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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice monocratico onorario dott.ssa
NE NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1766 /20 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
rapp.to e difeso da avv. A.Galanti come da procura in atti Parte_1
- Parte Opponente -
E
n persona del lrpt rapp.ta e difesa da avv. M.Meleo come da procura Controparte_1
in atti
- Parte Opposta -
CONCLUSIONI : come precisate dalle parti all'udienza del 19.9.25
la difesa della parte opponente si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione e nella memoria 183 VI cpc primo termine;
la difesa dell'opposta si riporta alle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e risposta;
Svolgimento del processo e motivi della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 314 /20 emesso in Parte_1
data 13.3.20 dal giudice dell'intestato Tribunale in favore della società in CP_1
forza di fattura n 479 /19 vendita auto usata .
Deduceva l'opponente l'infondatezza della pretesa creditoria per aver regolarmente pagato il prezzo dell'auto al concessionario auto come da contratto di CP_2
acquisto in atti e finanziamento a favore dello stesso concessionario, quale intermediario del credito . Allegava, inoltre , l'opponente certificato presa di possesso e certificato
PRA.
CP_ Concludeva chiedendo, pertanto, la revoca del DI, in quanto non dovuto alla l'importo portato dalla fattura azionata .
Si costituiva il creditore il quale chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione.
Deduceva, nel merito, che l'autovettura usata in oggetto veniva data, come di prassi, in conto esposizione alla , in virtù dei rapporti commerciali , la Controparte_3
CP_ società , in caso di vendita del veicolo, riconosceva al mandatario una provvigione sul prezzo di vendita . Tuttavia, nell'anno 2019, la società opposta constatava che per molti veicoli venduti dalla mandataria non risultava il pagamento, totale o CP_2
parziale , del prezzo. Nello specifico per l'autovettura venduta oggetto della presente controversia , risultava la trascrizione dell'atto di vendita in data 3.10.2017 a favore dell'acquirente (documento in atti ), ma non risultava il pagamento del Parte_1
prezzo , pertanto, la opposta emetteva fattura n 479 /19 per il prezzo dell'auto, oggetto della pretesa monitoria . Il giudice assegnatario dott. Mauro Pellegrini rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art 648 cpc, richiesta dal creditore opposto ( cfr ordinanza in atti ). Il presente procedimento assegnato al giudice dott. F. Ferdinandi
perveniva, ex ordine di servizio Presidente del Tribunale, avanti codesto giudice, per la trattazione all'udienza del 17.3.23.
Conclusa l' istruttoria, in esito ad interrogatorio formale delle parti ed escussione dei testi, questo giudice fissava udienza per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.9.25 precisate le conclusioni dalle parti, il giudizio veniva trattenuto in decisione con i termini 190 cpc .
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L'opposizione risulta fondata e pertanto deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
In tema occorre rilevare come, l'opponente dalla prospettazione difensiva allega il pagamento fatto al creditore apparente .
Nella fattispecie in esame ,pertanto, viene in rilievo il principio dell'apparenza del diritto,
a termini della norma di cui all'art 1189 cc.
Secondo il dettato normativo, del comma primo della norma richiamata, il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo - in base a circostanze univoche-
è liberato se prova di essere stato in buona fede .
In forza del secondo comma dell'art 1189 cc, chi ha ricevuto il pagamento, è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.
Per quanto precede, pertanto, tale norma trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore escusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicchè il giudicante deve procedere all'indagine sui presupposti della norma.
In specie la buona fede del terzo e la ragionevolezza del suo affidamento , quest'ultimo si risolve, in buona sostanza , nell'esame della colpa del creditore che possa aver contribuito , con la sua condotta , a creare una situazione tale da far ragionevolmente ritenere al solvens che il pagamento dovesse e potesse essere effettuato nelle forme e nelle modalità indicate dall'accipiens ( ex multis, Cass. n 1869 del 25.1.2018; Cass. n .
6563 del 5.4.2016).
Sulla scorta della svolta istruttoria, la difesa dell'opponente ha dimostrato che la trattativa e la vendita dell'autoveicolo è avvenuta sempre presso il rivenditore Controparte_3
( si richiamano le dichiarazioni testimoniali rese in istruttoria) . Inoltre, anche sulla base delle prove documentali allegate dall'opponente, è dimostrato che la documentazione afferente la vendita dell'auto , indicava il nominativo della società Controparte_3
(si richiama il contratto di vendita , la quietanza per acconto sul prezzo, la dichiarazione di possesso ed il finanziamento sottoscritto dall'acquirente, documenti in atti ) .
Per quanto precede , le prove fornite dalla difesa dell'opponente, integrano gli elementi giuridici della norma, in ordine al principio dell'apparenza del diritto e della buona fede del debitore ed inoltre confermano, quanto dedotto dal stessa difesa, in relazione al pagamento del prezzo dell'autovettura in favore di Quest'ultima CP_2
circostanza, è dimostrata documentalmente sia dall'atto di quietanza per acconto del prezzo di vendita versato dall'acquirente al momento della redazione del contratto di acquisto, che dal contratto di finanziamento stipulato dall'acquirente, nel quale si dispone che il pagamento del residuo prezzo dell'auto, da parte della società finanziaria sia versato al rivenditore “quale intermediario del credito “. Controparte_3 L'oponente dopo l'integrale pagamento dell'autovettura, anche in esito al finanziamento,
riceveva dal rivenditore il certificato di proprietà dell'autovettura e l'annotazione relativa alla trascrizione al PRA. Su questi documenti risulta, invero, che l'autovettura era di proprietà della , pertanto, l'opposto deduce che l'acquirente avesse contezza CP_1
di questa circostanza.
La ricostruzione prospettata dalla difesa dell'opposto risulta tuttavia non confermata dagli elementi probatori emersi in istruttoria.
Risulta, infatti, che l'acquirente si era relazionato in tutti le fasi delle Parte_1
trattative e della vendita dell'auto con la presso la sede di questa società Controparte_3
e sempre questo rivenditore aveva provveduto alla consegna dell'auto .
Per quanto precede , il ha legittimamente confidato nella indicazione delle Parte_1
modalità di pagamento del prezzo . Inoltre la creditrice ha consentito che CP_1
l'autovettura fosse consegnata all'acquirente, senza ricevere il relativo prezzo e acconsentendo, inoltre, anche al relativo passaggio di proprietà.
Peraltro, come dedotto dalla stessa opposta soltanto dopo circa due anni dall'avvenuta
CP_ vendita dell'autovettura , la appurava in ritardo, di non aver ricevuto il corrispettivo dal rivenditore per l'autovettura venduta e pertanto emetteva fattura che azionava nei confronti dell'acquirente odierno opponente .
Tali elementi integrano la colpa del creditore che, come sopra osservato , dalle citate pronuncie, - fanno sorgere nel solvens una ragionevole presunzione sulla rispondenza
alla realtà- , in buona sostanza , il creditore con la sua condotta ha contribuito a creare una situazione tale da far ragionevolmente ritenere legittimato il mandatario - l'accipiens
- a ricevere il pagamento. Per le svolte motivazioni, l'opponente - in applicazione della norma di Parte_1
cui all'art 1189 cc - , è liberato dall'obbligazione di pagamento .
Ne, peraltro, l'opposto ha fornito una diversa ricostruzione e fornito una prova, sul punto, tenuto conto, peraltro, che nel presente giudizio a cognizione ordinaria, il creditore opposto assume la posizione di attore sostanziale a cui incombe l'onere probatorio di provare la pretesa creditoria azionata, nei confronti dell'opponente ( ex multis, Cass. 2019 n. 11543).
Per i motivi sopra richiamati, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve trovare accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo , tenuto conto della effettiva attività svolta ex DM 55/14 .
PQM
L'intestato Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa , così decide :
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'opponente Parte_1
nei confronti dell'opposta in persona del lrpt e per l'effetto
[...] CP_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 314 /20 emesso in data 13.3.20 dal giudice dell'intestato tribunale;
- Le spese di lite , seguono la soccombenza , e pertanto condanna la in CP_1
persona del lrpt al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell'opponente, in complessivi euro 4000,00 per compensi , di cu 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali , VA e Cpa come per legge.
Così deciso in Frosinone, lì 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa NE NI