Art. 4.
La commissione del personale per i cancellieri della giustizia militare procede al giudizio di conferma in carica dell'attuale cancelliere capo del Tribunale Supremo militare. Se il giudizio e' favorevole, il predetto funzionario e' collocato nel 6° grado gerarchico, a decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge. In caso diverso, si provvede nei modi ordinari di legge.
La commissione del personale per i cancellieri della giustizia militare procede al giudizio di conferma in carica dell'attuale cancelliere capo del Tribunale Supremo militare. Se il giudizio e' favorevole, il predetto funzionario e' collocato nel 6° grado gerarchico, a decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge. In caso diverso, si provvede nei modi ordinari di legge.