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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4369 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Antonio Ruffino, all'udienza del 06/11/2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2561/2025 r.g. proposta da in persona del suo Amministratore p.t., rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Pietro Caringella, domiciliatario, giusto mandato in calce all'atto di citazione
-opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
-opposta contumace-
CONCLUSIONI
L'opponente ha concluso come da verbale di udienza del 06/11/2025
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 21.02.25, il , Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2025 del 14.01.2025, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma Controparte_1 complessiva di €22.887,68, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori edili di manutenzione straordinaria.
A sostegno della propria opposizione, il debitore ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza del giudice adito, adducendo, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 del contratto di appalto (del 31.07.2024, cfr. all. 1), la sussistenza della competenza arbitrale. In subordine, ha sostenuto l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, in ragione dell'inadempimento imputabile all'appaltatrice, la quale aveva, da un lato, emesso fatture in violazione del cronoprogramma stabilito nel negozio e, dall'altro, arbitrariamente sospeso i lavori di manutenzione sull'immobile (a far data dal 07.10.2024), costringendo il a recedere dal contratto. Parte_1
Alla luce di quanto esposto, l'opponente ha pertanto chiesto: in via preliminare, la declaratoria di incompetenza del giudice adito in favore dell'arbitro e, nel merito, l'annullamento e/o la revoca del d.i. opposto (n. 45/2025), con vittoria delle spese di lite.
I.2.- La rimasta contumace, nonostante la rituale Controparte_1
notifica della citazione.
I.3.- All'udienza di prima trattazione, su richiesta del difensore dell'opponente, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
II.- L'eccezione di incompetenza, preliminarmente formulata dal opponente ai Parte_1
sensi dell'art. 819 ter c.p.c., è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Invero, l'art. 15 del contratto di appalto stipulato il 31.07.24 stabilisce che «ogni controversia che potrà insorgere in ordine all'interpretazione del presente contratto o di singole clausole contenute nello stesso, nonché in ordine all'esecuzione degli obblighi di contratto, sarà risolta e decisa da un
Arbitro che sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bari, su istanza di una o più parti, laddove in tal senso le parti del presente contratto si accordino, anche questo alle modalità e alla procedura da seguire. In caso contrario, sarà definita dal competente Organo Giudiziario (…). Per quanto qui non previsto, il procedimento è regolato dagli artt. 806 ss. c.p.c.».
Dalla lettura della disposizione negoziale emerge la volontà delle parti di subordinare l'efficacia della clausola compromissoria al previo e specifico accordo tra le stesse («laddove in tal senso le parti del presente contratto si accordino»), residuando, in mancanza, la competenza del giudice ordinario.
Nel caso di specie, non avendo l'opponente fornito alcuna prova in ordine all'avveramento di tale condizione, deve ritenersi confermata la competenza del giudice ordinario. III. – Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In tema di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, a più riprese, di chiarire che «ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione (…)» (da ultimo, Cass., 23 gennaio 2025 n. 1701; in senso conforme, ex multis,
Cass., 18 dicembre 2024, n. 33034; Cass., 11 gennaio 2024, n. 11128; Cass., 22 novembre 2021, n.
35962).
Declinando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, è evidente che, mentre il opponente ha paralizzato la pretesa creditoria della società Parte_1 Controparte_1
”, eccependo il suo inadempimento in ordine ai tempi di emissione delle fatture, all'inesatta
[...] esecuzione dei lavori di pitturazione, nonché alla mancata esecuzione delle prestazioni residue,
l'opposta, rimanendo contumace, ha omesso di fornire la prova liberatoria circa l'esatta esecuzione dell'intera obbligazione derivante dal contratto di appalto.
Per tale ragione, non avendo la convenuta/opposta soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., in ordine all'esistenza del credito, posto a fondamento della domanda monitoria, il decreto ingiuntivo n. 45/2025 del 14.01.2025 deve essere revocato.
IV.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra
€5.201,00 e € 26.000, con applicazione dei parametri medi per le sole fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria, esclusa la fase istruttoria.
Sul punto, infatti, non rileva la contumacia dell'opposta, atteso che «ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è
l'aver dato causa al giudizio» (Cass. sent. n. 11899/2019, sent. n. 5561/2021, sent. n. 18584/2022, sent. n. 9448/2022 e «la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace» (in tal senso, Cass. sent. n. 32061/2022, n. 24967/2021, n.
11800/2020, n. 11786/2020.
Scaglione: da € 5.201 a € 26.000
Pt_3 Parte_4 Studio 919,00 // 919,00 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria // // // Decisoria 1701,00 50% 850,50 Totale 2.546,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 21.02.2025, dal
[...] nei confronti di disattesa Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, per quanto di ragione:
a.1) RIGETTA l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bari;
a.2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 45/2025, emesso dal Tribunale di Bari in data 14.01.2025;
b) CONDANNA l'opposta alla rifusione, in favore del Controparte_1
, delle spese processuali, che liquida in Parte_1
€2.547,00, oltre a €145,50 per esborsi e al rimborso forf. spese generali (15% del compenso), IVA
e CPA come per legge.
Bari, 25/11/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Mot, dott.ssa Valentina Sara Ruscigno.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Antonio Ruffino, all'udienza del 06/11/2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2561/2025 r.g. proposta da in persona del suo Amministratore p.t., rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Pietro Caringella, domiciliatario, giusto mandato in calce all'atto di citazione
-opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
-opposta contumace-
CONCLUSIONI
L'opponente ha concluso come da verbale di udienza del 06/11/2025
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 21.02.25, il , Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2025 del 14.01.2025, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma Controparte_1 complessiva di €22.887,68, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori edili di manutenzione straordinaria.
A sostegno della propria opposizione, il debitore ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza del giudice adito, adducendo, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 del contratto di appalto (del 31.07.2024, cfr. all. 1), la sussistenza della competenza arbitrale. In subordine, ha sostenuto l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, in ragione dell'inadempimento imputabile all'appaltatrice, la quale aveva, da un lato, emesso fatture in violazione del cronoprogramma stabilito nel negozio e, dall'altro, arbitrariamente sospeso i lavori di manutenzione sull'immobile (a far data dal 07.10.2024), costringendo il a recedere dal contratto. Parte_1
Alla luce di quanto esposto, l'opponente ha pertanto chiesto: in via preliminare, la declaratoria di incompetenza del giudice adito in favore dell'arbitro e, nel merito, l'annullamento e/o la revoca del d.i. opposto (n. 45/2025), con vittoria delle spese di lite.
I.2.- La rimasta contumace, nonostante la rituale Controparte_1
notifica della citazione.
I.3.- All'udienza di prima trattazione, su richiesta del difensore dell'opponente, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
II.- L'eccezione di incompetenza, preliminarmente formulata dal opponente ai Parte_1
sensi dell'art. 819 ter c.p.c., è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Invero, l'art. 15 del contratto di appalto stipulato il 31.07.24 stabilisce che «ogni controversia che potrà insorgere in ordine all'interpretazione del presente contratto o di singole clausole contenute nello stesso, nonché in ordine all'esecuzione degli obblighi di contratto, sarà risolta e decisa da un
Arbitro che sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bari, su istanza di una o più parti, laddove in tal senso le parti del presente contratto si accordino, anche questo alle modalità e alla procedura da seguire. In caso contrario, sarà definita dal competente Organo Giudiziario (…). Per quanto qui non previsto, il procedimento è regolato dagli artt. 806 ss. c.p.c.».
Dalla lettura della disposizione negoziale emerge la volontà delle parti di subordinare l'efficacia della clausola compromissoria al previo e specifico accordo tra le stesse («laddove in tal senso le parti del presente contratto si accordino»), residuando, in mancanza, la competenza del giudice ordinario.
Nel caso di specie, non avendo l'opponente fornito alcuna prova in ordine all'avveramento di tale condizione, deve ritenersi confermata la competenza del giudice ordinario. III. – Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In tema di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, a più riprese, di chiarire che «ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione (…)» (da ultimo, Cass., 23 gennaio 2025 n. 1701; in senso conforme, ex multis,
Cass., 18 dicembre 2024, n. 33034; Cass., 11 gennaio 2024, n. 11128; Cass., 22 novembre 2021, n.
35962).
Declinando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, è evidente che, mentre il opponente ha paralizzato la pretesa creditoria della società Parte_1 Controparte_1
”, eccependo il suo inadempimento in ordine ai tempi di emissione delle fatture, all'inesatta
[...] esecuzione dei lavori di pitturazione, nonché alla mancata esecuzione delle prestazioni residue,
l'opposta, rimanendo contumace, ha omesso di fornire la prova liberatoria circa l'esatta esecuzione dell'intera obbligazione derivante dal contratto di appalto.
Per tale ragione, non avendo la convenuta/opposta soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., in ordine all'esistenza del credito, posto a fondamento della domanda monitoria, il decreto ingiuntivo n. 45/2025 del 14.01.2025 deve essere revocato.
IV.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra
€5.201,00 e € 26.000, con applicazione dei parametri medi per le sole fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria, esclusa la fase istruttoria.
Sul punto, infatti, non rileva la contumacia dell'opposta, atteso che «ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è
l'aver dato causa al giudizio» (Cass. sent. n. 11899/2019, sent. n. 5561/2021, sent. n. 18584/2022, sent. n. 9448/2022 e «la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace» (in tal senso, Cass. sent. n. 32061/2022, n. 24967/2021, n.
11800/2020, n. 11786/2020.
Scaglione: da € 5.201 a € 26.000
Pt_3 Parte_4 Studio 919,00 // 919,00 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria // // // Decisoria 1701,00 50% 850,50 Totale 2.546,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 21.02.2025, dal
[...] nei confronti di disattesa Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, per quanto di ragione:
a.1) RIGETTA l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bari;
a.2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 45/2025, emesso dal Tribunale di Bari in data 14.01.2025;
b) CONDANNA l'opposta alla rifusione, in favore del Controparte_1
, delle spese processuali, che liquida in Parte_1
€2.547,00, oltre a €145,50 per esborsi e al rimborso forf. spese generali (15% del compenso), IVA
e CPA come per legge.
Bari, 25/11/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Mot, dott.ssa Valentina Sara Ruscigno.