Sentenza 20 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2020, n. 12477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12477 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LI LA nata a [...] il [...] nel procedimento a carico di: TE EL nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2019 del GIUDICE DI PACE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. STASI, per la parte civile, che si riporta ai motivi di ricorso e deposita conclusioni e nota spese;
udito l'Avv. PUTIGNANO, per l'imputata, che chiede che il ricorso presentato nell'interesse della parte civile sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 aprile 2019 dal Giudice di pace di Taranto, che ha prosciolto, ex art. 35 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, RM NA dal reato di minaccia commesso ai danni di ST PE.
2. Contro la pronunzia suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile, che ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, il patrono della parte civile ha lamentato, da una parte, la violazione di legge integrata dal fatto che l'offerta reale era stata formalizzata dopo che era stato aperto il dibattimento e dopo che erano stati sentiti persona offesa e imputato;
dall'altra il vizio di motivazione concernente il fatto che la valutazione si era limitata alla sola congruità dell'offerta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso della parte civile è inammissibile per carenza di interesse. Il Collegio deve, invero, fare applicazione del dictum di Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264238, secondo cui, in tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile. Né smentisce l'applicabilità di detto principio la circostanza che la pronunzia sia intervenuta dopo l'apertura del dibattimento;
come condivisibilmente ritenuto da Sez. 4, n. 1359 del 02/12/2016, dep. 2017, Zhu, Rv. 268876, infatti, il momento in cui la pronunzia interviene non inibisce l'applicazione del principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite, dal momento che la sentenza Sbaiz, per smentire che la parte civile abbia interesse ad impugnare, ha valorizzato esclusivamente l'insuscettibilità di tale pronunzia di determinare, per la parte civile, conseguenze pregiudizievoli in sede extrapenale.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/02/2020. Il Consigliere estensore aola rrelli CCr10-k - E DEPO::\L 1,:iA' 2 P 7773 IL F 'ZìONP.H