TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 5968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5968 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa GA Di LL Presidente rel. dott.ssa Lidia RE Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2617 /2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Pulvirenti Lisa Valentina presso il cui studio C.F._1 in Catania, Viale Vittorio Veneto 14, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Cirillo Nicola, presso il cui studio in Torre C.F._2
DE RE (NA) via Sedivola n. 33, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Orta di Atella (CE) in data
10/04/2015, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
PRONUNCIA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(PA) il 03/01/1991 e , nato a [...], e la Parte_2 omologa alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Orta Di Atella (CE) (atto n.6 parte 1 anno 2015).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
7.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa GA Di LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa GA Di LL Presidente rel. dott.ssa Lidia RE Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2617 /2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Pulvirenti Lisa Valentina presso il cui studio C.F._1 in Catania, Viale Vittorio Veneto 14, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Cirillo Nicola, presso il cui studio in Torre C.F._2
DE RE (NA) via Sedivola n. 33, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Orta di Atella (CE) in data
10/04/2015, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
PRONUNCIA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(PA) il 03/01/1991 e , nato a [...], e la Parte_2 omologa alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Orta Di Atella (CE) (atto n.6 parte 1 anno 2015).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
7.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa GA Di LL