Art. 3.
La nomina a stabile di cui all'art. 1 decorrera' dal 1 gennaio 1951, se al 31 dicembre 1950 gli interessati avranno soddisfatto alle condizioni di cui ai punti a) e b) del primo comma di detto articolo.
Per coloro che verranno a compiere le 600 giornate di presenza richieste, posteriormente al 1 gennaio 1951, la decorrenza della nomina a stabile avra' luogo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sara' avverata l'anzidetta condizione.
Saranno sistemati nella qualifica di prima assunzione immediatamente inferiore dello stesso ramo di servizio, per la quale non sia richiesto il conseguimento di abilitazioni, coloro che non abbiano conseguito le abilitazioni di cui al punto b) del citato art. 1, entro il 31 dicembre 1950 o entro la posteriore data di compimento delle 600 giornate di effettiva presenza in servizio, o ancora entro il termine fissato come al seguente comma, per i casi ivi previsti.
A favore di coloro che, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1949 e il 31 dicembre 1950, siano stati chiamati alle armi o abbiano prestato servizio militare, il termine per il conseguimento delle abilitazioni di servizio sara' prorogato del periodo di durata del servizio militare prestato fra le date anzidette.
Analogamente il termine sara' prorogato nei confronti di coloro che, avendo lasciato il servizio ferroviario in dipendenza degli eventi bellici, siano stati riammessi in servizio posteriormente al 31 dicembre 1948.
La decorrenza della nomina a stabile per il personale straordinario di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto del presente articolo, avra' luogo, in ogni caso, dal 10 gennaio 1951, o dalla posteriore data del primo giorno del mese successivo a quello di compimento delle 600 giornate di effettiva presenza.
La nomina a stabile di cui all'art. 1 decorrera' dal 1 gennaio 1951, se al 31 dicembre 1950 gli interessati avranno soddisfatto alle condizioni di cui ai punti a) e b) del primo comma di detto articolo.
Per coloro che verranno a compiere le 600 giornate di presenza richieste, posteriormente al 1 gennaio 1951, la decorrenza della nomina a stabile avra' luogo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sara' avverata l'anzidetta condizione.
Saranno sistemati nella qualifica di prima assunzione immediatamente inferiore dello stesso ramo di servizio, per la quale non sia richiesto il conseguimento di abilitazioni, coloro che non abbiano conseguito le abilitazioni di cui al punto b) del citato art. 1, entro il 31 dicembre 1950 o entro la posteriore data di compimento delle 600 giornate di effettiva presenza in servizio, o ancora entro il termine fissato come al seguente comma, per i casi ivi previsti.
A favore di coloro che, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1949 e il 31 dicembre 1950, siano stati chiamati alle armi o abbiano prestato servizio militare, il termine per il conseguimento delle abilitazioni di servizio sara' prorogato del periodo di durata del servizio militare prestato fra le date anzidette.
Analogamente il termine sara' prorogato nei confronti di coloro che, avendo lasciato il servizio ferroviario in dipendenza degli eventi bellici, siano stati riammessi in servizio posteriormente al 31 dicembre 1948.
La decorrenza della nomina a stabile per il personale straordinario di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto del presente articolo, avra' luogo, in ogni caso, dal 10 gennaio 1951, o dalla posteriore data del primo giorno del mese successivo a quello di compimento delle 600 giornate di effettiva presenza.