CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LAINO AURELIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2025 depositato il 27/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19124 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia - Viale Italia 92 19124 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620259001687256000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620259001687256000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620259001687256000 IRPEF-ALTRO
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620259001687256000 IVA-ALIQUOTE 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa.
Resistente: ""
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendo: a) la mancata notifica della cartella di pagamento n. 05620140004101728000, presupposta all'intimazione; b) l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali azionati, concludendo per l'annullamento della pretesa erariale.
Si è costituito l'ufficio in giudizio l'Agenzia delle Entrate, assumendo anche la difesa di Agenzia delle Entrate–
Riscossione, depositando articolate controdeduzioni e documentazione, con cui ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 e, nel merito,
l'infondatezza delle doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dall'Ufficio è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento n. 05620140004101728000 è stata regolarmente notificata alla contribuente in data 19 dicembre 2014, come da relata di notifica prodotta.
Successivamente, per il medesimo credito, sono stati notificati alla ricorrente numerosi atti della riscossione
(richieste di compensazione e precedenti intimazioni di pagamento), mai impugnati nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
Ulteriore elemento di decisiva rilevanza è rappresentato dal fatto che la stessa ricorrente, in data 30 maggio
2019, ha presentato istanza di definizione agevolata (“rottamazione cartelle”), includendo espressamente la cartella oggi contestata, effettuando anche pagamenti parziali, circostanza che dimostra in modo inequivoco la piena conoscenza dell'atto presupposto.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo, sent. n. 6436/2025), l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992, e la sua mancata tempestiva impugnazione comporta la cristallizzazione del credito, con preclusione della possibilità di far valere vizi relativi agli atti presupposti, ivi compresa la prescrizione. Ne discende che le censure sollevate dalla ricorrente, riferite a vizi della cartella di pagamento e a fatti estintivi anteriori all'intimazione, risultano tardive e quindi inammissibili.
Anche a voler prescindere dal rilievo preclusivo sopra evidenziato, le doglianze della ricorrente risultano comunque infondate nel merito. La notifica della cartella è documentalmente provata, mentre la prescrizione non risulta maturata, essendo il termine decennale ex art. 2946 c.c. ripetutamente interrotto da plurimi atti della riscossione regolarmente notificati, nonché dall'istanza di definizione agevolata presentata dalla stessa contribuente.
Deve, altresì, tenersi conto della sospensione dei termini di riscossione disposta dalla normativa emergenziale Covid-19, circostanza che esclude ulteriormente il maturare di qualsivoglia termine prescrizionale. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato nel merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, in rito, e comunque lo rigetta nel merito, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 800,00 onnicomprensive.
La Spezia, li 26 gennaio 2026.
Il Giudice monocraticoAurelio Laino
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LAINO AURELIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2025 depositato il 27/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19124 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia - Viale Italia 92 19124 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620259001687256000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620259001687256000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620259001687256000 IRPEF-ALTRO
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620259001687256000 IVA-ALIQUOTE 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa.
Resistente: ""
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendo: a) la mancata notifica della cartella di pagamento n. 05620140004101728000, presupposta all'intimazione; b) l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali azionati, concludendo per l'annullamento della pretesa erariale.
Si è costituito l'ufficio in giudizio l'Agenzia delle Entrate, assumendo anche la difesa di Agenzia delle Entrate–
Riscossione, depositando articolate controdeduzioni e documentazione, con cui ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 e, nel merito,
l'infondatezza delle doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dall'Ufficio è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento n. 05620140004101728000 è stata regolarmente notificata alla contribuente in data 19 dicembre 2014, come da relata di notifica prodotta.
Successivamente, per il medesimo credito, sono stati notificati alla ricorrente numerosi atti della riscossione
(richieste di compensazione e precedenti intimazioni di pagamento), mai impugnati nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
Ulteriore elemento di decisiva rilevanza è rappresentato dal fatto che la stessa ricorrente, in data 30 maggio
2019, ha presentato istanza di definizione agevolata (“rottamazione cartelle”), includendo espressamente la cartella oggi contestata, effettuando anche pagamenti parziali, circostanza che dimostra in modo inequivoco la piena conoscenza dell'atto presupposto.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo, sent. n. 6436/2025), l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992, e la sua mancata tempestiva impugnazione comporta la cristallizzazione del credito, con preclusione della possibilità di far valere vizi relativi agli atti presupposti, ivi compresa la prescrizione. Ne discende che le censure sollevate dalla ricorrente, riferite a vizi della cartella di pagamento e a fatti estintivi anteriori all'intimazione, risultano tardive e quindi inammissibili.
Anche a voler prescindere dal rilievo preclusivo sopra evidenziato, le doglianze della ricorrente risultano comunque infondate nel merito. La notifica della cartella è documentalmente provata, mentre la prescrizione non risulta maturata, essendo il termine decennale ex art. 2946 c.c. ripetutamente interrotto da plurimi atti della riscossione regolarmente notificati, nonché dall'istanza di definizione agevolata presentata dalla stessa contribuente.
Deve, altresì, tenersi conto della sospensione dei termini di riscossione disposta dalla normativa emergenziale Covid-19, circostanza che esclude ulteriormente il maturare di qualsivoglia termine prescrizionale. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato nel merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, in rito, e comunque lo rigetta nel merito, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 800,00 onnicomprensive.
La Spezia, li 26 gennaio 2026.
Il Giudice monocraticoAurelio Laino