Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4578 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' ART VALE.ESENTADA RESINAZIONE E BOLLO 1 1-1991, N.374 (IST.N OVIVE DI PASEY REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 099 Giudier di fall SEZIONE TERZA CIVILE 04 5 7 8 / 03Composta dagli Contratti diole .A. Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 19079/01 10394 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Rep. Dott. IO SEGRETO Rel. Consigliere Ud. 31/01/03 Consigliere C.C.Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PAGANI, in persona del Sindaco pro tempore Sig. IO Donato, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FILIPPO CASTALDI con studio in 84014 NOCERA INFERIORE (SA) PIAZZA D'AMORA 3, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
UFF ITALIA DI LAUDATO DOMENICO & C SNC;
- intimata avverso la sentenza n. 1369/01 del Giudice di pace di INFERIORE, emessa il 27/04/00 e depositata il 2003 NOCERA 30/04/01 (R.G. 4678/00); 241 -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. IO SEGRETO;
udito l'Avvocato Filippo CASTALDI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, confermate in camera di consiglio dal P.M. Dott. Maurizio VELARDI, che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo Il Comune di Pagani proponeva opposizione davanti al giudice di pace di Nocera Inferiore, avverso il decreto ingiuntivo n. 940/00 emesso nei suoi confronti, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di £. 952.850 a titolo di pagamento per fornitura di merce da parte della ditta Ufficio Italia di Laudato Domenico & C. s.n.c., come indicata in fatture. L'opposta resisteva. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 30.4.2001, rigettava l'opposizione, ritenendo che la fornitura della al Comune opponente risultava provata dallamerce documentazione esibita. Avverso questa sentenza il Comune di Pagani proponeva ricorso per cassazione e presentava anche memoria. Non si costituiva l'intimata. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza e del procedimento, poiché il giudice di pace non si è pronunziato sull'eccezione di nullità del rapporto negoziale, per carenza di contratto munito della forma scritta ad substantiam.
2. Con secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1350 e 1421 C.C., nonché violazione dell'art. 97 Cost., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. 3 Assume il ricorrente che nella fattispecie il contratto era nullo, poiché, essendo parte dello stesso la p.a., il contratto doveva essere necessariamente stipulato in forma scritta ad substantiam. Il ricorrente lamenta anche la violazione dell'art. 97 Cost., poiché la forma scritta dei contratti è garanzia di regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
3. Ritiene questa Corte che il motivo sia manifestamente infondato. Va, anzitutto premesso che contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità, il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge assoluta ° mera apparenza della ordinaria) e per carenza motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). L'equità cui fa riferimento l'art. 113, c. 2°, c.p.c. è "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore. G. 4 Non si tratta, quindi, di equità "integrativa" della regola legale, la quale implicherebbe che il giudice di pace sia tenuto, proprio nelle controversie minori, ad individuare anzitutto la disciplina di diritto positivo applicabile in astratto ed a spiegare poi le ragioni per le quali in concreto se ne discosta, con un'attività decisoria che risulterebbe notevolmente più complessa di quella secondo diritto e che sarebbe inspiegabilmente compiuta in un unico grado, considerato il carattere generale dell'inappellabilità delle sentenze pronunziate secondo equità prevista dall'art. 339, c. 2° e 3°, c.p.c.. Da ciò consegue che il giudice di pace allorchè decide secondo equità, non essendo tenuto all'applicazione delle norme di diritto sostanziale, non è tenuto a motivare in merito al mancato accoglimento di eccezioni, con cui si richieda l'applicazione di dette norme di diritto sostanziale. Quanto alla censura relativa alla violazione degli artt. 1350 e 1421 c.c., la stessa è inammissibile, trattandosi di violazione di norme sostanziali. Inoltre va osservato che è infondato anche l'assunto che l'obbligo della forma scritta dei contratti trovi il suo referente nell'art. 97 cost.. Il primo comma di detta norma, infatti, si limita a disporre "1 i pubblici uffici sono organizzati secondo che 5 disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". I principi di legalità, imparzialità e buon andamento norma,dell'azione amministrativa, fissati dalla predetta comportano che nessuna posizione di preminenza o di favore spetti all'amministrazione, se non in virtù di una disposizione di legge e che, quindi, nessun potere pubblico sia configurabile in difetto di una norma attributiva (Cass. 4.12.1975, n. 4010). Da ciò consegue che la violazione da parte dell'amministrazione delle regole di legalità, imparzialità e buon amministrazione costituisce fonte di responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. in relazione al pregiudizio arrecato a posizioni soggettive del privato (Cass. 3.6.1987, n. 4875; Cass. 4.3.1985, n. 1808). Nulla prevede, invece, detta norma in tema di forma dei contratti in cui è parte la P.A. Sennonché, premesso questo punto, va osservato che nel resto l'art. 97 Cost. fissa solo una riserva di legge nell'organizzazione della p.a. (ritenuta peraltro dalla dottrina riserva relativa e non assoluta); ma una volta emesse dette leggi, esse rimangono pur sempre leggi ordinarie e non sono leggi di rango costituzionale né si tratta di "costituzionalizzazione" di leggi ordinarie (ammesso che sia ipotizzabile questa figura, cui faceva 9. riferimento parte della dottrina risalente in relazione alla fattispecie dell'art. Cost.). Da ciò consegue che il giudice di pace, nell'ambito del procedimento secondo equità, non è tenuto all'applicazione di dette leggi ordinarie, ma la decisione andrà emessa secondo l'equità del caso concreto, anche, se per ipotesi principio della norma essa può coincidere con il sostanziale. In altri termini, e con riferimento al caso di specie attinente alla forma dei contratti della P.A., il giudice nell'ambito del giudizio secondo equità, non è di pace, tenuto all'applicazione delle norme relative alla forma di questi contratti, non diversamente da quanto avviene in relazione al disposto di cui agli artt. 1350, 1351 e 1352 C.C.. Sulla base di quanto sopra detto rimane superato l'orientamento di questa corte espresso con sentenza n. 15720 del 13.12.2000, fatto proprio dal ricorrente. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, lì 31 gennaio 2003. Il cons. est. Il Presidente IO Segado 7