Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 834
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la consolidata giurisprudenza di legittimità richiede che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine. Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato escludendo l'identità del disegno criminoso, dato il significativo arco temporale, la diversità delle vittime, dei siti di pubblicazione degli annunci, dei conti correnti e la diversità dell'oggetto venduto in una delle sentenze (autovettura BMW). Pertanto, i reati sono stati ritenuti riconducibili ad autonome risoluzioni criminose.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 834
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 834
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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