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Articolo 4 della Legge 10 giugno 1985, n. 302
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Articolo 3
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Legge 10 giugno 1985, n. 302
Articolo 4 della Legge 10 giugno 1985, n. 302
Versione
27 giugno 1985
Art. 4.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 27 giugno 1985
Vedi fonte istituzionale
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