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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3888 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13829/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO Parte_1 P.IVA_1
GIANCARLO, elettivamente domiciliato in LARGO DONEGANI 2 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
, contumace Controparte_1
Co
. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCOCCIA GIANLUCA e CP_3 P.IVA_2
dell'avv. RUBINO DAVIDE ( ; C.F._1 Controparte_4
( ); elettivamente domiciliato in CORSO MILANO, 26 PADOVA, presso il C.F._2
difensore avv. SACCOCCIA GIANLUCA
parti convenute pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento di Parte_2
(cod. fisc. , con sede in via Trieste n. 158 - Zanè,
[...] P.IVA_3 Controparte_5
(prima si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista Controparte_6
dal contratto di leasing n. 855357 del 23 marzo 2006 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione
finanziaria è da intendersi risolto di diritto;
2) in via alternativa, stante il grave inadempimento di Parte_2
(cod. fisc. , con sede in via Trieste n. 158 - Zanè, rispetto agli obblighi di
[...] P.IVA_3
pagamento previsti dal contratto di leasing n. 855357 del 23 marzo 2006, accertare e dichiarare, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento dello stesso
contratto di leasing;
3) in ogni caso, condannare (cod. fisc. Parte_2
), con sede in via Trieste n. 158 - Zanè, e per essa il suo socio unico e amministratore, P.IVA_3
signor (cod. fisc. ), residente in [...] lett. A – Parte_2 C.F._3
36010 Zané (VI), nonché l'occupante senza titolo (cod. fisc. ), in p. CP_7 P.IVA_2 CP_8
con sede legale in via Trieste n. 158 – 36010 Zané (VI), e/o chiunque detenga senza titolo, a restituire
a quale mandataria di l'immobile sito nel Comune di Zanè, Parte_1 Controparte_5
in via Trieste n. 158, piano S1 – T – 1, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Zanè, al foglio 1
M.N., 157, sub. 9, via Trieste n. 158, cat D/1, come meglio descritto nell'atto di compravendita, già
fissando la data per l'avvio dell'esecuzione.
4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
pagina 2 di 10 Cont
Per parte convenuta CP_3
in via pregiudiziale, in rito
per i motivi esposti al paragrafo n. 1 del presente atto, accertare e dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Milano a giudicare le domande formulate da nei confronti di e, per CP_5 CP_7
l'effetto, rimettere le parti avanti al Tribunale di Vicenza;
in via pregiudiziale, in rito
per i motivi esposti al paragrafo n. 2 del presente atto, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva di e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande CP_5
dalla stessa formulate nel presente giudizio;
nel merito, in via principale,
nel caso di mancato accoglimento delle eccezioni formulate in via pregiudiziale, respingere in ogni
caso tutte le domande formulate da nei confronti di poiché infondate in fatto e in CP_5 CP_7
diritto;
nel merito, in via riconvenzionale,
accertare e dichiarare che ha eseguito lavori di manutenzione dell'Immobile per la CP_7
complessiva somma di euro 258.879,18 o per il maggior o minor importo che verrà accertata in corso
di causa e, per l'effetto, condannare a pagare a l'importo di euro 258.879,18 o il CP_5 CP_7
maggior o minor importo che verrà accertato in corso di causa, maggiorato di interessi legali
decorrenti dalla data di esecuzione di ciascuna opera al saldo;
in ogni caso,
spese e compensi di lite interamente rifusi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 10 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e per essa la mandataria Controparte_5 Parte_1
chiedeva fissarsi udienza per vedere accolte le sopra trascritte conclusioni nei confronti di
[...]
e dell'occupante senza titolo Parte_2 CP_7
Il ricorrente in particolare esponeva:
- che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 2 dicembre 2022 tra la società Controparte_9 Controparte_6
Cont e la acquistava a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli Controparte_10
effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti i crediti, vantati dalle cedenti e derivanti da contratti di locazione scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento;
- che della cessione dei crediti di cui sopra veniva pubblicato, ai sensi dell'articolo 7.1, commi 4
e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione, un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, a seguito di atto notarile di trasferimento innanzi al Notaio Per_1
di Milano;
[...]
- che acquistava, pro soluto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo Controparte_5
7.1, commi 4 e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario, con efficacia giuridica alla Data di Cessione, da ciascuna Cedente, i rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing, ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità
dei beni oggetto di tali Contratti di Leasing;
- che tra i predetti beni era presente quello oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 855357, di cui all'odierna controversia giudiziaria;
- che conferiva a apposita procura volta al Controparte_5 Parte_1
reimpossessamento, gestione e valorizzazione dei beni in leasing e dei rapporti giuridici relativi pagina 4 di 10 ai medesimi;
- che in particolare, con atto di compravendita del 23 marzo 2006, Intesa Leasing s.p.a.
acquistava la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Zanè, in via Trieste n. 158,
piano S1 – T – 1, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Zanè, al foglio 1 M.N., 157, sub.
9, via Trieste n. 158, cat D/1;
- che l'immobile veniva acquistato allo scopo di concederlo in locazione finanziaria - con contratto n. 855357/1 del 23 marzo 2006 – a poi divenuta Parte_3
; Parte_2
- che a fronte dell'inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di locazione finanziaria e, in particolare, a quelle relative al pagamento dei canoni, in data 17 dicembre 2008
comunicava all'utilizzatore e ai garanti l'intervenuta risoluzione del contratto, Parte_4
intimando altresì la restituzione dell'immobile;
- che l'immobile oggetto del leasing era attualmente occupato senza alcun titolo dalla società
CP_7
A fronte della cancellazione dal registro delle imprese della convenuta , in sede di Parte_2
prima udienza veniva ordinata la notifica del ricorso al socio unico , il quale rimaneva Parte_2
contumace.
Si costituiva tempestivamente, invece, la convenuta contestando quanto ex adverso CP_7
dedotto e, in particolare, eccependo pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano, in favore del foro di Vicenza: la pattuizione convenzionale del foro tra le parti originarie del contratto era, infatti, res inter alios acta rispetto alla CP_7
La convenuta contestava altresì, in via preliminare nel merito, la carenza di legittimazione attiva della pagina 5 di 10 ricorrente, non essendovi prova della cessione del credito né della proprietà dell'immobile in capo alla stessa.
Avanzava nel merito domanda riconvenzionale in relazione alle spese straordinarie sostenute per l'immobile, per complessivi euro 258.879,18.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza odierna tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla resistente è fondata e va accolta;
CP_7
il ricorso va, invece, rigettato nel merito nei confronti del convenuto contumace, per carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente.
In via pregiudiziale occorre, pertanto, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Vicenza, in relazione alla domanda proposta nei confronti di CP_7
Tale eccezione è stata tempestivamente sollevata nella comparsa di costituzione e risulta fondata.
Nelle proprie difese la resistente precisa che la competenza è del Tribunale di Vicenza, sia che l'azione venga ritenuta azione personale, sia che si tratti di azione reale.
Infatti, la clausola di pattuizione del foro convenzionale, inclusa nel contratto di leasing e richiamata da parte ricorrente, non ha alcun effetto nei confronti della terza , trattandosi di res inter alios CP_7
acta.
La scelta convenzionale del foro di Milano non può pertanto incidere sulla competenza territoriale della domanda nei confronti della terza CP_7
Inoltre, non è applicabile nemmeno il cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., il quale fa riferimento alle “cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a
pagina 6 di 10 giudici diversi”.
Nel caso di specie, si tratta infatti di cause che, ove si applicassero gli articoli 18 e 19 c.p.c., andrebbero incardinate non davanti a giudici diversi, ma entrambe avanti il Tribunale di Vicenza.
Invero, alla luce delle precisazioni della ricorrente, la domanda nei confronti di a inquadrata CP_7
correttamente nell'art. 21 c.p.c.: competente è pertanto il giudice del luogo in cui si trova l'immobile,
ossia il Tribunale di Vicenza.
Va invece rigettata nel merito la domanda del ricorrente nei confronti del convenuto contumace . Pt_2
Infatti, difetta nel merito la legittimazione attiva della ricorrente . Controparte_5
La ricorrente, infatti, ha indicato e fornito documentazione in relazione a una serie di cessioni di crediti,
tra cui dovrebbe rientrare anche quello di cui alla causa odierna, da Intesa San Paolo s.p.a. e Intesa San
Paolo Provis spa a Controparte_5
sostiene nel proprio ricorso che, in data 2.12.2022, avrebbe acquistato “pro soluto, ai sensi del
[...]
combinato disposto dell'articolo 7.1, commi 4 e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica alla data di cessione, da ciascuna cedente, i
rapporti giuridici derivanti dai contratti di leasing, ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente
alla titolarità dei beni oggetto di tali contratti di leasing” producendo il relativo avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 24.12.2022 e un elenco dei rapporti asseritamente ceduti, tra i quali la ricorrente ritiene compreso quello relativo all'immobile oggetto di causa.
La resistente, tuttavia, nella propria comparsa ha contestato, in primo luogo, la mancanza di prova delle singole cessioni, non essendo sufficiente l'avviso in Gazzetta Ufficiale: “non è infatti sufficiente la
produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di
tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto,
pagina 7 di 10 ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter
fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con
precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione”
(cfr. Cass. Civ., 20/07/2023, n. 21821).
In secondo luogo, ha contestato l'evidenza per cui nel contratto di compravendita, come nel CP_7
contratto di leasing, parte acquirente e concedente il leasing sia Intesa Leasing s.p.a., società differente dalle cedenti Intesa San Paolo s.p.a. e Intesa San Paolo Provis s.p.a.
Si tratta, pertanto, di una società completamente estranea rispetto a quelle menzionate nell'avviso prodotto dalla ricorrente sub doc.1.
A fronte della specifica contestazione di relativa alla carenza di legittimazione attiva di CP_7
, il ricorrente non ha provato la propria legittimazione attiva. Pt_1
In particolare, nulla viene detto circa la contestazione secondo la quale contraente originario fosse
Intesa Leasing s.p.a. e non viene provato (né tantomeno allegato) il passaggio da Intesa Leasing s.p.a.
alle due società, Intesa San Paolo s.p.a. e Intesa San Paolo Provis s.p.a., che avrebbero poi ceduto in blocco i crediti a . Controparte_5
Manca, pertanto, la prova della contestata legittimazione attiva, prova che la ricorrente non ha fornito in corso di giudizio.
Trattandosi la legittimazione attiva di questione di merito attinente alla fondatezza della domanda e,
pertanto, necessariamente rimessa al vaglio del giudice, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva
ContContr sollevata dalla convenuta si estende inevitabilmente alla disamina della fondatezza della domanda attore nei confronti dell'altro convenuto contumace.
La domanda della ricorrente nei confronti del socio illimitatamente responsabile va Parte_2
pagina 8 di 10 pertanto respinta nel merito.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, va pronunciata l'incompetenza territoriale in relazione alle domande proposte dalla ricorrente nei confronti di e vanno rigettate le domande attoree nei CP_7
confronti del convenuto , nei termini indicati in motivazione. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della convenuta costituita e, determinate in ragione del valore commerciale del bene oggetto della pretesa azionata (euro CP_7
900.000,00, come emerge dall'atto di compravendita a suo tempo stipulato dalla concedente), si liquidano in complessivi euro 14.559,00 oltre c.p.a., di cui euro 1.800,00 per spese generali ed euro
759,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Vicenza,
relativamente alla domanda proposta da e per essa la mandataria Controparte_5 [...]
nei confronti di Parte_1 CP_7
- indica il termine perentorio di giorni 30 da oggi per la riassunzione della causa davanti al giudice competente;
- dichiara infondata la domanda proposta da e per essa dalla mandataria Controparte_5
nei confronti di;
Parte_1 Parte_2
- condanna la ricorrente e per essa la mandataria a Controparte_5 Parte_1
Co rifondere la resistente . delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 14.559,00 CP_3
oltre c.p.a., di cui euro 1.800,00 per spese generali ed euro 759,00 per rimborso spese.
pagina 9 di 10 Così deciso in Milano il 13 maggio 2025
Il giudice est.
Francesco Ferrari
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13829/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO Parte_1 P.IVA_1
GIANCARLO, elettivamente domiciliato in LARGO DONEGANI 2 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
, contumace Controparte_1
Co
. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCOCCIA GIANLUCA e CP_3 P.IVA_2
dell'avv. RUBINO DAVIDE ( ; C.F._1 Controparte_4
( ); elettivamente domiciliato in CORSO MILANO, 26 PADOVA, presso il C.F._2
difensore avv. SACCOCCIA GIANLUCA
parti convenute pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento di Parte_2
(cod. fisc. , con sede in via Trieste n. 158 - Zanè,
[...] P.IVA_3 Controparte_5
(prima si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista Controparte_6
dal contratto di leasing n. 855357 del 23 marzo 2006 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione
finanziaria è da intendersi risolto di diritto;
2) in via alternativa, stante il grave inadempimento di Parte_2
(cod. fisc. , con sede in via Trieste n. 158 - Zanè, rispetto agli obblighi di
[...] P.IVA_3
pagamento previsti dal contratto di leasing n. 855357 del 23 marzo 2006, accertare e dichiarare, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento dello stesso
contratto di leasing;
3) in ogni caso, condannare (cod. fisc. Parte_2
), con sede in via Trieste n. 158 - Zanè, e per essa il suo socio unico e amministratore, P.IVA_3
signor (cod. fisc. ), residente in [...] lett. A – Parte_2 C.F._3
36010 Zané (VI), nonché l'occupante senza titolo (cod. fisc. ), in p. CP_7 P.IVA_2 CP_8
con sede legale in via Trieste n. 158 – 36010 Zané (VI), e/o chiunque detenga senza titolo, a restituire
a quale mandataria di l'immobile sito nel Comune di Zanè, Parte_1 Controparte_5
in via Trieste n. 158, piano S1 – T – 1, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Zanè, al foglio 1
M.N., 157, sub. 9, via Trieste n. 158, cat D/1, come meglio descritto nell'atto di compravendita, già
fissando la data per l'avvio dell'esecuzione.
4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
pagina 2 di 10 Cont
Per parte convenuta CP_3
in via pregiudiziale, in rito
per i motivi esposti al paragrafo n. 1 del presente atto, accertare e dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Milano a giudicare le domande formulate da nei confronti di e, per CP_5 CP_7
l'effetto, rimettere le parti avanti al Tribunale di Vicenza;
in via pregiudiziale, in rito
per i motivi esposti al paragrafo n. 2 del presente atto, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva di e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande CP_5
dalla stessa formulate nel presente giudizio;
nel merito, in via principale,
nel caso di mancato accoglimento delle eccezioni formulate in via pregiudiziale, respingere in ogni
caso tutte le domande formulate da nei confronti di poiché infondate in fatto e in CP_5 CP_7
diritto;
nel merito, in via riconvenzionale,
accertare e dichiarare che ha eseguito lavori di manutenzione dell'Immobile per la CP_7
complessiva somma di euro 258.879,18 o per il maggior o minor importo che verrà accertata in corso
di causa e, per l'effetto, condannare a pagare a l'importo di euro 258.879,18 o il CP_5 CP_7
maggior o minor importo che verrà accertato in corso di causa, maggiorato di interessi legali
decorrenti dalla data di esecuzione di ciascuna opera al saldo;
in ogni caso,
spese e compensi di lite interamente rifusi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 10 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e per essa la mandataria Controparte_5 Parte_1
chiedeva fissarsi udienza per vedere accolte le sopra trascritte conclusioni nei confronti di
[...]
e dell'occupante senza titolo Parte_2 CP_7
Il ricorrente in particolare esponeva:
- che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 2 dicembre 2022 tra la società Controparte_9 Controparte_6
Cont e la acquistava a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli Controparte_10
effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti i crediti, vantati dalle cedenti e derivanti da contratti di locazione scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento;
- che della cessione dei crediti di cui sopra veniva pubblicato, ai sensi dell'articolo 7.1, commi 4
e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione, un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, a seguito di atto notarile di trasferimento innanzi al Notaio Per_1
di Milano;
[...]
- che acquistava, pro soluto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo Controparte_5
7.1, commi 4 e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario, con efficacia giuridica alla Data di Cessione, da ciascuna Cedente, i rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing, ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità
dei beni oggetto di tali Contratti di Leasing;
- che tra i predetti beni era presente quello oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 855357, di cui all'odierna controversia giudiziaria;
- che conferiva a apposita procura volta al Controparte_5 Parte_1
reimpossessamento, gestione e valorizzazione dei beni in leasing e dei rapporti giuridici relativi pagina 4 di 10 ai medesimi;
- che in particolare, con atto di compravendita del 23 marzo 2006, Intesa Leasing s.p.a.
acquistava la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Zanè, in via Trieste n. 158,
piano S1 – T – 1, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Zanè, al foglio 1 M.N., 157, sub.
9, via Trieste n. 158, cat D/1;
- che l'immobile veniva acquistato allo scopo di concederlo in locazione finanziaria - con contratto n. 855357/1 del 23 marzo 2006 – a poi divenuta Parte_3
; Parte_2
- che a fronte dell'inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di locazione finanziaria e, in particolare, a quelle relative al pagamento dei canoni, in data 17 dicembre 2008
comunicava all'utilizzatore e ai garanti l'intervenuta risoluzione del contratto, Parte_4
intimando altresì la restituzione dell'immobile;
- che l'immobile oggetto del leasing era attualmente occupato senza alcun titolo dalla società
CP_7
A fronte della cancellazione dal registro delle imprese della convenuta , in sede di Parte_2
prima udienza veniva ordinata la notifica del ricorso al socio unico , il quale rimaneva Parte_2
contumace.
Si costituiva tempestivamente, invece, la convenuta contestando quanto ex adverso CP_7
dedotto e, in particolare, eccependo pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano, in favore del foro di Vicenza: la pattuizione convenzionale del foro tra le parti originarie del contratto era, infatti, res inter alios acta rispetto alla CP_7
La convenuta contestava altresì, in via preliminare nel merito, la carenza di legittimazione attiva della pagina 5 di 10 ricorrente, non essendovi prova della cessione del credito né della proprietà dell'immobile in capo alla stessa.
Avanzava nel merito domanda riconvenzionale in relazione alle spese straordinarie sostenute per l'immobile, per complessivi euro 258.879,18.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza odierna tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla resistente è fondata e va accolta;
CP_7
il ricorso va, invece, rigettato nel merito nei confronti del convenuto contumace, per carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente.
In via pregiudiziale occorre, pertanto, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Vicenza, in relazione alla domanda proposta nei confronti di CP_7
Tale eccezione è stata tempestivamente sollevata nella comparsa di costituzione e risulta fondata.
Nelle proprie difese la resistente precisa che la competenza è del Tribunale di Vicenza, sia che l'azione venga ritenuta azione personale, sia che si tratti di azione reale.
Infatti, la clausola di pattuizione del foro convenzionale, inclusa nel contratto di leasing e richiamata da parte ricorrente, non ha alcun effetto nei confronti della terza , trattandosi di res inter alios CP_7
acta.
La scelta convenzionale del foro di Milano non può pertanto incidere sulla competenza territoriale della domanda nei confronti della terza CP_7
Inoltre, non è applicabile nemmeno il cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., il quale fa riferimento alle “cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a
pagina 6 di 10 giudici diversi”.
Nel caso di specie, si tratta infatti di cause che, ove si applicassero gli articoli 18 e 19 c.p.c., andrebbero incardinate non davanti a giudici diversi, ma entrambe avanti il Tribunale di Vicenza.
Invero, alla luce delle precisazioni della ricorrente, la domanda nei confronti di a inquadrata CP_7
correttamente nell'art. 21 c.p.c.: competente è pertanto il giudice del luogo in cui si trova l'immobile,
ossia il Tribunale di Vicenza.
Va invece rigettata nel merito la domanda del ricorrente nei confronti del convenuto contumace . Pt_2
Infatti, difetta nel merito la legittimazione attiva della ricorrente . Controparte_5
La ricorrente, infatti, ha indicato e fornito documentazione in relazione a una serie di cessioni di crediti,
tra cui dovrebbe rientrare anche quello di cui alla causa odierna, da Intesa San Paolo s.p.a. e Intesa San
Paolo Provis spa a Controparte_5
sostiene nel proprio ricorso che, in data 2.12.2022, avrebbe acquistato “pro soluto, ai sensi del
[...]
combinato disposto dell'articolo 7.1, commi 4 e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica alla data di cessione, da ciascuna cedente, i
rapporti giuridici derivanti dai contratti di leasing, ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente
alla titolarità dei beni oggetto di tali contratti di leasing” producendo il relativo avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 24.12.2022 e un elenco dei rapporti asseritamente ceduti, tra i quali la ricorrente ritiene compreso quello relativo all'immobile oggetto di causa.
La resistente, tuttavia, nella propria comparsa ha contestato, in primo luogo, la mancanza di prova delle singole cessioni, non essendo sufficiente l'avviso in Gazzetta Ufficiale: “non è infatti sufficiente la
produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di
tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto,
pagina 7 di 10 ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter
fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con
precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione”
(cfr. Cass. Civ., 20/07/2023, n. 21821).
In secondo luogo, ha contestato l'evidenza per cui nel contratto di compravendita, come nel CP_7
contratto di leasing, parte acquirente e concedente il leasing sia Intesa Leasing s.p.a., società differente dalle cedenti Intesa San Paolo s.p.a. e Intesa San Paolo Provis s.p.a.
Si tratta, pertanto, di una società completamente estranea rispetto a quelle menzionate nell'avviso prodotto dalla ricorrente sub doc.1.
A fronte della specifica contestazione di relativa alla carenza di legittimazione attiva di CP_7
, il ricorrente non ha provato la propria legittimazione attiva. Pt_1
In particolare, nulla viene detto circa la contestazione secondo la quale contraente originario fosse
Intesa Leasing s.p.a. e non viene provato (né tantomeno allegato) il passaggio da Intesa Leasing s.p.a.
alle due società, Intesa San Paolo s.p.a. e Intesa San Paolo Provis s.p.a., che avrebbero poi ceduto in blocco i crediti a . Controparte_5
Manca, pertanto, la prova della contestata legittimazione attiva, prova che la ricorrente non ha fornito in corso di giudizio.
Trattandosi la legittimazione attiva di questione di merito attinente alla fondatezza della domanda e,
pertanto, necessariamente rimessa al vaglio del giudice, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva
ContContr sollevata dalla convenuta si estende inevitabilmente alla disamina della fondatezza della domanda attore nei confronti dell'altro convenuto contumace.
La domanda della ricorrente nei confronti del socio illimitatamente responsabile va Parte_2
pagina 8 di 10 pertanto respinta nel merito.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, va pronunciata l'incompetenza territoriale in relazione alle domande proposte dalla ricorrente nei confronti di e vanno rigettate le domande attoree nei CP_7
confronti del convenuto , nei termini indicati in motivazione. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della convenuta costituita e, determinate in ragione del valore commerciale del bene oggetto della pretesa azionata (euro CP_7
900.000,00, come emerge dall'atto di compravendita a suo tempo stipulato dalla concedente), si liquidano in complessivi euro 14.559,00 oltre c.p.a., di cui euro 1.800,00 per spese generali ed euro
759,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Vicenza,
relativamente alla domanda proposta da e per essa la mandataria Controparte_5 [...]
nei confronti di Parte_1 CP_7
- indica il termine perentorio di giorni 30 da oggi per la riassunzione della causa davanti al giudice competente;
- dichiara infondata la domanda proposta da e per essa dalla mandataria Controparte_5
nei confronti di;
Parte_1 Parte_2
- condanna la ricorrente e per essa la mandataria a Controparte_5 Parte_1
Co rifondere la resistente . delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 14.559,00 CP_3
oltre c.p.a., di cui euro 1.800,00 per spese generali ed euro 759,00 per rimborso spese.
pagina 9 di 10 Così deciso in Milano il 13 maggio 2025
Il giudice est.
Francesco Ferrari
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