CASS
Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2023, n. 35819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35819 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA ME nato il [...] avverso l'ordinanza del 25/01/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Maria Emanuela Guerra, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2023 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato ME TI di dichiarazione di inesistenza del titolo esecutivo per illegittimità della revoca della sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la notifica dell'ordine di esecuzione con sospensione dell'esecuzione era avvenuta correttamente al difensore d'ufficio che aveva difeso il condannato nella fase di cognizione, e che non era dovuta la rinnovazione della notifica al condannato, in quanto era stato correttamente emesso il decreto di irreperibilità, situazione che impedisce Penale Sent. Sez. 1 Num. 35819 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 05/06/2023 l'applicazione della norma dell'articolo 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. che prevede l'obbligo di rinnovazione della notifica. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce cumulativamente violazione dell'articolo 656 cod. proc. pen., in relazione agli articoli 24 e 111 Cost., e 6 Cedu, e manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, perché la notifica al difensore d'ufficio della fase di cognizione non avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente, atteso che la stessa è stata effettuata anche in sostituzione di quella prevista per il condannato, e perchè la mancata conoscenza dell'ordine di carcerazione sospeso da parte del condannato era pacifica, perché lo stesso si era ricostruito una vita in Tunisia dopo essere stato espulso, talchè la permanenza all'estero del condannato avrebbe dovuto essere considerata nell'ottica della necessità della conoscenza sostanziale dell'ordine di carcerazione sospeso, atteso che il collocamento territoriale del condannato poteva essere ben noto all'autorità procedente, a nulla rilevando la sussistenza di un alias, dato che lo stesso era comunque stato identificato mediante codice univoco dell'identità; se allo stesso fosse stato notificato l'ordine di carcerazione sospeso nel momento dell'arrivo in Italia, egli avrebbe avuto tempo per chiedere di essere ammesso ad una misura alternativa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Maria Emanuela Guerra, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La notifica dell'ordine di esecuzione con sospensione dell'esecuzione è stata effettuata correttamente al difensore d'ufficio che aveva assistito l'imputato nella fase di cognizione, in conformità alla previsione esplicita dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che dispone che "l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio(...)", senza distinguere, come correttamente nota il giudice del merito, tra imputato difeso di fiducia ed imputato difeso d'ufficio. Nel ricorso si deduce che, però, questa notifica al difensore d'ufficio della fase di cognizione non avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente ai fini di cui all'art. 656 cod. proc. pen., perché la stessa è stata effettuata anche in sostituzione di quella prevista per il condannato, e perché, essendo pacifica la mancata 2 conoscenza dell'ordine di carcerazione sospeso da parte del condannato, espulso dal territorio dello Stato e tornato in Tunisia, sarebbe stato nec:essario provvedere alla rinnovazione della notifica nei suoi confronti ex art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. Il motivo è infondato. La notifica al condannato è avvenuta mediante notifica al difensore ex art. 159 cod. proc. pen. a seguito di dichiarazione di irreperibilità del condannato. La condizione di irreperibilità, per giurisprudenza di legittimità pacifica, esclude l'applicazione dell'obbligo di rinnovazione della notifica di cui alla norma invocata (Sez. 1, Sentenza n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411; Sez. 1, Sentenza n. 12507 del 14/12/2018, dep. 2019, Rrgall, Rv. 276307). Neanche si può dedurre che l'irreperibilità sia stata non correttamente dichiarata, perché, prima di essere dichiarato irreperibile, il condannato avrebbe dovuto essere cercato nel paese di origine. Infatti, in assenza di un preciso indirizzo di domicilio all'estero che risulti agli atti al momento della dichiarazione di irreperibilità (Sez. 3, Sentenza n. 16708 del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634), essendo del tutto irrilevante che esso possa sopraggiungere in un secondo momento, il sistema processuale non impone al giudice ricerche di contenuto meramente esplorativo, e non esigibili secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 3, Sentenza n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129). In definitiva, il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2023 Il presidente Il consigliere estensore
lette le conclusioni del PG, Maria Emanuela Guerra, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2023 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato ME TI di dichiarazione di inesistenza del titolo esecutivo per illegittimità della revoca della sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la notifica dell'ordine di esecuzione con sospensione dell'esecuzione era avvenuta correttamente al difensore d'ufficio che aveva difeso il condannato nella fase di cognizione, e che non era dovuta la rinnovazione della notifica al condannato, in quanto era stato correttamente emesso il decreto di irreperibilità, situazione che impedisce Penale Sent. Sez. 1 Num. 35819 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 05/06/2023 l'applicazione della norma dell'articolo 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. che prevede l'obbligo di rinnovazione della notifica. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce cumulativamente violazione dell'articolo 656 cod. proc. pen., in relazione agli articoli 24 e 111 Cost., e 6 Cedu, e manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, perché la notifica al difensore d'ufficio della fase di cognizione non avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente, atteso che la stessa è stata effettuata anche in sostituzione di quella prevista per il condannato, e perchè la mancata conoscenza dell'ordine di carcerazione sospeso da parte del condannato era pacifica, perché lo stesso si era ricostruito una vita in Tunisia dopo essere stato espulso, talchè la permanenza all'estero del condannato avrebbe dovuto essere considerata nell'ottica della necessità della conoscenza sostanziale dell'ordine di carcerazione sospeso, atteso che il collocamento territoriale del condannato poteva essere ben noto all'autorità procedente, a nulla rilevando la sussistenza di un alias, dato che lo stesso era comunque stato identificato mediante codice univoco dell'identità; se allo stesso fosse stato notificato l'ordine di carcerazione sospeso nel momento dell'arrivo in Italia, egli avrebbe avuto tempo per chiedere di essere ammesso ad una misura alternativa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Maria Emanuela Guerra, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La notifica dell'ordine di esecuzione con sospensione dell'esecuzione è stata effettuata correttamente al difensore d'ufficio che aveva assistito l'imputato nella fase di cognizione, in conformità alla previsione esplicita dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che dispone che "l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio(...)", senza distinguere, come correttamente nota il giudice del merito, tra imputato difeso di fiducia ed imputato difeso d'ufficio. Nel ricorso si deduce che, però, questa notifica al difensore d'ufficio della fase di cognizione non avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente ai fini di cui all'art. 656 cod. proc. pen., perché la stessa è stata effettuata anche in sostituzione di quella prevista per il condannato, e perché, essendo pacifica la mancata 2 conoscenza dell'ordine di carcerazione sospeso da parte del condannato, espulso dal territorio dello Stato e tornato in Tunisia, sarebbe stato nec:essario provvedere alla rinnovazione della notifica nei suoi confronti ex art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. Il motivo è infondato. La notifica al condannato è avvenuta mediante notifica al difensore ex art. 159 cod. proc. pen. a seguito di dichiarazione di irreperibilità del condannato. La condizione di irreperibilità, per giurisprudenza di legittimità pacifica, esclude l'applicazione dell'obbligo di rinnovazione della notifica di cui alla norma invocata (Sez. 1, Sentenza n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411; Sez. 1, Sentenza n. 12507 del 14/12/2018, dep. 2019, Rrgall, Rv. 276307). Neanche si può dedurre che l'irreperibilità sia stata non correttamente dichiarata, perché, prima di essere dichiarato irreperibile, il condannato avrebbe dovuto essere cercato nel paese di origine. Infatti, in assenza di un preciso indirizzo di domicilio all'estero che risulti agli atti al momento della dichiarazione di irreperibilità (Sez. 3, Sentenza n. 16708 del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634), essendo del tutto irrilevante che esso possa sopraggiungere in un secondo momento, il sistema processuale non impone al giudice ricerche di contenuto meramente esplorativo, e non esigibili secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 3, Sentenza n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129). In definitiva, il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2023 Il presidente Il consigliere estensore