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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3502/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025000216890110983656 BOLLO 2015
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 534066933775 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- INGIUNZIONE n. 534171582025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6050/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna,
contro
Regione Campania e
contro
Municipia spa, il preavviso di fermo amministrativo n. 2025000216890110983656, notificato in data 07.05.2025, con il quale si intima il pagamento della somma di € 905,16, nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, segnatamente, delle ingiunzioni di pagamento n. 534066933775 e n. 534171582025, asseritamente notificate in data 01.10.2021, fondate su due avvisi di accertamento, entrambi notificati in data 15.01.2019, ossia Avviso di accertamento n. 534066933775/2015 e Avviso di accertamento n. 534171582025/2015.
Eccepisce il difetto di notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, esibendo la documentazione prodotta dalla Regione Campania all'esito di istanza di accesso agli atti.
Si costituisce Municipia spa che eccepisce l'incompetenza territoriale della CGT di Salerno, in favore di qualle di Napoli, e nel merito la mancanza di legittimazione passiva in quanto i rilievi del ricorrente sono relativi ad attività di compentenza della Regione Campania.
Non risulta costituita la Regione Campania, ancorchè risulti correttamente notificato il ricorso.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, con la compensazione delle spese di lite, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Accoglie il ricorso. Nulla per le spese", mentre invece deve leggersi "Accoglie il ricorso. Compensa le spese".
In via preliminare, la Corte osserva che la Municipia Spa è estranea rispetto ai rilievi mossi, relativi ad attività di competenza della Regione Campania.
Tanto premesso, dalla documentazione depositata in atti dal ricorrente, trasmessa dalla Regione Campania all'esito della istanza di accesso agli atti, risulta dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui sono state notificate le ingiunzioni n. 534066933775 e n. 534171582025, che la notifica si sarebbe perfezionata per "compiuta giacenza" in data 01.10.2021. Tuttavia, le relate di notifica non recano copia dell'avvenuto invio della Comunicazione di Avvenuto Deposito (c.d. C.A.D.), adempimento essenziale ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi della L. n. 890/82. L'invalidità della notifica delle ingiunzioni di pagamento, quali unici atti astrattamente idonei ad interrompere la prescrizione dopo la notifica degli avvisi di accertamento del 15.01.2019, ha determinato il decorso del termine prescrizionale triennale.
Pertanto, alla data di notifica del preavviso di fermo (07.05.2025), il credito tributario era già irrimediabilmente prescritto e, di conseguenza, la pretesa impositiva è divenuta illegittima e non più esigibile.
Come già anticipato in premessa, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, con la compensazione delle spese di lite, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Accoglie il ricorso. Nulla per le spese", mentre invece deve leggersi "Accoglie il ricorso. Compensa le spese". Sotto tale ultimo profilo, considerato che le difformità della sentenza rispetto al dispositivo dovute a correzioni di errori materiali non determinano la nullità della sentenza medesima (cfr. Cass. Sez. Lav. n.
14416/2004), ritiene il Collegio di poter disporre d'ufficio, già in sentenza, la correzione del predetto errore in quanto ciò risponde pienamente alle finalità della correzione e fa sì che vengano ad essere maggiormente rispettate le esigenze di celerità del processo ex art. 111 Cost., senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa, conservando le parti il proprio potere di esperire, ove lo ritengano, i previsti rimedi avverso la sentenza. Difatti, l'art. 287 c.p.c., che consente ad istanza di parte di correggere l'errore di una sentenza già pubblicata, non contiene un espresso divieto di operare la correzione d'ufficio per il periodo precedente a tale momento, sicché risultano compatibili interpretazioni che, nel solco del citato art. 111 Cost., consentano di eliminare il vizio meramente formale già in sede di stesura della sentenza, senza necessità di riprodurlo
(cosa che risulterebbe irrazionale), evitando in tal modo appesantimenti derivanti dalla necessaria attività di parte.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso e compensa le spese per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi in tema di adempimenti essenziali ai fini del perfezionamento delle notifiche ai sensi della L. n. 890/1982.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3502/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025000216890110983656 BOLLO 2015
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 534066933775 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- INGIUNZIONE n. 534171582025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6050/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna,
contro
Regione Campania e
contro
Municipia spa, il preavviso di fermo amministrativo n. 2025000216890110983656, notificato in data 07.05.2025, con il quale si intima il pagamento della somma di € 905,16, nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, segnatamente, delle ingiunzioni di pagamento n. 534066933775 e n. 534171582025, asseritamente notificate in data 01.10.2021, fondate su due avvisi di accertamento, entrambi notificati in data 15.01.2019, ossia Avviso di accertamento n. 534066933775/2015 e Avviso di accertamento n. 534171582025/2015.
Eccepisce il difetto di notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, esibendo la documentazione prodotta dalla Regione Campania all'esito di istanza di accesso agli atti.
Si costituisce Municipia spa che eccepisce l'incompetenza territoriale della CGT di Salerno, in favore di qualle di Napoli, e nel merito la mancanza di legittimazione passiva in quanto i rilievi del ricorrente sono relativi ad attività di compentenza della Regione Campania.
Non risulta costituita la Regione Campania, ancorchè risulti correttamente notificato il ricorso.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, con la compensazione delle spese di lite, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Accoglie il ricorso. Nulla per le spese", mentre invece deve leggersi "Accoglie il ricorso. Compensa le spese".
In via preliminare, la Corte osserva che la Municipia Spa è estranea rispetto ai rilievi mossi, relativi ad attività di competenza della Regione Campania.
Tanto premesso, dalla documentazione depositata in atti dal ricorrente, trasmessa dalla Regione Campania all'esito della istanza di accesso agli atti, risulta dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui sono state notificate le ingiunzioni n. 534066933775 e n. 534171582025, che la notifica si sarebbe perfezionata per "compiuta giacenza" in data 01.10.2021. Tuttavia, le relate di notifica non recano copia dell'avvenuto invio della Comunicazione di Avvenuto Deposito (c.d. C.A.D.), adempimento essenziale ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi della L. n. 890/82. L'invalidità della notifica delle ingiunzioni di pagamento, quali unici atti astrattamente idonei ad interrompere la prescrizione dopo la notifica degli avvisi di accertamento del 15.01.2019, ha determinato il decorso del termine prescrizionale triennale.
Pertanto, alla data di notifica del preavviso di fermo (07.05.2025), il credito tributario era già irrimediabilmente prescritto e, di conseguenza, la pretesa impositiva è divenuta illegittima e non più esigibile.
Come già anticipato in premessa, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, con la compensazione delle spese di lite, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Accoglie il ricorso. Nulla per le spese", mentre invece deve leggersi "Accoglie il ricorso. Compensa le spese". Sotto tale ultimo profilo, considerato che le difformità della sentenza rispetto al dispositivo dovute a correzioni di errori materiali non determinano la nullità della sentenza medesima (cfr. Cass. Sez. Lav. n.
14416/2004), ritiene il Collegio di poter disporre d'ufficio, già in sentenza, la correzione del predetto errore in quanto ciò risponde pienamente alle finalità della correzione e fa sì che vengano ad essere maggiormente rispettate le esigenze di celerità del processo ex art. 111 Cost., senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa, conservando le parti il proprio potere di esperire, ove lo ritengano, i previsti rimedi avverso la sentenza. Difatti, l'art. 287 c.p.c., che consente ad istanza di parte di correggere l'errore di una sentenza già pubblicata, non contiene un espresso divieto di operare la correzione d'ufficio per il periodo precedente a tale momento, sicché risultano compatibili interpretazioni che, nel solco del citato art. 111 Cost., consentano di eliminare il vizio meramente formale già in sede di stesura della sentenza, senza necessità di riprodurlo
(cosa che risulterebbe irrazionale), evitando in tal modo appesantimenti derivanti dalla necessaria attività di parte.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso e compensa le spese per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi in tema di adempimenti essenziali ai fini del perfezionamento delle notifiche ai sensi della L. n. 890/1982.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.