Sentenza 6 febbraio 2004
Massime • 3
La decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie può essere impugnata con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma dell'art. 19 del D.L. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, e per violazione di legge, a norma dell'art. 111, secondo e terzo comma, Cost.. Il vizio di violazione di legge, mentre comprende, oltre alla violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto e del procedimento disciplinare (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), anche la violazione di quelle sul procedimento davanti alla Commissione centrale (art. 360 n. 4 cod. proc civ.), non si estende al difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) ed in particolare non consente il sindacato sulla motivazione che, per essere esercitato, richiede il raffronto tra dati acquisiti al processo e contenuto della decisione. Esso consente solo il sindacato che consiste nel valutare se una motivazione esista e se essa non sia meramente apparente o insanabilmente contraddittoria sulla base di quanto risulta dallo stesso provvedimento impugnato.
La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa in data anteriore alla entrata in vigore della legge 27 marzo 2001, n. 97, che ha modificato gli artt. 445 e 653 cod.proc.pen., non ha alcuna efficacia vincolante nel giudizio disciplinare scaturito dai fatti ascritti all'imputato, ne' in senso favorevole, ne' in senso sfavorevole a quest'ultimo. Ne consegue che l'ordine professionale, chiamato a valutare la condotta del professionista che abbia patteggiato la pena in sede penale, deve procedere ad una nuova e completa disamina del materiale raccolto nel procedimento penale, ed in base ad esso formulare le proprie valutazioni.
La tutela del contraddittorio nei confronti del professionista sottoposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell'addebito e la comunicazione di un'incolpazione che gli consenta di approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari. Tuttavia, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo invece sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'incolpazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace. Pertanto, anche il riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale (nella specie, a carico di un odontoiatra imputato del reato di concorso in esercizio abusivo della professione per aver favorito lo svolgimento di prestazioni odontoiatriche nel proprio studio professionale da parte di soggetto a ciò non abilitato, del quale era stato prestanome ) è sufficiente ad integrare una valida contestazione dell'addebito disciplinare, risultando rispettato il diritto di difesa dell'incolpato, il quale, attraverso l'indicato riferimento, è posto in grado di svolgere, anche in sede disciplinare, le più opportune difese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2004, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. DI NANNI LU Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SN LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CANESTRELLI, che lo difende unitamente all'avvocato BONIFACIO GIUDICEANDREA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- controricorrente -
e contro
COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE, ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI PROVINCIA DI TRENTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE TRENTO;
- intimati -
avverso la decisione n. 82/02 della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanit. di ROMA, emessa il 13/10/2002, depositata il 13/01/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.8.1999, l'Ordine dei medici di Trento avviava un procedimento disciplinare nei confronti del Dr. LU MO, con l'addebito di fatti disdicevoli al decoro ed alla dignità professionale, per aver contravvenuto all'art. 13 ult. C., cod. deontologico ed all'art. 8 l. n. 175/1992, in materia di esercizio abusivo della professione e prestanomismo, favorendo l'esercizio della professione abusiva odontoiatrica da parte del sig. ST CH.
Il procedimento veniva sospeso in pendenza di procedimento penale sugli stessi fatti;
quindi veniva proseguito a seguito di sentenza di patteggiamento da parte del MO per il reato di concorso in esercizio abusivo della professione.
La commissione, quindi, riteneva il Dr. LU MO fosse responsabile dell'infrazione contestatagli e gli irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per un anno, ritenendolo responsabile dell'infrazione ascrittagli. Dalla documentazione relativa al procedimento penale la commissione rilevava l'esistenza della testimonianza della paziente, signora IA, che riferiva di aver ricevuto cure odontoiatriche da parte del sig. CH nello studio del MO di via Piave n. 38. La decisione veniva impugnata dal MO davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che con decisione depositata il 13.1.2003, rigettava l'impugnazione. Riteneva lo Commissione che non sussisteva la nullità dell'incolpazione per genericità dell'accusa perché risultava con chiarezza che gli era addebitata la violazione dell'art. 13 del cod. deontologico e dell'art. 8 della l. n. 175/1992, per prestanomismo in favore del sig. ST CH. In ogni caso detti addebiti erano stati specificati nel corso del procedimento per cui sugli stessi il MO aveva avuto possibilità di difendersi.
Riteneva la Commissione infondato anche il secondo motivo di censura, in quanto il contestato richiamo al procedimento penale per il reato di cui all'art. 4 l. n. 716/1986, in tema di reato tributario, da cui il MO era stato assolto per non aver commesso il fatto, era stato effettuato al solo fine di individuare la deposizione della teste IA, che aveva ricevuto cure odontoiatriche dal CH nello studio di via Piave. Secondo la commissione l'affermazione della responsabilità non era stata effettuata sulla base della sentenza di patteggiamento, ma sulla base di quanto risultava dagli atti del procedimento penale.
Riteneva poi la commissione di rigettare anche il terzo e quarto motivo di ricorso, in merito all'insussistenza dell'addebito ed assoluta buona fede, poiché proprio dalla convenzione per collaborazione coordinata e continuativa, stipulata tra il MO ed il CH con scrittura privata, senza indicare il tipo ed i limiti della prevista collaborazione professionale, emergeva un comportamento quanto meno gravemente imprudente del MO, in quanto egli era ben informato dei precedenti abusi del CH e della sua posizione irregolare per l'ordinamento italiano, essendo la sua laurea in odontoiatria, conseguita presso l'università di Fiume (Croazia) non riconosciuta in Italia.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione il MO, che ha anche presentato memoria.
Resiste con controricorso il Ministro della Sanità. Non si cono costituiti gli altri intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 39 d.p.r. 221/1950 e la nullità dell'incolpazione. Assume il ricorrente che nella fattispecie il suo diritto di difesa sarebbe stato leso non essendo stato l'incolpato posto nella condizione di conoscere nella sua interezza il fatto contestato ed il dato temporale relativo all'epoca della presunta infrazione.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che vada rigettato. Osserva preliminarmente questa Corte che in linea di principio va ribadito che la tutela del contraddittorio nei confronti del professionista sottoposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell'addebito e la comunicazione di un'incolpazione che gli consenta di. approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi, da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari (Cass. 2 agosto 2000, n. 10125). Tuttavia, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo invece sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace (Cass. S.U. 10 febbraio 1998, n. 1342). Pertanto anche il riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale è sufficiente ad integrare una valida contestazione dell'addebito disciplinare, risultando rispettato il diritto di difesa dell'incolpato, il quale, attraverso l'indicato riferimento, è posto in grado di svolgere, anche in sede disciplinare, le più opportune difese (Cass. S.U. 9 marzo 1996, n. 1921). In ogni caso non può esservi mancata correlazione tra accusa e sentenza se, sui fatti per cui è stato condannato, l'incolpato ha avuto modo di difendersi.
3. Nella fattispecie, come correttamente rilevato dalla decisione impugnata, al MO era stato contestato di aver contravvenuto all'art. 13 del cod. deontologico ed all'art. 8 della legge n. 175/1992 per aver favorito l'esercizio abusivo della professione odontoiatrica del sig. ST CH, ed il MO aveva avuto la possibili la di ben cogliere quale fosse l'illecito disciplinare ascrittogli e di difendersi in merito, come risulta dagli atti del procedimento.
Trattatasi, peraltro, di contestazione che gli era stata effettuata anche in sede penale, per concorso nel reato di cui all'art. 348 c.p., per cui il procedimento disciplinare fu sospeso fino all'esito di quello penale.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 111 Cost., inesistenza ed apparenza delle motivazioni in ordine alle sentenze penali valutate. In particolare lamenta il ricorrente che la decisione si fonda su due sentenze penali: la prima è quella del Gip del tribunale di Trento n. 77/2000, relativa al proscioglimento dal reato di cui all'art. 4 l. n. 716/1982, per non aver commesso il fatto, e la seconda è
relativa al procedimento attinente al reato di cui all'art. 348 c.p.c. (esercizio abusivo di professione) ed è di patteggiamento.
Secondo il ricorrente, invece, proprio perché il primo procedimento si era concluso con formula ampia assolutoria, mentre il secondo con sentenza di patteggiamento, sulla base di queste due sentenza non poteva giungersi all'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato.
5. Il motivo è infondato e va rigettato.
Osserva questa Corte, quanto alla sentenza n. 77/2000, del GIP di Trento, attinente ad un procedimento per illecito tributario, che, come osserva la decisione impugnata, si è fatto riferimento non a quella sentenza, ma esclusivamente alla documentazione emergente in quel procedimento e segnatamente alla deposizione della teste IA, che riferiva di aver ricevuto cure odontoiatriche dal CH per ben tre volte nello studio di via Piave in Trento. Quanto alla sentenza di patteggiamento, va osservato preliminarmente che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento), emessa prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 2001, n. 97, che ha modificato gli artt. 445 e 653 c.p.c. (Corte Cost. n. 394/2002), non ha alcuna efficacia vincolante nel giudizio disciplinare scaturito dai fatti ascritti all'imputato, ne' in senso favorevole, ne' in senso sfavorevole a quest'ultimo.
Ne consegue che l'ordine professionale, chiamato a valutare la condotta del professionista che abbia patteggiato la pena in sede penale, ha l'onere di procedere ad una nuova e completa disamina del materiale raccolto nel procedimento penale, ed in base ad esso formulare le proprie valutazioni (Cass. 15 maggio 2000, n. 6218;
Cass. 27 agosto 1999, n. 8993). Nella fattispecie la decisione della commissione centrale dà atto che la decisione del consiglio dell'Ordine, da essa confermata, si fonda non sulla sentenza di patteggiamento, ma sulla base degli elementi raccolti sia nel procedimento disciplinare che in quelli penali.
Ed invero dal complesso della decisione emerge che l'affermazione di responsabilità disciplinare per i fatti di abusivismo e prestanomismo si fonda essenzialmente sulla deposizione testimoniale della teste IA (che ha dichiarato di aver avuto tre interventi dal CH), ed in parte anche sulla scrittura privata di collaborazione intervenuta tra il CH ed il MO, nella valutazione che del contenuto di detta scrittura ha dato il giudicante, ed infine sul verbale di sopraluogo della polizia tributaria di Trento, riferito al 14.5.1999, allorché il CH risultava sorpreso ad operare autonomamente con mascherina e specillo in mano, a fianco del "riunito" su cui si trovava un paziente.
6. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 111 Cost., sotto il profilo dell'inesistenza e/o apparenza della motivazione, in ordina alla responsabilità disciplinare, avendo la commissione malamente valutato i rapporti tra lui ed il CH.
7. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. La decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie può essere impugnata con ricorso per Cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma dell'art. 19 d. lg. C.p.c. 13 settembre 1946 n. 233, e per violazione di legge, a norma dell'art. 111, commi 6^ e 7^, Cost.. Il vizio di violazione di legge, mentre comprende, oltre alla violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto e del procedimento disciplinare (art. 360 n. 3 c.p.c.), anche la violazione di quelle sul procedimento davanti alla Commissione centrale (art. 360 n. 4 c.p.c.), non si estende al difetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed in particolare non consente il sindacato sulla motivazione che, per essere esercitato, richiede il raffronto tra dati acquisiti al processo e contenuto della decisione.
Esso consente solo il sindacato che consiste nell'esaminare se un motivazione esista e se essa non sia meramente apparente o insanabilmente contraddittoria, sulla base di quanto risulta dallo stesso provvedimento impugnato (cfr. Cass. 14 gennaio 2000, n. 362). Nella fattispecie, invece, la censura attiene ad un assunto vizio motivazionale e sulla valutazione dei fatti operata dalla Commissione Centrale e, pertanto, essa è inammissibile.
Il ricorrente va condannalo al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore del resistente Ministero, liquidate per onorari in Euro duemila, oltre le spese iscritte a debito.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004