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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/10/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3265/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di Parte_1 costituzione di nuovo difensore dell'11.10.2021, dall'avv. Loreto Polidoro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla via dei Piceni n. 59
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta da Controparte_1 [...]
rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_2 costituzione di nuovo difensore dell'11.4.2023, dall'avv. Mario Mancusi, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Donato Milanese alla via
Dell'Unione Europea 6A/6B
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da note verbale di udienza del 10.7.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso per d.i. n. r.g. 5728/2020 la chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Latina di ingiungere a il pagamento della somma Parte_1 complessiva di euro 20.777,69, oltre accessori e spese. Fondava il credito su copia contratto di finanziamento, copia contatto carta di credito, estratto conto, atto di cessione del credito.
Con d.i. 83/2021 il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e delle spese processuali.
Con atto di citazione in opposizione, proponeva Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'inefficacia del d.i. opposto, per essere stato notificato oltre il termine di 60gg. Nel merito deduceva l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici, l'applicazione di clausole vessatorie ed abusive.
Si costituiva ritualmente in giudizio la deducendo la Controparte_1 corretta quantificazione del credito, l'idoneità della documentazione a provarne l'ammontare, la legittima applicazione degli interessi.
Prodotta documentazione, espletata ctu contabile, all'udienza del
10.7.2025, la causa era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma
3 c.p.c.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente deve osservarsi che la notifica del d.i. opposto a si perfezionava dopo un primo tentativo di notifica nel termine di 60gg, che non si perfezionava per ragioni non imputabili al notificante.
Pertanto il decreto ingiuntivo non può essere ritenuto inefficace.
In ogni caso la giurisprudenza ha specificato che con la proposizione del giudizio di opposizione si apre un giudizio a cognizione piena che non si limita ad accertare la validità o la regolarità formale del decreto ingiuntivo emesso, ma che comporta che il giudice adito provvede in sede contenziosa ordinaria sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un
- 2 - ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione ..[..].. è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. 14910/2013, Cass. civ. n. 1184/2007; Cass. civ. n. 13001/2006).
In via ulteriormente preliminare deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stata esperita la mediazione obbligatoria.
Nel merito parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto bancario, mediante produzione del contratto di finanziamento nonché del relativo estratto conto.
In ordine alla prova del credito vantato, dall'analisi della documentazione prodotta dalla banca, si evince che i documenti posti a fondamento della domanda monitoria sono sufficienti ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, necessitandosi solo nel corso del giudizio di opposizione dell'ulteriore documentazione analitica.
Infatti l'estratto conto è sufficiente, in sede monitoria, ad integrare la prova scritta privilegiata necessaria a valutare la fondatezza del credito al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo;
spetterà poi nel giudizio di cognizione piena, successivo all'opposizione all'opposta documentare l'andamento del rapporto di conto corrente bancario (Cass. Civ., Sez. I, n. 26318/2008).
L'estratto conto versato in atti riporta analiticamente le poste di credito
- 3 - e debito ed è pertanto idoneo a provare il credito anche nel giudizio a cognizione piena.
Nel corso del giudizio di opposizione parte opposta ha, altresì, versato in atti prova dell'erogazione del credito.
Quanto alla quantificazione del credito, parte opponente, ne contesta la correttezza in ordine all'applicazione di interessi usurai.
Il ctu, dott.ssa nell'elaborato peritale, cui codesto Persona_1
Tribunale aderisce, in quanto adeguatamente motivate, ha escluso l'applicazione di interessi usurai nel contratto di finanziamento.
In ordine alla natura del tasso applicato, il ctu ha accertato l'insussistenza di tassi oltre soglia usuraria.
Ha accertato il ctu che “Il TEG, calcolato sulle condizioni corrispettive secondo le specifiche sopra indicate, risulta pari al 12,221%, valore apprezzabilmente inferiore alla soglia prevista per la Categoria “Crediti personali”, che è pari, nel III trim. '12, al 19,425%.”
Del pari anche la verifica dell'usurarietà del tasso di mora, come da indicazioni della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
19597/2020) ha dato esito negativo “il contratto prevede l'applicazione degli interessi di mora nella misura del 15,96% annuo, che risulta pertanto inferiore rispetto al tasso soglia previsto per la categoria dei “Crediti personali” sia aumentato della maggiorazione di mora del 2,1%, corrispondente complessivamente, nel III trim. '12, al tasso del 22,05%, sia al tasso soglia privo di tale maggiorazione, pari al 19,425%, evidenziando il rispetto della soglia d'usura alla stipula.”
Lo stesso accertamento è stato svolto dal ctu con riferimento al contratto di finanziamento revolving “Il calcolo svolto evidenzia che il TEG calcolato ex ante, includendo le polizze assicurative in quanto connesse al credito, nonostante il carattere facoltativo, secondo quanto indicato nelle Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009 in vigore alla data di stipula, essendo la
- 4 - contestualità della sottoscrizione un indice sufficiente per stabilirne la connessione al credito, è pari al 24,234%, risultando quindi rispettoso della soglia d'usura prevista per la Categoria “Credito revolving” inferiore a €
5.000, che è pari, per il trimestre di stipula (III trim. '12), al 25,100%.”
Pari esito ha avuto l'accertamento con riferimento al tasso di mora “il contratto prevede l'applicazione degli interessi di mora nella misura del
17,76% annuo, che risulta pertanto inferiore rispetto al tasso soglia previsto per la categoria del “Credito revolving” sia aumentato della maggiorazione di mora del 2,1%, corrispondente complessivamente, nel III trim. '12, al tasso del
27,20%, sia al tasso soglia privo di tale maggiorazione, pari al 25,10%, evidenziando il rispetto della soglia d'usura alla stipula.”
Pertanto esclusa l'applicazione di tassi usurari, deve ritenersi il credito monitorio azionato correttamente determinato.
In ordine all'applicazione di interessi anatocistici, nella forma del c.d. ammortamento alla francese, la recente giurisprudenza ha escluso il verificarsi di una capitalizzazione degli interessi. Ha, in particolare, evidenziato che il metodo di ammortamento c.d. alla francese - in cui la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce - non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). In altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi. Siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico (di produzione di interessi sugli interessi maturati), perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo
- 5 - di riferimento delle rate: insomma, l'anatocismo concettualmente non è configurabile in riferimento ad un mutuo con ammortamento alla francese, per la inesistenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale calcolare l'interesse composto (Cassazione Sezioni Unite sent. n.
15130/2024, Cass. I sez. civ. ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, già Trib.
Verona 24.03.2015, 27.4.2016 e 7.7.2016).
In ordine alla legittimità della clausola di estinzione anticipata del mutuo, va osservato che ai sensi dell' art 33 cod. consumo “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Nel caso di specie deve osservarsi che, in concreto, la clausola non è stata oggetto di applicazione, non alterando l'equilibrio sinallagmatico del contratto.
Pertanto, la circostanza che il mutuo non sia stato estinto anticipatamente rende non rilevante la valutazione della abusività o meno della clausola, non essendo in concreto stata applicata.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il d.i. opposto confermato.
Le spese di lite (ivi comprese quelle di ctu), liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.201,00
e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
- 6 - Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 83/2021, emesso il 13.1.2021 dal Tribunale di Latina, che dichiara esecutivo;
b) condanna l'opponente, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
c) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu.
Così deciso in Latina il 4.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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