TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 28/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3674 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA N.G. CERAOLO 31 C.F._1
98076 PATTI presso lo studio dell'Avv. DI SANTO LUCIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere la ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., per un importo pari a €801,37, erroneamente versato all' in data 17.01.2013 a titolo di onere di CP_2 ricongiunzione, nonostante l'avvenuta estinzione del medesimo debito mediante trattenute stipendiali dal 1.11.2009 al 31.10.2012.
Tale contestazione si inquadra nell'ambito della normativa previdenziale disciplinata dalla legge 29/1979 e del procedimento speciale regolato dagli artt.
442 e ss. c.p.c., volto alla tutela dei diritti soggettivi in materia assistenziale e previdenziale. Dagli atti emerge che l' (ora – gestione dipendenti pubblici) ha Pt_2 CP_2
emesso due distinti provvedimenti di ricongiunzione per il medesimo periodo contributivo di anni 1, mesi 6 e giorni 8. Il primo, risalente al 15.10.2009, ha determinato un onere di €947,30, regolarmente corrisposto tramite trattenute stipendiali. Successivamente, in data 30.12.2012, l'ente previdenziale ha reiterato la richiesta di pagamento per il medesimo periodo, determinando un ulteriore versamento di €801,37 tramite modello F24.
Poiché il secondo pagamento si è rivelato superfluo, la ricorrente ha domandato la restituzione della somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a fronte dell'illegittima duplicazione della richiesta contributiva.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto l'indebito versamento e ha CP_2 dichiarato di aver già predisposto il rimborso dell'importo in contestazione. Sulla base di tale ammissione, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con contestuale compensazione delle spese processuali.
L'istruttoria conferma che la ricorrente ha sostenuto un doppio pagamento per il medesimo periodo contributivo, integrando così un'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. La successiva dichiarazione dell' circa la predisposizione CP_2 del rimborso comporta il venir meno dell'interesse ad una pronuncia di condanna di merito, giustificando la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, la consolidata giurisprudenza stabilisce che la cessazione della materia del contendere non determina automaticamente la compensazione delle spese di lite, imponendo al giudice una valutazione della condotta processuale delle parti.
Nel caso di specie, la necessità di avviare un contenzioso per ottenere la restituzione di un importo non dovuto, già riconosciuto dall'ente previdenziale, giustifica la condanna dell' alla rifusione delle spese di giudizio. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l' alla restituzione della somma di €801,37 in favore della CP_2
ricorrente;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_2 complessivi € 500,00, oltre accessori di legge con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente;
Così deciso in Patti 28/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo