Decreto cautelare 4 aprile 2026
Sentenza breve 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 06/05/2026, n. 8371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8371 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04013/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4013 del 2026, proposto da
CI ER RI con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Angelo Supino che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A ISTANBUL, in persona del Console p.t. - non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento protocollo n. 20250040956 del 02/02/26 con cui il AT Generale d’Italia ad Istanbul ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per studio presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. IC AV;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che:
- in via pregiudiziale, deve essere disattesa l’eccezione con cui la difesa erariale ha prospettato l’inammissibilità del ricorso per difetto di idonea procura;
- il mandato prodotto dalla parte ricorrente, infatti, risulta supportato da idonea Apostille;
- nel merito, poi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- la parte ricorrente impugna il provvedimento protocollo n. 20250040956 del 02/02/26 con cui il AT Generale d’Italia ad Istanbul ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per studio per l’insufficienza delle risorse finanziarie e patrimoniali necessarie per comprovare la finalità del soggiorno (in particolare, il provvedimento evidenzia che la madre del richiedente non ha prestato garanzie e che il padre presenta uno stipendio di 2.900 euro ed un conto di 971 euro);
- con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente deduce:
1) l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il richiedente sarebbe in possesso dei requisiti economici richiesti dalla normativa vigente avendo “ dimostrato alla rappresentanza diplomatica che a disposizione del ricorrente per il primo anno di studi si è reso disponibile un credito liquido ed immediatamente disponibile di oltre 10.000,00 euro, a titolo di depositi bancari, nonché una garanzia mensile a titolo di retribuzione di circa 4.000,00 euro ” (pag. 4 dell’atto introduttivo);
2) l’eccesso di potere in quanto la rappresentanza diplomatica avrebbe negato il visto ritenendo insufficiente la disponibilità dei mezzi economici, nonostante la documentazione prodotta dallo studente attestasse risorse di gran lunga superiori ai parametri minimi fissati dalla Circolare MUR 2025/2026;
3) l’illegittimità della mancata considerazione della borsa di studio di cui usufruisce il ricorrente;
4) il mancato espletamento del colloquio da ritenersi indispensabile anche al fine di sanare eventuali carenze istruttorie;
- i motivi sono infondati;
- il provvedimento impugnato, infatti, risulta adeguatamente motivato con riferimento all’accertata insussistenza di fonti di reddito idonee, in concreto, a garantire la veridicità della finalità di studio per la quale è stato richiesto il visto d’ingresso e ad escludere il rischio migratorio;
- in quest’ottica, il reddito del padre del richiedente (circa duemila euro) è stato correttamente ritenuto insufficiente dal AT anche in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare (composto anche dal coniuge e quattro figli) e della presumibile destinazione di gran parte di tale reddito al mantenimento dei componenti stessi;
- nello stesso senso va rilevato che il padre del ricorrente è titolare di un conto corrente sul quale risultano depositati 960 euro;
- significativa rilevanza non assume nemmeno l’estratto del conto corrente presso la Ziraat Bankasi perché lo stesso riporta un unico versamento effettuato in concomitanza con la presentazione della richiesta di visto e, per di più, in contanti e privo dell’indicazione delle movimentazioni bancarie da cui desumere l’andamento del rapporto;
- la borsa di studio regionale menzionata nel ricorso costituisce un sussidio che conferma la precarietà economica del ricorrente e della cui erogazione, per altro, non vi è certezza una volta che il richiedente si trasferisca all’estero;
- inoltre, la titolarità di immobili costituisce circostanza dalla parte ricorrente presumibilmente non versata nel procedimento dal momento che non è stata nemmeno posta a fondamento del ricorso ma esplicitata nella sola memoria depositata il 24/04/26;
- ne consegue che, anche alla luce dell’importo che la parte ricorrente ha dichiarato di dovere sostenere per la locazione annuale dell’alloggio (oltre 5 mila euro), la valutazione del AT è immune dalle censure dedotte;
- in quest’ottica, contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente, l’amministrazione ha il potere di valutare la situazione finanziaria complessiva del richiedente anche a prescindere dai parametri previsti dalla Circolare MIUR menzionata nel gravame, spettando alla parte richiedente, come previsto dall’art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98, l’onere di depositare “ idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza ” e, per tale via, dimostrare l’insussistenza del rischio migratorio;
- pertanto, il AT nella fattispecie ha correttamente valutato le risultanze documentali emergenti dall’istruttoria ed ha specificamente evidenziato nel provvedimento impugnato le ragioni poste a fondamento del diniego;
- da ultimo, il colloquio costituisce oggetto di una facoltà dell’amministrazione non essendone prevista l’obbligatorietà da alcuna norma vigente. Per altro, il ricorrente non adduce significativi elementi da cui desumere che, a seguito del colloquio, l’esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso applicandosi così alla fattispecie, in ogni caso, la preclusione all’annullamento giurisdizionale prevista dall’art. 2 octies comma 2 l. n. 241/90 in ragione della correttezza sostanziale dell’atto impugnato e della natura procedimentale del vizio dedotto;
- per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- la reiezione del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso
2) condanna la parte ricorrente a pagare, in favore del Ministero degli esteri, le spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro cinquecento/00, oltre accessori di legge, questi ultimi se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AV, Presidente, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC AV |
IL SEGRETARIO