Art. 9.
Il termine previsto dall'ultimo comma dell' articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza - compreso quello della ragioneria centrale - e' prorogato dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1972. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che il termine previsto dall'art. 9 del presente decreto-legge e' prorogato dal 31 dicembre 1972 al 31 dicembre 1976.
Il termine previsto dall'ultimo comma dell' articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza - compreso quello della ragioneria centrale - e' prorogato dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1972. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che il termine previsto dall'art. 9 del presente decreto-legge e' prorogato dal 31 dicembre 1972 al 31 dicembre 1976.