Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2024, n. 43365
CASS
Sentenza 8 ottobre 2024

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In tema di sequestro preventivo, non è precluso al pubblico ministero esercitare nuovamente l'azione cautelare nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto, nel caso in cui il titolo sia stato annullato per motivi esclusivamente formarli, a condizione che ciò non determini una litispendenza cautelare, che contrasta con il divieto di "bis in idem", operante tra procedimenti prim'ancora che tra provvedimenti. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il pubblico ministero è tenuto a decidere se coltivare la precedente azione mercé l'impugnazione dell'ordinanza di annullamento o reiterare la domanda, dovendo, in tal caso, esimersi dall'impugnare o rinunciare alla proposta impugnazione al più tardi coevamente alla richiesta del nuovo titolo cautelare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2024, n. 43365
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43365
    Data del deposito : 8 ottobre 2024

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