimento di mediazione”.
Per parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali in atti,
In via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità dell'altrui atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, IV° comma, c.p.c., attesa l'evidente incertezza del petitum e della causa petendi nonché il difetto di una chiara e precisa esposizione dei fatti di cui è causa, in violazione del disposto normativo di cui all'art. 163, III° comma, nn. 3) e 4), così come precisamente novellato dalla Riforma Cartabia.
In via preliminare al merito accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte, l'intervenuta prescrizione della domanda attorea relativa al risarcimento danni per difformità tra lo stato di fatto attuale dell'immobile sito in Pesaro, all'angolo tra Via Mazza n. 101 e Via Zacconi n.
15, rispetto a quanto dichiarato dal GE. nel Certificato di Collaudo finale Per_1
del 15.02.2006.
In via principale e nel merito rigettare in toto l'altrui atto di citazione siccome infondato tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il GE. nulla e ad alcun Per_1
pagina 2 di 16 titolo deve corrispondere al Sig. per difetto di legittimatio ad causam ovvero per Pt_1
carenza della titolarità del diritto ex adverso azionato
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale il geom. e, premesso di essere Persona_1
proprietario di un edificio sito in Pesaro, via Zacconi n. 15, oggetto, a partire dal 2002, di interventi di risanamento conservativo e frazionamento, affidati al convenuto in qualità di progettista e Direttore dei Lavori architettonici, ha dedotto che, a seguito della necessità di alienare alcune unità immobiliari del fabbricato, aveva scoperto gravi carenze nella documentazione urbanistica e tecnica, imputabili all'inadempimento del convenuto, venuto meno agli obblighi professionali contrattualmente assunti.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, la prescrizione del credito risarcitorio, nonché il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere responsabile delle carenze documentali e delle difformità lamentate, chiedendo, quindi, il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove orali dedotte da parte attrice
(interrogatorio formale del convenuto ed escussione dei testi e Testimone_1 [...]
). Testimone_2
Espletata la prova orale e ritenuta la superfluità di ulteriori incombenti istruttori, la causa
è stata assunta in decisione all'udienza del 13.10.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale delle parti, previo deposito di note conclusive.
*******
Preliminarmente, va confermata l'ordinanza emessa all'udienza del 24.2.2025 con cui si
è ritenuta la causa matura per la decisione, stante la superfluità degli ulteriori incombenti istruttori richiesti dalle parti (c.t.u. e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), alla luce delle risultanze già acquisite in giudizio.
pagina 3 di 16 1- Sulla eccepita nullità dell'atto di citazione
La difesa del convenuto ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per asserita violazione dell'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c., sostenendo che l'atto sarebbe privo di una chiara esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda, nonché di una determinazione specifica del petitum.
L'eccezione va disattesa.
L'atto di citazione contiene una dettagliata ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento all'incarico conferito al convenuto in qualità di Direttore dei Lavori architettonici per gli interventi edilizi sull'immobile sito in Pesaro, via Zacconi n. 15, a partire dal 2002, come risulta dalla DIA n. 774 del 21.06.2005 (doc. 2 fasc. att.) e confermato dal successivo Permesso di Costruire n. 190 del 2.7.2015 (doc. 34 fasc. att.), anch'esso redatto dal convenuto.
L'atto introduttivo espone in modo chiaro le carenze riscontrate nella richiesta di agibilità del 2008 (doc. 3 fasc. att.), dichiarata decaduta dal Comune per incompletezza documentale (doc. 5 fasc. att.), nonché le difformità edilizie emerse nel 2023, sanate mediante tre pratiche CILA (docc. 14, 15, 16 fasc. att.), con allegazione delle relative relazioni tecniche e documentazione fiscale (docc. 17 e 18 fasc. att.).
Il petitum è individuato nella richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, quantificato in € 20.882,60 (doc. 22), e la causa petendi si fonda sulla dedotta responsabilità professionale del tecnico incaricato.
Secondo consolidata giurisprudenza, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza sussiste solo quando sia “assolutamente impossibile individuare l'oggetto della domanda e le ragioni su cui essa si fonda” (Cass. civ., sez. III, 4 maggio 2018, n.
10577).
Nel caso di specie, l'atto consente al convenuto di comprendere pienamente le contestazioni mosse al suo operato e di articolare le proprie difese, come dimostrato dalle argomentazioni contenute nella comparsa di risposta, nelle memorie ex art. 171-ter pagina 4 di 16 c.p.c. e nelle note conclusive, nelle quali sono prese in esame, nel merito, tutte le questioni sollevate da parte attrice.
2-Sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento
Il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al risarcimento, sostenendo che le opere oggetto di contestazione sarebbero state realizzate nel 2009, come indicato nelle relazioni tecniche allegate alle (docc. 14–16), e che, quindi, Pt_2
l'azione giudiziaria, introdotta nel 2024, sarebbe tardiva.
Parte attrice ha, a sua volta, eccepito la decadenza del convenuto dalla facoltà di sollevare l'eccezione, in conseguenza della tardività della sua costituzione in giudizio, deducendone in ogni caso l'infondatezza, stante l'inapplicabilità dei termini di cui all'art. 2226 c.c. alla tematica della prestazione d'opera intellettuale per la redazione di un progetto tecnico o per l'attività di direzione lavori, ed evidenziando, in ulteriore subordine, come il contegno tenuto dal professionista ante causam possa essere considerato quale rinuncia dello stesso ad avvalersi dell'eccezione.
Ciò posto, rileva il giudicante che la tardiva costituzione in giudizio del convenuto impedisce di valutare l'eccezione in parola, la quale costituisce, come è noto, un'eccezione in senso stretto (principio del tutto pacifico in giurisprudenza, v. Cass.
Civ., Sez. Prima, ord. n. 22161/2025; Cass. Civ., 8.3.2001, n. 2275; Cass. Civ.,
14.9.2022, n. 27113; Cass. Civ., 10.12.2021, n. 39232), come tale non rilevabile d'ufficio; essa, pertanto, deve essere sollevata tempestivamente dalla parte convenuta interessata nei termini previsti dall'art. 166 c.p.c. nella sua attuale formulazione, i.e. con la comparsa di costituzione in giudizio depositata nei termini di legge e, quindi, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
In effetti, il convenuto, GE. , si è costituito in giudizio tardivamente, Persona_1
posto che, rispetto alla data di prima udienza del 27.6.2024, indicata nell'atto di citazione notificato dal in conformità a quanto prescritto dall'art. 166 c.p.c., egli Pt_1
avrebbe dovuto costituirsi in giudizio nei settanta giorni precedenti, ovvero il 18.4.2024.
La comparsa di costituzione e risposta risulta invece depositata in data 19.4.2024,
pagina 5 di 16 ovvero oltre il settantesimo giorno, con la conseguenza che il convenuto è decaduto dalla possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione.
In ogni caso, per completezza argomentativa, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione in esame.
Ed invero, in materia di responsabilità professionale contrattuale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di prescrizione decennale decorre, non già dalla data di esecuzione dell'opera, bensì dal momento in cui il committente ha avuto conoscenza del danno e della sua riferibilità al comportamento del professionista (Cass. civ., sez. III,
12 giugno 2023, n. 16631; Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1149).
Nel caso di specie, la scoperta dell'inidoneità della pratica di agibilità del 2008 è avvenuta solo nel marzo 2023, come da comunicazione dell'Ufficio Urbanistica del
Comune di Pesaro (doc. 5), in occasione del tentativo di rogito immobiliare con la sig.ra
(doc. 4). Le difformità edilizie sono state rilevate nel medesimo contesto e Pt_3
sanate nel 2023 mediante tre pratiche CILA (docc. 14, 15, 16).
L'azione è stata proposta nel 2024, entro il termine decennale decorrente dalla scoperta del danno.
3-Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva del convenuto
Il convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo in particolare che:
• le pratiche di agibilità del 2008 e del 2015 sarebbero state presentate esclusivamente dalla proprietà (docc. 3, 13ter);
• le carenze documentali (certificazioni impiantistiche, idoneità statica, parere igienico-sanitario) non rientrerebbero nelle competenze del Direttore dei Lavori architettonici;
• le opere oggetto di sanatoria sarebbero state realizzate nel 2009, dopo la dichiarazione di fine lavori del 12.08.2005 (doc. 25).
L'eccezione va disattesa.
pagina 6 di 16 Dalla documentazione in atti risulta che il GE. ha rivestito il ruolo di Per_1
Direttore dei Lavori architettonici per l'intero intervento edilizio, come da DIA n.
774/2005 (doc. 2) e Permesso di Costruire n. 190/2015 (doc. 34), e che le pratiche di agibilità successivamente presentate (docc. 3, 13ter) si fondano su progetti da lui redatti.
Le difformità edilizie oggetto di sanatoria (controsoffitti, tramezzi, soppalchi, modifiche distributive) rientrano nella sfera di competenza del Direttore dei Lavori architettonici.
Va poi rilevato che la dichiarazione scritta del GE. (doc. 28 fasc. att.) e le Tes_1
relazioni tecniche allegate alle (docc. 14–16, 30), secondo cui le opere da sanare Pt_2
sono riconducibili al periodo 2002–2005, ovvero durante l'esecuzione dei lavori diretti dal convenuto, consentono di individuare nella persona del convenuto il professionista responsabile dei danni subiti per la non corretta esecuzione dell'incarico conferito.
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione deve essere respinta, sussistendo la legittimazione passiva del convenuto in relazione alle allegazioni attoree.
4-Sulla domanda risarcitoria
A fondamento della domanda risarcitoria, l'attore ha dedotto l'inadempimento del convenuto, lamentando in particolare:
1. l'inidoneità della pratica di agibilità presentata nel 2008, carente della documentazione necessaria (certificazioni impiantistiche, idoneità statica, parere igienico-sanitario), che ha reso necessaria la presentazione di una nuova SCA a cura e spese dell'attore;
2. l'omessa presentazione di una variante in corso d'opera, nonostante le modifiche apportate durante i lavori, che hanno determinato difformità tra lo stato di fatto e il progetto approvato, con conseguente necessità di sanatoria mediante tre pratiche
CILA, anch'esse curate da tecnico diverso e a spese dell'attore.
L'attore ha dedotto che il convenuto, nella corrispondenza intercorsa ante causam, ha riconosciuto l'incompletezza della pratica di agibilità e si è impegnato a presentare una nuova SCA, senza tuttavia darvi seguito. A causa dell'urgenza di procedere alla vendita di un'unità immobiliare, l'attore si è visto costretto ad incaricare l'Arch. per la CP_1
pagina 7 di 16 nuova pratica di agibilità e il GE. per la sanatoria delle difformità edilizie, Tes_1
sostenendo spese per complessivi € 18.716,75, di cui ha chiesto il rimborso a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
La domanda attorea può essere accolta solo parzialmente.
In effetti, l'istruttoria ha confermato che il GE. ha rivestito il ruolo di Per_1
progettista e direttore dei lavori architettonici per l'intervento edilizio sull'immobile di proprietà dell'attore, ma la responsabilità per le difformità edilizie e le carenze documentali deve essere limitata ai profili effettivamente riconducibili al suo operato, in particolare alla mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
e alla carenza della documentazione necessaria per la conclusione dell'iter amministrativo relativo alla richiesta di agibilità del 2008.
Per contro, riguardo alle doglianze di cui al punto 2 che precede, l'istruttoria espletata non ha fornito sufficienti elementi di riscontro alla dedotta responsabilità contrattuale del convenuto per le ragioni di seguito esposte.
4.1- Sulla qualificazione giuridica del rapporto professionale e sulla natura e oggetto del mandato.
Prima di valutare le specifiche contestazioni mosse all'operato del convenuto, è opportuno soffermarsi sulla natura del rapporto tra il committente e il professionista, al fine di chiarire il fondamento giuridico della dedotta responsabilità professionale.
Nel contesto delle relazioni professionali tra committente e geometra, il rapporto si configura come un contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 ss. c.c., con cui il professionista assume l'obbligo di svolgere attività tecnica con diligenza qualificata, finalizzata al raggiungimento di un risultato utile per il cliente. Il geometra, in particolare, è abilitato alla progettazione, alla direzione lavori e alla gestione delle pratiche edilizie, e il suo incarico può derivare da accordo espresso o da comportamenti concludenti che manifestino l'assunzione di responsabilità tecnica e amministrativa;
pertanto, la prova del mandato può essere fornita anche per presunzioni (Cass. civ., sez.
II, 24 gennaio 2017, n. 1792).
pagina 8 di 16 La responsabilità del convenuto non può essere esclusa per il solo fatto che la richiesta di agibilità sia stata formalmente sottoscritta dalla proprietà. Come chiarito dalla giurisprudenza, il mandato per la presentazione delle pratiche edilizie può perfezionarsi anche per fatti concludenti, ove il professionista abbia agito in nome e per conto del committente, svolgendo attività tecnica e amministrativa riferibile all'interesse del mandante (Cass. civ., sez. II, 11 marzo 2015, n. 4837).
Inoltre, anche in presenza di mandato tacito, il professionista mantiene gli obblighi di diligenza e, ove previsto, l'obbligazione di risultato, in relazione alla correttezza tecnica e giuridica del progetto e della documentazione edilizia (Cass. civ., sez. II, 24 aprile
2025, n. 10825).
La giurisprudenza ha chiarito che la mera sottoscrizione della pratica da parte del committente non esime il professionista dalla responsabilità per errori progettuali o per la scelta del titolo autorizzatorio non conforme (Cass. civ., n. 10825/2025; n.
4837/2015).
Alla luce di tali principi, dovrà essere valutato il comportamento del convenuto, ai fini dell'accertamento della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. invocata da parte attrice a sostegno della domanda.
Nel caso di specie, il GE. ha predisposto il progetto, ha diretto i lavori, ha Per_1
firmato le dichiarazioni di fine lavori e, come da corrispondenza intercorsa (doc. 7 fasc. att.), si è attivato presso il Comune per la presentazione della nuova SCA.
In particolare, nella PEC del 31 marzo 2023 (doc. 6), l'Avv. Beretta, per conto del
Fabbri, intimava al GE. di provvedere, a proprie spese, alla presentazione di Per_1
una nuova SCA per l'immobile di via Zacconi n. 15, evidenziando che la precedente pratica di agibilità (prot. 88044 del 18.12.2008) era risultata carente e che tale circostanza aveva determinato il rifiuto dell'acquirente a stipulare il rogito.
Nella risposta del 4 aprile 2023 (doc. 7 cit.), il GE. non contestava di essere Per_1
stato il tecnico incaricato della pratica originaria, né tanto meno negava la propria responsabilità. Al contrario, confermava di aver preso contatti con l'Ufficio comunale pagina 9 di 16 per concordare la presentazione di una nuova pratica di agibilità, impegnandosi a comunicare la documentazione necessaria. In una successiva comunicazione del 5 aprile
2023, il convenuto riferiva di aver incontrato il tecnico comunale e di aver concordato la presentazione della nuova SCA, riconoscendo implicitamente la propria competenza ed il proprio coinvolgimento nella vicenda.
Le dichiarazioni del convenuto assumono indubbio valore ricognitivo rispetto alla circostanza dell'assunzione di uno specifico impegno, nei confronti del committente, di portare a compimento l'incarico conferito ai fini della regolarizzazione, ex post, dell'immobile e rappresentano, al tempo stesso, un comportamento concludente che integra una sorta di riconoscimento della responsabilità.
In effetti, alla PEC del 13 luglio 2023 (doc. 22 fasc. att.), con cui l'Avv. Beretta diffidava il convenuto al pagamento delle somme sostenute per la regolarizzazione dell'immobile, non è seguita alcuna contestazione formale da parte del GE. Per_1
che mai ha negato l'assunzione dell'incarico o la propria responsabilità per le lamentate carenze progettuali e documentali.
4.2-Sulla responsabilità per la mancata presentazione della SCA, per le carenze documentali e la conseguente mancata agibilità.
Accertata la natura del mandato e l'assunzione dell'incarico, va ora esaminato il primo profilo di inadempimento dedotto dall'attore, relativo alla pratica di agibilità.
Come già evidenziato, l'attore ha dedotto che la pratica di agibilità presentata nel 2008
(doc. 3) è risultata inidonea e priva della documentazione necessaria, come accertato dal
Comune di Pesaro con comunicazione del 23 marzo 2023 (doc. 5). In particolare,
l'Ufficio Urbanistica ha rilevato l'assenza di certificazioni impiantistiche, di dichiarazioni di conformità, del certificato di idoneità statica e del parere igienico- sanitario, dichiarando la pratica decaduta e non più integrabile.
Sebbene la richiesta di agibilità fosse stata formalmente sottoscritta dalla proprietà, essa faceva riferimento ad un intervento edilizio progettato e diretto dal convenuto, come risulta dalla DIA n. 774 del 21.06.2005 (doc. 2) e dalla successiva sanatoria n. 404 del pagina 10 di 16 30.12.2014 (doc. 26), entrambe sottoscritte dal GE. Inoltre, il Permesso di Per_1
Costruire n. 190 del 02.07.2015 (doc. 34), relativo al recupero del sottotetto, è stato redatto dallo stesso convenuto.
In tale contesto, il convenuto, nella sua qualità di Direttore dei Lavori architettonici, non può ritenersi estraneo alla corretta conclusione dell'iter edilizio, né alla verifica della completezza della documentazione necessaria per l'agibilità. Come affermato dalla giurisprudenza, “il professionista incaricato della direzione dei lavori ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo e nella normativa urbanistica ed edilizia, nonché di segnalare tempestivamente al committente eventuali irregolarità” (Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 2020, n. 287).
Il Direttore dei lavori non può limitarsi ad un controllo meramente formale dell'attività edilizia, ma è tenuto ad esercitare una vigilanza attiva e continuativa sull'intero iter realizzativo dell'opera, comprensivo anche della verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa e tecnica presentata presso gli enti competenti. In tale prospettiva, la responsabilità del direttore dei lavori non viene meno per il solo fatto che la documentazione sia formalmente sottoscritta dai committenti, permanendo in capo al tecnico l'obbligo di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., proprio in ragione della sua posizione di garanzia.
In tal senso si è espressa la Cassazione civile, Sez. II, con sentenza n. 23813 del 25 agosto 2025, affermando che:
"La responsabilità del direttore dei lavori si estende anche alla corretta gestione della documentazione tecnica e amministrativa, che costituisce parte integrante della prestazione professionale, e non può essere esclusa per il solo fatto che la documentazione sia stata sottoscritta dal committente".
Analogo principio è stato ribadito dalla Cassazione penale, Sez. III, con sentenza n.
12079 del 12 maggio 2025, secondo cui:
"Il direttore dei lavori risponde anche per omissioni nella vigilanza e nella gestione documentale dell'intervento edilizio, ove tali omissioni abbiano concorso alla
pagina 11 di 16 realizzazione di opere abusive o difformi, indipendentemente dalla sua presenza fisica in cantiere o dalla sottoscrizione formale degli atti da parte dei proprietari.".
Tali pronunce confermano che il direttore dei lavori, in quanto professionista incaricato della direzione tecnica dell'opera, non può esimersi dal controllo sulla regolarità della documentazione edilizia, essendo tale attività parte integrante della sua prestazione d'opera intellettuale e fonte di responsabilità in caso di omissioni o irregolarità.
Nel caso di specie, nel corso dell'interrogatorio formale, il convenuto, a domanda del giudice, ha confermato di aver effettuato la presentazione materiale della documentazione edilizia in relazione alla richiesta di agibilità del fabbricato risalente al
2008 e all'intervento realizzato per il c.d. Piano Casa [il GE. ha così Per_1
dichiarato: “…Capo 2) se è vero che il geometra ha presentato la richiesta di Per_1
agibilità del fabbricato in data 18 dicembre 2002. 2008, scusi, glielo possiamo mostrare il documento 3. PARTE - Sì, magari la presentazione l'ho fatta io Per_1
materialmente, ma in ogni caso ritorniamo al discorso di prima. GIUDICE - Lei non
c'entra niente, ha fatto da passacarte?! PARTE (ANGELINI) - No, io ho fatto il recupero di tutta quella che è la documentazione, perché in parte è anche la mia. …
GIUDICE - Capitolo 7) Se è vero che lei ha presentato la richiesta di agibilità del fabbricato in relazione all'intervento realizzato per il cosiddetto piano casa? PARTE
(ANGELINI) - L'agibilità? GIUDICE - Sì, la richiesta di agibilità. PARTE (ANGELINI)
- È sempre lo stesso discorso. Materialmente l'ha presentata anch'io, ma nel caso la documentazione necessaria era in parte mia e in parte della proprietà. …” (v. pagg. 6 e
7 del verbale di fonoregistrazione dell'udienza del 24.2.2025)].
Inoltre, non risulta che il convenuto abbia mai segnalato le carenze documentali o sollecitato la loro integrazione. Al contrario, la PEC del 4 aprile 2023 (doc. 7) dimostra che il convenuto era consapevole della necessità di presentare una nuova SCA, ma non ha adempiuto a tale obbligo, costringendo l'attore a rivolgersi all'Arch. (doc. CP_1
12), con un esborso documentato di € 780,00 (doc. 12) e di ulteriori € 3.536,00 (doc.
11).
pagina 12 di 16 4.3-Sulla responsabilità per le certificazioni impiantistiche.
La mancanza delle certificazioni impiantistiche, tra cui quella relativa all'impianto del gas (doc. 10 fasc. att.), ha costituito una delle cause della decadenza della SCA 2008.
Sebbene la responsabilità diretta per tali certificazioni sia dell'impresa installatrice, il
Direttore dei Lavori ha l'obbligo di raccogliere e trasmettere tali documenti, vigilando sulla loro acquisizione e allegazione alla pratica. In assenza di prova contraria, deve ritenersi che tale omissione sia riconducibile, almeno in parte, all'inadempimento del convenuto e che, quindi, sussista una responsabilità, in via concorrente e solidale ex art. 2055 c.c., del convenuto, in qualità di Direttore dei lavori.
L'attore ha sostenuto per tale voce una spesa di € 768,60, che va, quindi, posta a carico del convenuto.
4.4-Sulla responsabilità per le difformità edilizie.
L'ulteriore profilo di responsabilità dedotto dall'attore è relativo alle difformità edilizie riscontrate nel fabbricato.
Le tre pratiche CILA presentate nel 2023 (docc. 14, 15, 16 fasc. att.) hanno riguardato le unità immobiliari sub. 13, 15, 16 e 18 e sono state necessarie per sanare numerose difformità, tra cui:
• controsoffitti e contropareti in cartongesso;
• modifiche alle tramezzature interne;
• soppalchi e variazioni delle altezze interne;
• difformità nelle aperture e nei prospetti esterni.
Le suddette pratiche CILA indicano, come data di realizzazione delle opere, l'anno
2009, successivo alla dichiarazione di fine lavori del 15.2.2006 (doc. 25 fasc. att.), la quale attesta che i lavori sono terminati il 12.8.2005 e che segna anche la cessazione dell'incarico del GE. Per_1
La dichiarazione scritta del GE. (doc. 28 fasc. att.), che ha definito erronea Tes_1
l'indicazione dell'anno 2009 contenuta nelle pratiche in questione, facendo risalire l'esecuzione delle opere oggetto delle suddette pratiche CILA al 2002–2005, non è, in pagina 13 di 16 realtà, supportata da alcuna documentazione di riscontro e risulta, in ogni caso, superata e addirittura smentita dalle dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso Tes_1
all'udienza del 24.2.2025, nel corso della quale quest'ultimo, in risposta ai capitoli nn. 9
e 10 della memoria istruttoria di parte attrice, dopo aver premesso che nella sanatoria va indicata una data presunta di realizzazione delle opere abusive, ha espressamente dichiarato che, in questo caso, essendo venuto a mancare il proprietario dell'epoca e non avendo a disposizione alcun elemento dal quale ricavare una data certa, ha pensato di inserire una data presuntiva (si potrebbe dire “a suo piacimento”), senza sapere se fosse o meno quella giusta (così ha dichiarato il teste “…Nella sanatoria bisogna Tes_1
indicare una data presunta di quando queste opere abusive sono state realizzate.
Ovviamente io ad oggi, venendo a mancare il proprietario dell'epoca, si fa fatica a dare una data precisa, perché io non ho potuto consultare chi era presente all'epoca…ho messo una data un po', diciamo, mia personale, diciamo, non è che avevo degli elementi un po' dove riuscivo a mettere una data ben precisa”); e ciò in quanto ai fini edilizi- urbanistici la data indicata non ha alcuna rilevanza, essendo in ogni caso la sanzione applicata pari ad € 1.000,00 (“…Ai fini edilizi urbanistici la data non dà nessun problema, nel senso che la sanzione è 1000 euro, se io metto 2009, 2010, 2002, 2005, non cambia nulla…”). A domanda del Giudice, volta a far chiarire ulteriormente il criterio adottato per l'indicazione della data, il GE. ha risposto dicendo di Tes_1
aver messo delle date post licenza, senza sapere se fossero o meno corrette (“Io ho visto dei lavori, delle licenze precedenti, ho messo delle date post licenza, però ecco una data che io non so se è giusta”), aggiungendo anche che non sempre i lavori seguono la licenza e che a volte vengono fatte delle opere aggiuntive anche durante la vigenza della licenza, opere che poi però non vengono “denunciate” in Comune. Da ciò deriva che anche il periodo di presentazione delle licenze non costituisce elemento idoneo a suffragare con certezza il periodo di realizzazione delle opere abusive.
Neppure la deposizione del teste , titolare dell'impresa edile Testimone_2
esecutrice dei lavori, ha fornito elementi idonei di riscontro alla prospettazione di parte pagina 14 di 16 attrice circa la collocazione temporale delle opere difformi nel periodo di espletamento dell'incarico da parte del convenuto, non avendo il teste cognizione diretta della data di esecuzione dei lavori (v. deposizione resa all'udienza del 24.2.2025).
In conclusiva sintesi, non vi è prova documentale o testimoniale che dimostri che le opere sanate fossero già presenti al momento della dichiarazione di fine lavori o che il
GE. ne fosse a conoscenza o le avesse tollerate. Per_1
In mancanza di elementi certi e oggettivi, non può ritenersi raggiunta la prova che le opere sanate siano state eseguite durante l'incarico del GE. e, quindi, non vi Per_1
è prova del dedotto l'inadempimento del convenuto in relazione alle difformità riscontrate.
4.5-Sulla quantificazione del danno
Sulla scorta di quanto sopra esposto, accertata la responsabilità del convenuto per le carenze nella pratica di agibilità, il danno conseguente può essere liquidato tenendo conto delle spese sostenute dall'attore per la regolarizzazione dell'immobile.
Al riguardo, l'attore ha prodotto la documentazione fiscale attestante tali spese ed in particolare le fatture dell'Arch. a titolo di compenso professionale per la pratica CP_1
SCA, per complessivi € 4.316,00 (doc. n. 11, 11-bis e 12 fasc. att.), e la fattura n.
44/2023 emessa dalla società Nuova Idrosystem per la certificazione degli impianti del gas, pari ad € 768,60 (doc. n. 10 fasc. att.), importo quest'ultimo che va posto anch'esso a carico del convenuto in quanto funzionale al buon esito della pratica di agibilità.
Non possono essere, invece, rimborsate le ulteriori spese (in particolare, quelle relative alle fatture del GE. e della ditta Levroni), né l'importo pagato per le Tes_1
sanzioni amministrative, in difetto di prova della riconducibilità delle opere in difformità all'inadempimento del convenuto, essendo incerta la loro datazione, come evidenziato nel paragrafo 4.4 che precede.
Alla luce di quanto sopra, la domanda attorea deve essere accolta nei limiti della somma di € 5.084,60, oltre rivalutazione e interessi come per legge.
5-Sulle spese di lite pagina 15 di 16 In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda attorea, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, ponendo a carico del convenuto la residua quota, comprese quelle per l'avvio della procedura di mediazione, liquidata come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento corrispondente al valore effettivamente riconosciuto in sentenza (cd. criterio del “decisum”), pari ad €
5.084,60, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del GE. ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Persona_1
disattesa,
-in parziale accoglimento della domanda, dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 5.084,60, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
-rigetta nel resto;
-condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite che, dichiarate compensate nella misura del 50%, liquida per la residua quota in € 1.276,00 per compenso, in € 132,00 per esborsi e in € 142,00 per la procedura di mediazione, oltre rimborso spese generali, cpa e iva se dovuta.
Così deciso in Pesaro, il 28.10.2025
IL GIUDICE
AR OS PA
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