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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/11/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. IU dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. MA PE - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 798/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PE Albanese e Pelle Massimo (C.F. ), rappresentato e C.F._2 difeso giusta procura in atti dall'Avv. Alessandro Ferraro
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 10.7.2025 e da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Crotone il 23.8.2018
(trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2018, parte I, serie A, n. 34) e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
10.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti i rapporti economici tra le parti, queste ultime hanno dichiarato che tra di loro è venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso.
Con ordinanza del 5.11.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il 25.7.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
1 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015;
Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi suddetti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio il 6 novembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
MA PE DI Alessandra UL
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. IU dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. MA PE - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 798/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PE Albanese e Pelle Massimo (C.F. ), rappresentato e C.F._2 difeso giusta procura in atti dall'Avv. Alessandro Ferraro
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 10.7.2025 e da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Crotone il 23.8.2018
(trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2018, parte I, serie A, n. 34) e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
10.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti i rapporti economici tra le parti, queste ultime hanno dichiarato che tra di loro è venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso.
Con ordinanza del 5.11.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il 25.7.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
1 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015;
Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi suddetti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio il 6 novembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
MA PE DI Alessandra UL
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