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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/11/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2098 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2098 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 e a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale con lettura del dispositivo n. 553/2025 del 15 ottobre 2025, vertente tra
(P.Iva ) (c.f. Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Ilaria P.IVA_2
Pacini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
- PARTE RICORRENTE contro
, (C.F: ), con il patrocinio dell'Avv. Luisa Controparte_1 C.F._1
Carlesi, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE RESISTENTE
e contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ), contumaci
[...] C.F._3
- PARTI RESISTENTE
OGGETTO: locazione immobile uso abitativo
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come in atto introduttivo, ossia: “) Condannare la IG.ra ed i garanti Controparte_1 coobligati in solido i IGg.ri e al pagamento della somma di € 7.069,28 Controparte_2 Controparte_3
a titolo di canoni scaduti e oneri condominiali inadempiuti, e/o per quella diversa somma che dovesse risultare di
Giustizia, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
2) Condannare la IG.ra ed i garanti Controparte_1 coobbligati in solido IGg.ri e al pagamento della somma di € 2.700,00 Controparte_2 Controparte_3
e/o in quella diversa somma risultante di Giustizia a titolo di illegittima occupazione dell'immobile protrattasi per il periodo dal 01/02/22 al 31/03/22, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
3) Accertare e dichiarare la sussistenza di danni all'immobile per € 20.400,00 e per l'effetto 4) Accertare e dichiarare l'inadempimento della conduttrice e dei coobbligati in solido in relazione alle obbligazioni dalla medesima assunte avuto riguardo al contratto per cui è causa, con particolare riguardo a quelle di custodia del bene e di sua riconsegna nelle medesime condizioni in cui versava alla data di immissione nel possesso (finanche ex artt.. 1588, 1590 c.c.,) e per l'effetto 5) Condannare la
IG.ra ed i garanti coobbligati in solido IGg.ri e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento della somma di € 20.400,00 a titolo di risarcimento danno e/o quella diversa maggiore o minore somma risultante di Giustizia, a titolo di risarcimento danni per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
6)
Condannare la IG.ra ed i garanti coobbligati in solido IGg.ri e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento della somma di € 900,00 e/o quella diversa maggiore o minore somma risultante di Giustizia
[...]
a titolo di “fermo lavori”, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
Per la parte resistente: come in comparsa di costituzione, ossia:“Voglia l'Ill.mo Giudice adito per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato. In via riconvenzionale: “condannare la ricorrente, per i titoli e le causali di cui alla premessa, al pagamento della somma di euro 4.500,00 o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia anche in esito ad espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.In via istruttoria: Si chiede ammettersi interrogatorio formale della ricorrente e prova per testi sui seguenti capitoli:1)“DCV che la IG.ra , a far data dalla fine del 2017, vi riferiva dei numerosi disagi presenti CP_1 nell'immobile oggetto di locazione” 2)“DCV che la stessa Vi chiedeva di intervenire per sanare le copiose infiltrazioni sulla terrazza, le macchie di umido e le altre difettosità documentate nelle foto che Vi si mostrano (doc. da 4 a 22)”Si indica a teste l'Architetto ”. Testimone_1
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis e ss. cpc quale parte locatrice, ha convenuto Parte_1 in giudizio la IG.ra , quale conduttrice, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, quali garanti delle obbligazioni della conduttrice, in forza del Controparte_3 contratto di locazione di immobile a uso abitativo del 10 ottobre 2017, per sentirli condannare in solido al pagamento dei canoni di locazione scaduti e oneri condominiali, dell'indennità di occupazione dall'01/02/22 al 31/03/22 e al risarcimento dei danni prodotti nel periodo di godimento dell'immobile eccedenti il normale uso/vetustà.
In particolare, la società ricorrente ha dedotto: che la Società FINPROGEST S.R.L., con atto di permuta e compravendita del 14/11/17 rep. n° 5614 racc. 4351 Notaio Dr. ha ceduto Persona_1
a titolo di permuta alla la piena Parte_1 proprietà di un complesso immobiliare ad uso commerciale, direzionale e abitativo posto in Prato, tra
Via della Sirena, Via Guizzelmi, Largo Giosuè Carducci e Vicolo del Casino, tra cui era compreso l'immobile concesso in godimento alla resistente in forza del contratto di locazione del 10.10.2017, nel quale la parte acquirente era perciò subentrata;
che il canone mensile (previsto all'art. 6 del contratto) ammontava ad € 10.800,00 (diecimilaottocento/00) annuali, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 900,00 (novecento/00) entro il giorno 05 di ogni mese, oltre oneri condominiali, addebitati mensilmente alla parte conduttrice dall'amministrazione condominiale, a titolo di acconto, salvo conguaglio di fine anno e oltre alle spese di gestione (utenze, manutenzione ordinaria etc.); di aver notificato atto di intimazione per lo sfratto e contestuale citazione per la convalida, iscritto al ruolo in data 01/12/21, R.G. n. 3080/21, visto il mancato pagamento di alcuni canoni di affitto (parte del canone del mese di giugno, mensilità luglio, agosto, settembre ed ottobre 2021, oltre il pagamento degli oneri condominiali per € 497,11 ed imposta di registro annuale per € 112,17), chiedendo ed ottenendo anche ingiunzione di pagamento n. 116/22 del 02/02/22 immediatamente esecutiva per la somma di Euro 4.369,28, oltre canoni ulteriori, oneri accessori e condominiali maturati e maturandi fino alla esecuzione dello sfratto, interessi e accessori;
di aver ottenuto la convalida dello sfratto per morosità con ordinanza del 22.12.2021 del Tribunale di Prato con data di rilascio dell'immobile fissata al 31.01.2022, poi avvenuto in data 31.03.2022; che la le era debitrice delle CP_1 seguenti somme: € 160,00 al residuo del canone del mese di giugno 2021, € 6.300 per canoni scaduti e non pagati da luglio 2021 a gennaio 2022 compresi;
€ 497,11 per oneri condominiali ed € 112,17 imposta di registro annuale, per un totale di € 7.069,28, oltre l'indennità di occupazione per i mesi di febbraio e marzo 2022 per l'importo di € 2.700,00 calcolati ex art. 20 del contratto di locazione
(“indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari ad 1/60 del canone mensile”, dunque 900/60
x 60 gg. = 900,00), oltre ai danni riscontrati nell'immobile eccedenti il degrado dovuto al normale uso dell'immobile quantificati in Euro 20.400,00, oltre Euro 900,00 a titolo di “fermo lavori”.
Si è costituita in giudizio con memoria difensiva e domanda riconvenzionale , Controparte_1 che ha contestato la domanda attorea ed ha eccepito il mancato esperimento della mediazione. Circa
i canoni non pagati e l'indennità di occupazione ha riconosciuto il debito, ferma la contestazione circa la duplicazione del titolo esecutivo costituito oltre alla domanda di cui al ricorso anche dal decreto ingiuntivo ottenuto in seguito alla convalida di sfratto. Ha poi contestato la perizia giurata di parte e l'imputabilità dei danni riscontrati sull'immobile affermando di essersi rivolta, a più riprese, nel corso degli anni, alla proprietà e all' Architetto quale referente di quest'ultima, per Testimone_1 evidenziare alcune problematiche e difettosità dell'immobile, senza alcun apprezzabile risultato. Ha poi osservato che sarebbe stato equo ridurre la penale nella percentuale del 10% del canone mensile di 900,00 euro. Con memoria difensiva ex art. 418 c.p.c., la ricorrente, ribadendo il contenuto del ricorso, ha evidenziato la mancata contestazione del credito derivante dai canoni scaduti ed ha chiarito che il decreto ingiuntivo ottenuto non era stato notificato per cui era divenuto inefficace.
Nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione parte ricorrente ha attivato la procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010, che però non si è conclusa positivamente.
Alla prima udienza di discussione, la parte resistente si è impegnata al pagamento della somma di
Euro 6.169,28 poi avvenuta effettivamente in data 6 luglio 2023 e il Giudice nuovo assegnatario della causa ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. proponendo un ulteriore pagamento onnicomprensivo della somma di Euro 11.000,00 da parte della resistente a favore della ricorrente.
Vista la mancata accettazione della parte il Giudice ha ammesso la CTU per la verifica dello stato dell'immobile. Preso atto dell'impossibilità di svolgere la CTU, visto il mancato consenso del nuovo proprietario dell'immobile, che nelle more era stato alienato, il Giudice ha fissato udienza di discussione, poi rinviata su richiesta delle parti per addivenire ad una soluzione bonaria stragiudiziale.
Falliti gli ulteriori tentativi, all'udienza del 15 ottobre 2025 il Giudice rilevata la regolarità e tempestività delle notifiche nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3 ne ha dichiarato la contumacia. All'esito della discussione orale, il Giudice ha
[...] dato lettura del dispositivo n. 553/2025.
****
1. Sulla domanda di pagamento dei canoni scaduti.
È innanzitutto fondata la domanda di adempimento dei canoni scaduti.
Risulta pacifico il mancato versamento dei canoni di locazione da luglio 2021 a gennaio 2022 compresi, oltre oneri condominiali e imposta di registro. L'importo richiesto, infatti, non è stato contestato, anzi è stato riconosciuto e parzialmente corrisposto. Dunque, tenendo conto della somma versata e comunque accettata dalla ricorrente in acconto sul maggior aver come comunicato a verbale di udienza in data 11.07.2023, la resistente deve essere condannata al pagamento del residuo pari ad euro 940,00.
Peraltro, in caso di domanda giudiziale riguardante una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, sono applicabili anche gli interessi “maggiorati” di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284, IV co. c.c. e D. lgs. n. 231/02. In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile, a fronte di istanza generica degli “interessi legali”, senza ulteriore specificazione (si veda ex multis Cassazione civile, sez. II,
14/02/2002, n. 2149; Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187).
Alla luce di quanto sopra, l'interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale dalle singole scadenze fino alla data del deposito del ricorso introduttivo quello di cui all'art. 1.284, I co. c.c.
(interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale, a decorrere dalla suddetta data e sino alla e fino al soddisfo, il tasso maggiorato previsto dal co.
4. della citata disposizione.
2. Sulla condanna al risarcimento del danno per l'indebita occupazione.
Le stesse considerazioni valgono per l'indennità di occupazione, visto il pacifico riconoscimento della resistente del rilascio tardivo. A tal proposito deve essere applicata anche la penale contrattuale pari ad 1/60 del canone mensile, con conseguente condanna della resistente al versamento di euro
2.700,00.
In merito non sono condivisibili le osservazioni della ricorrente sull'eccessività dell'importo pattuito.
Al riguardo, è stato chiarito che il criterio cui il giudice deve riferirsi per ridurre la penale non è la valutazione della prestazione in sé considerata, ma l'interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione concreta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019, Rv. 656324 – 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8071 del 28/03/2008; Rv. 602378 – 01,
Cass, Sez. 1, Sentenza n. 10626 del 09/05/2007, Rv. 596985 - 01). Peraltro, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 cod. civ. è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (Cass., Sez. L,
Sentenza n. 24166 del 13/11/2006, Rv. 593503 - 01).
Tale valutazione va riferita al momento in cui si è concluso il contratto, e non a quello in cui ne viene chiesto il pagamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11710 del 05/08/2002, Rv. 556660 - 01).
Nel caso di specie, la resistente non ha propriamente circostanziato la propria censura circa l'eccessività della penale al momento della stipulazione del contratto, limitandosi ad osservare che sarebbe stata equa una percentuale più bassa, pari al 10% del canone. Non sono stati dunque offerti elementi per valutare l'eccessività dell'importo, tenuto conto dell'interesse del locatore ad ottenere il bene al momento dello scioglimento del contratto, a maggior ragione quando esso sia dovuto alla morosità del conduttore, come nel caso di specie. In tale contesto, l'applicazione della penale nella misura prevista appare adeguata a compensare lo squilibrio tra le posizioni delle parti determinato dal trattenimento dell'immobile da parte del conduttore moroso. Peraltro, la penale oggetto di esame è stata stabilita in un importo non fisso, ma proporzionale agli inadempimenti della controparte, essendo stata determinata nella misura di 1/60 del canone per ogni giorno di ritardo.
Trattandosi di un debito di valore, avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, sulle somme liquidate a tale titolo spetta al danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi da lucro cessante, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a decorrere dal giorno di verificazione dell'evento dannoso, ossia dalla data dello scioglimento del contratto e per ogni scadenza successiva.
Infatti, gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 cod. civ., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale); con la conseguenza che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 17/09/2015, n. 18243, rv. 636751; Cass. civ. Sez. I,
07/10/2005, n. 19636, rv. 585697).
3. Sulla condanna al risarcimento dei danni all'immobile.
Per quanto concerne la richiesta risarcitoria pari ad euro 20.400,00, la parte ricorrente, producendo la perizia di cui al doc. 6a, ha lamentato: arredi e materiale di vario genere sparsi nei locali dell'immobile, tinteggiatura sfogliata, porte danneggiate, lesione non riparabile del vetro di una finestra, la presenza sulla facciata tergale di una struttura lignea non autorizzata, scarico danneggiato sulla terrazza a tasca, tinteggiatura macchiata e graffiata sulla rampa che conduce all'appartamento, segni di infiltrazioni sull'appartamento sottostante. Ha poi indicato, stimandone analiticamente i costi, le opere necessarie al ripristino: rimozione, trasporto e smaltimento del materiale depositato, ripresa di toppe e intonaci ammalorati, provvista e posa in opera delle porte da sostituire, sostituzione del vetro rotto, smontaggio trasporto e smaltimento della struttura sulla terrazza a tasca, riparazione dello scarico danneggiato, ripristino del soffitto dell'appartamento al piano secondo. A fronte di tali specifiche deduzioni, la parte resistente si è limitata a contestare genericamente il valore probatorio della perizia e l'imputabilità dei danni alla propria condotta (“contesta, in toto, le risultanze della perizia giurata in atti e la riferibilità dei lamentati danni a propria incuria e/o negligenza”).
A tal proposito, l'art. 115 c.p.c. dispone che il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Essendo dunque richiesta una contestazione “specifica” non basta a rendere il fatto controverso una contestazione di mero stile o riferita ad un complesso di fatti non analiticamente determinati;
l'onere di specificità della contestazione, del resto, è direttamente proporzionale alla specificità dell'allegazione contro cui è diretta.
Alla luce dell'art 115 c.p.c., dunque, la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica, e il fatto contestato non ha necessità di prova. Nel caso di specie, a fronte delle specifiche allegazioni di circa i danni Pt_1
e i loro ammontare, la resistente non ha dedotto alcunché: nessuna specifica allegazione è stata effettuata, ad es., circa l'inesistenza dei danni indicati, la loro esorbitanza rispetto al normale deterioramento dell'immobile, la loro genesi o la loro consistenza.
Per tali ragioni, vista la carenza argomentativa della resistente sul punto e il disposto dell'art. 115,
c.p.c., devono ritenersi dimostrati i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, che deve trovare accoglimento sia un punto di an che di quantum.
Anche in questo caso, sull'importo riconosciuto devono essere applicati gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria dal 1° aprile 2022 al soddisfo.
La domanda volta ad ottenere invece un indennizzo da fermo lavori quantificato nell'importo di euro
900,00, pari ad un canone di locazione, non può trovare accoglimento, in quanto non documentata e per tale ragione carente di prova.
Non sono stati forniti dalla ricorrente utili elementi dai quale desumere il danno da mancato godimento dell'immobile, che rientra nella voce di danno da lucro cessante. Nulla, infatti, è stato dedotto sui lavori di manutenzione richiamati e soprattutto sulla perdita economica subita a causa della loro durata.
I fatti costitutivi della domanda, in questo caso, non possono essere posti alla base della decisione, in quanto non contestati, considerato che, al contrario dei danni riportati dall'immobile, il pregiudizio da fermo lavori rientra nell'esclusiva sfera di conoscenza del danneggiato, il quale ha l'onere di offrirne la prova. A tal proposito, vale il principio per cui: “Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre
è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato” (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 25/01/2022, n. 2223, rv. 663641-01).
4. Sulla domanda riconvenzionale.
La resistente, dal canto proprio, ha avanzato domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno dovuto alla compressione del godimento in pendenza del contratto locativo per la presenza di vizi dell'immobile, richiedendo l'applicazione di uno sconto pari al 10% sul canone di locazione.
In merito, l'art. 1578 c.c. prevede che: “Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti
o facilmente riconoscibili”; l'art. 1581 c.c., relativo ai vizi sopravvenuti in pendenza del rapporto, richiama la stessa disposizione.
Nel caso in esame, la resistente ha lamentato la presenza di “Impianto elettrico fatiscente, infiltrazioni di umido in vari punti della casa, porte danneggiate, finestre non coibentate correttamente e una terrazza con gravi problemi di smaltimento delle acque piovane”, corredando le proprie allegazioni con documentazione fotografica.
La resistente, tuttavia, non ha adempiuto ai suoi oneri probatori, limitandosi a descrivere sommariamente i vizi, senza indicarne la consistenza, le ripercussioni subite sul godimento dell'immobile, la loro genesi, o la data della loro insorgenza. Tali lacune assertive non sono colmate dal materiale fotografico prodotto, che non può ritenersi esaustivo, non essendo stato neanche contestualizzato nel tempo.
Peraltro, il contratto al punto 2 recita: “La parte conduttrice dichiara di aver esaminato i locali oggetto del presente contratto e di averli trovati di proprio gradimento adatti al proprio uso ed in perfetto stato di manutenzione, appena imbiancati e restaurati in ogni sua parte a regola d'arte, riconoscendo che sono esenti da qualsiasi difetto che possa influire sulla salute di chi vi abita o limitarne anche parzialmente l'utilizzo”.
Ne discende che al momento della consegna dell'immobile la resistente ha riconosciuto l'assenza di vizi che ha lamentato successivamente, con la conseguenza che la ricostruzione della conduttrice, per essere attendibile, avrebbe dovuto approfondire i profili relativi alla compromissione del godimento dell'immobile (che non sono stati nemmeno sommariamente descritti) e determinare la data della loro sopravvenienza.
Risultano a tal proposito inammissibili i capitoli di prova formulati dalla resistente, in quanto non utili a colmare le lacune assertive indicate. Non ricorrono, per tali ragioni, gli estremi per accogliere la domanda.
5. Conclusioni e regime delle spese.
Per le ragioni indicate, devono essere accolte le domande della parte ricorrente nei limiti specificati e respinta la domanda riconvenzionale della resistente.
La condanna deve essere estesa anche nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
che hanno garantito l'adempimento delle obbligazioni contrattuali (art. 26 del
[...] contratto).
Le spese di lite devono seguire la soccombenza e si liquidano in euro 3.809,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, facendo riferimento ai valori minimi, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, dell'istruttoria meramente documentale e della decisione a seguito di discussione orale senza deposito di memorie;
il tutto oltre esborsi (per euro 264,00), IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. ON , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
a versare in favore di Controparte_3 Parte_1 Parte_1 la somma di euro 940,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1283 co. 1 c.c. dalle
[...] scadenze al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e al tasso di cui all'art. 1283, co. 4
c.c. da tale data al saldo;
2. ON , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
a versare in favore di Controparte_3 Parte_1 la somma di euro 2.700,00, maggiorata di rivalutazione monetaria, dalle singole
[...] scadenze al soddisfo, oltre ad interessi compensativi, al tasso standard, con la medesima decorrenza sulla somma annualmente rivalutata;
3. ON , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a versare in favore di
[...] Parte_1 la somma di euro 20.400,00, maggiorata di rivalutazione monetaria, dal 1° aprile 2022 al
[...] soddisfo, oltre ad interessi compensativi, al tasso standard, con la medesima decorrenza sulla somma annualmente rivalutata;
4. RIGETTA la domanda riconvenzionale;
5. ON , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a rifondere in favore del difensore di
[...] Parte_1 e spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.809,00 per onorari
[...]
e in euro 264,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 14/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2098 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 e a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale con lettura del dispositivo n. 553/2025 del 15 ottobre 2025, vertente tra
(P.Iva ) (c.f. Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Ilaria P.IVA_2
Pacini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
- PARTE RICORRENTE contro
, (C.F: ), con il patrocinio dell'Avv. Luisa Controparte_1 C.F._1
Carlesi, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE RESISTENTE
e contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ), contumaci
[...] C.F._3
- PARTI RESISTENTE
OGGETTO: locazione immobile uso abitativo
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come in atto introduttivo, ossia: “) Condannare la IG.ra ed i garanti Controparte_1 coobligati in solido i IGg.ri e al pagamento della somma di € 7.069,28 Controparte_2 Controparte_3
a titolo di canoni scaduti e oneri condominiali inadempiuti, e/o per quella diversa somma che dovesse risultare di
Giustizia, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
2) Condannare la IG.ra ed i garanti Controparte_1 coobbligati in solido IGg.ri e al pagamento della somma di € 2.700,00 Controparte_2 Controparte_3
e/o in quella diversa somma risultante di Giustizia a titolo di illegittima occupazione dell'immobile protrattasi per il periodo dal 01/02/22 al 31/03/22, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
3) Accertare e dichiarare la sussistenza di danni all'immobile per € 20.400,00 e per l'effetto 4) Accertare e dichiarare l'inadempimento della conduttrice e dei coobbligati in solido in relazione alle obbligazioni dalla medesima assunte avuto riguardo al contratto per cui è causa, con particolare riguardo a quelle di custodia del bene e di sua riconsegna nelle medesime condizioni in cui versava alla data di immissione nel possesso (finanche ex artt.. 1588, 1590 c.c.,) e per l'effetto 5) Condannare la
IG.ra ed i garanti coobbligati in solido IGg.ri e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento della somma di € 20.400,00 a titolo di risarcimento danno e/o quella diversa maggiore o minore somma risultante di Giustizia, a titolo di risarcimento danni per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
6)
Condannare la IG.ra ed i garanti coobbligati in solido IGg.ri e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento della somma di € 900,00 e/o quella diversa maggiore o minore somma risultante di Giustizia
[...]
a titolo di “fermo lavori”, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
Per la parte resistente: come in comparsa di costituzione, ossia:“Voglia l'Ill.mo Giudice adito per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato. In via riconvenzionale: “condannare la ricorrente, per i titoli e le causali di cui alla premessa, al pagamento della somma di euro 4.500,00 o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia anche in esito ad espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.In via istruttoria: Si chiede ammettersi interrogatorio formale della ricorrente e prova per testi sui seguenti capitoli:1)“DCV che la IG.ra , a far data dalla fine del 2017, vi riferiva dei numerosi disagi presenti CP_1 nell'immobile oggetto di locazione” 2)“DCV che la stessa Vi chiedeva di intervenire per sanare le copiose infiltrazioni sulla terrazza, le macchie di umido e le altre difettosità documentate nelle foto che Vi si mostrano (doc. da 4 a 22)”Si indica a teste l'Architetto ”. Testimone_1
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis e ss. cpc quale parte locatrice, ha convenuto Parte_1 in giudizio la IG.ra , quale conduttrice, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, quali garanti delle obbligazioni della conduttrice, in forza del Controparte_3 contratto di locazione di immobile a uso abitativo del 10 ottobre 2017, per sentirli condannare in solido al pagamento dei canoni di locazione scaduti e oneri condominiali, dell'indennità di occupazione dall'01/02/22 al 31/03/22 e al risarcimento dei danni prodotti nel periodo di godimento dell'immobile eccedenti il normale uso/vetustà.
In particolare, la società ricorrente ha dedotto: che la Società FINPROGEST S.R.L., con atto di permuta e compravendita del 14/11/17 rep. n° 5614 racc. 4351 Notaio Dr. ha ceduto Persona_1
a titolo di permuta alla la piena Parte_1 proprietà di un complesso immobiliare ad uso commerciale, direzionale e abitativo posto in Prato, tra
Via della Sirena, Via Guizzelmi, Largo Giosuè Carducci e Vicolo del Casino, tra cui era compreso l'immobile concesso in godimento alla resistente in forza del contratto di locazione del 10.10.2017, nel quale la parte acquirente era perciò subentrata;
che il canone mensile (previsto all'art. 6 del contratto) ammontava ad € 10.800,00 (diecimilaottocento/00) annuali, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 900,00 (novecento/00) entro il giorno 05 di ogni mese, oltre oneri condominiali, addebitati mensilmente alla parte conduttrice dall'amministrazione condominiale, a titolo di acconto, salvo conguaglio di fine anno e oltre alle spese di gestione (utenze, manutenzione ordinaria etc.); di aver notificato atto di intimazione per lo sfratto e contestuale citazione per la convalida, iscritto al ruolo in data 01/12/21, R.G. n. 3080/21, visto il mancato pagamento di alcuni canoni di affitto (parte del canone del mese di giugno, mensilità luglio, agosto, settembre ed ottobre 2021, oltre il pagamento degli oneri condominiali per € 497,11 ed imposta di registro annuale per € 112,17), chiedendo ed ottenendo anche ingiunzione di pagamento n. 116/22 del 02/02/22 immediatamente esecutiva per la somma di Euro 4.369,28, oltre canoni ulteriori, oneri accessori e condominiali maturati e maturandi fino alla esecuzione dello sfratto, interessi e accessori;
di aver ottenuto la convalida dello sfratto per morosità con ordinanza del 22.12.2021 del Tribunale di Prato con data di rilascio dell'immobile fissata al 31.01.2022, poi avvenuto in data 31.03.2022; che la le era debitrice delle CP_1 seguenti somme: € 160,00 al residuo del canone del mese di giugno 2021, € 6.300 per canoni scaduti e non pagati da luglio 2021 a gennaio 2022 compresi;
€ 497,11 per oneri condominiali ed € 112,17 imposta di registro annuale, per un totale di € 7.069,28, oltre l'indennità di occupazione per i mesi di febbraio e marzo 2022 per l'importo di € 2.700,00 calcolati ex art. 20 del contratto di locazione
(“indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari ad 1/60 del canone mensile”, dunque 900/60
x 60 gg. = 900,00), oltre ai danni riscontrati nell'immobile eccedenti il degrado dovuto al normale uso dell'immobile quantificati in Euro 20.400,00, oltre Euro 900,00 a titolo di “fermo lavori”.
Si è costituita in giudizio con memoria difensiva e domanda riconvenzionale , Controparte_1 che ha contestato la domanda attorea ed ha eccepito il mancato esperimento della mediazione. Circa
i canoni non pagati e l'indennità di occupazione ha riconosciuto il debito, ferma la contestazione circa la duplicazione del titolo esecutivo costituito oltre alla domanda di cui al ricorso anche dal decreto ingiuntivo ottenuto in seguito alla convalida di sfratto. Ha poi contestato la perizia giurata di parte e l'imputabilità dei danni riscontrati sull'immobile affermando di essersi rivolta, a più riprese, nel corso degli anni, alla proprietà e all' Architetto quale referente di quest'ultima, per Testimone_1 evidenziare alcune problematiche e difettosità dell'immobile, senza alcun apprezzabile risultato. Ha poi osservato che sarebbe stato equo ridurre la penale nella percentuale del 10% del canone mensile di 900,00 euro. Con memoria difensiva ex art. 418 c.p.c., la ricorrente, ribadendo il contenuto del ricorso, ha evidenziato la mancata contestazione del credito derivante dai canoni scaduti ed ha chiarito che il decreto ingiuntivo ottenuto non era stato notificato per cui era divenuto inefficace.
Nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione parte ricorrente ha attivato la procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010, che però non si è conclusa positivamente.
Alla prima udienza di discussione, la parte resistente si è impegnata al pagamento della somma di
Euro 6.169,28 poi avvenuta effettivamente in data 6 luglio 2023 e il Giudice nuovo assegnatario della causa ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. proponendo un ulteriore pagamento onnicomprensivo della somma di Euro 11.000,00 da parte della resistente a favore della ricorrente.
Vista la mancata accettazione della parte il Giudice ha ammesso la CTU per la verifica dello stato dell'immobile. Preso atto dell'impossibilità di svolgere la CTU, visto il mancato consenso del nuovo proprietario dell'immobile, che nelle more era stato alienato, il Giudice ha fissato udienza di discussione, poi rinviata su richiesta delle parti per addivenire ad una soluzione bonaria stragiudiziale.
Falliti gli ulteriori tentativi, all'udienza del 15 ottobre 2025 il Giudice rilevata la regolarità e tempestività delle notifiche nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3 ne ha dichiarato la contumacia. All'esito della discussione orale, il Giudice ha
[...] dato lettura del dispositivo n. 553/2025.
****
1. Sulla domanda di pagamento dei canoni scaduti.
È innanzitutto fondata la domanda di adempimento dei canoni scaduti.
Risulta pacifico il mancato versamento dei canoni di locazione da luglio 2021 a gennaio 2022 compresi, oltre oneri condominiali e imposta di registro. L'importo richiesto, infatti, non è stato contestato, anzi è stato riconosciuto e parzialmente corrisposto. Dunque, tenendo conto della somma versata e comunque accettata dalla ricorrente in acconto sul maggior aver come comunicato a verbale di udienza in data 11.07.2023, la resistente deve essere condannata al pagamento del residuo pari ad euro 940,00.
Peraltro, in caso di domanda giudiziale riguardante una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, sono applicabili anche gli interessi “maggiorati” di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284, IV co. c.c. e D. lgs. n. 231/02. In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile, a fronte di istanza generica degli “interessi legali”, senza ulteriore specificazione (si veda ex multis Cassazione civile, sez. II,
14/02/2002, n. 2149; Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187).
Alla luce di quanto sopra, l'interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale dalle singole scadenze fino alla data del deposito del ricorso introduttivo quello di cui all'art. 1.284, I co. c.c.
(interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale, a decorrere dalla suddetta data e sino alla e fino al soddisfo, il tasso maggiorato previsto dal co.
4. della citata disposizione.
2. Sulla condanna al risarcimento del danno per l'indebita occupazione.
Le stesse considerazioni valgono per l'indennità di occupazione, visto il pacifico riconoscimento della resistente del rilascio tardivo. A tal proposito deve essere applicata anche la penale contrattuale pari ad 1/60 del canone mensile, con conseguente condanna della resistente al versamento di euro
2.700,00.
In merito non sono condivisibili le osservazioni della ricorrente sull'eccessività dell'importo pattuito.
Al riguardo, è stato chiarito che il criterio cui il giudice deve riferirsi per ridurre la penale non è la valutazione della prestazione in sé considerata, ma l'interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione concreta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019, Rv. 656324 – 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8071 del 28/03/2008; Rv. 602378 – 01,
Cass, Sez. 1, Sentenza n. 10626 del 09/05/2007, Rv. 596985 - 01). Peraltro, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 cod. civ. è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (Cass., Sez. L,
Sentenza n. 24166 del 13/11/2006, Rv. 593503 - 01).
Tale valutazione va riferita al momento in cui si è concluso il contratto, e non a quello in cui ne viene chiesto il pagamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11710 del 05/08/2002, Rv. 556660 - 01).
Nel caso di specie, la resistente non ha propriamente circostanziato la propria censura circa l'eccessività della penale al momento della stipulazione del contratto, limitandosi ad osservare che sarebbe stata equa una percentuale più bassa, pari al 10% del canone. Non sono stati dunque offerti elementi per valutare l'eccessività dell'importo, tenuto conto dell'interesse del locatore ad ottenere il bene al momento dello scioglimento del contratto, a maggior ragione quando esso sia dovuto alla morosità del conduttore, come nel caso di specie. In tale contesto, l'applicazione della penale nella misura prevista appare adeguata a compensare lo squilibrio tra le posizioni delle parti determinato dal trattenimento dell'immobile da parte del conduttore moroso. Peraltro, la penale oggetto di esame è stata stabilita in un importo non fisso, ma proporzionale agli inadempimenti della controparte, essendo stata determinata nella misura di 1/60 del canone per ogni giorno di ritardo.
Trattandosi di un debito di valore, avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, sulle somme liquidate a tale titolo spetta al danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi da lucro cessante, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a decorrere dal giorno di verificazione dell'evento dannoso, ossia dalla data dello scioglimento del contratto e per ogni scadenza successiva.
Infatti, gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 cod. civ., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale); con la conseguenza che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 17/09/2015, n. 18243, rv. 636751; Cass. civ. Sez. I,
07/10/2005, n. 19636, rv. 585697).
3. Sulla condanna al risarcimento dei danni all'immobile.
Per quanto concerne la richiesta risarcitoria pari ad euro 20.400,00, la parte ricorrente, producendo la perizia di cui al doc. 6a, ha lamentato: arredi e materiale di vario genere sparsi nei locali dell'immobile, tinteggiatura sfogliata, porte danneggiate, lesione non riparabile del vetro di una finestra, la presenza sulla facciata tergale di una struttura lignea non autorizzata, scarico danneggiato sulla terrazza a tasca, tinteggiatura macchiata e graffiata sulla rampa che conduce all'appartamento, segni di infiltrazioni sull'appartamento sottostante. Ha poi indicato, stimandone analiticamente i costi, le opere necessarie al ripristino: rimozione, trasporto e smaltimento del materiale depositato, ripresa di toppe e intonaci ammalorati, provvista e posa in opera delle porte da sostituire, sostituzione del vetro rotto, smontaggio trasporto e smaltimento della struttura sulla terrazza a tasca, riparazione dello scarico danneggiato, ripristino del soffitto dell'appartamento al piano secondo. A fronte di tali specifiche deduzioni, la parte resistente si è limitata a contestare genericamente il valore probatorio della perizia e l'imputabilità dei danni alla propria condotta (“contesta, in toto, le risultanze della perizia giurata in atti e la riferibilità dei lamentati danni a propria incuria e/o negligenza”).
A tal proposito, l'art. 115 c.p.c. dispone che il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Essendo dunque richiesta una contestazione “specifica” non basta a rendere il fatto controverso una contestazione di mero stile o riferita ad un complesso di fatti non analiticamente determinati;
l'onere di specificità della contestazione, del resto, è direttamente proporzionale alla specificità dell'allegazione contro cui è diretta.
Alla luce dell'art 115 c.p.c., dunque, la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica, e il fatto contestato non ha necessità di prova. Nel caso di specie, a fronte delle specifiche allegazioni di circa i danni Pt_1
e i loro ammontare, la resistente non ha dedotto alcunché: nessuna specifica allegazione è stata effettuata, ad es., circa l'inesistenza dei danni indicati, la loro esorbitanza rispetto al normale deterioramento dell'immobile, la loro genesi o la loro consistenza.
Per tali ragioni, vista la carenza argomentativa della resistente sul punto e il disposto dell'art. 115,
c.p.c., devono ritenersi dimostrati i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, che deve trovare accoglimento sia un punto di an che di quantum.
Anche in questo caso, sull'importo riconosciuto devono essere applicati gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria dal 1° aprile 2022 al soddisfo.
La domanda volta ad ottenere invece un indennizzo da fermo lavori quantificato nell'importo di euro
900,00, pari ad un canone di locazione, non può trovare accoglimento, in quanto non documentata e per tale ragione carente di prova.
Non sono stati forniti dalla ricorrente utili elementi dai quale desumere il danno da mancato godimento dell'immobile, che rientra nella voce di danno da lucro cessante. Nulla, infatti, è stato dedotto sui lavori di manutenzione richiamati e soprattutto sulla perdita economica subita a causa della loro durata.
I fatti costitutivi della domanda, in questo caso, non possono essere posti alla base della decisione, in quanto non contestati, considerato che, al contrario dei danni riportati dall'immobile, il pregiudizio da fermo lavori rientra nell'esclusiva sfera di conoscenza del danneggiato, il quale ha l'onere di offrirne la prova. A tal proposito, vale il principio per cui: “Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre
è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato” (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 25/01/2022, n. 2223, rv. 663641-01).
4. Sulla domanda riconvenzionale.
La resistente, dal canto proprio, ha avanzato domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno dovuto alla compressione del godimento in pendenza del contratto locativo per la presenza di vizi dell'immobile, richiedendo l'applicazione di uno sconto pari al 10% sul canone di locazione.
In merito, l'art. 1578 c.c. prevede che: “Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti
o facilmente riconoscibili”; l'art. 1581 c.c., relativo ai vizi sopravvenuti in pendenza del rapporto, richiama la stessa disposizione.
Nel caso in esame, la resistente ha lamentato la presenza di “Impianto elettrico fatiscente, infiltrazioni di umido in vari punti della casa, porte danneggiate, finestre non coibentate correttamente e una terrazza con gravi problemi di smaltimento delle acque piovane”, corredando le proprie allegazioni con documentazione fotografica.
La resistente, tuttavia, non ha adempiuto ai suoi oneri probatori, limitandosi a descrivere sommariamente i vizi, senza indicarne la consistenza, le ripercussioni subite sul godimento dell'immobile, la loro genesi, o la data della loro insorgenza. Tali lacune assertive non sono colmate dal materiale fotografico prodotto, che non può ritenersi esaustivo, non essendo stato neanche contestualizzato nel tempo.
Peraltro, il contratto al punto 2 recita: “La parte conduttrice dichiara di aver esaminato i locali oggetto del presente contratto e di averli trovati di proprio gradimento adatti al proprio uso ed in perfetto stato di manutenzione, appena imbiancati e restaurati in ogni sua parte a regola d'arte, riconoscendo che sono esenti da qualsiasi difetto che possa influire sulla salute di chi vi abita o limitarne anche parzialmente l'utilizzo”.
Ne discende che al momento della consegna dell'immobile la resistente ha riconosciuto l'assenza di vizi che ha lamentato successivamente, con la conseguenza che la ricostruzione della conduttrice, per essere attendibile, avrebbe dovuto approfondire i profili relativi alla compromissione del godimento dell'immobile (che non sono stati nemmeno sommariamente descritti) e determinare la data della loro sopravvenienza.
Risultano a tal proposito inammissibili i capitoli di prova formulati dalla resistente, in quanto non utili a colmare le lacune assertive indicate. Non ricorrono, per tali ragioni, gli estremi per accogliere la domanda.
5. Conclusioni e regime delle spese.
Per le ragioni indicate, devono essere accolte le domande della parte ricorrente nei limiti specificati e respinta la domanda riconvenzionale della resistente.
La condanna deve essere estesa anche nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
che hanno garantito l'adempimento delle obbligazioni contrattuali (art. 26 del
[...] contratto).
Le spese di lite devono seguire la soccombenza e si liquidano in euro 3.809,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, facendo riferimento ai valori minimi, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, dell'istruttoria meramente documentale e della decisione a seguito di discussione orale senza deposito di memorie;
il tutto oltre esborsi (per euro 264,00), IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. ON , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
a versare in favore di Controparte_3 Parte_1 Parte_1 la somma di euro 940,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1283 co. 1 c.c. dalle
[...] scadenze al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e al tasso di cui all'art. 1283, co. 4
c.c. da tale data al saldo;
2. ON , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
a versare in favore di Controparte_3 Parte_1 la somma di euro 2.700,00, maggiorata di rivalutazione monetaria, dalle singole
[...] scadenze al soddisfo, oltre ad interessi compensativi, al tasso standard, con la medesima decorrenza sulla somma annualmente rivalutata;
3. ON , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a versare in favore di
[...] Parte_1 la somma di euro 20.400,00, maggiorata di rivalutazione monetaria, dal 1° aprile 2022 al
[...] soddisfo, oltre ad interessi compensativi, al tasso standard, con la medesima decorrenza sulla somma annualmente rivalutata;
4. RIGETTA la domanda riconvenzionale;
5. ON , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a rifondere in favore del difensore di
[...] Parte_1 e spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.809,00 per onorari
[...]
e in euro 264,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 14/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.