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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/11/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1002 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1002 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MARA MENCHERINI, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. ROBERTO ROSSI, come da procura in atti RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 05.02.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale da in relazione al matrimonio civile celebrato a Controparte_1
Campagnano di Roma (RM) il 24.02.2000 come da estratto dell'atto di matrimonio n. 1 parte I anno 2000 del Comune di Campagnano di Roma. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di aderire alla seguente proposta conciliativa che era stata formulata dal giudice, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“considerata la concorde richiesta di dichiarare la separazione personale tra coniugi formula la seguente proposta conciliativa della controversia 1. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di Euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo a decorrere dal 5 gennaio 2026 2. spese compensate rinuncia all'impugnazione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra e celebrato a Campagnano di Parte_1 Controparte_1
Roma (RM) il 24.02.2000 come da estratto dell'atto di matrimonio n. 1 parte I anno 2000 del Comune di Campagnano di Roma.
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione. 3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 05/11/2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1002 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MARA MENCHERINI, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. ROBERTO ROSSI, come da procura in atti RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 05.02.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale da in relazione al matrimonio civile celebrato a Controparte_1
Campagnano di Roma (RM) il 24.02.2000 come da estratto dell'atto di matrimonio n. 1 parte I anno 2000 del Comune di Campagnano di Roma. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di aderire alla seguente proposta conciliativa che era stata formulata dal giudice, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“considerata la concorde richiesta di dichiarare la separazione personale tra coniugi formula la seguente proposta conciliativa della controversia 1. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di Euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo a decorrere dal 5 gennaio 2026 2. spese compensate rinuncia all'impugnazione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra e celebrato a Campagnano di Parte_1 Controparte_1
Roma (RM) il 24.02.2000 come da estratto dell'atto di matrimonio n. 1 parte I anno 2000 del Comune di Campagnano di Roma.
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione. 3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 05/11/2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco