CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25062 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, con revoca delle statuizioni civili, in accoglimento del primo motivo di ricorso;
lette le conclusioni della parte civile, che ha depositato nota spese Penale Sent. Sez. 5 Num. 25062 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale capitolino con la quale, il 25 giugno 2019, RC Carta è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di diffamazione, nonché al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile CO SO, da liquidarsi in separato giudizio salva provvisionale di euro 20.000. Il fatto è contestato come commesso dal Carta, nella sua qualità di avvocato che assisteva due sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, IO SI e LV IA. Il primo, in particolare, era difeso dall'avvocato Carta in un processo per falso e truffa, essendo sospettato di aver falsificato la firma di un superiore su un'istanza di annullamento di una multa per una violazione stradale, ed aveva l'interesse a dimostrare che, nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria, fosse abituale o comunque diffuso l'utilizzo di autovetture private, senza necessità di autorizzazione. Per tale ragione fu convocata dall'avvocato Carta una conferenza stampa, allo scopo di reperire testimoni utili alla tesi del proprio cliente. Durante tale conferenza stampa, tenuta a Roma il 14 maggio 2013, fu però affrontato anche un argomento diverso, di ben maggior interesse per i giornalisti presenti, che già sapevano come il SI avesse denunciato alcuni superiori per averlo ostacolato nella ricerca di latitanti di mafia del calibro di RN RO e EO SS AR. L'accusa mossa nei confronti dell'avvocato Carta, che nella predetta conferenza stampa diede conto ai giornalisti anche di un'ulteriore denuncia, presentata dal sottufficiale IA - pure suo cliente - e non conosciuta dai presenti, è di aver nominativamente individuato nel generale SO, odierna parte civile, il superiore gerarchico diretto cui si riferivano le pesanti doglianze dei propri clienti e di averle commentate, così diffamando l'ufficiale. Questi, infatti, all'epoca dei gravi fatti riferiti da SI e IA, era, con il grado di colonnello, il comandante del reparto cui i due sottufficiali erano addetti e che si dedicava, appunto, alla ricerca di pericolosi latitanti di mafia. Accusa analoga a quella per la quale è tratto a giudizio il Carta è stata mossa a SI e IA, ma essi sono stati assolti perché è stato ritenuto provato che il mandato da loro conferito al legale era solo quello di approfondire il tema di loro stretto interesse e, in ogni caso, che il nome di SO sia stato fatto solo dall'avv. Carta. Si è proceduto anche nei confronti di numerosi giornalisti, tutti assolti all'esito del primo grado di giudizio. 2 La Corte di appello ha poi respinto gli appelli delle parti civili ulteriori (gli altri "superiori" di SI e IA, non indicati nominativamente), sicché l'unico fatto- reato di cui ancora si discute è quello ascritto all'avvocato Carta, che vede quale vittima il generale SO. L'imputato ha rinunciato alla prescrizione del reato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge: i giudici di merito avrebbero errato nell'applicazione dell'art. 595 cod. pen., anzitutto perché non si potrebbe ravvisare alcuna lesione della reputazione della persona offesa. L'imputato si sarebbe limitato a riferire il contenuto delle denunce presentate dai propri assistiti, senza esprimere giudizi e senza mai dare per assodato il loro contenuto. Per quanto riguarda la denuncia presentata da SI, oltretutto, essa sarebbe stata già conosciuta dai giornalisti presenti, perché diffusa dagli organi di informazione undici giorni prima. Inoltre, le affermazioni dell'avvocato Carta sarebbero state genericamente riferite ai superiori dei propri clienti. L'individuazione del gen. SO è avvenuta in risposta a diversa domanda di un giornalista, che chiedeva di sapere chi fosse il comandante di un determinato reparto: nel far ciò, l'avvocato Carta non avrebbe espresso alcun giudizio diffamatorio né attribuito alcunché a quello specifico ufficiale. Del resto, aggiunge il ricorrente, è significativo che i giornalisti che hanno speso il nome del SO siano stati assolti e sarebbe contraddittoria la decisione di non riservare anche a lui analogo trattamento. Il gen. SO è stato nominativamente individuato solo quale comandante di un determinato reparto, e non quale destinatario delle denunce. Sul punto specifico, nell'ambito del medesimo motivo, il ricorrente deduce anche vizio di motivazione perché la Corte di appello sarebbe incorsa in contraddizione nel giudicare "assai scarno" il tentativo dell'avvocato Carta di precisare al giornalista che la risposta riguardava una domanda diversa rispetto al contenuto delle denunce: si tratterebbe, invece, di un aspetto essenziale per valutare correttamente la vicenda. L'avvocato Carta, in altre parole, non era mosso da intenti diffamatori come si desume dal fatto di non aver citato nominativamente altri superiori gerarchici dei propri assistiti: se ha citato SO, è stato solo in risposta ad una domanda che aveva tutt'altro contenuto e rispetto alla quale la replica era neutra. Infine, nell'ambito del medesimo motivo, il ricorrente denuncia erronea applicazione pure dell'art. 51 cod. pen.: l'avvocato Carta avrebbe agito nell'esercizio di una facoltà legittima prevista da una norma del codice 3 deontologico forense (art. 18) e comunque nell'esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e da non ritenersi riservato ai soli giornalisti. In ogni caso, avrebbe semplicemente espresso liberamente il proprio pensiero, senza travalicare alcun limite. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione: al secondo motivo di appello, inerente il difetto di prova dell'elemento soggettivo, la Corte di merito non avrebbe fornito alcuna risposta. 2.3. Con il terzo motivo deduce analogo vizio con riguardo al terzo motivo di appello, relativo all'operatività della scriminante prevista dall'art. 51 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo deduce analogo vizio con riguardo al sesto motivo di appello, inerente le statuizioni civili: la provvisionale sarebbe stata determinata in una somma assai elevata, senza alcuna prova di una derivazione causale di qualsivoglia pregiudizio, nei confronti del gen. SO, da parte della condotta ascritta al Carta, laddove la notizia della denuncia nei suoi confronti sporta da SI era già nota. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento senza rinvio, con revoca delle statuizioni civili, in accoglimento del primo motivo di ricorso. Ha concluso per iscritto anche la parte civile, che ha depositato un'articolata memoria corredata di nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il ricorrente non contesta, e non ha contestato nei giudizi di merito, due elementi di fatto che possono dirsi incontroversi: a) che sia mancata la prova degli ostacoli frapposti dai superiori gerarchici ai sottufficiali SI e IA nella loro attività di polizia giudiziaria volta alla cattura dei latitanti;
b) che l'unico ad aver fatto il nome del gen. SO, nel corso della conferenza stampa del 14 maggio 2013, sia stato proprio l'imputato. Quel che il ricorrente contesta (oltre che la motivazione sulle statuizioni civili, su cui si dirà in seguito) è che le espressioni da lui usate siano diffamatorie, che vi sia stata da parte sua l'individuazione della persona oggetto delle accuse mosse da SI e IA (e non soltanto, invece, l'individuazione del responsabile di un reparto dell'Arma, in risposta ad una domanda di un giornalista, e senza alcun 4 sottinteso o intento offensivo), che siano stati da parte sua travalicati i limiti della corretta esposizione di un pensiero;
deduce, poi, che su tale ultimo aspetto come pure sulla sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice, la motivazione della sentenza sia carente. 2. Certamente l'incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica». In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la "verità del fatto narrato" per ritenere "giustificabile" la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva "eccessiva", non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica. Nella delineata prospettiva si pone, tra le altre, la sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo dell'articolo o dello scritto, nel quale è tollerabile - data la sua natura - "exaggeration or even provocation", sia neutralizzato dal fatto che lo scritto si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo;
se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è "gratuito" e pertanto ingiustificato e diffamatorio (si vedano in particolare, su questi concetti: Sez. 5, n. 11669 del 05/12/2022, dep. 2023, Abbate e Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti). 3. Ciò premesso, ed esaminando congiuntamente il primo e il terzo motivo di ricorso, è fuori discussione che le accuse, invero gravissime, mosse dai sottufficiali SI e IA sono rimaste indimostrate. Il "fatto" di aver subito pressioni od ostacoli da qualsivoglia superiore gerarchico nell'attività volta alla cattura dei più importanti latitanti di mafia (accusa gravissima ed infamante per un ufficiale o 5 sottufficiale dei carabinieri, specie se con ruoli di comando), in particolare, è rimasto privo di qualsivoglia dimostrazione. Difetta, dunque, il requisito della veridicità di quel fatto e, pertanto, difetta la possibilità stessa di invocare il diritto di critica, o in generale, il diritto di opinione. Nessuna contraddizione sussiste nell'aver ritenuto scriminato dal diritto di cronaca le affermazioni dei giornalisti, chiamati a rispondere solo per avere "rilanciato" dichiarazioni effettivamente pronunciate (appunto, dal Carta). La motivazione resa dalla Corte di appello - che non si è certo sottratta alla risposta ai motivi inerenti la responsabilità e la sussistenza delle invocate scriminanti - non è manifestamente illogica ed è invece perfettamente consequenziale. Ne deriva una ricostruzione certa delle principali coordinate del fatto rispetto alle quali i giudici di secondo grado (come quello di primo) hanno fatto buon governo delle norme incriminatrici. Si verte, nel caso di specie, in un caso di c.d. "doppia conforme", dal momento che l'affermazione di responsabilità del Carta è rimasta immutata nei due gradi di giudizio, e dunque le due sentenze di merito si integrano reciprocamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Nella sentenza di primo grado, alle pagine 16-17, è riepilogato rinapit della conferenza stampa di cui si discute: giunti i giornalisti nello studio dell'avvocato Carta, questi li ringrazia e precisa: «faccio una premessa, un'annotazione che ... insomma potrei anche evitare, però non ... son fatto così, non riesco a non parlare, a non dire qualcosa che sinceramente un po' mi sdegna, che è il fatto che, appunto, alla fine notizie come queste vengano fondamentalmente ignorate - ovviamente non dai presenti, visto che siete qua... - e che si fatichi a parlare di ... diciamo di questioni gravi come i carabinieri che dovrebbero indagare sulla ricerca di latitanti che sono latitanti da 20 anni o anzi da 40, alcuni, vengono ostacolati dai superiori e poi tutto questo, anziché far sdegnare un paese, sembra una cosa normale». Ebbene, risulta del tutto evidente, in contrasto con quanto sostenuto nel ricorso, che l'avvocato Carta si è da subito lasciato andare ad un giudizio grave, gratuito e del tutto estraneo o quantomeno ultroneo rispetto al fine per il quale era stata convocata la conferenza stampa e per il quale i suoi clienti gli avevano conferito l'incarico. Da questo punto di vista, è evidente l'infondatezza delle censure che ravvisano contraddittorietà nella decisione di condannare il Carta e assolvere i sottufficiali (posto che quanto dichiarato dal Carta non è attribuibile ai sottufficiali) e che invocano il codice deontologico forense in modo non corretto, dal momento che la difesa dei propri clienti non richiedeva assolutamente l'esposizione di giudizi 6 di questo genere, estranei in particolare all'oggetto del processo nei confronti del SI ed estranei alle indagini difensive cui la conferenza stampa era funzionale. E' appena il caso di ricordare che l'art. 18, comma 1, del codice deontologico forense, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014, sotto la rubrica "Doveri nei rapporti con gli organi di informazione", recita: «Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza;
con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine». Dunque, l'avvocato Carta, in modo del tutto eccentrico rispetto agli scopi della conferenza stampa, al mandato ricevuto ed ai limiti imposti dal codice deontologico, si è lasciato andare a giudizi personali gravissimi sull'operato dei superiori del SI e del IA, riguardo ad aspetti tanto infamanti quanto non dimostrati. Ha rincarato tali giudizi attraverso il riferimento alla denuncia del IA, non ancora presentata (v. pagina 22 della sentenza di primo grado) ed in ogni caso ignota fino a quel momento ai giornalisti presenti: denuncia che aveva l'effetto di rendere maggiormente plausibili, e quindi di rafforzare, le accuse del SI (accuse formalizzate in una denuncia) e dell'avvocato Carta medesimo (accuse esposte nella conferenza stampa). Svolta questa premessa, e sollecitati dunque i giornalisti, l'avvocato ha indirizzato personalmente i sospetti sul SO, in modo del tutto gratuito e altrimenti - senza le sue precisazioni - non automatico. Infatti i giornalisti, di fronte ad un'accusa rivolta ai "superiori" (il ricorrente ha sottolineato che, tra ufficiali e sottufficiali operanti a Palermo, erano numerose decine i superiori di SI e IA), hanno chiesto chi fosse il comandante provinciale, cioè il vertice dell'Arma nel territorio, e l'avvocato Carta non ha risposto a tale domanda fornendo quel nome, ma ha voluto precisare che l'accusa si riferiva ad un superiore diverso dal comandante provinciale. In tal senso, infatti, è chiarissima la risposta alla domanda «Chi era il comandante provinciale dell'epoca?»: «io lo riferisco come fatto storico chi era, poi, diciamo, non ... non significa che ... eccetera eccetera, credo ... no, non il comandante provinciale, il comando del Nucleo operativo aveva dato queste indicazioni, nel senso di... ci riferiscono i denuncianti»; a questo punto, l'avvocato Carta fa nome e cognome del generale SO. Dunque, non coglie nel segno la doglianza del ricorrente laddove evidenzia che il nome del SO fu da lui indicato solo, in risposta ad una domanda dei giornalisti, quale comandante di un determinato reparto, senza collegare quel nome alla denuncia dei misfatti di cui discute. 7 Al contrario, il ricorrente: - ha convocato i giornalisti nell'esercizio del diritto di difesa nell'ambito, in particolare, di un procedimento nel quale uno dei suoi clienti rispondeva di un'accusa precisa e, perciò, gli aveva dato mandato di ricercare testimonianze su un argomento specifico (l'uso di autovetture private per attività d'istituto); - avuta la presenza dei giornalisti, ha denunciato un comportamento definito "grave", che gli provocava "sdegno", e che consisteva nell'ostacolo frapposto a valorosi carabinieri, da parte dei superiori, nella ricerca dei più pericolosi latitanti di mafia;
- subito dopo, nel rispondere ad una domanda specifica (chi fosse il comandante provinciale), ha indicato espressamente il SO come il superiore - diverso dal comandante provinciale e da qualunque altro superiore dei suoi clienti - di cui gli avevano riferito "i denuncianti". Dunque, pur con le cautele e le precisazioni che hanno accompagnato l'esternazione, è stato il solo Carta, in modo del tutto gratuito, al di fuori del mandato professionale ricevuto ed esprimendo, tutt'al più, un'opinione non richiesta e non fondata in fatto, ad individuare esattamente nel generale SO il destinatario di accuse gravissime, forse le più gravi per un ufficiale dei Carabinieri. 4. Non coglie nel segno nemmeno la doglianza, strettamente connessa, relativa all'omessa motivazione sul motivo di ricorso inerente il dolo (secondo motivo). La Corte di appello ha anzitutto dato conto del motivo di impugnazione (pagg. 2-3) ed in particolare dell'argomento secondo il quale la cautela che avrebbe accompagnato le esternazioni del Carta sarebbe sintomatica della carenza dell'elemento soggettivo. Ebbene, riepilogate le coordinate essenziali del fatto, la Corte ha correttamente concluso nel senso che l'individuazione del SO quale responsabile delle attività di ostacolo alle indagini, era tutt'altro che "una voce dal sen fuggita", immediatamente corretta da formule di attenuazione (pag. 10 della sentenza di appello). La motivazione, dunque, è stata fornita e non è manifestamente illogica, alla luce della concatenazione dei fatti, come sin qui descritta. 5. La Corte di appello ha giustamente valorizzato la gravità del pregiudizio subito dal generale SO dalle esternazioni del Carta (pag. 11 della sentenza): si tratta delle accuse più gravi che si possano formulare nei confronti di un ufficiale dei Carabinieri che si trovi al comando di un reparto dedicato alla cattura dei latitanti. 8 Ciò premesso, non vi sono profili di manifesta illogicità nella motivazione in ordine alla provvisionale e non appare dirimente quanto osservato dal ricorrente circa il fatto che la notizia della denuncia da parte del SI fosse già nota da alcuni giorni, sicché la conferenza stampa non avrebbe prodotto un autonomo pregiudizio in capo al SO. La conferenza stampa ha avuto anzitutto l'effetto di rilanciare la notizia della denuncia del SI. Soprattutto, l'ha corroborata e resa più credibile attraverso: a) la non richiesta indicazione circa un'altra denuncia di analogo tenore, non ancora formalizzata e comunque non nota ai giornalisti;
b) l'ulteriore accreditamento della notizia diffamatoria attraverso le parole dell'avvocato, che si è assunto la responsabilità di far proprie tali pesanti accuse. Anche l'ultimo motivo di ricorso va dunque respinto. 6. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile;
spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e discussione in pubblica udienza) possono liquidarsi in euro 3800 oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 28/04/2023.
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, con revoca delle statuizioni civili, in accoglimento del primo motivo di ricorso;
lette le conclusioni della parte civile, che ha depositato nota spese Penale Sent. Sez. 5 Num. 25062 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale capitolino con la quale, il 25 giugno 2019, RC Carta è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di diffamazione, nonché al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile CO SO, da liquidarsi in separato giudizio salva provvisionale di euro 20.000. Il fatto è contestato come commesso dal Carta, nella sua qualità di avvocato che assisteva due sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, IO SI e LV IA. Il primo, in particolare, era difeso dall'avvocato Carta in un processo per falso e truffa, essendo sospettato di aver falsificato la firma di un superiore su un'istanza di annullamento di una multa per una violazione stradale, ed aveva l'interesse a dimostrare che, nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria, fosse abituale o comunque diffuso l'utilizzo di autovetture private, senza necessità di autorizzazione. Per tale ragione fu convocata dall'avvocato Carta una conferenza stampa, allo scopo di reperire testimoni utili alla tesi del proprio cliente. Durante tale conferenza stampa, tenuta a Roma il 14 maggio 2013, fu però affrontato anche un argomento diverso, di ben maggior interesse per i giornalisti presenti, che già sapevano come il SI avesse denunciato alcuni superiori per averlo ostacolato nella ricerca di latitanti di mafia del calibro di RN RO e EO SS AR. L'accusa mossa nei confronti dell'avvocato Carta, che nella predetta conferenza stampa diede conto ai giornalisti anche di un'ulteriore denuncia, presentata dal sottufficiale IA - pure suo cliente - e non conosciuta dai presenti, è di aver nominativamente individuato nel generale SO, odierna parte civile, il superiore gerarchico diretto cui si riferivano le pesanti doglianze dei propri clienti e di averle commentate, così diffamando l'ufficiale. Questi, infatti, all'epoca dei gravi fatti riferiti da SI e IA, era, con il grado di colonnello, il comandante del reparto cui i due sottufficiali erano addetti e che si dedicava, appunto, alla ricerca di pericolosi latitanti di mafia. Accusa analoga a quella per la quale è tratto a giudizio il Carta è stata mossa a SI e IA, ma essi sono stati assolti perché è stato ritenuto provato che il mandato da loro conferito al legale era solo quello di approfondire il tema di loro stretto interesse e, in ogni caso, che il nome di SO sia stato fatto solo dall'avv. Carta. Si è proceduto anche nei confronti di numerosi giornalisti, tutti assolti all'esito del primo grado di giudizio. 2 La Corte di appello ha poi respinto gli appelli delle parti civili ulteriori (gli altri "superiori" di SI e IA, non indicati nominativamente), sicché l'unico fatto- reato di cui ancora si discute è quello ascritto all'avvocato Carta, che vede quale vittima il generale SO. L'imputato ha rinunciato alla prescrizione del reato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge: i giudici di merito avrebbero errato nell'applicazione dell'art. 595 cod. pen., anzitutto perché non si potrebbe ravvisare alcuna lesione della reputazione della persona offesa. L'imputato si sarebbe limitato a riferire il contenuto delle denunce presentate dai propri assistiti, senza esprimere giudizi e senza mai dare per assodato il loro contenuto. Per quanto riguarda la denuncia presentata da SI, oltretutto, essa sarebbe stata già conosciuta dai giornalisti presenti, perché diffusa dagli organi di informazione undici giorni prima. Inoltre, le affermazioni dell'avvocato Carta sarebbero state genericamente riferite ai superiori dei propri clienti. L'individuazione del gen. SO è avvenuta in risposta a diversa domanda di un giornalista, che chiedeva di sapere chi fosse il comandante di un determinato reparto: nel far ciò, l'avvocato Carta non avrebbe espresso alcun giudizio diffamatorio né attribuito alcunché a quello specifico ufficiale. Del resto, aggiunge il ricorrente, è significativo che i giornalisti che hanno speso il nome del SO siano stati assolti e sarebbe contraddittoria la decisione di non riservare anche a lui analogo trattamento. Il gen. SO è stato nominativamente individuato solo quale comandante di un determinato reparto, e non quale destinatario delle denunce. Sul punto specifico, nell'ambito del medesimo motivo, il ricorrente deduce anche vizio di motivazione perché la Corte di appello sarebbe incorsa in contraddizione nel giudicare "assai scarno" il tentativo dell'avvocato Carta di precisare al giornalista che la risposta riguardava una domanda diversa rispetto al contenuto delle denunce: si tratterebbe, invece, di un aspetto essenziale per valutare correttamente la vicenda. L'avvocato Carta, in altre parole, non era mosso da intenti diffamatori come si desume dal fatto di non aver citato nominativamente altri superiori gerarchici dei propri assistiti: se ha citato SO, è stato solo in risposta ad una domanda che aveva tutt'altro contenuto e rispetto alla quale la replica era neutra. Infine, nell'ambito del medesimo motivo, il ricorrente denuncia erronea applicazione pure dell'art. 51 cod. pen.: l'avvocato Carta avrebbe agito nell'esercizio di una facoltà legittima prevista da una norma del codice 3 deontologico forense (art. 18) e comunque nell'esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e da non ritenersi riservato ai soli giornalisti. In ogni caso, avrebbe semplicemente espresso liberamente il proprio pensiero, senza travalicare alcun limite. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione: al secondo motivo di appello, inerente il difetto di prova dell'elemento soggettivo, la Corte di merito non avrebbe fornito alcuna risposta. 2.3. Con il terzo motivo deduce analogo vizio con riguardo al terzo motivo di appello, relativo all'operatività della scriminante prevista dall'art. 51 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo deduce analogo vizio con riguardo al sesto motivo di appello, inerente le statuizioni civili: la provvisionale sarebbe stata determinata in una somma assai elevata, senza alcuna prova di una derivazione causale di qualsivoglia pregiudizio, nei confronti del gen. SO, da parte della condotta ascritta al Carta, laddove la notizia della denuncia nei suoi confronti sporta da SI era già nota. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento senza rinvio, con revoca delle statuizioni civili, in accoglimento del primo motivo di ricorso. Ha concluso per iscritto anche la parte civile, che ha depositato un'articolata memoria corredata di nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il ricorrente non contesta, e non ha contestato nei giudizi di merito, due elementi di fatto che possono dirsi incontroversi: a) che sia mancata la prova degli ostacoli frapposti dai superiori gerarchici ai sottufficiali SI e IA nella loro attività di polizia giudiziaria volta alla cattura dei latitanti;
b) che l'unico ad aver fatto il nome del gen. SO, nel corso della conferenza stampa del 14 maggio 2013, sia stato proprio l'imputato. Quel che il ricorrente contesta (oltre che la motivazione sulle statuizioni civili, su cui si dirà in seguito) è che le espressioni da lui usate siano diffamatorie, che vi sia stata da parte sua l'individuazione della persona oggetto delle accuse mosse da SI e IA (e non soltanto, invece, l'individuazione del responsabile di un reparto dell'Arma, in risposta ad una domanda di un giornalista, e senza alcun 4 sottinteso o intento offensivo), che siano stati da parte sua travalicati i limiti della corretta esposizione di un pensiero;
deduce, poi, che su tale ultimo aspetto come pure sulla sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice, la motivazione della sentenza sia carente. 2. Certamente l'incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica». In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la "verità del fatto narrato" per ritenere "giustificabile" la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva "eccessiva", non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica. Nella delineata prospettiva si pone, tra le altre, la sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo dell'articolo o dello scritto, nel quale è tollerabile - data la sua natura - "exaggeration or even provocation", sia neutralizzato dal fatto che lo scritto si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo;
se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è "gratuito" e pertanto ingiustificato e diffamatorio (si vedano in particolare, su questi concetti: Sez. 5, n. 11669 del 05/12/2022, dep. 2023, Abbate e Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti). 3. Ciò premesso, ed esaminando congiuntamente il primo e il terzo motivo di ricorso, è fuori discussione che le accuse, invero gravissime, mosse dai sottufficiali SI e IA sono rimaste indimostrate. Il "fatto" di aver subito pressioni od ostacoli da qualsivoglia superiore gerarchico nell'attività volta alla cattura dei più importanti latitanti di mafia (accusa gravissima ed infamante per un ufficiale o 5 sottufficiale dei carabinieri, specie se con ruoli di comando), in particolare, è rimasto privo di qualsivoglia dimostrazione. Difetta, dunque, il requisito della veridicità di quel fatto e, pertanto, difetta la possibilità stessa di invocare il diritto di critica, o in generale, il diritto di opinione. Nessuna contraddizione sussiste nell'aver ritenuto scriminato dal diritto di cronaca le affermazioni dei giornalisti, chiamati a rispondere solo per avere "rilanciato" dichiarazioni effettivamente pronunciate (appunto, dal Carta). La motivazione resa dalla Corte di appello - che non si è certo sottratta alla risposta ai motivi inerenti la responsabilità e la sussistenza delle invocate scriminanti - non è manifestamente illogica ed è invece perfettamente consequenziale. Ne deriva una ricostruzione certa delle principali coordinate del fatto rispetto alle quali i giudici di secondo grado (come quello di primo) hanno fatto buon governo delle norme incriminatrici. Si verte, nel caso di specie, in un caso di c.d. "doppia conforme", dal momento che l'affermazione di responsabilità del Carta è rimasta immutata nei due gradi di giudizio, e dunque le due sentenze di merito si integrano reciprocamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Nella sentenza di primo grado, alle pagine 16-17, è riepilogato rinapit della conferenza stampa di cui si discute: giunti i giornalisti nello studio dell'avvocato Carta, questi li ringrazia e precisa: «faccio una premessa, un'annotazione che ... insomma potrei anche evitare, però non ... son fatto così, non riesco a non parlare, a non dire qualcosa che sinceramente un po' mi sdegna, che è il fatto che, appunto, alla fine notizie come queste vengano fondamentalmente ignorate - ovviamente non dai presenti, visto che siete qua... - e che si fatichi a parlare di ... diciamo di questioni gravi come i carabinieri che dovrebbero indagare sulla ricerca di latitanti che sono latitanti da 20 anni o anzi da 40, alcuni, vengono ostacolati dai superiori e poi tutto questo, anziché far sdegnare un paese, sembra una cosa normale». Ebbene, risulta del tutto evidente, in contrasto con quanto sostenuto nel ricorso, che l'avvocato Carta si è da subito lasciato andare ad un giudizio grave, gratuito e del tutto estraneo o quantomeno ultroneo rispetto al fine per il quale era stata convocata la conferenza stampa e per il quale i suoi clienti gli avevano conferito l'incarico. Da questo punto di vista, è evidente l'infondatezza delle censure che ravvisano contraddittorietà nella decisione di condannare il Carta e assolvere i sottufficiali (posto che quanto dichiarato dal Carta non è attribuibile ai sottufficiali) e che invocano il codice deontologico forense in modo non corretto, dal momento che la difesa dei propri clienti non richiedeva assolutamente l'esposizione di giudizi 6 di questo genere, estranei in particolare all'oggetto del processo nei confronti del SI ed estranei alle indagini difensive cui la conferenza stampa era funzionale. E' appena il caso di ricordare che l'art. 18, comma 1, del codice deontologico forense, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014, sotto la rubrica "Doveri nei rapporti con gli organi di informazione", recita: «Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza;
con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine». Dunque, l'avvocato Carta, in modo del tutto eccentrico rispetto agli scopi della conferenza stampa, al mandato ricevuto ed ai limiti imposti dal codice deontologico, si è lasciato andare a giudizi personali gravissimi sull'operato dei superiori del SI e del IA, riguardo ad aspetti tanto infamanti quanto non dimostrati. Ha rincarato tali giudizi attraverso il riferimento alla denuncia del IA, non ancora presentata (v. pagina 22 della sentenza di primo grado) ed in ogni caso ignota fino a quel momento ai giornalisti presenti: denuncia che aveva l'effetto di rendere maggiormente plausibili, e quindi di rafforzare, le accuse del SI (accuse formalizzate in una denuncia) e dell'avvocato Carta medesimo (accuse esposte nella conferenza stampa). Svolta questa premessa, e sollecitati dunque i giornalisti, l'avvocato ha indirizzato personalmente i sospetti sul SO, in modo del tutto gratuito e altrimenti - senza le sue precisazioni - non automatico. Infatti i giornalisti, di fronte ad un'accusa rivolta ai "superiori" (il ricorrente ha sottolineato che, tra ufficiali e sottufficiali operanti a Palermo, erano numerose decine i superiori di SI e IA), hanno chiesto chi fosse il comandante provinciale, cioè il vertice dell'Arma nel territorio, e l'avvocato Carta non ha risposto a tale domanda fornendo quel nome, ma ha voluto precisare che l'accusa si riferiva ad un superiore diverso dal comandante provinciale. In tal senso, infatti, è chiarissima la risposta alla domanda «Chi era il comandante provinciale dell'epoca?»: «io lo riferisco come fatto storico chi era, poi, diciamo, non ... non significa che ... eccetera eccetera, credo ... no, non il comandante provinciale, il comando del Nucleo operativo aveva dato queste indicazioni, nel senso di... ci riferiscono i denuncianti»; a questo punto, l'avvocato Carta fa nome e cognome del generale SO. Dunque, non coglie nel segno la doglianza del ricorrente laddove evidenzia che il nome del SO fu da lui indicato solo, in risposta ad una domanda dei giornalisti, quale comandante di un determinato reparto, senza collegare quel nome alla denuncia dei misfatti di cui discute. 7 Al contrario, il ricorrente: - ha convocato i giornalisti nell'esercizio del diritto di difesa nell'ambito, in particolare, di un procedimento nel quale uno dei suoi clienti rispondeva di un'accusa precisa e, perciò, gli aveva dato mandato di ricercare testimonianze su un argomento specifico (l'uso di autovetture private per attività d'istituto); - avuta la presenza dei giornalisti, ha denunciato un comportamento definito "grave", che gli provocava "sdegno", e che consisteva nell'ostacolo frapposto a valorosi carabinieri, da parte dei superiori, nella ricerca dei più pericolosi latitanti di mafia;
- subito dopo, nel rispondere ad una domanda specifica (chi fosse il comandante provinciale), ha indicato espressamente il SO come il superiore - diverso dal comandante provinciale e da qualunque altro superiore dei suoi clienti - di cui gli avevano riferito "i denuncianti". Dunque, pur con le cautele e le precisazioni che hanno accompagnato l'esternazione, è stato il solo Carta, in modo del tutto gratuito, al di fuori del mandato professionale ricevuto ed esprimendo, tutt'al più, un'opinione non richiesta e non fondata in fatto, ad individuare esattamente nel generale SO il destinatario di accuse gravissime, forse le più gravi per un ufficiale dei Carabinieri. 4. Non coglie nel segno nemmeno la doglianza, strettamente connessa, relativa all'omessa motivazione sul motivo di ricorso inerente il dolo (secondo motivo). La Corte di appello ha anzitutto dato conto del motivo di impugnazione (pagg. 2-3) ed in particolare dell'argomento secondo il quale la cautela che avrebbe accompagnato le esternazioni del Carta sarebbe sintomatica della carenza dell'elemento soggettivo. Ebbene, riepilogate le coordinate essenziali del fatto, la Corte ha correttamente concluso nel senso che l'individuazione del SO quale responsabile delle attività di ostacolo alle indagini, era tutt'altro che "una voce dal sen fuggita", immediatamente corretta da formule di attenuazione (pag. 10 della sentenza di appello). La motivazione, dunque, è stata fornita e non è manifestamente illogica, alla luce della concatenazione dei fatti, come sin qui descritta. 5. La Corte di appello ha giustamente valorizzato la gravità del pregiudizio subito dal generale SO dalle esternazioni del Carta (pag. 11 della sentenza): si tratta delle accuse più gravi che si possano formulare nei confronti di un ufficiale dei Carabinieri che si trovi al comando di un reparto dedicato alla cattura dei latitanti. 8 Ciò premesso, non vi sono profili di manifesta illogicità nella motivazione in ordine alla provvisionale e non appare dirimente quanto osservato dal ricorrente circa il fatto che la notizia della denuncia da parte del SI fosse già nota da alcuni giorni, sicché la conferenza stampa non avrebbe prodotto un autonomo pregiudizio in capo al SO. La conferenza stampa ha avuto anzitutto l'effetto di rilanciare la notizia della denuncia del SI. Soprattutto, l'ha corroborata e resa più credibile attraverso: a) la non richiesta indicazione circa un'altra denuncia di analogo tenore, non ancora formalizzata e comunque non nota ai giornalisti;
b) l'ulteriore accreditamento della notizia diffamatoria attraverso le parole dell'avvocato, che si è assunto la responsabilità di far proprie tali pesanti accuse. Anche l'ultimo motivo di ricorso va dunque respinto. 6. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile;
spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e discussione in pubblica udienza) possono liquidarsi in euro 3800 oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 28/04/2023.