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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 05/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15811/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250102012490001 CONTR. UNIFI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21738/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telamticamente depositato, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso la cartella di pagamento relativa al contributo unificato, in relazione al quale debitore principale era la società "Società_1 srl", di cui il ricorrente era stato liquidatore fino all'8/11/2017. Eccepiva il ricorrente il proprio difetto di legittimazione passiva, anche in considerazione del fatto che nei di lui confronti non era stato emesso alcun atto prodromico.
L'ADER, costituitasi in giudizio, oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso perchè tardivo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, che rapprsentava che gli atti prodromici erano stati ritualmente notificati e non impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Preliminarmente deve rilevarsi che la proposizione del ricorso risulat tempestiva in quanto rispettosa del termine.
Con riferimento alle doglianze sollevate dal ricorrente, deve rilevarsi che, effettivamente, dalla documentazione versata in atti, non è dato evincere che gli atti prodromici furono notificati al ricorrente nella qualità di liquidatore della società, sicché non può dirsi formatasi nei di lui confronti la definitività della pretesa tributaria. Con riferimento al merito della pretesa, va condiviso l'assunto di parte ricorrenete secondo cui il liquidatore può essere chiamato a rispondere solo per le condotte poste in essere nella sua qualità e non per i debiti facenti capo alla società.
Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con l'ordinanza 20 dicembre 2024, n. 33570, ha chiarito che con l'estinzione della società, in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese, si verifica un fenomeno successorio sui generis, pertanto, i soci subentrano nei rapporti obbligatori facenti capo alla società. I suddetti rapporti non si estinguono giacché, in caso contrario, verrebbero frustrati i diritti dei creditori sociali ma i soci diventano “successori” della società – non in quanto tali, ma lo diventano nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota – e subentrano anche nella legittimazione processuale. Invece, in linea generale, non sussiste alcuna legittimazione in capo al liquidatore. Infatti, secondo l'art. 2495 c.c., i creditori sociali insoddisfatti possono di agire nei confronti del liquidatore solo allorché il mancato pagamento sia dipeso da quest'ultimo. In ambito tributario, il liquidatore della società è responsabile (ex art. 36 DPR 602/1973) nei confronti dell'Erario, in proprio e in forma autonoma rispetto all'obbligazione tributaria societaria e la sua responsabilità si fonda su un diverso titolo: «al mancato pagamento delle imposte dovute dalla società deve aggiungersi la condotta personale del liquidatore che, violando gli obblighi conseguenti alla carica rivestita, ha utilizzato l'attività di liquidazione per l'assegnazione di beni ai soci oppure per soddisfare crediti di ordine inferiore a quelli tributari che perciò sono rimasti insoluti». Tale ultimo presupposto, fondante la responsabilità del liquidatore, non è stato dimostrato. La natura delle questioni induce a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15811/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250102012490001 CONTR. UNIFI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21738/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telamticamente depositato, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso la cartella di pagamento relativa al contributo unificato, in relazione al quale debitore principale era la società "Società_1 srl", di cui il ricorrente era stato liquidatore fino all'8/11/2017. Eccepiva il ricorrente il proprio difetto di legittimazione passiva, anche in considerazione del fatto che nei di lui confronti non era stato emesso alcun atto prodromico.
L'ADER, costituitasi in giudizio, oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso perchè tardivo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, che rapprsentava che gli atti prodromici erano stati ritualmente notificati e non impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Preliminarmente deve rilevarsi che la proposizione del ricorso risulat tempestiva in quanto rispettosa del termine.
Con riferimento alle doglianze sollevate dal ricorrente, deve rilevarsi che, effettivamente, dalla documentazione versata in atti, non è dato evincere che gli atti prodromici furono notificati al ricorrente nella qualità di liquidatore della società, sicché non può dirsi formatasi nei di lui confronti la definitività della pretesa tributaria. Con riferimento al merito della pretesa, va condiviso l'assunto di parte ricorrenete secondo cui il liquidatore può essere chiamato a rispondere solo per le condotte poste in essere nella sua qualità e non per i debiti facenti capo alla società.
Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con l'ordinanza 20 dicembre 2024, n. 33570, ha chiarito che con l'estinzione della società, in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese, si verifica un fenomeno successorio sui generis, pertanto, i soci subentrano nei rapporti obbligatori facenti capo alla società. I suddetti rapporti non si estinguono giacché, in caso contrario, verrebbero frustrati i diritti dei creditori sociali ma i soci diventano “successori” della società – non in quanto tali, ma lo diventano nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota – e subentrano anche nella legittimazione processuale. Invece, in linea generale, non sussiste alcuna legittimazione in capo al liquidatore. Infatti, secondo l'art. 2495 c.c., i creditori sociali insoddisfatti possono di agire nei confronti del liquidatore solo allorché il mancato pagamento sia dipeso da quest'ultimo. In ambito tributario, il liquidatore della società è responsabile (ex art. 36 DPR 602/1973) nei confronti dell'Erario, in proprio e in forma autonoma rispetto all'obbligazione tributaria societaria e la sua responsabilità si fonda su un diverso titolo: «al mancato pagamento delle imposte dovute dalla società deve aggiungersi la condotta personale del liquidatore che, violando gli obblighi conseguenti alla carica rivestita, ha utilizzato l'attività di liquidazione per l'assegnazione di beni ai soci oppure per soddisfare crediti di ordine inferiore a quelli tributari che perciò sono rimasti insoluti». Tale ultimo presupposto, fondante la responsabilità del liquidatore, non è stato dimostrato. La natura delle questioni induce a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.