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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 704/2025 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
(cod. fisc. , nata a Parte_1 C.F._1
VL (SUN- Federazione Russa) il 2.6.1968, residente in Vittoria, C.da
Anguilla, s.n.c., ed elettivamente domiciliata in Vittoria, Piazza Giordano
Bruno, 24, presso lo studio dell'Avv. Marilena D'Amico, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Contro
(cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
4.6.1963, residente in [...], alla via C.da Anguilla, n. s.n.c.;
RESISTENTE-contumace
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito, CP_1
, con cui aveva contratto matrimonio in Vittoria, in data 02.08.2006
[...]
- iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria al n. 37 dell'anno 2006, P. I, Ufficio 1 -, e dall'unione con il quale non erano nati figli.
In particolare, la ricorrente assumeva come, a causa di divergenze ed incompatibilità caratteriali, si era evidenziata tra i coniugi una crescente disaffezione, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, nella casa familiare sita in Vittoria, di proprietà esclusiva della stessa;
chiedeva, pertanto, emettersi una sentenza di separazione tra i coniugi, con assegnazione della casa coniugale alla medesima, mentre rinunciava ad ogni forma di mantenimento, stante la sussistenza di redditi propri e adeguati in capo a ciascuna parte.
Il resistente, , sebbene regolarmente citato, non si Controparte_1 costituiva nel giudizio de quo, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza di 4
comparizione dei coniugi, ex art. 473-bis.21 c.p.c., dinanzi al Giudice
Relatore, in data 18.09.2025, sebbene regolarmente citato, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, e, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Il P.M., cui erano inviati gli atti, nulla opponeva.
Ciò premesso, nel merito la domanda di separazione è fondata, e va conseguentemente accolta.
Invero, l'intervenuta separazione di fatto tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata costituzione del resistente nel presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Di contro, rilevato quanto riferito dalla ricorrente circa l'assenza di figli minori, o non economicamente autosufficienti, nati dall'unione coniugale, nessuna pronuncia circa l'assegnazione della casa coniugale, peraltro di proprietà esclusiva della medesima, può essere adottata in questa sede, rimanendo ogni questione circa il relativo possesso regolamentata e soggetta alle ordinarie regole civilistiche.
Nessuna altra condizione risulta avanzata da , Parte_1
avendo la suddetta dedotto la reciproca indipendenza economica dei due coniugi. 5
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe nella contumacia di Controparte_1
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Vittoria, in data 02.08.2006 – atto Controparte_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria al n. 37 dell'anno 2006, P. I, Ufficio 1 -;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso, in Ragusa il 02.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 704/2025 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
(cod. fisc. , nata a Parte_1 C.F._1
VL (SUN- Federazione Russa) il 2.6.1968, residente in Vittoria, C.da
Anguilla, s.n.c., ed elettivamente domiciliata in Vittoria, Piazza Giordano
Bruno, 24, presso lo studio dell'Avv. Marilena D'Amico, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Contro
(cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
4.6.1963, residente in [...], alla via C.da Anguilla, n. s.n.c.;
RESISTENTE-contumace
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito, CP_1
, con cui aveva contratto matrimonio in Vittoria, in data 02.08.2006
[...]
- iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria al n. 37 dell'anno 2006, P. I, Ufficio 1 -, e dall'unione con il quale non erano nati figli.
In particolare, la ricorrente assumeva come, a causa di divergenze ed incompatibilità caratteriali, si era evidenziata tra i coniugi una crescente disaffezione, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, nella casa familiare sita in Vittoria, di proprietà esclusiva della stessa;
chiedeva, pertanto, emettersi una sentenza di separazione tra i coniugi, con assegnazione della casa coniugale alla medesima, mentre rinunciava ad ogni forma di mantenimento, stante la sussistenza di redditi propri e adeguati in capo a ciascuna parte.
Il resistente, , sebbene regolarmente citato, non si Controparte_1 costituiva nel giudizio de quo, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza di 4
comparizione dei coniugi, ex art. 473-bis.21 c.p.c., dinanzi al Giudice
Relatore, in data 18.09.2025, sebbene regolarmente citato, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, e, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Il P.M., cui erano inviati gli atti, nulla opponeva.
Ciò premesso, nel merito la domanda di separazione è fondata, e va conseguentemente accolta.
Invero, l'intervenuta separazione di fatto tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata costituzione del resistente nel presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Di contro, rilevato quanto riferito dalla ricorrente circa l'assenza di figli minori, o non economicamente autosufficienti, nati dall'unione coniugale, nessuna pronuncia circa l'assegnazione della casa coniugale, peraltro di proprietà esclusiva della medesima, può essere adottata in questa sede, rimanendo ogni questione circa il relativo possesso regolamentata e soggetta alle ordinarie regole civilistiche.
Nessuna altra condizione risulta avanzata da , Parte_1
avendo la suddetta dedotto la reciproca indipendenza economica dei due coniugi. 5
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe nella contumacia di Controparte_1
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Vittoria, in data 02.08.2006 – atto Controparte_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria al n. 37 dell'anno 2006, P. I, Ufficio 1 -;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso, in Ragusa il 02.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti 6