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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/06/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4126/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. REBOLDI CHIARA del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Brescia, Via Marsala 40, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO DANIELE e dell'avv. PRAVETTONI FARINELLI
GABRIELE, entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano,
Via Venti Settembre n. 12, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. e per essa (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO DANIELE e dell'avv. PRAVETTONI FARINELLI
GABRIELE, entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano,
Via Venti Settembre n. 12, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
INTERVENUTA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso:
In via principale e nel merito:
-considerato che il decreto opposto difetta dei requisiti di liquidità, esigibilità e certezza ovvero risulta emesso in violazione dell'art 633 cpc per tutti i motivi esposti in narrativa, revocarsi e/o dichiararsi nullo e inefficace con ogni ulteriore statuizione di legge e di rito;
- accertarsi e dichiararsi la nullità della fideiussione rilasciata da a garanzia del Parte_1
debito assunto dalla società ovvero la sua estinzione e/o decadenza e/o prescrizione ex Parte_2
artt. 1956 e 1957 c.c per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in via subordinata:
-accertarsi e dichiararsi per le stesse motivazioni la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto da agli artt. n.ri 2, 6, 8 , con conseguente decadenza della creditrice ex Parte_1
art. 1957 c.c dal diritto di far valere la garanzia fideiussoria -eccezione di decadenza che l'opponente qui formalmente propone- e dichiararsi estinto ogni diritto della creditrice nei confronti dell'opponente con revoca del decreto ingiuntivo opposto Parte_1
con rigetto di ogni domanda;
In via istruttoria: si chiede di ordinare ex art. 210 cpc ed ex D.lgs. 3/2017 a Banca di Italia ed a tutte le maggiori banche italiane tra cui Cassa di Risparmio del Veneto spa di esibire copia di tutte le fideiussioni sottoscritte negli anni 2010/2011.
In ogni caso: dichiarare non ripetibili le spese del procedimento monitorio, con rifusione di spese di lite, diritti e onorari di causa.
Con riserva di indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali
Per parte intervenuta incorporante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare
In via preliminare: dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è di pronta soluzione e non è fondata su prova scritta.
Nel merito:
pagina 2 di 7 respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la signora
(C.F.: , al pagamento di € 52.265,15, oltre interessi dal Parte_1 C.F._1
dovuto sino al saldo, ovvero della minor somma che sarà accertata in corso di causa.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui alle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
In ogni caso:
Il tutto con vittoria di spese, compensi professionali di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022 e ss.mm..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1072/2023, emesso in data Parte_1
1/4/2023 dal Tribunale di Verona su ricorso di con il quale le era stato ingiunto il CP_1 pagamento, a favore della ricorrente, della somma di € 52.265,15, oltre interessi legali e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione la ha anzitutto contestato l'esistenza e consistenza del credito Parte_1 allegatamente vantato dall'apposta - stante l'omessa produzione in giudizio degli estratti conto del conto corrente su cui la ricorrente ha fondato la sua pretesa per tutta la durata del rapporto - nonché la mancata prova dell'invio periodico degli estratti conto e dell'invio della lettera di revoca degli affidamenti;
ha eccepito, ancora, la nullità, totale o parziale, della fideiussione omnibus rilasciata in data 27/12/2011 in favore del creditore originario Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. in quanto conforme al modello ABI censurato da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 e, per l'effetto, la sua conseguente liberazione dall'obbligo restitutorio per maturata decadenza ex art. 1957 c.c.; ha lamentato, infine, l'estinzione della garanzia prestata per l'inosservanza dell'art. 1956 c.c. e comunque la sua nullità genetica per la sproporzione delle garanzie creditorie richieste rispetto all'ammontare del credito al tempo vantato dalla banca.
L'opponente ha chiesto quindi, in via preliminare, che non venisse concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la declaratoria di invalidità/inefficacia dello stesso con conseguente sua revoca. pagina 3 di 7 Si è costituita in giudizio l'opposta contestando i motivi di opposizione e chiedendone il CP_1
rigetto, con concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 29/1/2024, veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, in via istruttoria, in accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di parte opponente, veniva ordinato, a quattro diversi Istituti di Credito (terzi rispetto alla causa), di esibire in giudizio il modello di fideiussione omnibus in uso nel 2011.
A seguito dell'ordine di esibizione venivano quindi depositati i modelli utilizzati nel periodo preso a riferimento dalla , da Intesa San Paolo, dal Banco B.P.M. e da Controparte_4 CP_5
Nelle more del giudizio, con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 09/1/2025, interveniva
[...]
e per essa quale sua mandataria rappresentando di esser Controparte_2 Controparte_3
succeduta nel diritto controverso a seguito di fusione per incorporazione di in CP_1 [...]
facendo proprie le istanze e conclusioni svolte dalla parte originaria e chiedendo CP_2
l'estromissione di quest'ultima.
All'udienza del 30/1/2025, dopo lo scambio delle note di precisazione delle conclusioni delle comparse conclusionali e di replica, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni di cui alle note indicate in epigrafe.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Quanto al primo motivo d'opposizione, va innanzitutto osservato come l'opposta avesse depositato, sin dalla fase monitoria, sia la copia del contratto di conto corrente - “Conto business Illimitato” n. 1354 sottoscritto da (doc. 4 monitorio), garantito dell'odierna opponente (doc. 6 Parte_2
monitorio), sia il contratto 'quadro' di affidamento di breve termine n. 00022/900/00004387 (doc. 5 monitorio), sia l'estratto di saldaconto di cui all'art. 50 T.u.b. (doc. 9 monitorio); documentazione idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, stante il valore probatorio riconosciuto dall'art. 102 L. 141/1938 al saldaconto in sede di procedimento monitorio (v: Cass. civ. 14357/2019).
Nel costituirsi nel giudizio d'opposizione la società – incontestatamente cessionaria del CP_1
credito in origine vantato da Cassa di Risparmio del Veneto Spa - ha poi depositato anche gli estratti conto integrali del rapporto (doc. 1 comparsa), fornendo così piena prova dell'ammontare del credito azionato.
Né può assumere rilievo ai fini della decisione del presente giudizio l'allegata violazione dell'obbligo di invio periodico degli estratti conto (sancito dall'art. 119 Tub), non incidendo il rilievo né sull'an né sul quantum della pretesa creditoria vantata nei confronti del fideiussore, la cui sussistenza ed entità
pagina 4 di 7 trova appunto conforto negli estratti di conto corrente depositati in atti, non oggetto di specifica contestazione.
Deve ora essere preso in esame il secondo motivo di opposizione, con il quale ha Parte_1
eccepito la nullità totale o parziale della fideiussione omnibus rilasciata in favore di Cassa di Risparmio del Veneto a garanzia delle obbligazioni contratte da per violazione della Parte_2
normativa antitrust. Normativa che, mirando a tutelare la concorrenza sul mercato, si muove su piano diverso da quello della normativa consumeristica e la cui applicazione non può dunque ritenersi limitata, come sostenuto dalla difesa di parte opposta, soltanto a chi rivesta la qualità di consumatore.
Tanto precisato, va osservato come la fideiussione sottoscritta dall'opponente (doc. 6 monitorio e doc.
3 opposta) riproduca in effetti pedissequamente le tre clausole dichiarate da Banca d'Italia in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/90 (la clausola di 'reviviscenza' all'art. 2, quella di
'rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.' all'art. 6 e quella di 'sopravvivenza' all'art. 8).
Ciò nondimeno, per le ragioni di cui si dirà di seguito, l'obbligazione fideiussoria non può ritenersi estinta.
Deve in primo luogo escludersi, nella specie, che la presenza delle tre clausole di cui si è detto possa comportare nullità integrale della fideiussione.
Va invero rammentato come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza
41994/21, abbiano affermato il principio di diritto a mente del quale “i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle solo clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti”.
In questa prospettiva, mancando la prova che il contratto di fideiussione non sarebbe stato concluso in assenza delle citate tre clausole (né peraltro l'opponente ha rappresentato alcunché al riguardo), deve escludersi che possa dichiararsi la nullità integrale della fideiussione.
Quanto poi all'eccepita estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. – invocata, nella prospettiva della nullità parziale, quale effetto della nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. per non essersi la banca attivata nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma – è dirimente rilevare come l'estinzione della garanzia fideiussoria debba nella specie escludersi pagina 5 di 7 a mente dell'art. 7 delle condizioni di polizza, che fa obbligo al fideiussore di pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
Pattuizione che – a prescindere da ogni valutazione in ordine alla possibilità di riconoscere anche nella specie natura di prova privilegiata al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 – risulta estranea all'ambito del detto provvedimento e che deve dirsi dunque valida ed efficace.
Ed invero, alla luce della recentemente ribadita giurisprudenza della Suprema Corte, la clausola con cui il debitore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, deve essere intesa come deroga convenzionale alla forma - altrimenti riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile - con cui deve essere osservato l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 cc, sicché l'osservanza dell'onere imposto dalla testé citata disposizione è soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla necessità di proporre e coltivare un'azione giudiziale (Cass., sez. I, 1/7/1995, n. 7345, richiamata da Cass., sez. III, 21/5/2008, n. 13078 e più di recente v. Cass., sez. III, 13/1/2025, n. 835).
Nel caso in esame, allora, a prescindere dall'invalidità dell'art. 6 della fideiussione, la decadenza di cui all'art. 1957 cc deve dirsi evitata dalla richiesta di pagamento stragiudiziale del 22/7/2014, indirizzata dalla banca creditrice sia al debitore principale che alla garante e da quest'ultima personalmente ricevuta in data 28.07.2014 (v: doc. 8 monitorio).
Deve infine essere respinto anche il terzo motivo di opposizione, con il quale è stata eccepita l'estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c. per avere allegatamente la banca aumentato il debito garantito pur consapevole del peggioramento delle condizioni della società debitrice ed è stata altresì eccepita la nullità genetica della fideiussione per la ritenuta violazione del principio di proporzionalità delle garanzie creditorie.
Quanto al primo profilo di doglianza, va osservato come l'opponente non abbia nemmeno allegato la concessione di ulteriori linee di credito alla debitrice principale senza autorizzazione del fideiussore
(presupposto non ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito
– cfr: Cass. civ. 34685/2022) e come, ad ogni buon conto, la liberazione per mancanza di preventiva autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non possa essere invocata dal socio della società debitrice principale, quale è l'opponente (v: doc. 2 opp.ta), che, nell'esercizio delle proprie prerogative, aveva la concreta possibilità di conoscere la situazione economica della debitrice (cfr: cass. civ. 16822/2024).
pagina 6 di 7 Quanto al secondo profilo, va osservato come l'art. 1938 c.c. si limiti a richiedere l'indicazione del tetto massimo garantito e come la fideiussione omnibus, essendo destinata a garantire anche obbligazioni future sfugga, per sua natura, a criteri di stretta proporzionalità.
Per le ragioni di cui si è detto l'opposizione deve essere quindi integralmente respinta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in ragione dell'attività processuale svolta (che ha visto, in via istruttoria, il solo deposito della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c.), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
CONDANNA
Parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2
e per essa quale sua mandataria quale società incorporante l'originaria
[...] Controparte_3 parte opposta spese che liquida in €11.000,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, CP_1
CPA e IVA come per legge.
Verona, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Andrea Pellizzaro
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4126/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. REBOLDI CHIARA del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Brescia, Via Marsala 40, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO DANIELE e dell'avv. PRAVETTONI FARINELLI
GABRIELE, entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano,
Via Venti Settembre n. 12, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. e per essa (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO DANIELE e dell'avv. PRAVETTONI FARINELLI
GABRIELE, entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano,
Via Venti Settembre n. 12, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
INTERVENUTA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso:
In via principale e nel merito:
-considerato che il decreto opposto difetta dei requisiti di liquidità, esigibilità e certezza ovvero risulta emesso in violazione dell'art 633 cpc per tutti i motivi esposti in narrativa, revocarsi e/o dichiararsi nullo e inefficace con ogni ulteriore statuizione di legge e di rito;
- accertarsi e dichiararsi la nullità della fideiussione rilasciata da a garanzia del Parte_1
debito assunto dalla società ovvero la sua estinzione e/o decadenza e/o prescrizione ex Parte_2
artt. 1956 e 1957 c.c per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in via subordinata:
-accertarsi e dichiararsi per le stesse motivazioni la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto da agli artt. n.ri 2, 6, 8 , con conseguente decadenza della creditrice ex Parte_1
art. 1957 c.c dal diritto di far valere la garanzia fideiussoria -eccezione di decadenza che l'opponente qui formalmente propone- e dichiararsi estinto ogni diritto della creditrice nei confronti dell'opponente con revoca del decreto ingiuntivo opposto Parte_1
con rigetto di ogni domanda;
In via istruttoria: si chiede di ordinare ex art. 210 cpc ed ex D.lgs. 3/2017 a Banca di Italia ed a tutte le maggiori banche italiane tra cui Cassa di Risparmio del Veneto spa di esibire copia di tutte le fideiussioni sottoscritte negli anni 2010/2011.
In ogni caso: dichiarare non ripetibili le spese del procedimento monitorio, con rifusione di spese di lite, diritti e onorari di causa.
Con riserva di indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali
Per parte intervenuta incorporante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare
In via preliminare: dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è di pronta soluzione e non è fondata su prova scritta.
Nel merito:
pagina 2 di 7 respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la signora
(C.F.: , al pagamento di € 52.265,15, oltre interessi dal Parte_1 C.F._1
dovuto sino al saldo, ovvero della minor somma che sarà accertata in corso di causa.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui alle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
In ogni caso:
Il tutto con vittoria di spese, compensi professionali di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022 e ss.mm..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1072/2023, emesso in data Parte_1
1/4/2023 dal Tribunale di Verona su ricorso di con il quale le era stato ingiunto il CP_1 pagamento, a favore della ricorrente, della somma di € 52.265,15, oltre interessi legali e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione la ha anzitutto contestato l'esistenza e consistenza del credito Parte_1 allegatamente vantato dall'apposta - stante l'omessa produzione in giudizio degli estratti conto del conto corrente su cui la ricorrente ha fondato la sua pretesa per tutta la durata del rapporto - nonché la mancata prova dell'invio periodico degli estratti conto e dell'invio della lettera di revoca degli affidamenti;
ha eccepito, ancora, la nullità, totale o parziale, della fideiussione omnibus rilasciata in data 27/12/2011 in favore del creditore originario Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. in quanto conforme al modello ABI censurato da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 e, per l'effetto, la sua conseguente liberazione dall'obbligo restitutorio per maturata decadenza ex art. 1957 c.c.; ha lamentato, infine, l'estinzione della garanzia prestata per l'inosservanza dell'art. 1956 c.c. e comunque la sua nullità genetica per la sproporzione delle garanzie creditorie richieste rispetto all'ammontare del credito al tempo vantato dalla banca.
L'opponente ha chiesto quindi, in via preliminare, che non venisse concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la declaratoria di invalidità/inefficacia dello stesso con conseguente sua revoca. pagina 3 di 7 Si è costituita in giudizio l'opposta contestando i motivi di opposizione e chiedendone il CP_1
rigetto, con concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 29/1/2024, veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, in via istruttoria, in accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di parte opponente, veniva ordinato, a quattro diversi Istituti di Credito (terzi rispetto alla causa), di esibire in giudizio il modello di fideiussione omnibus in uso nel 2011.
A seguito dell'ordine di esibizione venivano quindi depositati i modelli utilizzati nel periodo preso a riferimento dalla , da Intesa San Paolo, dal Banco B.P.M. e da Controparte_4 CP_5
Nelle more del giudizio, con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 09/1/2025, interveniva
[...]
e per essa quale sua mandataria rappresentando di esser Controparte_2 Controparte_3
succeduta nel diritto controverso a seguito di fusione per incorporazione di in CP_1 [...]
facendo proprie le istanze e conclusioni svolte dalla parte originaria e chiedendo CP_2
l'estromissione di quest'ultima.
All'udienza del 30/1/2025, dopo lo scambio delle note di precisazione delle conclusioni delle comparse conclusionali e di replica, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni di cui alle note indicate in epigrafe.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Quanto al primo motivo d'opposizione, va innanzitutto osservato come l'opposta avesse depositato, sin dalla fase monitoria, sia la copia del contratto di conto corrente - “Conto business Illimitato” n. 1354 sottoscritto da (doc. 4 monitorio), garantito dell'odierna opponente (doc. 6 Parte_2
monitorio), sia il contratto 'quadro' di affidamento di breve termine n. 00022/900/00004387 (doc. 5 monitorio), sia l'estratto di saldaconto di cui all'art. 50 T.u.b. (doc. 9 monitorio); documentazione idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, stante il valore probatorio riconosciuto dall'art. 102 L. 141/1938 al saldaconto in sede di procedimento monitorio (v: Cass. civ. 14357/2019).
Nel costituirsi nel giudizio d'opposizione la società – incontestatamente cessionaria del CP_1
credito in origine vantato da Cassa di Risparmio del Veneto Spa - ha poi depositato anche gli estratti conto integrali del rapporto (doc. 1 comparsa), fornendo così piena prova dell'ammontare del credito azionato.
Né può assumere rilievo ai fini della decisione del presente giudizio l'allegata violazione dell'obbligo di invio periodico degli estratti conto (sancito dall'art. 119 Tub), non incidendo il rilievo né sull'an né sul quantum della pretesa creditoria vantata nei confronti del fideiussore, la cui sussistenza ed entità
pagina 4 di 7 trova appunto conforto negli estratti di conto corrente depositati in atti, non oggetto di specifica contestazione.
Deve ora essere preso in esame il secondo motivo di opposizione, con il quale ha Parte_1
eccepito la nullità totale o parziale della fideiussione omnibus rilasciata in favore di Cassa di Risparmio del Veneto a garanzia delle obbligazioni contratte da per violazione della Parte_2
normativa antitrust. Normativa che, mirando a tutelare la concorrenza sul mercato, si muove su piano diverso da quello della normativa consumeristica e la cui applicazione non può dunque ritenersi limitata, come sostenuto dalla difesa di parte opposta, soltanto a chi rivesta la qualità di consumatore.
Tanto precisato, va osservato come la fideiussione sottoscritta dall'opponente (doc. 6 monitorio e doc.
3 opposta) riproduca in effetti pedissequamente le tre clausole dichiarate da Banca d'Italia in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/90 (la clausola di 'reviviscenza' all'art. 2, quella di
'rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.' all'art. 6 e quella di 'sopravvivenza' all'art. 8).
Ciò nondimeno, per le ragioni di cui si dirà di seguito, l'obbligazione fideiussoria non può ritenersi estinta.
Deve in primo luogo escludersi, nella specie, che la presenza delle tre clausole di cui si è detto possa comportare nullità integrale della fideiussione.
Va invero rammentato come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza
41994/21, abbiano affermato il principio di diritto a mente del quale “i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle solo clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti”.
In questa prospettiva, mancando la prova che il contratto di fideiussione non sarebbe stato concluso in assenza delle citate tre clausole (né peraltro l'opponente ha rappresentato alcunché al riguardo), deve escludersi che possa dichiararsi la nullità integrale della fideiussione.
Quanto poi all'eccepita estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. – invocata, nella prospettiva della nullità parziale, quale effetto della nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. per non essersi la banca attivata nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma – è dirimente rilevare come l'estinzione della garanzia fideiussoria debba nella specie escludersi pagina 5 di 7 a mente dell'art. 7 delle condizioni di polizza, che fa obbligo al fideiussore di pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
Pattuizione che – a prescindere da ogni valutazione in ordine alla possibilità di riconoscere anche nella specie natura di prova privilegiata al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 – risulta estranea all'ambito del detto provvedimento e che deve dirsi dunque valida ed efficace.
Ed invero, alla luce della recentemente ribadita giurisprudenza della Suprema Corte, la clausola con cui il debitore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, deve essere intesa come deroga convenzionale alla forma - altrimenti riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile - con cui deve essere osservato l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 cc, sicché l'osservanza dell'onere imposto dalla testé citata disposizione è soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla necessità di proporre e coltivare un'azione giudiziale (Cass., sez. I, 1/7/1995, n. 7345, richiamata da Cass., sez. III, 21/5/2008, n. 13078 e più di recente v. Cass., sez. III, 13/1/2025, n. 835).
Nel caso in esame, allora, a prescindere dall'invalidità dell'art. 6 della fideiussione, la decadenza di cui all'art. 1957 cc deve dirsi evitata dalla richiesta di pagamento stragiudiziale del 22/7/2014, indirizzata dalla banca creditrice sia al debitore principale che alla garante e da quest'ultima personalmente ricevuta in data 28.07.2014 (v: doc. 8 monitorio).
Deve infine essere respinto anche il terzo motivo di opposizione, con il quale è stata eccepita l'estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c. per avere allegatamente la banca aumentato il debito garantito pur consapevole del peggioramento delle condizioni della società debitrice ed è stata altresì eccepita la nullità genetica della fideiussione per la ritenuta violazione del principio di proporzionalità delle garanzie creditorie.
Quanto al primo profilo di doglianza, va osservato come l'opponente non abbia nemmeno allegato la concessione di ulteriori linee di credito alla debitrice principale senza autorizzazione del fideiussore
(presupposto non ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito
– cfr: Cass. civ. 34685/2022) e come, ad ogni buon conto, la liberazione per mancanza di preventiva autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non possa essere invocata dal socio della società debitrice principale, quale è l'opponente (v: doc. 2 opp.ta), che, nell'esercizio delle proprie prerogative, aveva la concreta possibilità di conoscere la situazione economica della debitrice (cfr: cass. civ. 16822/2024).
pagina 6 di 7 Quanto al secondo profilo, va osservato come l'art. 1938 c.c. si limiti a richiedere l'indicazione del tetto massimo garantito e come la fideiussione omnibus, essendo destinata a garantire anche obbligazioni future sfugga, per sua natura, a criteri di stretta proporzionalità.
Per le ragioni di cui si è detto l'opposizione deve essere quindi integralmente respinta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in ragione dell'attività processuale svolta (che ha visto, in via istruttoria, il solo deposito della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c.), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
CONDANNA
Parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2
e per essa quale sua mandataria quale società incorporante l'originaria
[...] Controparte_3 parte opposta spese che liquida in €11.000,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, CP_1
CPA e IVA come per legge.
Verona, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Andrea Pellizzaro
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