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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/12/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5443/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO MI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
DA DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 5443/2025 V.G. promossa da
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28 settembre 1978; rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Amuso come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via Emilia Est n. 25
e
, C.F. , nato a [...] il 28 Parte_2 CodiceFiscale_2 giugno 1974; rappresentato e difeso dall'avv. Selene Bassi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Tiarini n. 4/b
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
1 di 6 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I ricorrenti continueranno a vivere separati, come attualmente avviene, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) L'abitazione sita in Reggio Emilia Via A. Pertini n. 46 di proprietà esclusiva del Signor viene assegnata in uso alla Sig.ra Parte_2 che vi abiterà unitamente alle figlie e Parte_1 Per_1
, e il Sig. trasferirà entro e non oltre giorni 15 Per_2 Parte_2
(quindici) dal deposito del ricorso la propria residenza presso l'abitazione sita in Reggio Emilia Via Giuseppe Cesare Abba n.32 ove già vi abita;
3) Con riferimento alla figlia minore i ricorrenti, di comune Per_1 accordo, stabiliscono di uniformarsi a quanto previsto e stabilito dall'art. 155 c.c., pertanto, , oggi di anni 13 (tredici), Per_1 rimane affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4) In relazione alle modalità di frequentazione della figlia i Per_1 genitori, stabiliscono quanto segue: la prima e la terza settimana del mese la figlia rascorrerà Per_1 il lunedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica con la madre , mentre il martedì e il giovedì con il padre Parte_1
il tutto salvo diverse determinazioni prese di comune Parte_2 accordo tra le parti. la seconda e la quarta settimana del mese la figlia Per_1 trascorrerà il lunedì e il mercoledì con la madre e Parte_1
2 di 6 il martedì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica con il padre il tutto salvo diverse determinazioni prese di Parte_2 comune accordo tra le parti.
La Sig.ra autorizza sin d'ora il sig. Parte_1 Parte_2 affinchè la frequentazione con le modalità e i tempi di cui sopra venga effettuata anche nei confronti della figlia . Per_2
- Festività e periodi di vacanza le vacanze di Natale verranno trascorse dalla figlia dal 24 Per_1 dicembre al 30 dicembre ad anni alterni con la madre e col padre, stessa cosa per il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le festività Pasquali, verranno trascorse ad anni alterni con la madre e col padre;
- per le vacanze estive i ricorrenti di comune accordo stabiliscono che la figlia trascorrerà col padre 21 {ventuno) giorni Per_1 anche non consecutivi. Resta bene inteso che detto periodo di vacanza verrà preventivamente concordato tra i ricorrenti nel rispetto dei tempi richiesti dai “piani ferie” e comunque entro il
31 maggio di ciascun anno;
La Sig.ra autorizza sin d'ora il sig. Parte_1 Parte_2 affinchè possa trascorrere anche con la di lei figlia i suddetti Per_2 periodi di vacanze natalizie, pasquali ed estive .
5) Il signor quale contribuito al mantenimento della figlia Parte_2 verserà alla signora entro il giorno 10 Per_1 Parte_1
(dieci) di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mediante bonifico bancario da eseguire sul c/c acceso presso la
Credem IBAN: 1T77950303212810010000090667. Dette somme saranno rivalutabili annualmente secondo l'aggiornamento dell'indice ISTAT.
6) Il signor si obbliga a contribuire nella misura del 50%, Parte_2 alle spese straordinarie non coperte dal mantenimento periodico che sì rendessero necessarie per la figlia secondo il Per_1
Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, che i ricorrenti
3 di 6 espressamente richiamano con la sottoscrizione del presente ricorso.
7) L''assegno unico universale (A.U.U.) viene usufruito e percepito nella misura del 100% dalla signora per cui il Parte_1 signor si impegna ed obbliga, sin dalla sottoscrizione Parte_2 del presente ricorso, a compiere tutti gli incombenti necessari.
Tutte le altre agevolazioni, bonus e detrazioni fiscali spetteranno nella misura del 50% a ciascuno dei ricorrenti.
8) Il signor si obbliga, altresì, a contribuire nella misura Parte_2 del 50%, alle spese ordinarie e straordinarie relative agli animali domestici (tre gatti e un cane).
9) I ricorrenti sì danno reciprocamente atto di aver già definito e regolato in comune accordo qualsiasi rapporto economico e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 11 novembre 2025,
e già conviventi more uxorio, hanno Parte_2 Parte_1 chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento della loro figlia (nata il [...]), nonché per gli ulteriori profili Per_1 economici attinenti al mantenimento della stessa.
Con provvedimento in data 13 novembre 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 19 novembre 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire
4 di 6 nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto degli ulteriori accordi, anche patrimoniali, intervenuti tra le parti.
Nulla per le spese.
5 di 6 Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
NO RA
IL PRESIDENTE
DA ZZ
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO MI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
DA DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 5443/2025 V.G. promossa da
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28 settembre 1978; rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Amuso come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via Emilia Est n. 25
e
, C.F. , nato a [...] il 28 Parte_2 CodiceFiscale_2 giugno 1974; rappresentato e difeso dall'avv. Selene Bassi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Tiarini n. 4/b
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
1 di 6 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I ricorrenti continueranno a vivere separati, come attualmente avviene, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) L'abitazione sita in Reggio Emilia Via A. Pertini n. 46 di proprietà esclusiva del Signor viene assegnata in uso alla Sig.ra Parte_2 che vi abiterà unitamente alle figlie e Parte_1 Per_1
, e il Sig. trasferirà entro e non oltre giorni 15 Per_2 Parte_2
(quindici) dal deposito del ricorso la propria residenza presso l'abitazione sita in Reggio Emilia Via Giuseppe Cesare Abba n.32 ove già vi abita;
3) Con riferimento alla figlia minore i ricorrenti, di comune Per_1 accordo, stabiliscono di uniformarsi a quanto previsto e stabilito dall'art. 155 c.c., pertanto, , oggi di anni 13 (tredici), Per_1 rimane affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4) In relazione alle modalità di frequentazione della figlia i Per_1 genitori, stabiliscono quanto segue: la prima e la terza settimana del mese la figlia rascorrerà Per_1 il lunedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica con la madre , mentre il martedì e il giovedì con il padre Parte_1
il tutto salvo diverse determinazioni prese di comune Parte_2 accordo tra le parti. la seconda e la quarta settimana del mese la figlia Per_1 trascorrerà il lunedì e il mercoledì con la madre e Parte_1
2 di 6 il martedì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica con il padre il tutto salvo diverse determinazioni prese di Parte_2 comune accordo tra le parti.
La Sig.ra autorizza sin d'ora il sig. Parte_1 Parte_2 affinchè la frequentazione con le modalità e i tempi di cui sopra venga effettuata anche nei confronti della figlia . Per_2
- Festività e periodi di vacanza le vacanze di Natale verranno trascorse dalla figlia dal 24 Per_1 dicembre al 30 dicembre ad anni alterni con la madre e col padre, stessa cosa per il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le festività Pasquali, verranno trascorse ad anni alterni con la madre e col padre;
- per le vacanze estive i ricorrenti di comune accordo stabiliscono che la figlia trascorrerà col padre 21 {ventuno) giorni Per_1 anche non consecutivi. Resta bene inteso che detto periodo di vacanza verrà preventivamente concordato tra i ricorrenti nel rispetto dei tempi richiesti dai “piani ferie” e comunque entro il
31 maggio di ciascun anno;
La Sig.ra autorizza sin d'ora il sig. Parte_1 Parte_2 affinchè possa trascorrere anche con la di lei figlia i suddetti Per_2 periodi di vacanze natalizie, pasquali ed estive .
5) Il signor quale contribuito al mantenimento della figlia Parte_2 verserà alla signora entro il giorno 10 Per_1 Parte_1
(dieci) di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mediante bonifico bancario da eseguire sul c/c acceso presso la
Credem IBAN: 1T77950303212810010000090667. Dette somme saranno rivalutabili annualmente secondo l'aggiornamento dell'indice ISTAT.
6) Il signor si obbliga a contribuire nella misura del 50%, Parte_2 alle spese straordinarie non coperte dal mantenimento periodico che sì rendessero necessarie per la figlia secondo il Per_1
Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, che i ricorrenti
3 di 6 espressamente richiamano con la sottoscrizione del presente ricorso.
7) L''assegno unico universale (A.U.U.) viene usufruito e percepito nella misura del 100% dalla signora per cui il Parte_1 signor si impegna ed obbliga, sin dalla sottoscrizione Parte_2 del presente ricorso, a compiere tutti gli incombenti necessari.
Tutte le altre agevolazioni, bonus e detrazioni fiscali spetteranno nella misura del 50% a ciascuno dei ricorrenti.
8) Il signor si obbliga, altresì, a contribuire nella misura Parte_2 del 50%, alle spese ordinarie e straordinarie relative agli animali domestici (tre gatti e un cane).
9) I ricorrenti sì danno reciprocamente atto di aver già definito e regolato in comune accordo qualsiasi rapporto economico e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 11 novembre 2025,
e già conviventi more uxorio, hanno Parte_2 Parte_1 chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento della loro figlia (nata il [...]), nonché per gli ulteriori profili Per_1 economici attinenti al mantenimento della stessa.
Con provvedimento in data 13 novembre 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 19 novembre 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire
4 di 6 nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto degli ulteriori accordi, anche patrimoniali, intervenuti tra le parti.
Nulla per le spese.
5 di 6 Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
NO RA
IL PRESIDENTE
DA ZZ
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