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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. AN D'ON Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere di cui il primo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1093/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Tirnetta (C.F.: C.F._1
; pec: ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Sciacca (AG) in Via Bevaio n.
22 appellante contro
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Sclafani (C.F. C.F._3
; pec: ed elettivamente C.F._4 Email_2
domiciliata presso il suo studio sito a Sciacca (AG) in Via Sant'Agata dei Goti n. 20 appellata con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE 1 *****
Conclusioni per l'appellante:
Voglia L'Ecc.ma Corte D'Appello: respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta,
- Preliminarmente, fissare la data di comparizione delle parti;
Nel merito:
- in accoglimento integrale del presente appello, revocare l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra , sia perché ha piena capacità lavorativa e sia per CP_1 la brevità della durata del rapporto coniugale;
- in accoglimento integrale del presente appello, ritenere e dichiarare che il sig.
non deve corrispondere il mantenimento in favore della sig.ra Parte_1 [...]
; CP_1
- sempre in riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'appellata al pagamento delle spese vive ed i compensi professionali sia del giudizio di primo grado, che del presente giudizio.
In via istruttoria:
Ammettere la produzione documentale versata nel giudizio di primo grado e contenuta nel suo fascicolo di parte.
Conclusioni per l'appellata:
Voglia L'Ecc.ma Corte D'Appello:
Nel merito:
-rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. , in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
10/2025 emessa dal Tribunale di Sciacca in data 10.01.2025;
-accertare e dichiarare l'inadempimento dell'appellante al pagamento dell'assegno di mantenimento a decorrere dal mese di luglio 2025, condannandolo al versamento delle somme arretrate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
-condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio.
Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione, anche in dipendenza del comportamento processuale di Controparte.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
2 Chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 10/2025 del 10.01.2025, il Tribunale di Sciacca, su ricorso di nei confronti della moglie Parte_1 CP_1
- ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, i quali avevano contratto matrimonio il 9.01.2015;
- ha rigettato la domanda avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente, nonché la domanda di costituzione del diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. avanzata dalla resistente;
- ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 della resistente un assegno di mantenimento di € 150,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT
F.O.I.;
- ha infine compensato integralmente tra le parti le spese processuali.
2. Proposto appello dal , con atto depositato il 28.05.2025, nel Parte_1 contradditorio con la , costituita e resistente, e col P.G., il procedimento, CP_1
svoltosi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con decreto presidenziale del 31 maggio 2025, è stato rimesso all'udienza del 14 novembre
2025 e assunto in deliberazione in pari data senza assegnazione di termini poiché non previsti dal rito, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appellante censura il provvedimento impugnato nella parte relativa alla previsione di un assegno mensile posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
4. Lamenta, in particolare, che il giudice di prime cure ha previsto tale assegno nonostante la breve durata della vita coniugale e la capacità lavorativa della resistente, evidenziando che, pur in presenza di un'accertata riduzione della stessa, essa svolgerebbe attività di badante presso l'abitazione di un'anziana signora, che le garantirebbe quindi una propria fonte di reddito, tanto è vero che, successivamente alla separazione, ha acquistato una nuova autovettura, di cui risulta piena proprietaria.
5. Rileva, in proposito, che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, 3 nell'ambito dei giudizi di separazione personale, nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita, e dunque la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo, non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento.
6. Richiama l'attenzione della Corte anche sul fatto che, nel caso di specie, non risulterebbe ravvisabile alcun effettivo squilibro economico tra le parti, né tanto meno l'appellata avrebbe fornito elementi di prova idonei a dimostrare il contributo apportato alla formazione del patrimonio comune e personale del nucleo familiare, ovvero l'insussistenza di adeguati redditi propri, e la relativa incapacità oggettiva di procurarseli da sola, sì da eventualmente giustificare il riconoscimento dell'assegno de quo, anche nella sua componente assistenziale.
7. L'appellante, infine, con le note di trattazione scritta del 12.11.2025, insiste nell'ammissione della documentazione aggiornata ai sensi dell'art. 473bis12, co. 3,
c.p.c., precisando al riguardo che, pur percependo uno stipendio mensile pari a €
800,00, a seguito dell'assunzione presso la società “Sud Commercio s.r.l.”, risulta tuttavia gravato da diverse spese, in quanto sostiene il pagamento delle rate di alcuni prestiti accesi dalla moglie;
sottolinea, inoltre, che, al fine di far fronte al pagamento della quota del 50 % della he la moglie si è rifiutata di corrispondere, relativa Pt_2 agli anni dal 2019 al 2024, ha dovuto chiedere al un piano Controparte_2
rateizzato, pertanto, il mancato pagamento, anche solo di una rata, determinerebbe la revoca dal beneficio stesso, ragione per la quale non ha corrisposto, per qualche mese, il contributo al mantenimento all'appellata.
8. Ora: La separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno 4 di divorzio (Cass. n. 12196/2017).
9. È altrettanto pacifico che, ai sensi dell'art. 156 comma 2 c.c., il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n. 605/2017).
10. È stato altresì recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che nel quadro normativo del codice civile, la separazione dei coniugi ha funzione conservativa, pur se la legge sul divorzio le ha affiancato anche una funzione dissolutiva, in quanto nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto anche con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché il diritto all'assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale fintanto che il matrimonio non sia sciolto, e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia, deve rilevarsi che l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato (Cass. n. 234/2025).
11. Ancora, per quel che qui rileva, secondo la giurisprudenza di legittimità, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva rispetto al diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti, semmai, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. 1162/2017). 5 12. Non di meno, con successivi approfondimenti e puntualizzazioni, la Suprema
Corte ha altresì messo in luce che nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio ( nel caso di specie aveva avuto una durata pari a 28 giorni), in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita, e dunque la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come "affectio coniugalis”, non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento (Cass. n. 402/2018).
13. In merito poi al riparto dell'onere probatorio, va ricordato che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (Cass. n. 17136/2004).
14. Orbene: Così delineato il perimetro normativo di riferimento, interpretato alla luce di consolidati indirizzi giurisprudenziali, va rilevato che, nel caso in esame, alla luce delle condizioni economiche delle parti, in relazione alle quali il Parte_1 gode senz'altro di una posizione reddituale più favorevole, sussistono i presupposti idonei a legittimare la previsione di un assegno mensile in favore dell'appellata, sicché deve confermarsi a carico del l'obbligo di corrispondere alla Parte_1 [...]
la somma mensile pari a € 150,00 a titolo di mantenimento della stessa, poiché, CP_1
seppure lo scenario economico risulta parzialmente mutato rispetto a quello vigente all'epoca del giudizio di primo grado, vista l'attuale condizione di occupazione lavorativa dell'appellante, appare tuttavia opportuno confermare la stessa misura economica stabilita in prime cure, tenuto conto del modesto reddito dell'appellante e delle spese di cui risulta onerato, nonché in assenza di una richiesta di reformatio in melius da parte della beneficiaria.
15. Va infatti osservato che, per quanto concerne la situazione reddituale delle parti: il , stando alla documentazione in atti, a decorrere dal mese di Parte_1 febbraio 2025, percepisce un reddito mensile netto pari a € 800,00 a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato e parziale per sedici ore settimanali presso la 6 “Sud Commercio s.r.l.”, e risulta altresì titolare di proprietà immobiliari, anche se modeste;
l'appellata, la cui ridotta capacità lavorativa dal 34 % al 73% è dimostrata dalla certificazione rilasciata dalla Commissione Medica dell'INPS, risulta, invece, priva di redditi e nell'impossibilità di procurarseli, essendo peraltro rimasta indimostrata la circostanza, dedotta dall'appellante, relativa allo svolgimento dell'attività di badante.
16. Va altresì evidenziato che, nel caso in esame, la durata del vincolo coniugale, pari a circa 8 anni, tenuto conto che le parti hanno contratto matrimonio nel 2015 e sono comparse per la prima udienza innanzi al Presidente nel giugno 2023, non può certamente ritenersi di così breve durata da non aver consentito l'instaurazione di una comunione spirituale e materiale, tale da assumere, secondo l'appellante, efficacia preclusiva rispetto al riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento, potendo, semmai, assumere rilievo ai fini della determinazione della misura economica, laddove, come nel caso in esame, ricorrano gli elementi costitutivi del diritto de quo.
17. Deve infine dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata dall'appellata, avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento dell'appellante al pagamento dell'assegno di mantenimento a decorrere dal mese di luglio 2025, e la conseguente condanna al versamento delle somme arretrate, dovendo essere proposta nella sede più opportuna, diversa dal presente giudizio.
18. La grave fragilità economica delle parti consente di ritenere sussistenti le eccezionali ragioni in presenza delle quali è legittima la compensazione delle spese processuali.
19. Deve darsi atto, in ultimo, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del T.U. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante del versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il P.G., conferma la sentenza n. 10/2025 del Tribunale di Sciacca del 10.01.2025, impugnata da , con ricorso depositato il 28.05.2025, nei Parte_1
confronti di CP_1
Dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.
7 Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile della Corte di Appello, il 14 novembre 2025.
Il Presidente est.
AN D'ON
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
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