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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2023 depositato il 10/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120230004118901 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: in via principale, di annullare l'iscrizione a ruolo, perché illegittima nei termini prospettati;
in via subordinata, di riconoscere la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, sospendendo il processo e rimettendo le questioni alla Corte Costituzionale;
in via ulteriormente subordinata, di disporre l'annullamento parziale dell'iscrizione a ruolo, perché illegittima e/o infondata nei termini prospettati;
con condanna dell'Amministrazione Finanziaria al rimborso di quanto indebitamente percetto nelle more del processo oltre agli interessi come per legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio ex art. 15 del D.
Lgs. n. 546/92.
Resistente: Respingersi il ricorso avversario in quanto infondato per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, confermarsi il provvedimento impugnato;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12/07/2023, depositato il 10/12/2023, il sig. Ricorrente_1 in qualità di responsabile per l'assistenza fiscale (“raf”) con sede in Pordenone, chiede l'annullamento, totale o parziale, del ruolo n.
2023/550110 reso esecutivo in data 14/03/2023, relativo al periodo d'imposta 2017 riguardante l'imposta irpef e relative addizionali regionale e comunale, con interessi e sanzioni, come risulta dalla cartella di pagamento n. 09120230004118901 notificata il 18/05/2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, con ogni necessaria e conseguente statuizione di legge, ivi compresa la condanna dell'Amministrazione Finanziaria al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del processo, aumentate degli interessi di legge, e al pagamento delle spese del giudizio.
Fatto. A seguito dell'attività di “controllo 36 ter” svolto sulle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo d'imposta 2017 al ricorrente sono state notificate n. 259 cartelle di pagamento, dette cartelle, tutte formate dal concessionario, trovano la loro origine ed il loro fondamento nelle somme iscritte a ruolo dalle varie articolazioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate;
tali somme, secondo quanto indicato nelle cartelle, sarebbero “dovute ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997 e dell'articolo 26, commi 3-ter e 3- quater, d.m. n. 164 del 1999”.
Motivi del ricorso
1. Inesistenza della trasgressione. infondatezza totale o parziale della pretesa erariale.
2. Atto emesso da ufficio funzionalmente e territorialmente non competente. illegittimità dell'iscrizione a ruolo.
3. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 472/1997, in specie violazione dell'articolo 16. violazione del contraddittorio e/o lesione del diritto alla difesa. illegittimità dell'atto impugnato.
4. “Favor rei”. applicazione del principio di legalità.
5. In subordine: illegittimità costituzionale della norma in relazione all'articolo 53 costituzione. illegittima sostituzione del debitore d'imposta.
6. In subordine: illegittimità costituzionale della norma in relazione all'articolo 102 costituzione.
7. In subordine: violazione dell'articolo 7 legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente).
8. Illegittimità della norma. violazione del principio di proporzionalità.
9. Omessa applicazione dell'articolo 12 d.lgs. n. 472/1997: concorso di violazioni e continuazione. illegittimità delle sanzioni irrogate.
Si costituiva nel giudizio la Direzione Provinciale di Varese chiedendo il rigetto del ricorso e di confermare la legittimità della cartella di pagamento con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere rigettato. Sul primo motivo di ricorso si evidenzia che sono detraibili le prestazioni sanitarie specialistiche solo quando siano eseguite da personale medico in possesso delle qualifiche professionali richieste (specialista in dermatologia o, comunque, medico abilitato), presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione, anche a prescindere dalla forma giuridica dagli stessi rivestita. Nel caso specifico, la struttura a cui il contribuente si è rivolto, sulla base della documentazione prodotta, non
è riconducibile ad alcuna struttura sanitaria autorizzata. In secondo luogo è la stessa Corte di Cassazione invocata dal ricorrente che con la sentenza n. 27947 del 13 ottobre 2021 ha stabilito la non detraibilità delle prestazioni delle quali ha usufruito il sig. Nominativo_1 in quanto le ricevute presentate all'Ufficio a riprova delle prestazioni ricevute, oltre che essere emesse da un soggetto non sanitario, sono tutte assoggettate ad Iva. Sul secondo motivo col quale ricorrente ritiene che l'atto in contestazione sia stato emesso da ufficio funzionalmente e territorialmente non competente si rileva che per quanto riguarda le modalità di esecuzione del controllo (nel caso di visto di conformità rilasciato dal caf), l'art. 26 del d.m. n. 164/1999 (comma 3 bis e seguenti) prevede che “ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all'agenzia delle entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. l'esito del controllo di cui al comma 3-bis, è comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui a comma 3-bis, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. in tal caso, l'ammontare delle somme dovute è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi. per la riscossione coattiva delle somme si applicano le disposizioni previste dal decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36-ter, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. La Cassazione civile sez. vi, 04/04/2018, n.8402 al riguardo ha statuito, con condivisibili argomentazioni, che nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'agente del servizio di riscossione e cioè nel caso di specie quella di Varese. Nella fattispecie in esame, il controllo formale della dichiarazione presentata dal sig. Nominativo_1 è stato correttamente eseguito dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente nell'anno d'imposta interessato, ovvero dall'ufficio territoriale di Busto Arsizio. Pertanto trattasi di fattispecie diversa da quella del I comma 2 dell'art. 39 del d.lgs. n. 241/1997, richiamato da ricorrente, che fa riferimento alla competenza della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate per l'emanazione dell'atto di contestazione per visto infedele e del successivo atto di irrogazione sanzioni. Inoltre, occorre rilevare che, come da conforme cassazione civile sez. trib., 01/10/2014, n. 20669, per stabilire quale sia il giudice competente a ricevere la proposizione del ricorso introduttivo avverso la cartella di pagamento, nel caso di mancata coincidenza della competenza territoriale dell'ente impositore e del concessionario della riscossione, occorre porre mente al rapporto di dipendenza funzionale che sussiste tra ruolo e cartella;
ne deriva che è competente il giudice del territorio ove insiste l'ente impositore, anche in presenza di una domanda accessoria relativa alla cartella esattoriale. quindi il processo già incardinato non deve essere separato sull'eccezione di merito che riguarda la presunta inesistenza della trasgressione, nonché infondatezza totale o parziale della pretesa erariale.
Il terzo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 472/1997, in specie violazione dell'art. 16. violazione del contraddittorio e/o lesione del diritto alla difesa. illegittimità dell'atto impugnato motivo di ricorso risulta infondato in quanto il rinvio dell'art. 39 del d.lgs. n. 241/97 a cui ricorrente fa riferimento riguarda gli atti di contestazione emessi dalla Direzione regionale e il relativo procedimento è fattispecie diversa da quella che ci occupa. Sui motivi 4, 5 e 6 del ricorso la nuova disposizione, introdotta dal D.L.
4/2019 si applica a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019 (anno d'imposta 2018) mentre la dichiarazione dei redditi oggi in discussione è relativa all'anno d'imposta 2017.
Quanto alla sanzione, va ricordato innanzitutto che la stessa è stata irrogata nella misura del 30% dell'imposta recuperata, secondo le previsioni dello stesso art. 36-ter del dpr 600/73. Ogni altra questione risulta assorbita.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in complessivi 600,00 Euro, oltre accessori di legge.
Così deciso in Varese il 18 settembre 2025
Il Giudice monocratico dott. Antonio Greco
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2023 depositato il 10/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120230004118901 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: in via principale, di annullare l'iscrizione a ruolo, perché illegittima nei termini prospettati;
in via subordinata, di riconoscere la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, sospendendo il processo e rimettendo le questioni alla Corte Costituzionale;
in via ulteriormente subordinata, di disporre l'annullamento parziale dell'iscrizione a ruolo, perché illegittima e/o infondata nei termini prospettati;
con condanna dell'Amministrazione Finanziaria al rimborso di quanto indebitamente percetto nelle more del processo oltre agli interessi come per legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio ex art. 15 del D.
Lgs. n. 546/92.
Resistente: Respingersi il ricorso avversario in quanto infondato per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, confermarsi il provvedimento impugnato;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12/07/2023, depositato il 10/12/2023, il sig. Ricorrente_1 in qualità di responsabile per l'assistenza fiscale (“raf”) con sede in Pordenone, chiede l'annullamento, totale o parziale, del ruolo n.
2023/550110 reso esecutivo in data 14/03/2023, relativo al periodo d'imposta 2017 riguardante l'imposta irpef e relative addizionali regionale e comunale, con interessi e sanzioni, come risulta dalla cartella di pagamento n. 09120230004118901 notificata il 18/05/2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, con ogni necessaria e conseguente statuizione di legge, ivi compresa la condanna dell'Amministrazione Finanziaria al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del processo, aumentate degli interessi di legge, e al pagamento delle spese del giudizio.
Fatto. A seguito dell'attività di “controllo 36 ter” svolto sulle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo d'imposta 2017 al ricorrente sono state notificate n. 259 cartelle di pagamento, dette cartelle, tutte formate dal concessionario, trovano la loro origine ed il loro fondamento nelle somme iscritte a ruolo dalle varie articolazioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate;
tali somme, secondo quanto indicato nelle cartelle, sarebbero “dovute ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997 e dell'articolo 26, commi 3-ter e 3- quater, d.m. n. 164 del 1999”.
Motivi del ricorso
1. Inesistenza della trasgressione. infondatezza totale o parziale della pretesa erariale.
2. Atto emesso da ufficio funzionalmente e territorialmente non competente. illegittimità dell'iscrizione a ruolo.
3. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 472/1997, in specie violazione dell'articolo 16. violazione del contraddittorio e/o lesione del diritto alla difesa. illegittimità dell'atto impugnato.
4. “Favor rei”. applicazione del principio di legalità.
5. In subordine: illegittimità costituzionale della norma in relazione all'articolo 53 costituzione. illegittima sostituzione del debitore d'imposta.
6. In subordine: illegittimità costituzionale della norma in relazione all'articolo 102 costituzione.
7. In subordine: violazione dell'articolo 7 legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente).
8. Illegittimità della norma. violazione del principio di proporzionalità.
9. Omessa applicazione dell'articolo 12 d.lgs. n. 472/1997: concorso di violazioni e continuazione. illegittimità delle sanzioni irrogate.
Si costituiva nel giudizio la Direzione Provinciale di Varese chiedendo il rigetto del ricorso e di confermare la legittimità della cartella di pagamento con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere rigettato. Sul primo motivo di ricorso si evidenzia che sono detraibili le prestazioni sanitarie specialistiche solo quando siano eseguite da personale medico in possesso delle qualifiche professionali richieste (specialista in dermatologia o, comunque, medico abilitato), presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione, anche a prescindere dalla forma giuridica dagli stessi rivestita. Nel caso specifico, la struttura a cui il contribuente si è rivolto, sulla base della documentazione prodotta, non
è riconducibile ad alcuna struttura sanitaria autorizzata. In secondo luogo è la stessa Corte di Cassazione invocata dal ricorrente che con la sentenza n. 27947 del 13 ottobre 2021 ha stabilito la non detraibilità delle prestazioni delle quali ha usufruito il sig. Nominativo_1 in quanto le ricevute presentate all'Ufficio a riprova delle prestazioni ricevute, oltre che essere emesse da un soggetto non sanitario, sono tutte assoggettate ad Iva. Sul secondo motivo col quale ricorrente ritiene che l'atto in contestazione sia stato emesso da ufficio funzionalmente e territorialmente non competente si rileva che per quanto riguarda le modalità di esecuzione del controllo (nel caso di visto di conformità rilasciato dal caf), l'art. 26 del d.m. n. 164/1999 (comma 3 bis e seguenti) prevede che “ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all'agenzia delle entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. l'esito del controllo di cui al comma 3-bis, è comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui a comma 3-bis, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. in tal caso, l'ammontare delle somme dovute è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi. per la riscossione coattiva delle somme si applicano le disposizioni previste dal decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36-ter, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. La Cassazione civile sez. vi, 04/04/2018, n.8402 al riguardo ha statuito, con condivisibili argomentazioni, che nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'agente del servizio di riscossione e cioè nel caso di specie quella di Varese. Nella fattispecie in esame, il controllo formale della dichiarazione presentata dal sig. Nominativo_1 è stato correttamente eseguito dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente nell'anno d'imposta interessato, ovvero dall'ufficio territoriale di Busto Arsizio. Pertanto trattasi di fattispecie diversa da quella del I comma 2 dell'art. 39 del d.lgs. n. 241/1997, richiamato da ricorrente, che fa riferimento alla competenza della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate per l'emanazione dell'atto di contestazione per visto infedele e del successivo atto di irrogazione sanzioni. Inoltre, occorre rilevare che, come da conforme cassazione civile sez. trib., 01/10/2014, n. 20669, per stabilire quale sia il giudice competente a ricevere la proposizione del ricorso introduttivo avverso la cartella di pagamento, nel caso di mancata coincidenza della competenza territoriale dell'ente impositore e del concessionario della riscossione, occorre porre mente al rapporto di dipendenza funzionale che sussiste tra ruolo e cartella;
ne deriva che è competente il giudice del territorio ove insiste l'ente impositore, anche in presenza di una domanda accessoria relativa alla cartella esattoriale. quindi il processo già incardinato non deve essere separato sull'eccezione di merito che riguarda la presunta inesistenza della trasgressione, nonché infondatezza totale o parziale della pretesa erariale.
Il terzo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 472/1997, in specie violazione dell'art. 16. violazione del contraddittorio e/o lesione del diritto alla difesa. illegittimità dell'atto impugnato motivo di ricorso risulta infondato in quanto il rinvio dell'art. 39 del d.lgs. n. 241/97 a cui ricorrente fa riferimento riguarda gli atti di contestazione emessi dalla Direzione regionale e il relativo procedimento è fattispecie diversa da quella che ci occupa. Sui motivi 4, 5 e 6 del ricorso la nuova disposizione, introdotta dal D.L.
4/2019 si applica a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019 (anno d'imposta 2018) mentre la dichiarazione dei redditi oggi in discussione è relativa all'anno d'imposta 2017.
Quanto alla sanzione, va ricordato innanzitutto che la stessa è stata irrogata nella misura del 30% dell'imposta recuperata, secondo le previsioni dello stesso art. 36-ter del dpr 600/73. Ogni altra questione risulta assorbita.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in complessivi 600,00 Euro, oltre accessori di legge.
Così deciso in Varese il 18 settembre 2025
Il Giudice monocratico dott. Antonio Greco