Art. 1.
L' art. 1 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309 , e' sostituito dal seguente:
"Alle aziende agricole ed armentizie della Sardegna danneggiate dalla siccita' dell'annata agraria 1954-55 possono essere concessi:
1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2 per cento, per una durata di quattro anni;
2) contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati, la ricostituzione del patrimonio zootecnico, la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati; nonche' prestiti e mutui, ad un tasso non superiore al 2 per cento e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo".
L' art. 1 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309 , e' sostituito dal seguente:
"Alle aziende agricole ed armentizie della Sardegna danneggiate dalla siccita' dell'annata agraria 1954-55 possono essere concessi:
1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2 per cento, per una durata di quattro anni;
2) contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati, la ricostituzione del patrimonio zootecnico, la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati; nonche' prestiti e mutui, ad un tasso non superiore al 2 per cento e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo".