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Sentenza 21 febbraio 2026
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO TI FRANCESCO NI, Presidente
TO ZO, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2916/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 413/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100305 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100305 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100305 IRAP 2016
- sull'appello n. 2984/2024 depositato il 07/10/2024 proposto da
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 413/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- CONTESTAZIONE n. TDYCOT1002492022 IVA-ALTRO 2017
- CONTESTAZIONE n. TDYCOT1002502022 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'Avv Difensore_1 si riporta alle memorie e chiede l'accoglimento del proprio appello. Resistente/Appellato: la dr.ssa Nominativo_1 prelimarmente chiede di verificare l'ammissibilità dell'appello di parte e chiede l'accoglimento del proprio appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha proposto ricorso impugnando, assieme ad altri due atti di contestazione, l'avviso di accertamento TDY03T100305/2022. Gli atti in parola derivano dai rilievi constatati in una verifica posta in essere dalla GdiF al cui esito è stato redatto un PVC). Alla base dei recuperi un esposto fatto da due persone alla GdiF di Bologna secondo cui, detti denuncianti, avrebbero fatto pagamenti in contanti a seguito di lavori edili a cui l'odierna appellata non ha fatto seguire la regolare certificazione dei ricavi. I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso parzialmente abbattendo quasi del tutto il recupero a tassazione
L'Agenzia ha proposto appello.
Peraltro deve darsi atto che al presente procedimento è stati riunito quello recante numero 2984.24 con cui la società ricorrente impugnava la propria soccombenza parziale adducendo la omessa considerazione da parte dei GIUDICI di prime cure delle proprie osservazioni rispetto all'avviso impugnato,sostenendo di avere tenuto le scrittuure contabili in modo regolarre, diversazmente da quanto opinato nel provvedimento impugnato e contestando la regolamentazione delle spese di giudizio operata dai Giudici di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Giudici di prime cure hanno ritenuto di annullare la quasi totalità della ripresa fiscale sulla scorta della sussistenza di procedimenti monitori, cioè dei decreti ingiuntivi, per le somme asseritamente non fatturate .
In sostanza il Giudice di prime cure deliba l'annullamento dell'avviso di accertamento sulla scorta del fatto che l'odierna appellata avrebbe promosso dei procedimenti monitori al fine di ottenere il pagamento di un credito proprio dai denuncianti. Detto credito, secondo quanto si legge in sentenza, sarebbe scaturito dall'effettuazione di lavorazioni artigianali in favore dei coniugi Nominativo_2 e Nominativo_3 presso la loro abitazione sita in Indirizzo_1 ed ancora per recuperare quanto speso per l'acquisto di materiali di vario tipo sempre per la ristrutturazione del medesimo immobile sito a Bologna in
Indirizzo_1..
Ne discende pertanto che, i Militari in sede di verifica, hanno chiaramente riscontrato ed accertato che le fatture emesse per € 20.587,04 erano inferiori alle somme percepite dall'Appellata pari ad € 59.131,54.
Detti fatti non sono stati minimamente confutati in sentenza, dove il Giudice semplicemente allude ad un contrasto tra la posizione creditoria vantata dall'Appellata nei confronti di coloro i quali hanno, con propria denuncia, dichiarato di aver effettuato delle dazioni di denaro contante e le somme ricondotte a tassazione in virtù di una accertata omessa fatturazione di dette somme. Del resto in uno dei due ricorsi per decreto, in particolare nel ricorso 2483/2018, si evince che a base della richiesta monitoria non ci sono fatture emesse, ma un “verbale di riconoscimento di debito” che evidentemente era stato redatto proprio per supplire alla omessa fatturazione. Risulta evidente che il “riconoscimento di debito” non era affatto una garanzia, ma un sistema volto a creare un titolo idoneo, ma soprattutto non imponibile, da porre a base di un eventuale procedimento monitorio per il recupero di tutto ciò che non si era inteso fatturare.
L'accoglimento dell'appello dell'agenzia comporta il rigetto di quello del contribuente che si fonda su dati inconferenti oltre che sul regime delle spese travolto dall'accoglimento dell'appello .
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia e rigetta quello del contribuente pertanto, in riforma della sentenza appellata , conferma la legittimità dell''avviso di accertamento TDY03T100305/2022, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1000,00 per ambedue i gradi di giudizio oltre oneri e accessori con distrazione se richiesta .
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO TI FRANCESCO NI, Presidente
TO ZO, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2916/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 413/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100305 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100305 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100305 IRAP 2016
- sull'appello n. 2984/2024 depositato il 07/10/2024 proposto da
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 413/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- CONTESTAZIONE n. TDYCOT1002492022 IVA-ALTRO 2017
- CONTESTAZIONE n. TDYCOT1002502022 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'Avv Difensore_1 si riporta alle memorie e chiede l'accoglimento del proprio appello. Resistente/Appellato: la dr.ssa Nominativo_1 prelimarmente chiede di verificare l'ammissibilità dell'appello di parte e chiede l'accoglimento del proprio appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha proposto ricorso impugnando, assieme ad altri due atti di contestazione, l'avviso di accertamento TDY03T100305/2022. Gli atti in parola derivano dai rilievi constatati in una verifica posta in essere dalla GdiF al cui esito è stato redatto un PVC). Alla base dei recuperi un esposto fatto da due persone alla GdiF di Bologna secondo cui, detti denuncianti, avrebbero fatto pagamenti in contanti a seguito di lavori edili a cui l'odierna appellata non ha fatto seguire la regolare certificazione dei ricavi. I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso parzialmente abbattendo quasi del tutto il recupero a tassazione
L'Agenzia ha proposto appello.
Peraltro deve darsi atto che al presente procedimento è stati riunito quello recante numero 2984.24 con cui la società ricorrente impugnava la propria soccombenza parziale adducendo la omessa considerazione da parte dei GIUDICI di prime cure delle proprie osservazioni rispetto all'avviso impugnato,sostenendo di avere tenuto le scrittuure contabili in modo regolarre, diversazmente da quanto opinato nel provvedimento impugnato e contestando la regolamentazione delle spese di giudizio operata dai Giudici di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Giudici di prime cure hanno ritenuto di annullare la quasi totalità della ripresa fiscale sulla scorta della sussistenza di procedimenti monitori, cioè dei decreti ingiuntivi, per le somme asseritamente non fatturate .
In sostanza il Giudice di prime cure deliba l'annullamento dell'avviso di accertamento sulla scorta del fatto che l'odierna appellata avrebbe promosso dei procedimenti monitori al fine di ottenere il pagamento di un credito proprio dai denuncianti. Detto credito, secondo quanto si legge in sentenza, sarebbe scaturito dall'effettuazione di lavorazioni artigianali in favore dei coniugi Nominativo_2 e Nominativo_3 presso la loro abitazione sita in Indirizzo_1 ed ancora per recuperare quanto speso per l'acquisto di materiali di vario tipo sempre per la ristrutturazione del medesimo immobile sito a Bologna in
Indirizzo_1..
Ne discende pertanto che, i Militari in sede di verifica, hanno chiaramente riscontrato ed accertato che le fatture emesse per € 20.587,04 erano inferiori alle somme percepite dall'Appellata pari ad € 59.131,54.
Detti fatti non sono stati minimamente confutati in sentenza, dove il Giudice semplicemente allude ad un contrasto tra la posizione creditoria vantata dall'Appellata nei confronti di coloro i quali hanno, con propria denuncia, dichiarato di aver effettuato delle dazioni di denaro contante e le somme ricondotte a tassazione in virtù di una accertata omessa fatturazione di dette somme. Del resto in uno dei due ricorsi per decreto, in particolare nel ricorso 2483/2018, si evince che a base della richiesta monitoria non ci sono fatture emesse, ma un “verbale di riconoscimento di debito” che evidentemente era stato redatto proprio per supplire alla omessa fatturazione. Risulta evidente che il “riconoscimento di debito” non era affatto una garanzia, ma un sistema volto a creare un titolo idoneo, ma soprattutto non imponibile, da porre a base di un eventuale procedimento monitorio per il recupero di tutto ciò che non si era inteso fatturare.
L'accoglimento dell'appello dell'agenzia comporta il rigetto di quello del contribuente che si fonda su dati inconferenti oltre che sul regime delle spese travolto dall'accoglimento dell'appello .
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia e rigetta quello del contribuente pertanto, in riforma della sentenza appellata , conferma la legittimità dell''avviso di accertamento TDY03T100305/2022, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1000,00 per ambedue i gradi di giudizio oltre oneri e accessori con distrazione se richiesta .