Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2004, n. 2296
CASS
Sentenza 6 febbraio 2004

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La decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie può essere impugnata con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma dell'art. 19 del D.L. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, e per violazione di legge, a norma dell'art. 111, secondo e terzo comma, Cost.. Il vizio di violazione di legge, mentre comprende, oltre alla violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto e del procedimento disciplinare (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), anche la violazione di quelle sul procedimento davanti alla Commissione centrale (art. 360 n. 4 cod. proc civ.), non si estende al difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) ed in particolare non consente il sindacato sulla motivazione che, per essere esercitato, richiede il raffronto tra dati acquisiti al processo e contenuto della decisione. Esso consente solo il sindacato che consiste nel valutare se una motivazione esista e se essa non sia meramente apparente o insanabilmente contraddittoria sulla base di quanto risulta dallo stesso provvedimento impugnato.

La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa in data anteriore alla entrata in vigore della legge 27 marzo 2001, n. 97, che ha modificato gli artt. 445 e 653 cod.proc.pen., non ha alcuna efficacia vincolante nel giudizio disciplinare scaturito dai fatti ascritti all'imputato, ne' in senso favorevole, ne' in senso sfavorevole a quest'ultimo. Ne consegue che l'ordine professionale, chiamato a valutare la condotta del professionista che abbia patteggiato la pena in sede penale, deve procedere ad una nuova e completa disamina del materiale raccolto nel procedimento penale, ed in base ad esso formulare le proprie valutazioni.

La tutela del contraddittorio nei confronti del professionista sottoposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell'addebito e la comunicazione di un'incolpazione che gli consenta di approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari. Tuttavia, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo invece sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'incolpazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace. Pertanto, anche il riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale (nella specie, a carico di un odontoiatra imputato del reato di concorso in esercizio abusivo della professione per aver favorito lo svolgimento di prestazioni odontoiatriche nel proprio studio professionale da parte di soggetto a ciò non abilitato, del quale era stato prestanome ) è sufficiente ad integrare una valida contestazione dell'addebito disciplinare, risultando rispettato il diritto di difesa dell'incolpato, il quale, attraverso l'indicato riferimento, è posto in grado di svolgere, anche in sede disciplinare, le più opportune difese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2004, n. 2296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2296
    Data del deposito : 6 febbraio 2004

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